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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2965/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
TE (PA) 22/05/1960, rappresentato e difeso, dall'avv.
AM PE giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
ID NI e dall'Avv. Antonello Monoriti, in forza di procura generale
1 alle liti Dr. Notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Repertorio n. Persona_1
37875 - Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria, 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 29/05/2024 il ricorrente proponeva opposizione all'“intimazione di pagamento” n. 29520249008645727000, per €. 4.899,65, notificata il 16.05.2024, relativa all'avviso di addebito per presunti crediti CP_1
n. 59520130004301211000, notificato il 07.02.2014 per i seguenti motivi:
- nullità e/o l'inesistenza sopravvenuta dell'avviso di addebito n.
59520130004301211000, notificato il 07.02.2014, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, poiché il predetto avviso era stato annullato con sentenza n.207/2021, notificata alla convenuta in data 12.02.2021 e non impugnata;
-prescrizione del credito.
Riportava inoltre, in merito alla prima questione, che nella pronuncia di annullamento, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di giudicato, da egli sollevata, con riferimento al fatto che i medesimi crediti azionati con il predetto avviso erano stati già oggetto di precedente cartella di pagamento n.
29520090048994159, anch'essa annullata con sentenza n. 4019/2012 del
2.10.2012, passata in giudicato.
Nella resistenza dell' il quale dava atto di aver proceduto allo sgravio dei CP_1 ruoli sottesi alla cartella oggetto di intimazione con provvedimento del 22.5.2024
e chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con
2 compensazione delle spese di lite, depositate le note difensive, la causa viene così decisa.
2.Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente intimato. CP_3
Con riferimento alla cessazione della materia del contendere si osserva quanto segue.
Essa non può essere pronunciata poiché formalmente il provvedimento oggetto di impugnazione non è stato annullato dagli enti resistenti.
Deve però nel merito, ritenersi provata la non dovutezza del credito portato ad ingiunzione, essendo stata data prova da parte dell'ente dello sgravio di ogni pretesa.
L' ha depositato in giudizio sia il provvedimento di sgravio delle partite CP_1 creditorie che i dati estratti dal portale telematico dai quali chiaramente si evince che la cartella oggetto dell'intimazione è stata azzerata.
Tuttavia non vi è prova della notifica di tali provvedimenti alla parte ricorrente in data antecedente al giudizio, considerato che l'intimazione di pagamento è stata comunque emessa anteriormente al provvedimento di sgravio quindi sarebbe stato onere dell'ente dimostrare di aver notiziato l'interessato della volontà di abbandonare l'azione di recupero.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
3 - condanna gli enti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TA DO
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2965/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
TE (PA) 22/05/1960, rappresentato e difeso, dall'avv.
AM PE giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. Controparte_1
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
ID NI e dall'Avv. Antonello Monoriti, in forza di procura generale
1 alle liti Dr. Notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Repertorio n. Persona_1
37875 - Raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Messina, Via Armeria, 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 29/05/2024 il ricorrente proponeva opposizione all'“intimazione di pagamento” n. 29520249008645727000, per €. 4.899,65, notificata il 16.05.2024, relativa all'avviso di addebito per presunti crediti CP_1
n. 59520130004301211000, notificato il 07.02.2014 per i seguenti motivi:
- nullità e/o l'inesistenza sopravvenuta dell'avviso di addebito n.
59520130004301211000, notificato il 07.02.2014, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, poiché il predetto avviso era stato annullato con sentenza n.207/2021, notificata alla convenuta in data 12.02.2021 e non impugnata;
-prescrizione del credito.
Riportava inoltre, in merito alla prima questione, che nella pronuncia di annullamento, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di giudicato, da egli sollevata, con riferimento al fatto che i medesimi crediti azionati con il predetto avviso erano stati già oggetto di precedente cartella di pagamento n.
29520090048994159, anch'essa annullata con sentenza n. 4019/2012 del
2.10.2012, passata in giudicato.
Nella resistenza dell' il quale dava atto di aver proceduto allo sgravio dei CP_1 ruoli sottesi alla cartella oggetto di intimazione con provvedimento del 22.5.2024
e chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con
2 compensazione delle spese di lite, depositate le note difensive, la causa viene così decisa.
2.Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente intimato. CP_3
Con riferimento alla cessazione della materia del contendere si osserva quanto segue.
Essa non può essere pronunciata poiché formalmente il provvedimento oggetto di impugnazione non è stato annullato dagli enti resistenti.
Deve però nel merito, ritenersi provata la non dovutezza del credito portato ad ingiunzione, essendo stata data prova da parte dell'ente dello sgravio di ogni pretesa.
L' ha depositato in giudizio sia il provvedimento di sgravio delle partite CP_1 creditorie che i dati estratti dal portale telematico dai quali chiaramente si evince che la cartella oggetto dell'intimazione è stata azzerata.
Tuttavia non vi è prova della notifica di tali provvedimenti alla parte ricorrente in data antecedente al giudizio, considerato che l'intimazione di pagamento è stata comunque emessa anteriormente al provvedimento di sgravio quindi sarebbe stato onere dell'ente dimostrare di aver notiziato l'interessato della volontà di abbandonare l'azione di recupero.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
3 - condanna gli enti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TA DO
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