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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1805/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Giuseppe Calfapetra n. 4, presso lo studio dell'Avv. STILO LEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere un lavoratore agricolo a tempo determinato e di aver lavorato nell'anno 2020 per 102 giornate alle dipendenze dell' e di essere stato Controparte_2
per lo stesso anno regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, come comprovato dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza allegati al ricorso;
allegato che in data 4.2.2021 presentava all domanda per ottenere il pagamento CP_1
dell'indennità di disoccupazione;
lamentato che, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, l' non provvedeva a corrispondergli quanto richiesto entro il CP_1
termine di 120 giorni dalla domanda;
allegato di aver presentato ricorso al Comitato
Provinciale , rimasto senza esito;
concludeva chiedendo “Voglia l'On. Le CP_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Dichiarare che parte ricorrente, ha prestato la propria attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2020 così come specificato in premessa e per come risulta dai documenti allegati ed è regolarmente iscritto/a negli elenchi anagrafici del Comune di Bianco per n. 102 gg.ll., e di conseguenza ha diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno indicato in oggetto;
2) Condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...]
dell'indennità disoccupazione agricola per l'anno 2020, con rivalutazione monetaria
e/o interessi sul capitale dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza CP_1
ex art. 4 D.L. 384/92 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. L'istituto deduceva, in particolare, che il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione era giustificato dal fatto che la prestazione risultava incompatibile con l'esercizio da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in misura prevalente rispetto all'attività lavorativa prestata in qualità di
OTD. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
L'art. 4 D.L. 384/92 dispone che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”, ossia “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
È evidente, dunque, che essendo stata presentata la domanda di disoccupazione in data 4.2.2021 ed essendo stato instaurato il presente giudizio in data 15.6.2021, il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente. Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata, essendo a tale fine sufficienti le indicazioni ricavabili dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2020 del Comune di Bianco e dall'estratto contributivo prodotti in atti. In particolare, risulta che il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in qualità di OTD per 51 giornate nell'anno 2020 e per 102 giornate nell'anno 2019.
Tali circostanze, d'altronde, non sono state contestate dall' che si è limitato a CP_1
dedurre l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e l'asserito svolgimento per il medesimo anno da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in via prevalente.
Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso abbia svolto, nell'anno oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente.
Contrariamente a quanto dedotto dall' , l'onere della prova rispetto a tali CP_1
circostanze grava sull'istituto stesso.
È vero che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' disconosca la sussistenza dei requisiti di legge;
in tal caso, nel CP_1
giudizio avente ad oggetto l'attribuzione di prestazioni previdenziali (nella specie, indennità di maternità), lo "status" di bracciante agricolo può essere accertato
"incidenter tantum", con onere della prova a carico del lavoratore”, ma nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di disconoscimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di OTD, avendo piuttosto contestato l'ente lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa autonoma con carattere di normalità o prevalenza.
Orbene, ritiene lo scrivente che l non abbia fornito alcuna prova dello CP_1
svolgimento, quanto meno in via normale, di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
A tal fine, difatti, non appare sufficiente dedurre e provare la mera esistenza di una partita IVA attiva a nome del lavoratore, circostanza di per sé non incompatibile con la possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola secondo quanto sopra esposto.
L' difatti non ha dedotto alcun ulteriore elemento da cui dedurre che il CP_1
ricorrente abbia svolto attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente tanto sotto il profilo temporale e di impiego delle proprie energie lavorative tanto sotto il profilo reddituale.
Per tale motivo, il ricorso non può che essere accolto con condanna dell' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, per come richiesta con la domanda n. 2021880101624 del 4.2.2021. Su tali somme sono inoltre dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità di disoccupazione in favore di per l'anno 2020 per come richiesta con domanda n. Parte_1
2021880101624 del 4.2.2021, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1805/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla Via Giuseppe Calfapetra n. 4, presso lo studio dell'Avv. STILO LEO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere un lavoratore agricolo a tempo determinato e di aver lavorato nell'anno 2020 per 102 giornate alle dipendenze dell' e di essere stato Controparte_2
per lo stesso anno regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, come comprovato dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza allegati al ricorso;
allegato che in data 4.2.2021 presentava all domanda per ottenere il pagamento CP_1
dell'indennità di disoccupazione;
lamentato che, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, l' non provvedeva a corrispondergli quanto richiesto entro il CP_1
termine di 120 giorni dalla domanda;
allegato di aver presentato ricorso al Comitato
Provinciale , rimasto senza esito;
concludeva chiedendo “Voglia l'On. Le CP_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Dichiarare che parte ricorrente, ha prestato la propria attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2020 così come specificato in premessa e per come risulta dai documenti allegati ed è regolarmente iscritto/a negli elenchi anagrafici del Comune di Bianco per n. 102 gg.ll., e di conseguenza ha diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno indicato in oggetto;
2) Condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...]
dell'indennità disoccupazione agricola per l'anno 2020, con rivalutazione monetaria
e/o interessi sul capitale dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza CP_1
ex art. 4 D.L. 384/92 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. L'istituto deduceva, in particolare, che il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione era giustificato dal fatto che la prestazione risultava incompatibile con l'esercizio da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in misura prevalente rispetto all'attività lavorativa prestata in qualità di
OTD. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
L'art. 4 D.L. 384/92 dispone che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”, ossia “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
È evidente, dunque, che essendo stata presentata la domanda di disoccupazione in data 4.2.2021 ed essendo stato instaurato il presente giudizio in data 15.6.2021, il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che dimostrino di possedere i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70
e 32 l. 264/1949): a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente. Orbene, il ricorrente ha provato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per la liquidazione della prestazione rivendicata, essendo a tale fine sufficienti le indicazioni ricavabili dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2020 del Comune di Bianco e dall'estratto contributivo prodotti in atti. In particolare, risulta che il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in qualità di OTD per 51 giornate nell'anno 2020 e per 102 giornate nell'anno 2019.
Tali circostanze, d'altronde, non sono state contestate dall' che si è limitato a CP_1
dedurre l'incompatibilità tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e l'asserito svolgimento per il medesimo anno da parte del ricorrente di attività lavorativa autonoma in via prevalente.
Sul punto, l'art. 2 del DPR n.1049 del 1970 dispone che: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 27 luglio 1966, n. 613”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque che in linea di principio non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento da parte del lavoratore agricolo di attività lavorativa dipendente e autonoma, con relativa apertura di partita IVA, ma il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola viene meno nelle ipotesi di iscrizione del lavoratore negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome) o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
Nel caso di specie, risultando pacifico che il lavoratore non è mai stato iscritto nelle gestioni autonome su richiamate, è necessario appurare se lo stesso abbia svolto, nell'anno oggetto di contestazione, attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente.
Contrariamente a quanto dedotto dall' , l'onere della prova rispetto a tali CP_1
circostanze grava sull'istituto stesso.
È vero che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' disconosca la sussistenza dei requisiti di legge;
in tal caso, nel CP_1
giudizio avente ad oggetto l'attribuzione di prestazioni previdenziali (nella specie, indennità di maternità), lo "status" di bracciante agricolo può essere accertato
"incidenter tantum", con onere della prova a carico del lavoratore”, ma nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di disconoscimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di OTD, avendo piuttosto contestato l'ente lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa autonoma con carattere di normalità o prevalenza.
Orbene, ritiene lo scrivente che l non abbia fornito alcuna prova dello CP_1
svolgimento, quanto meno in via normale, di attività agricola autonoma da parte del ricorrente.
A tal fine, difatti, non appare sufficiente dedurre e provare la mera esistenza di una partita IVA attiva a nome del lavoratore, circostanza di per sé non incompatibile con la possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione agricola secondo quanto sopra esposto.
L' difatti non ha dedotto alcun ulteriore elemento da cui dedurre che il CP_1
ricorrente abbia svolto attività lavorativa autonoma in via normale o prevalente tanto sotto il profilo temporale e di impiego delle proprie energie lavorative tanto sotto il profilo reddituale.
Per tale motivo, il ricorso non può che essere accolto con condanna dell' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, per come richiesta con la domanda n. 2021880101624 del 4.2.2021. Su tali somme sono inoltre dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità di disoccupazione in favore di per l'anno 2020 per come richiesta con domanda n. Parte_1
2021880101624 del 4.2.2021, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi