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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4009/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 14/05/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato CELADON
ELENA
e
SANTACA' PIER ALBERTO, C.F. , nato ad [...] C.F._2
(VI) il 04/09/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato CELADON ELENA
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Ridursi a carico del padre IG. , il versamento Parte_2
1 dell'assegno di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1
non ancora economicamente indipendente, nella somma di €uro 150,00
(centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
2. Spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale di Vicenza tra le parti
nella misura della metà ciascuno e con rimborso in favore del genitore che le
ha sostenute, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno
riportare il codice fiscale del figlio. Le parti si impegnano a consegnare all'altro
genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese
straordinarie sostenute (scontrini e/o fatture) affinché ciascuno possa portare
in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi
nella misura del 50%.
3. Revocarsi l'assegno di divorzio pattuito nella sentenza n.2606 del 2017 a
favore della IG.ra , essendo ella economicamente Parte_1
autosufficiente.
4. Revocarsi l'onere a carico del IG. di provvedere al Parte_2
pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky, Tari
e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via San
Martino n. 8 Int. 10.
5. Spese e competenze del presente procedimento compensate tra i ricorrenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 06/11/2024
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
2606/2017 del 06/09/2017.
In particolare, le parti chiedono che il contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, posto a Per_1
carico del padre, venga ridotto nella somma di € 150,00 mensili e che le spese straordinarie siano ripartite tra le parti nella misura della metà.
Le parti chiedono, inoltre, la revoca dell'assegno divorzile stabilito in sede di divorzio a favore della sig.ra , essendo la stessa economicamente Parte_1
autosufficiente, e la revoca dell'onere a carico del sig. di provvedere Pt_2
al pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky,
Tari e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via
San Martino n. 8 Int. 10.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del
3 Tribunale di Vicenza n. 2606/2017 del 06/09/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che l'assegno di mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, a carico del padre IG. , venga ridotto nella somma di euro 150,00 Parte_2
(centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat famiglie;
- dispone che le spese straordinarie relative al figlio secondo protocollo del
Tribunale di Vicenza siano ripartite tra le parti nella misura della metà ciascuno e con rimborso in favore del genitore che le ha sostenute, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno riportare il codice fiscale del figlio;
Prende atto che le parti si impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute
(scontrini e/o fatture) affinché ciascuno possa portare in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
- dispone la revoca dell'assegno di divorzio pattuito nella sentenza n.2606 del
2017 a favore della IG.ra , essendo ella economicamente Parte_1
autosufficiente;
- revoca l'onere a carico del IG. di provvedere al Parte_2
pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky, Tari
e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via San
Martino n. 8 Int. 10.
b) Nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza il 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4009/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Maggiore (VI) il 14/05/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato CELADON
ELENA
e
SANTACA' PIER ALBERTO, C.F. , nato ad [...] C.F._2
(VI) il 04/09/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato CELADON ELENA
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1. Ridursi a carico del padre IG. , il versamento Parte_2
1 dell'assegno di mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1
non ancora economicamente indipendente, nella somma di €uro 150,00
(centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
2. Spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale di Vicenza tra le parti
nella misura della metà ciascuno e con rimborso in favore del genitore che le
ha sostenute, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno
riportare il codice fiscale del figlio. Le parti si impegnano a consegnare all'altro
genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese
straordinarie sostenute (scontrini e/o fatture) affinché ciascuno possa portare
in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi
nella misura del 50%.
3. Revocarsi l'assegno di divorzio pattuito nella sentenza n.2606 del 2017 a
favore della IG.ra , essendo ella economicamente Parte_1
autosufficiente.
4. Revocarsi l'onere a carico del IG. di provvedere al Parte_2
pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky, Tari
e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via San
Martino n. 8 Int. 10.
5. Spese e competenze del presente procedimento compensate tra i ricorrenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 06/11/2024
e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
2606/2017 del 06/09/2017.
In particolare, le parti chiedono che il contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, posto a Per_1
carico del padre, venga ridotto nella somma di € 150,00 mensili e che le spese straordinarie siano ripartite tra le parti nella misura della metà.
Le parti chiedono, inoltre, la revoca dell'assegno divorzile stabilito in sede di divorzio a favore della sig.ra , essendo la stessa economicamente Parte_1
autosufficiente, e la revoca dell'onere a carico del sig. di provvedere Pt_2
al pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky,
Tari e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via
San Martino n. 8 Int. 10.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del
3 Tribunale di Vicenza n. 2606/2017 del 06/09/2017 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che l'assegno di mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, a carico del padre IG. , venga ridotto nella somma di euro 150,00 Parte_2
(centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat famiglie;
- dispone che le spese straordinarie relative al figlio secondo protocollo del
Tribunale di Vicenza siano ripartite tra le parti nella misura della metà ciascuno e con rimborso in favore del genitore che le ha sostenute, previa esibizione degli scontrini fiscali/fatture che dovranno riportare il codice fiscale del figlio;
Prende atto che le parti si impegnano a consegnare all'altro genitore, entro il mese di marzo di ogni anno, copia di tutte le spese straordinarie sostenute
(scontrini e/o fatture) affinché ciascuno possa portare in detrazione le somme dovute per legge dalla propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%;
- dispone la revoca dell'assegno di divorzio pattuito nella sentenza n.2606 del
2017 a favore della IG.ra , essendo ella economicamente Parte_1
autosufficiente;
- revoca l'onere a carico del IG. di provvedere al Parte_2
pagamento delle utenze acqua, luce, gas, l'abbonamento televisivo Sky, Tari
e le spese tutte condominiali dell'abitazione situata in AN (VI) Via San
Martino n. 8 Int. 10.
b) Nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza il 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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