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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 625 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Serena Lombardo e Valeria Licata, presso il cui studio a
Palermo, via Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1787/2024, emessa da questo
Tribunale il 22-25/03/2024, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
2. Relativamente all'affidamento dei figli minori , nato a [...] il [...] Persona_1
ed nata a [...] il [...], la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento Per_2
esclusivo, allegando l'aggressività del resistente, peraltro affetto da disturbi psichiatrici, ed il totale disinteresse morale e materiale del medesimo, il quale, dopo avere abbandonato il tetto coniugale ed essersi trasferito a Piacenza dalla madre, ha interrotto ogni rapporto con i figli, che non vede dal 2022 ed al cui mantenimento non provvede.
Con ordinanza presidenziale del 26/05/2023 è stato disposto l'affidamento esclusivo dei
1 minori alla madre nella forma rafforzata ed è stato previsto il diritto di visita del padre presso i locali dello Spazio Neutro.
Dalla relazione del Centro di Salute Mentale di Piacenza del 22/07/2024 risulta che il resistente è in cura dal mese di marzo 2024 a seguito di un ricovero in regime di TSO con diagnosi di “disturbo delirante…per quadro di scompenso psicotico sostenute da tematiche deliranti persecutorie...con progressivo scadimento del funzionamento generale, ritiro sociale
e anomalie del comportamento”; che il percorso farmacologico e riabilitativo è stato seguito assiduamente ed ha condotto ad un “progressivo miglioramento dei sintomi presentati con ridimensionamento delle ematiche dereistiche (…)”; che “nell'attualità le tematiche deliranti appaiono ridimensionate stabilmente e non impattano su emotività o comportamento”; che lo stesso “appare propositivo a riallacciare il rapporto con l'ex moglie e con i figli, mostrando sufficiente insight del disturbo e riconoscendo di aver vissuto un periodo di intenso malessere…In corso anche ripresa dei rapporti con la famiglia d'origine (sorella e zio) anch'essi allontanati su base delirante durante il periodo di scompenso”.
Il percorso allo Spazio Neutro inizialmente non è stato avviato proprio a causa delle condizioni di salute del resistente, peraltro dimorante al nord Italia;
nel mese di luglio 2024 è stato lo stesso a contattare gli operatori e manifestare il desiderio di mettersi in contatto CP_1
con i figli;
pertanto, acquisito il parere favorevole della ricorrente, sono state effettuate delle videochiamate tra i due minori ed il padre.
Orbene, ritiene il Tribunale di dover confermare allo stato il regime di affidamento esclusivo rafforzato;
peraltro, nel corso del giudizio, anche dopo l'accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute del resistente, quest'ultimo è rimasto contumace e non è chiaro se lo stesso continua a vivere o meno a Piacenza.
Allo stato, pertanto, in attesa di una stabilizzazione completa e definitiva dello stato di salute del Guida, appare più conforme all'interesse dei minori disporne l'affidamento esclusivo alla madre anche per le decisioni di maggiore interesse;
il diritto di visita da parte del padre potrà essere esercitato sempre per il tramite degli operatori dello Spazio Neutro.
4. Quanto alla casa coniugale, condotta in locazione, essa deve rimanere assegnata alla ricorrente, affinché continui ad abitarla insieme ai figli minori, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
5. Passando al mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a
2 quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese;
in sede presidenziale è stato previsto un contributo di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla documentazione prodotta è emerso quanto segue.
(classe 1980) svolge la professione di avvocato ed ha dichiarato i seguenti Parte_1
redditi:
- anno imposta 2019: € 17.177,00 (reddito complessivo) - € 1.021,00 (imposta netta);
- anno imposta 2020: € 12.799,00 (reddito complessivo) - 0,00 (imposta netta);
- anno imposta 2021: € 16.353,00 (reddito complessivo) – 0,00 (imposta netta).
La stessa versa un canone di € 550,00 al mese per la locazione dell'immobile in cui vive con i figli.
Nessun elemento di prova è stato offerto sull'attuale occupazione lavorativa e sul reddito percepito dal resistente;
in ricorso la ricorrente ha allegato che il marito in costanza di matrimonio aveva svolto l'attività di agente finanziario con entrate variabili;
all'udienza del giorno 08/05/2023 la stessa ha dichiarato che in quel momento il resistente non lavorava
(verosimilmente proprio a causa delle gravi condizioni di salute).
Orbene, in considerazione degli elementi sopra evidenziati, dell'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute del resistente con conseguente capacità lavorativa, come indicato nella stessa relazione del CSM, della circostanza che il carico dei due minori ricade esclusivamente sulla madre, stante l'attuale assenza di rapporti padre-figli, e dell'onere locativo gravante sulla ricorrente per l'immobile in cui vive la prole, ritiene il Tribunale di confermare l'assegno di € 400,00 al mese già fissato in fase presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità ed i criteri del Protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 1787/2024, emessa da questo Tribunale il 22-
25/03/2024, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] ( ) e , nato
[...] C.F._1 CP_1
a Crema il 16/11/1981 ( ); C.F._2
1) Dispone che i figli minori , nato a [...] il [...] ed nata a Persona_1 Per_2
Palermo il 22/10/2019, siano affidati in via esclusiva alla madre, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, con facoltà di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro come indicato in parte motiva.
2) Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Palermo, via Maggiore Toselli n. 2, in favore di , genitore affidatario. Parte_1
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad un CP_1 Parte_1 assegno di € 400,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
4) Lascia le spese di lite a carico della ricorrente.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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