TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8413/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio e quale titolare della omonima ditta, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maria Catania;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Susanna Mazzaferri;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 9.09.2024, parte ricorrente proponeva opposizione CP_ l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI 000075758 con la quale l' intimava la signor
[...]
in proprio e nella qualità della ditta D&D sas di Di DI SA &c. Parte_1 codice fiscale il pagamento di € 972,00 a titolo di sanzione per l'omesso P.IVA_1 versamento del contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti per l'anno 2010
1 intimati con l'avviso n 2100.26.04.2017.0177657 presuntivamente notificata il
18.11.20217.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione è stata effettuata in Ramacca via Fastucheria n 52 , mentre il ricorrente da tempo ha trasferito la sua residenza in Ramacca via Cappuccini n 66 come si evince dal certificato di residenza storico che si allega;
che tuttavia il signor
[...]
apprendeva della emissione e successiva notifica della ordinanza ingiunzione Parte_1 dal sito dell' ; che il signor è stato titolare della ditta individuale CP_1 Parte_1
D&D sas di Di DI SA &c. codice fiscale fino al 22 ottobre 2010; P.IVA_1 che, invero, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di Misura Cautelare Di
Sequestro Preventivo emessa nei confronti del fratello ma, relativa CP_2 anche alla predetta società, in data 22.10.2010 dal Tribunale di Catania, nr 4492/2010
R.G.G.I.P. e nr. 13850/04 NR e NR 357/10 R.O.O.C., il dott. , in data Parte_2
04.11.2010, ha provveduto a procedere alle operazioni di formale immissione in possesso dei beni aziendali sequestrati, tra cui la ditta de quo;
che in seguito alla predetta ordinanza, quindi, le società e i complessi aziendali tutte riconducibili al signor
, sono stati sottoposti a sequestro cautelare;
che invero, gli inquirenti CP_2 hanno ritenuto che anche la ditta D&D sas di Di DI SA & c. codice fiscale fosse riconducibile alla sfera di interessi del signor e P.IVA_1 CP_2 pertanto la ditta è stata sottoposta alla predetta misura cautelare;
che con decreto di confisca del 31.03.2017 il Tribunale di Catania ha definitivamente confiscato le aziende riconducibili al signor tra cui la la D&D sas di Di DI SA & c. Parte_1 codice fiscale che in seguito al predetto sequestro il signor P.IVA_1 [...]
è stato, ex lege, giuridicamente spogliato dalla qualità di rappresentate legale Parte_1 della predetta ditta D&D sas ed al suo posto è stato nominato un custode giudiziale, ovvero il Dott. , come si evince dalla visura camerale allegata;
che dalla Per_1 ordinanza ingiunzione non si ricava con esattezza il periodo in cui stato commessa la violazione in quanto genericamente fa riferimento al 2010; che dal momento del sequestro (22.10.2010) il signor nella sua qualità di amministratore Parte_1 della ditta D&D sas di Di DI SA & c. codice fiscale è stato P.IVA_1 esautorato da ogni potere così come previsto e pertanto nessuna responsabilità può essergli addebitata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dei lavoratori per i periodi successivi alla data del sequestro (da ottobre 2010 al 2019, anno di dissequestro); che l'ente è decaduto dal potere di irrogare la sanzione sottesa
2 all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata atteso che l'art. 14 legge 689/1981 prevede che :” La violazione quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento; che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuato , ai sensi dell'art 14 2 comma Legge n. 689/1981 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento; che con la notifica dell'avviso di accertamento al datore di lavoro è assegnato il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito; che nel caso che ci occupa la notifica i verbali di accertamento indicati in premessa atto prodromico dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnato non è mai avvenuta e pertanto il ricorrente in proprio e nella qualità di legale amministratore non ha mai potuto contestare gli addebiti;
che invero se l'avviso di accertamento fosse stato notificato il ricorrente con scritti difensivi avrebbe rilevato la mancanza del presupposto impositivo atteso che nei
90 giorni precedenti la notifica non aveva commesso alcuna violazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore;
che si eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto di motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare l' omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione 000075758 accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n 000075758 accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge 681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI-000075758.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
3 La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*******
Preliminarmente rileva il decidente che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per CP_ tardività sollevata dall' sia da ritenersi infondata.
Ed invero rileva il decidente che la notifica dell'ordinanza in questa sede impugnata è CP_ avvenuta, come attestato dalla stessa in data 6.08.2024 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Ramacca via Fastucheria 52. Orbene, a quella data il predetto indirizzo non era più riferibile al debitore che aveva già trasferito la sua residenza in
Ramacca, via Cappuccini 66, come si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente.
Pertanto, la notifica eseguita presso la via Fastucheria deve ritenersi inesistente.
Rileva, altresì, il decidente che l'odierna opposizione si profila ammissibile anche sotto diverso aspetto. Ed invero, essendo l'odierna ordinanza impugnata una rideterminazione di ordinanza già asseritamente notificata in precedenza, e cioè in data 3.05.2022, qualora la predetta notifica fosse stata correttamente eseguita, l'odierna ordinanza consistendo in una mera rideterminazione risulterebbe non più impugnabile in quanto l'ordinanza principale non è stata impugnata nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti si evince che la predetta notifica è stata eseguita a mani del sig. , per cui la ridetta notifica non può essere Controparte_3 ritenuta validamente effettuata.
In ragione di quanto sopra rappresentato, l'odierna opposizione deve ritenersi ammissibile.
Venendo all'esame del merito dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
4 economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Osserva, quindi, il decidente che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità della ordinanza-ingiunzione opposta per intervenuta decadenza in ragione di intempestiva notifica del prodromico atto di accertamento.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. …, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
5 - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso, con riferimento CP_1 alle Ordinanza Ingiunzioni impugnate afferente al febbraio 2016, nella eccepita decadenza ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo in data
19.09.2017 veniva notificato l'avviso di accertamento.
Infatti, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_1 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_1 fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui ancora rileva, l'anno
2010, deve rilevarsi la tardività della contestazione della violazione notificata in data
18.11.2017, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso,
7 il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523; Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR
Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, l' era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal lontano CP_1
2010, mentre ha provveduto a contestare l'illecito solo con l'atto di accertamento notificato il 18.11.2017.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 decorresse dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (entrato in vigore il 6.2.2016); poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Si osserva, ancora, che, a detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in CP_1 esame la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 15.1.2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
8 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
9 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sostiene, poi, l' che nella specie ai sensi del D.Lgs. 15.1.2016, il termine di 90 CP_1 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto CP_1 ragionevole, in tali casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_1
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna prova che ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
Osserva, ancora, il decidente che, comunque, nel caso in esame, sarebbe, altresì, intervenuto il decorso del termine di prescrizione.
Infatti, anche a voler considerare valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita in data 18.11.2017, considerata l'evidente nullità delle notifiche dell'ordinanza ingiunzione eseguite successivamente, alla data di proposizione dell'odierno ricorso, pur volendo considerare i 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emanata per l'emergenza pandemica Covid 19, il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso.
Per cui, anche per questo secondo profilo, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In definitiva, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve trovare accoglimento e l'Ordinanza Ingiunzione impugnata va annullata.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore delle sanzioni così come rideterminate secondo la novella legislativa intervenuta. 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) annulla l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-000075758 e per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui CP_1 all'atto di accertamento Protocollo .2100.26/04/2017.0177657 del 26/04/2017; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1 liquida in euro € 1.019,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8413/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio e quale titolare della omonima ditta, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maria Catania;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Susanna Mazzaferri;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 9.09.2024, parte ricorrente proponeva opposizione CP_ l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI 000075758 con la quale l' intimava la signor
[...]
in proprio e nella qualità della ditta D&D sas di Di DI SA &c. Parte_1 codice fiscale il pagamento di € 972,00 a titolo di sanzione per l'omesso P.IVA_1 versamento del contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti per l'anno 2010
1 intimati con l'avviso n 2100.26.04.2017.0177657 presuntivamente notificata il
18.11.20217.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione è stata effettuata in Ramacca via Fastucheria n 52 , mentre il ricorrente da tempo ha trasferito la sua residenza in Ramacca via Cappuccini n 66 come si evince dal certificato di residenza storico che si allega;
che tuttavia il signor
[...]
apprendeva della emissione e successiva notifica della ordinanza ingiunzione Parte_1 dal sito dell' ; che il signor è stato titolare della ditta individuale CP_1 Parte_1
D&D sas di Di DI SA &c. codice fiscale fino al 22 ottobre 2010; P.IVA_1 che, invero, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di Misura Cautelare Di
Sequestro Preventivo emessa nei confronti del fratello ma, relativa CP_2 anche alla predetta società, in data 22.10.2010 dal Tribunale di Catania, nr 4492/2010
R.G.G.I.P. e nr. 13850/04 NR e NR 357/10 R.O.O.C., il dott. , in data Parte_2
04.11.2010, ha provveduto a procedere alle operazioni di formale immissione in possesso dei beni aziendali sequestrati, tra cui la ditta de quo;
che in seguito alla predetta ordinanza, quindi, le società e i complessi aziendali tutte riconducibili al signor
, sono stati sottoposti a sequestro cautelare;
che invero, gli inquirenti CP_2 hanno ritenuto che anche la ditta D&D sas di Di DI SA & c. codice fiscale fosse riconducibile alla sfera di interessi del signor e P.IVA_1 CP_2 pertanto la ditta è stata sottoposta alla predetta misura cautelare;
che con decreto di confisca del 31.03.2017 il Tribunale di Catania ha definitivamente confiscato le aziende riconducibili al signor tra cui la la D&D sas di Di DI SA & c. Parte_1 codice fiscale che in seguito al predetto sequestro il signor P.IVA_1 [...]
è stato, ex lege, giuridicamente spogliato dalla qualità di rappresentate legale Parte_1 della predetta ditta D&D sas ed al suo posto è stato nominato un custode giudiziale, ovvero il Dott. , come si evince dalla visura camerale allegata;
che dalla Per_1 ordinanza ingiunzione non si ricava con esattezza il periodo in cui stato commessa la violazione in quanto genericamente fa riferimento al 2010; che dal momento del sequestro (22.10.2010) il signor nella sua qualità di amministratore Parte_1 della ditta D&D sas di Di DI SA & c. codice fiscale è stato P.IVA_1 esautorato da ogni potere così come previsto e pertanto nessuna responsabilità può essergli addebitata per il mancato versamento delle ritenute previdenziali dei lavoratori per i periodi successivi alla data del sequestro (da ottobre 2010 al 2019, anno di dissequestro); che l'ente è decaduto dal potere di irrogare la sanzione sottesa
2 all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata atteso che l'art. 14 legge 689/1981 prevede che :” La violazione quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento; che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuato , ai sensi dell'art 14 2 comma Legge n. 689/1981 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento; che con la notifica dell'avviso di accertamento al datore di lavoro è assegnato il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito; che nel caso che ci occupa la notifica i verbali di accertamento indicati in premessa atto prodromico dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnato non è mai avvenuta e pertanto il ricorrente in proprio e nella qualità di legale amministratore non ha mai potuto contestare gli addebiti;
che invero se l'avviso di accertamento fosse stato notificato il ricorrente con scritti difensivi avrebbe rilevato la mancanza del presupposto impositivo atteso che nei
90 giorni precedenti la notifica non aveva commesso alcuna violazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore;
che si eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto di motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare l' omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione 000075758 accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n 000075758 accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge 681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI-000075758.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
3 La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*******
Preliminarmente rileva il decidente che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per CP_ tardività sollevata dall' sia da ritenersi infondata.
Ed invero rileva il decidente che la notifica dell'ordinanza in questa sede impugnata è CP_ avvenuta, come attestato dalla stessa in data 6.08.2024 per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Ramacca via Fastucheria 52. Orbene, a quella data il predetto indirizzo non era più riferibile al debitore che aveva già trasferito la sua residenza in
Ramacca, via Cappuccini 66, come si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente.
Pertanto, la notifica eseguita presso la via Fastucheria deve ritenersi inesistente.
Rileva, altresì, il decidente che l'odierna opposizione si profila ammissibile anche sotto diverso aspetto. Ed invero, essendo l'odierna ordinanza impugnata una rideterminazione di ordinanza già asseritamente notificata in precedenza, e cioè in data 3.05.2022, qualora la predetta notifica fosse stata correttamente eseguita, l'odierna ordinanza consistendo in una mera rideterminazione risulterebbe non più impugnabile in quanto l'ordinanza principale non è stata impugnata nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti si evince che la predetta notifica è stata eseguita a mani del sig. , per cui la ridetta notifica non può essere Controparte_3 ritenuta validamente effettuata.
In ragione di quanto sopra rappresentato, l'odierna opposizione deve ritenersi ammissibile.
Venendo all'esame del merito dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
4 economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Osserva, quindi, il decidente che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità della ordinanza-ingiunzione opposta per intervenuta decadenza in ragione di intempestiva notifica del prodromico atto di accertamento.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n.
638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1…. …, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
5 - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia incorso, con riferimento CP_1 alle Ordinanza Ingiunzioni impugnate afferente al febbraio 2016, nella eccepita decadenza ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo in data
19.09.2017 veniva notificato l'avviso di accertamento.
Infatti, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' , non implicanti CP_1 particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a CP_1 fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui ancora rileva, l'anno
2010, deve rilevarsi la tardività della contestazione della violazione notificata in data
18.11.2017, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni anche a decorrere dall'entrata in vigore del citato d. lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso,
7 il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523; Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR
Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, l' era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal lontano CP_1
2010, mentre ha provveduto a contestare l'illecito solo con l'atto di accertamento notificato il 18.11.2017.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 decorresse dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (entrato in vigore il 6.2.2016); poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Si osserva, ancora, che, a detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in CP_1 esame la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 15.1.2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
8 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
9 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sostiene, poi, l' che nella specie ai sensi del D.Lgs. 15.1.2016, il termine di 90 CP_1 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto CP_1 ragionevole, in tali casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_1
Nel caso di specie, invece, non vi è alcuna prova che ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
Osserva, ancora, il decidente che, comunque, nel caso in esame, sarebbe, altresì, intervenuto il decorso del termine di prescrizione.
Infatti, anche a voler considerare valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita in data 18.11.2017, considerata l'evidente nullità delle notifiche dell'ordinanza ingiunzione eseguite successivamente, alla data di proposizione dell'odierno ricorso, pur volendo considerare i 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emanata per l'emergenza pandemica Covid 19, il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente decorso.
Per cui, anche per questo secondo profilo, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In definitiva, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve trovare accoglimento e l'Ordinanza Ingiunzione impugnata va annullata.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore delle sanzioni così come rideterminate secondo la novella legislativa intervenuta. 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
a) annulla l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-000075758 e per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui CP_1 all'atto di accertamento Protocollo .2100.26/04/2017.0177657 del 26/04/2017; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1 liquida in euro € 1.019,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
11