CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione civile non riguarda il processo penale, ma solo il giudizio conseguente alla mediazione, afferente alla controversia civile e commerciale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che ha ritenuto utilizzabile la testimonianza resa in ordine alle minacce proferite dall'imputato nel corso della mediazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2024, n. 45002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45002 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: F.B. nato al omissis F.L !nato a [...] omissis avverso la sentenza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Cananzi;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di prescrizione, nonchè inammissibili i ricorsi nel resto;
lette le conclusioni dell'avvocato LORENZO VALTORTA per la parte civile costituita, con le quali il difensore ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come da nota depositata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45002 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 29/10/2024 letta la memoria conclusiva dell'avvocato FABIO NEGRINI nell'interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi dei ricorsi insistendo per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, quale giudice di appello, in data 23 ottobre 2023 confermava la sentenza del Giudice di pace bresciano che il F. L. 15 settembre 2022 aveva ritenuto la penale responsabilità di F.B. e l, quali concorrenti nel delitto di minacce, essendosi rivolti nei confronti di F. L. con le espressioni quali 'ti spacco tutto', ti brucio', 'sei morto', 'morto di fame', 'sei una persona degno di tuo padre'. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di F. L. e F.B. con unico atto, constano di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 161-bis cod. pen. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale non abbia dichiarato l'estinzione del reato, pur se decorso il termine di prescrizione di anni sette e mezzo dal momento del fatto, allorchè fu celebrato il giudizio di appello, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 161-bis cod. pen. che determina la cessazione della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado. I ricorrenti evidenziano come la disposizione, introdotta con I. 144 del 2021 e in vigore dal 19 ottobre 2021, non sarebbe applicabile al caso in esame, essendo norma di diritto sostanziale che determina un trattamento meno favorevole per l'imputato, cosicchè il 23 ottobre 2023 andava dichiarata l'estinzione del reato. Anche la disciplina della improcedibilità introdotta sempre con I. 134 del 2021 non ha effetto retroattivo in relazione ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, cosicchè per il delitto per cui si procede, commesso il 24 maggio 2015, non vi sarebbe né l'applicabilità della disciplina acceleratoria della improcedibilità né quella della prescrizione. 4. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000. Denunciano i ricorrenti di avere prospettato al giudice di appello l'incompetenza del giudice di pace a fronte della contestazione di minaccia aggravata, indicata con il riferimento all'art. 612, comma 2, cod. pen. Già il giudice di pace aveva respinto l'eccezione giudicando le frasi inidonee a integrare l'aggravante; il Tribunale invece rilevava trattarsi di errore materiale in quanto, dal tenore dell'imputazione, non emerge alcun riferimento alla gravità della minaccia. Osservano i ricorrenti che la competenza va verificata ex ante sulla scorta della contestazione, cosicchè la sentenza di condanna risulta emessa per il delitto di minaccia aggravata. 5. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 28 del 2010. In sostanza, poiché l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante una udienza di mediazione, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. citato, le stesse non potevano essere oggetto di testimonianza. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni sono utilizzabili, con motivazione che si censura, in quanto il comma secondo dell'art. 10 riguardando il segreto professionale del mediatore si affianca e integra quello dell'avvocato previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. cosicchè resta fermo il divieto di prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni rese nel corso della mediazione. 6. I ricorsi, depositati dopo il 30 giugno 2024, sono stati trattati senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni, 7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Cinzia Parasporo, ha concluso come indicato in epigrafe. Anche le difese delle parti private hanno concluso come in precedenza riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata agli effetti penali per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, salve le statuizioni civili, come a seguire sarà evidenziato. 2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. 3 Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente, contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace, qualora, il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019„ De Bilio, Rv. 275557). 3. Quanto al secondo motivo, da valutarsi in via preliminare, deve evidenziarsi che vedendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti. Dagli stessi emerge che l'imputazione, recante il riferimento all'art. 612, comma 2, cod. pen. e non l'esplicito riferimento alla gravità della minaccia, risultava essere oggetto di correzione di errore materiale da parte del pubblico ministero in sede di replica alla discussione della difesa, in primo grado, in data 15 settembre 2022. A seguito di tale modifica la difesa immediatamente contestava la modificazione sostanziale. 3.1 A ben vedere, vedendosi in tema di incompetenza per materia, la questione ex art. 21, comma 1, cod. proc. pen. al quale rinvia l'art. 2 d.lgs. 274 del 2000, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, tanto da potere essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259709 - 01; conf.: N. 9924 del 1995 Rv. 202537 - 01). Va però rilevato come difetti l'interesse concreto del ricorrente ad ottenere la declaratoria di incompetenza. A ben vedere va richiamato il principio per cui sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, qualora invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01; Conf.: N. 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01). Anche in altra ipotesi si è affermato che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali lievissime, ex art. 582, comma secondo, cod. pen., deduca — nell'ipotesi di reato aggravato dall'utilizzo di un'arma impropria — l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, raccoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887 - 01; conf.: N. 7064 del 2011 Rv. 249947 - 01). 4 Nel caso in esame, come osserva la Procura generale, i ricorrenti non prospettano un interesse attuale e concreto, che sia stato frustrato dalla competenza attribuita al giudice di pace (sospensione condizionale della pena, accesso a riti alternativi, o altro), se non quello di non vedere annotato nel certificato penale una condanna per minaccia aggravata in luogo di una minaccia non aggravata. A ben vedere la sentenza di primo grado determina la pena considerando l'art. 612, comma 1, cod. pen. (escludendo l'aggravante) e anche la sentenza di secondo grado conferma la sentenza impugnata, ma chiarisce che la contestazione dell'aggravante risultava essere conseguente a un errore materiale. Ne consegue che l'annotazione non interverrà per l'ipotesi aggravata. Per altro, qualora fosse interesse degli imputati ottenere, in caso di erronea iscrizione, la correzione della stessa, ben potranno costoro rivolgersi al giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002. Ne consegue che gli ulteriori profili della doglianza, non avendo la qualificazione giuridica dell'imputazione alcuna ricaduta sulla determinazione concreta della pena, risultano assorbiti e il motivo è carente di interesse. 3.2 Va pertanto affermato che sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, solo qualora prospetti un interesse concreto, come quello di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale ovvero di procedere con riti alternativi, opzioni escluse nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01; Conf.: N. 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, la dedotta inutilizzabilità è infondata. 4.1 Infatti, l'art. 10, comma 1, d. Igs. n. 28 del 2010 recita: «Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio». Per definire quale sia l'oggetto della mediazione, che definisce il confine della inutilizzabilità, occorre richiamare l'art. 2 del medesimo decreto, rubricato «Controversie oggetto di mediazione», che statuisce al primo comma che «Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto». 5 E' di tutta evidenza che l'inutilizzabilità dell'art. 10, comma 1, cit.. riguardi esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. Il secondo comma della citata norma regola gli obblighi di riservatezza quanto al mediatore, che «non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle , dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili». Ma tale secondo comma, pure richiamato, non ha rilievo nel caso in esame in quanto, né il ricorso né la sentenza impugnata evidenziano che sia stato escusso il mediatore, comunque non venendo indicata la decisività dell'eventuale escussione e l'effetto della dedotta inutilizzabilità sul compendio probatorio. La disciplina del dell'art. 10, comma 1, è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicchè le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato. D'altra parte, in relazione a un consensso connotato dal vincolo del segreto, quale è la camera di consiglio, si è affermato che l'esame testimoniale dei componenti di un collegio giudicante, nel caso in cui l'imputazione attenga ad un fatto intimamente connesso con quanto si è detto e deciso nella camera di consiglio, si estende legittimamente ai giudizi formulati e ai voti espressi in quella sede, posto che l'obbligo di denuncia che grava sul pubblico ufficiale, in tal caso i componenti del collegio, fa venire meno il vincolo del segreto (Sez. 5, n. 37095 del 22/04/2009, G., 246579 - 01). Ne consegue che alcuna inutilizzabilità vizia il patrimonio conoscitivo in relazione al quale hanno deciso i giudici del merito. 4.2 Pertanto può affermarsi il principio per cui l'inutilizzabilità di cui all'art. 10, comma 1, d. Igs. n. 28 del 2010, relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione, riguardano esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. 6 5. Quanto al primo motivo lo stesso è fondato, escluse le cause che possono determinare un proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. e l'accoglimento agli effetti civili dei ricorsi. A ben vedere, per le ragioni che seguono, in data 21 novembre 2022 il delitto risultava estinto per prescrizione, in assenza di cause di sospensione, e tenuto in conto il termine di anni sette e mesi sei, a fronte della data di commissione del delitto, il 22 maggio 2015: cosicchè, il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato, essendo la sentenza intervenuta il 23 ottobre 2023. Non di meno resta ferma la condanna di primo grado — intervenuta il 15 settembre 2022, quindi prima della estinzione del reato — e le conseguenti statuizioni civili, in relazione alla previsione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. A tale esito si giunge per le ragion illustrate da Sez.
1 - n. 2629 del 29/09/2023, dep. 22/01/2024, Falco, Rv. 285724 - 01. A ben vedere la cessazione del corso della prescrizione del reato, prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione solo nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, cosicchè il caso in esame rientra nella vigenza della più favorevole precedente disciplina. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali, il rigetto del ricorso agli effetti civili, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile come da dispositivo. 7. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge. 7 In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 29/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Cananzi;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di prescrizione, nonchè inammissibili i ricorsi nel resto;
lette le conclusioni dell'avvocato LORENZO VALTORTA per la parte civile costituita, con le quali il difensore ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come da nota depositata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45002 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 29/10/2024 letta la memoria conclusiva dell'avvocato FABIO NEGRINI nell'interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi dei ricorsi insistendo per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, quale giudice di appello, in data 23 ottobre 2023 confermava la sentenza del Giudice di pace bresciano che il F. L. 15 settembre 2022 aveva ritenuto la penale responsabilità di F.B. e l, quali concorrenti nel delitto di minacce, essendosi rivolti nei confronti di F. L. con le espressioni quali 'ti spacco tutto', ti brucio', 'sei morto', 'morto di fame', 'sei una persona degno di tuo padre'. 2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di F. L. e F.B. con unico atto, constano di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 161-bis cod. pen. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale non abbia dichiarato l'estinzione del reato, pur se decorso il termine di prescrizione di anni sette e mezzo dal momento del fatto, allorchè fu celebrato il giudizio di appello, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 161-bis cod. pen. che determina la cessazione della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado. I ricorrenti evidenziano come la disposizione, introdotta con I. 144 del 2021 e in vigore dal 19 ottobre 2021, non sarebbe applicabile al caso in esame, essendo norma di diritto sostanziale che determina un trattamento meno favorevole per l'imputato, cosicchè il 23 ottobre 2023 andava dichiarata l'estinzione del reato. Anche la disciplina della improcedibilità introdotta sempre con I. 134 del 2021 non ha effetto retroattivo in relazione ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, cosicchè per il delitto per cui si procede, commesso il 24 maggio 2015, non vi sarebbe né l'applicabilità della disciplina acceleratoria della improcedibilità né quella della prescrizione. 4. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000. Denunciano i ricorrenti di avere prospettato al giudice di appello l'incompetenza del giudice di pace a fronte della contestazione di minaccia aggravata, indicata con il riferimento all'art. 612, comma 2, cod. pen. Già il giudice di pace aveva respinto l'eccezione giudicando le frasi inidonee a integrare l'aggravante; il Tribunale invece rilevava trattarsi di errore materiale in quanto, dal tenore dell'imputazione, non emerge alcun riferimento alla gravità della minaccia. Osservano i ricorrenti che la competenza va verificata ex ante sulla scorta della contestazione, cosicchè la sentenza di condanna risulta emessa per il delitto di minaccia aggravata. 5. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 28 del 2010. In sostanza, poiché l'episodio minaccioso si sarebbe verificato durante una udienza di mediazione, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. citato, le stesse non potevano essere oggetto di testimonianza. Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni sono utilizzabili, con motivazione che si censura, in quanto il comma secondo dell'art. 10 riguardando il segreto professionale del mediatore si affianca e integra quello dell'avvocato previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. cosicchè resta fermo il divieto di prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni rese nel corso della mediazione. 6. I ricorsi, depositati dopo il 30 giugno 2024, sono stati trattati senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni, 7. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Cinzia Parasporo, ha concluso come indicato in epigrafe. Anche le difese delle parti private hanno concluso come in precedenza riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata agli effetti penali per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, salve le statuizioni civili, come a seguire sarà evidenziato. 2. Va premesso che nei confronti del provvedimento impugnato trova applicazione la disciplina che, ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in particolare ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. 3 Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), rende inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente, contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace, qualora, il ricorso per cassazione sia proposto per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019„ De Bilio, Rv. 275557). 3. Quanto al secondo motivo, da valutarsi in via preliminare, deve evidenziarsi che vedendosi in tema di error in procedendo è consentito a questa Corte l'accesso agli atti. Dagli stessi emerge che l'imputazione, recante il riferimento all'art. 612, comma 2, cod. pen. e non l'esplicito riferimento alla gravità della minaccia, risultava essere oggetto di correzione di errore materiale da parte del pubblico ministero in sede di replica alla discussione della difesa, in primo grado, in data 15 settembre 2022. A seguito di tale modifica la difesa immediatamente contestava la modificazione sostanziale. 3.1 A ben vedere, vedendosi in tema di incompetenza per materia, la questione ex art. 21, comma 1, cod. proc. pen. al quale rinvia l'art. 2 d.lgs. 274 del 2000, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, tanto da potere essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259709 - 01; conf.: N. 9924 del 1995 Rv. 202537 - 01). Va però rilevato come difetti l'interesse concreto del ricorrente ad ottenere la declaratoria di incompetenza. A ben vedere va richiamato il principio per cui sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, qualora invochi la concessione del beneficio della sospensione condizionale, escluso nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01; Conf.: N. 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01). Anche in altra ipotesi si è affermato che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali lievissime, ex art. 582, comma secondo, cod. pen., deduca — nell'ipotesi di reato aggravato dall'utilizzo di un'arma impropria — l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, raccoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887 - 01; conf.: N. 7064 del 2011 Rv. 249947 - 01). 4 Nel caso in esame, come osserva la Procura generale, i ricorrenti non prospettano un interesse attuale e concreto, che sia stato frustrato dalla competenza attribuita al giudice di pace (sospensione condizionale della pena, accesso a riti alternativi, o altro), se non quello di non vedere annotato nel certificato penale una condanna per minaccia aggravata in luogo di una minaccia non aggravata. A ben vedere la sentenza di primo grado determina la pena considerando l'art. 612, comma 1, cod. pen. (escludendo l'aggravante) e anche la sentenza di secondo grado conferma la sentenza impugnata, ma chiarisce che la contestazione dell'aggravante risultava essere conseguente a un errore materiale. Ne consegue che l'annotazione non interverrà per l'ipotesi aggravata. Per altro, qualora fosse interesse degli imputati ottenere, in caso di erronea iscrizione, la correzione della stessa, ben potranno costoro rivolgersi al giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002. Ne consegue che gli ulteriori profili della doglianza, non avendo la qualificazione giuridica dell'imputazione alcuna ricaduta sulla determinazione concreta della pena, risultano assorbiti e il motivo è carente di interesse. 3.2 Va pertanto affermato che sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che deduca l'incompetenza del giudice di pace rispetto al tribunale, ritenendo la sussistenza di un reato più grave, solo qualora prospetti un interesse concreto, come quello di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale ovvero di procedere con riti alternativi, opzioni escluse nel procedimento davanti al giudice di pace (Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448 - 01; Conf.: N. 33860 del 2018 Rv. 273895 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, la dedotta inutilizzabilità è infondata. 4.1 Infatti, l'art. 10, comma 1, d. Igs. n. 28 del 2010 recita: «Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio». Per definire quale sia l'oggetto della mediazione, che definisce il confine della inutilizzabilità, occorre richiamare l'art. 2 del medesimo decreto, rubricato «Controversie oggetto di mediazione», che statuisce al primo comma che «Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto». 5 E' di tutta evidenza che l'inutilizzabilità dell'art. 10, comma 1, cit.. riguardi esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. Il secondo comma della citata norma regola gli obblighi di riservatezza quanto al mediatore, che «non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle , dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili». Ma tale secondo comma, pure richiamato, non ha rilievo nel caso in esame in quanto, né il ricorso né la sentenza impugnata evidenziano che sia stato escusso il mediatore, comunque non venendo indicata la decisività dell'eventuale escussione e l'effetto della dedotta inutilizzabilità sul compendio probatorio. La disciplina del dell'art. 10, comma 1, è funzionale a lasciare ampia libertà e garanzia di riservatezza alle parti della mediazione, evitando che la fase, tesa a evitare il procedimento contenzioso, possa essere esperita in vista poi della strumentalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di mediazione nel corso del giudizio, rendendo così anche subdolo e sleale il confronto, con danno per l'effettiva ricerca di una soluzione concordata. Diversamente, tale pericolo di strumentalizzazione non sussiste rispetto al processo penale, cosicchè le dichiarazioni rese in occasione del procedimento di mediazione integrano in sé la condotta di reato. D'altra parte, in relazione a un consensso connotato dal vincolo del segreto, quale è la camera di consiglio, si è affermato che l'esame testimoniale dei componenti di un collegio giudicante, nel caso in cui l'imputazione attenga ad un fatto intimamente connesso con quanto si è detto e deciso nella camera di consiglio, si estende legittimamente ai giudizi formulati e ai voti espressi in quella sede, posto che l'obbligo di denuncia che grava sul pubblico ufficiale, in tal caso i componenti del collegio, fa venire meno il vincolo del segreto (Sez. 5, n. 37095 del 22/04/2009, G., 246579 - 01). Ne consegue che alcuna inutilizzabilità vizia il patrimonio conoscitivo in relazione al quale hanno deciso i giudici del merito. 4.2 Pertanto può affermarsi il principio per cui l'inutilizzabilità di cui all'art. 10, comma 1, d. Igs. n. 28 del 2010, relativa alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione, riguardano esclusivamente il giudizio conseguente la mediazione, dunque quello afferente alla controversia civile e commerciale, non anche il giudizio penale. 6 5. Quanto al primo motivo lo stesso è fondato, escluse le cause che possono determinare un proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. e l'accoglimento agli effetti civili dei ricorsi. A ben vedere, per le ragioni che seguono, in data 21 novembre 2022 il delitto risultava estinto per prescrizione, in assenza di cause di sospensione, e tenuto in conto il termine di anni sette e mesi sei, a fronte della data di commissione del delitto, il 22 maggio 2015: cosicchè, il Tribunale di Brescia avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato, essendo la sentenza intervenuta il 23 ottobre 2023. Non di meno resta ferma la condanna di primo grado — intervenuta il 15 settembre 2022, quindi prima della estinzione del reato — e le conseguenti statuizioni civili, in relazione alla previsione dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. A tale esito si giunge per le ragion illustrate da Sez.
1 - n. 2629 del 29/09/2023, dep. 22/01/2024, Falco, Rv. 285724 - 01. A ben vedere la cessazione del corso della prescrizione del reato, prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione solo nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, cosicchè il caso in esame rientra nella vigenza della più favorevole precedente disciplina. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali, il rigetto del ricorso agli effetti civili, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile come da dispositivo. 7. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge. 7 In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 29/10/2024