TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 266/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 266 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via G. D'Annunzio n. 52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Canzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Alia (PA), C.da Chianchitelle, sn, presso lo studio dell'avv. Maria Pia
Pagano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. verbale d'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premetteva: - che in data 30.07.1975 in
MO (PA) contraeva matrimonio con - che dall'unione matrimoniale Parte_1 nascevano tre figlie, e - che Persona_1 Persona_2 Persona_3 successivamente veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa del Tribunale di Termini Imerese.
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di disporre l'obbligo di di versare un assegno divorzile in suo favore da determinarsi in misura pari ad Controparte_1 almeno € 500,00 mensili.
Effettuato all'udienza del 19.06.2025 il tentativo di conciliazione, veniva disposto, in via temporanea ed urgente, l'obbligo di di versare la somma mensile di € 250,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento della moglie e veniva, altresì, formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “obbligo di di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla domanda e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
spese di lite integralmente compensate” (cfr. ordinanza del 19.06.2025).
All'udienza del 26.11.2025 le parti concludevano congiuntamente nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale e rinunciavano alla concessione dei termini per scritti conclusionali. (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2025).
*****
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi, altresì, riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio, in adesione alle richieste congiunte avanzate dalle parti, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla
[...] domanda;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con compensazione integrale delle spese di lite di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile in esame:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in MO (PA) il 30.07.1975 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 21, parte II, serie A, anno 1975;
b) dichiara l'obbligo di di corrispondere, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 somma mensile di € 250,00, a titolo di assegno di divorzio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 266 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via G. D'Annunzio n. 52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Canzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Alia (PA), C.da Chianchitelle, sn, presso lo studio dell'avv. Maria Pia
Pagano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio congiunto dopo trasformazione conclusioni: v. verbale d'udienza del 26.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premetteva: - che in data 30.07.1975 in
MO (PA) contraeva matrimonio con - che dall'unione matrimoniale Parte_1 nascevano tre figlie, e - che Persona_1 Persona_2 Persona_3 successivamente veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologa del Tribunale di Termini Imerese.
Ciò premesso, adiva il Tribunale per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che si associava alla Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di disporre l'obbligo di di versare un assegno divorzile in suo favore da determinarsi in misura pari ad Controparte_1 almeno € 500,00 mensili.
Effettuato all'udienza del 19.06.2025 il tentativo di conciliazione, veniva disposto, in via temporanea ed urgente, l'obbligo di di versare la somma mensile di € 250,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento della moglie e veniva, altresì, formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “obbligo di di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla domanda e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
spese di lite integralmente compensate” (cfr. ordinanza del 19.06.2025).
All'udienza del 26.11.2025 le parti concludevano congiuntamente nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale e rinunciavano alla concessione dei termini per scritti conclusionali. (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2025).
*****
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi, altresì, riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
In merito alle ulteriori domande oggetto di giudizio, in adesione alle richieste congiunte avanzate dalle parti, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla
[...] domanda;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con compensazione integrale delle spese di lite di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella controversia civile in esame:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in MO (PA) il 30.07.1975 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 21, parte II, serie A, anno 1975;
b) dichiara l'obbligo di di corrispondere, con decorrenza dalla Controparte_1 domanda, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 somma mensile di € 250,00, a titolo di assegno di divorzio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini