Art. 1506. Norma di salvaguardia 1. Al personale militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia' previsto dal presente codice:
a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell' articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ;
b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ;
c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni;
d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all' articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398 , e successive modificazioni;
e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 , e all' articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , e successive modificazioni;
f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e successive modificazioni;
g) il congedo per la formazione, di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ;
h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all' articolo 1488 e all' articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni;
((h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;)) i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 .
(( 1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171 , fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 . ))
a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell' articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ;
b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ;
c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni;
d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all' articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398 , e successive modificazioni;
e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 , e all' articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 , e successive modificazioni;
f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all' articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e successive modificazioni;
g) il congedo per la formazione, di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ;
h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all' articolo 1488 e all' articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni;
((h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;)) i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 .
(( 1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171 , fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 . ))