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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda sezione civile
Il GOP di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.111 \ 2024 introitata in decisione il 03 aprile 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Castellaccio n. 19, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina, Via Ghibellina n. 75, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Perrone,
c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._2
calce al ricorso e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 090-672688 e/o indirizzo di PEC:
Email_1
Ricorrente
Contro in persona del lrpt, con sede in Acicatena, Via Turi Controparte_1
D'Agostino n. 68, c.f. c.f./p.iva P.IVA_1 Resistente contumace
Oggetto : inadempimento contrattuale
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso iscritto a ruolo il 10 gennaio 2024 il signor Parte_1
adiva questo Tribunale chiedendo accertarsi il possesso dell'autoveicolo
BMW tg. EG321YB a far data dal 26.01.2023 , acquistato presso i locali della Società in data 12.01.2023 e, premesso che la ditta Controparte_1
venditrice aveva omesso la consegna della carta di circolazione (cd. libretto); di fatto impedendo la trascrizione dell'acquisto presso il Pubblico Registro
Automobilistico, chiedeva dichiararsi l'obbligo del Conservatore del PRA competente di trascrivere il passaggio di proprietà in base alla emananda sentenza;
chiedeva altresì il ricorrente la declaratoria di inadempimento contrattuale della ditta in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con condanna alle spese processuali..
La resistente seppure ritualmente evocata non si costituiva in giudizio, ammessi i mezzi istruttori, la convenuta non si presentava a rendere l'interrogatorio formale ammesso. L'istante chiedeva considerarsi ammessi i fatti dedotti in ricorso invocando l'applicazione dell'art 232 c.p.c. .
Differito il procedimento de quo all''udienza del 18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta, veniva assunto il decisione il 03 aprile
2025.
Nel caso di specie si rileva una palese violazione degli obblighi principali del venditore , così come previsto dall'art 1477 comma 3 c.c., essendo quest'ultimo tenuto a consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed uso della cosa venduta.
Preme osservare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di vendita di auto o di motoveicolo, il venditore deve consegnare all'acquirente, i documenti necessari all'esercizio dei poteri di godimento e di scambio della cosa, ove rientrano non soltanto quelli occorrenti per la trascrizione del pubblico registro automobilistico del passaggio di proprietà
(libretto di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autentica di vendita), ma anche quelli indispensabili, prima ancora, per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per la immatricolazione del veicolo da parte dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile
(dichiarazione di conformità o certificato di origine)( Cass. civ., 21/12/1983,
n. 7535).
Orbene, non può mettersi in dubbio che non sia consentito effettuare un passaggio di proprietà senza il libretto di circolazione e che il rilascio del documento sostitutivo possa essere giustificato solo da motivi d'urgenza. I giudici di legittimità hanno affermato che in caso di mancata consegna del libretto di circolazione al momento della compravendita , l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto con conseguente restituzione dell'intero importo versato ( Cass ord 8767/21), configurando un tale comportamento un grave inadempimento del venditore, dovendosi ritenere che senza i documenti di circolazione il veicolo non può essere utilizzato.
Orbene , nel caso di specie l'acquirente aveva diffidato la società venditrice alla consegna della documentazione mancante ,senza alcun riscontro.
Sicchè il ricorrente ha giustamente evidenziato il proprio interesse finalizzato all'ottenimento del titolo giudiziale del passaggio di proprietà per il compimento delle formalità di trascrizione del veicolo del quale ha avuto il possesso in ragione dell'intervenuta regolare vendita sin dal 26 gennaio
2023.
Si evidenzia che il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del solo consenso delle parti e la trascrizione dell'atto , che costituisce un mezzo di pubblicità, può essere eseguita anche in forza di una sentenza che operi la costituzione, la modificazione o il trasferimento dei diritti aventi ad oggetto beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 2686 c.
Ciò premesso, nel caso specifico sulla base dell'espletata istruttoria può affermarsi sia stata dimostrata l'avvenuta compravendita dell'autovettura
BMW tg. EG321YB presso i locali della Società in data Controparte_1
12.01.2023 , con perdita di possesso del mezzo in capo alla resistente e conseguente trasferimento in proprietà e disponibilità del mezzo in capo al signor dal 26 gennaio 2023, al quale è stata omessa la consegna della Pt_1
documentazione.
E' stato documentalmente accertato che il ricorrente ha acquistato in data 12 gennaio 2023 , senza consegna della carta di circolazione, la predetta autovettura dalla convenuta;
il ricorrente a tal uopo ha prodotto in atti, copia del bonifico di acquisto eseguito in data 1 /02/2023 , le ricevute sostitutive del documento di circolazione della predetta autovettura ,proposta di acquisto, contratto di assicurazione, pec diffida del 24 maggio 2023, nonché dalle risultanze processuali sono risultati ammessi i fatti dedotti in ricorso ex art 232 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda dell' iscrizione della proprietà del sopracitato mezzo in capo a con efficacia retroattiva a decorrere dal Parte_1
26 gennaio 2023, stante l'interesse specifico all'ottenimento di un accertamento giudiziale che consenta di retroagire l'efficacia di tale annotazione alla data del trasferimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace di Messina definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) Dichiara la contumacia della resistente Società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore
2) Dichiara il possesso e la proprietà dell'autoveicolo BMW tg. EG321YB trasferiti in capo a a far data dal 26.01.2023; ordina al Parte_1
Conservatore del P.R.A. competente a procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
3) Dichiara l'inadempimento contrattuale della Società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
4) Condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 237,00 per spese vive ed euro 2.540,00 per compensi oltre iva c.p.a e spese generali che vanno distratte in favore dell'avvocato Gianluca
Perrone procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge . Così deciso in Messina il 03 aprile 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò