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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4350/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Morgante;
Parte_1 contro
in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CP_1 CP_2
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 27.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“-accertare e dichiarare la sussistenza delle seguenti patologie in capo alla signora e Parte_1 precisamente: esiti di intervento chirurgico per lesione parziale del CLBO + lesione della cuffia dei rotatori (t. sovraspinoso), nonché per rottura parziale a livello della porzione inserzionale e pre- inserzionale del tendine del muscolo sovraspinoso con parziale retrazione della giunzione mio-tendinea
e altresì, per lesione tendinea del capo lungo del bicipite in corrispondenza della regione preinserzionale prossimale;
il tutto con grave limitazione funzionale della spalla sx e con severa impotenza funzionale, così come enunciato nella premessa del presente atto e risultante dalla certificazione medica allegata;
-accertare e dichiarare che l'infortunio sopra descritto si è verificato mentre la ricorrente stava prestando attività lavorativa e che tali patologie sono derivate dal medesimo infortunio subito dall' esponente in data 29.11.2022;
-per l'effetto, accertare e dichiarare che la signora ha riportato postumi invalidanti a Parte_1 titolo di danno biologico nella misura del 10% -12% e, comunque, in misura superiore o pari al 6%, nonché l'invalidità temporanea assoluta, come da certificazione medica allegata;
-di conseguenza, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento dell'importo spettante alla ricorrente per il danno biologico subito, sia a titolo di invalidità temporanea assoluta, sia per i postumi invalidanti nella misura del 10% -12% e, comunque, in misura superiore o pari al 6%, a decorrere dal dì del dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei scaduti e non pagati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto in ragione CP_1 dell'insussistenza del requisito della causa violenta, e in particolare sostenendo -in linea con le determinazioni del proprio consulente medico-legale di parte- che quanto accusato dalla ricorrente non fosse altro che un risentimento doloroso correlato agli esiti dell'intervento chirurgico per ernia discale
C6-C7 subito recentemente. Concludeva pertanto per l'integrale reiezione delle istanze attoree, vinte le spese di lite. Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva trattenuta per la decisione all'odierna udienza e, all'esito della stessa, decisa mediante pubblica lettura (assenti le parti) e successivo deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Va prioritariamente rilevato come parte ricorrente intenda in questa sede conseguire l'accertamento che la severa limitazione funzionale della spalla sinistra di cui soffre costituisca normale propagazione degli effetti lesivi asseritamente derivati dall'evento infortunistico occorsole in data 29.11.2022.
L' di converso, sostiene che quella limitazione funzionale sia da imputarsi a malattia comune. CP_1
Questa essendo la conformazione della controversia, risulta evidentemente necessario innanzitutto ricostruire con precisione la dinamica del predetto sinistro, acclarando preliminarmente il movimento compiuto nell'occasione dal distretto anatomico interessato, precisando la postura della ricorrente in quel momento nonché l'inclinazione e l'estensione dell'articolazione coinvolta nella fattispecie. Solo una volta acclarati questi presupposti fattuali sarebbe stato possibile interrogarsi sulla attitudine eziologica dell'infortunio, così come ricostruito, a cagionare il danno biologico lamentato dalla istante.
Rispetto alle coordinate fattuali dell'evento non appare applicabile, si badi, il principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda poiché, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. 2174/2021, nella specie, la S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare CP_1
i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Per queste ragioni si è dato ingresso alla prova testimoniale correttamente articolata dalla parte ricorrente, i cui approdi istruttori, però, appaiono manifestamente insufficienti a chiarire la dinamica dell'infortunio per cui è causa, sol che si consideri che nessuno dei due testi escussi vi ha personalmente assistito. Entrambi, infatti, hanno dichiarato di essere intervenuti quando la era Pt_1 già in lacrime e di averle prestato soltanto un soccorso postumo, quando l'evento infortunistico si era ormai consumato.
Si è ritenuto pertanto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine, si sarebbe caratterizzato in termini puramente
'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
La circostanza che la soccombenza derivi da una insufficienza del materiale probatorio acquisito al processo, valutata congiuntamente alla natura e alla qualità delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4350/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Morgante;
Parte_1 contro
in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CP_1 CP_2
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 27.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“-accertare e dichiarare la sussistenza delle seguenti patologie in capo alla signora e Parte_1 precisamente: esiti di intervento chirurgico per lesione parziale del CLBO + lesione della cuffia dei rotatori (t. sovraspinoso), nonché per rottura parziale a livello della porzione inserzionale e pre- inserzionale del tendine del muscolo sovraspinoso con parziale retrazione della giunzione mio-tendinea
e altresì, per lesione tendinea del capo lungo del bicipite in corrispondenza della regione preinserzionale prossimale;
il tutto con grave limitazione funzionale della spalla sx e con severa impotenza funzionale, così come enunciato nella premessa del presente atto e risultante dalla certificazione medica allegata;
-accertare e dichiarare che l'infortunio sopra descritto si è verificato mentre la ricorrente stava prestando attività lavorativa e che tali patologie sono derivate dal medesimo infortunio subito dall' esponente in data 29.11.2022;
-per l'effetto, accertare e dichiarare che la signora ha riportato postumi invalidanti a Parte_1 titolo di danno biologico nella misura del 10% -12% e, comunque, in misura superiore o pari al 6%, nonché l'invalidità temporanea assoluta, come da certificazione medica allegata;
-di conseguenza, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento dell'importo spettante alla ricorrente per il danno biologico subito, sia a titolo di invalidità temporanea assoluta, sia per i postumi invalidanti nella misura del 10% -12% e, comunque, in misura superiore o pari al 6%, a decorrere dal dì del dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei scaduti e non pagati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto in ragione CP_1 dell'insussistenza del requisito della causa violenta, e in particolare sostenendo -in linea con le determinazioni del proprio consulente medico-legale di parte- che quanto accusato dalla ricorrente non fosse altro che un risentimento doloroso correlato agli esiti dell'intervento chirurgico per ernia discale
C6-C7 subito recentemente. Concludeva pertanto per l'integrale reiezione delle istanze attoree, vinte le spese di lite. Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, la causa veniva trattenuta per la decisione all'odierna udienza e, all'esito della stessa, decisa mediante pubblica lettura (assenti le parti) e successivo deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Va prioritariamente rilevato come parte ricorrente intenda in questa sede conseguire l'accertamento che la severa limitazione funzionale della spalla sinistra di cui soffre costituisca normale propagazione degli effetti lesivi asseritamente derivati dall'evento infortunistico occorsole in data 29.11.2022.
L' di converso, sostiene che quella limitazione funzionale sia da imputarsi a malattia comune. CP_1
Questa essendo la conformazione della controversia, risulta evidentemente necessario innanzitutto ricostruire con precisione la dinamica del predetto sinistro, acclarando preliminarmente il movimento compiuto nell'occasione dal distretto anatomico interessato, precisando la postura della ricorrente in quel momento nonché l'inclinazione e l'estensione dell'articolazione coinvolta nella fattispecie. Solo una volta acclarati questi presupposti fattuali sarebbe stato possibile interrogarsi sulla attitudine eziologica dell'infortunio, così come ricostruito, a cagionare il danno biologico lamentato dalla istante.
Rispetto alle coordinate fattuali dell'evento non appare applicabile, si badi, il principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda poiché, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. 2174/2021, nella specie, la S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare CP_1
i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Per queste ragioni si è dato ingresso alla prova testimoniale correttamente articolata dalla parte ricorrente, i cui approdi istruttori, però, appaiono manifestamente insufficienti a chiarire la dinamica dell'infortunio per cui è causa, sol che si consideri che nessuno dei due testi escussi vi ha personalmente assistito. Entrambi, infatti, hanno dichiarato di essere intervenuti quando la era Pt_1 già in lacrime e di averle prestato soltanto un soccorso postumo, quando l'evento infortunistico si era ormai consumato.
Si è ritenuto pertanto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine, si sarebbe caratterizzato in termini puramente
'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
La circostanza che la soccombenza derivi da una insufficienza del materiale probatorio acquisito al processo, valutata congiuntamente alla natura e alla qualità delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume