Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 luglio 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1998 |
Commentari • 16
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13171 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente – Dott. LA TERZA Maura – Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: T.P., titolare della “Farmacia del Centro”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato CORAIN MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLANI GIOVANNI, TORAZZI VITTORIO, TANGO GABRIELLA, …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 9705 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9705 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente – Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 1198-2007 proposto da: NUOVA IMA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRATTAROLA …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 13172 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13172 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente – Dott. LA TERZA Maura – Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: M.D., titolare della “Farmacia del Centro”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato CORAIN MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLANI GIOVANNI, TORAZZI VITTORIO, TANGO GABRIELLA, …
Leggi di più… - 4. Finanza & Fiscohttps://www.finanzaefisco.com/
- 5. C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigianihttps://www.finanzaefisco.com/
Giurisprudenza • 449
- 1. Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 3924Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.9935.2022 R.A.C.L., promossa da: OB PO con il proc. avv. Marinelli dom. CONTRO CP_1 Avvocatura Parte ricorrente ha adito in data 21.9.22 questo Tribunale, avverso l'avviso di addebito n.3592022000267070000 notificatole in data 19.8.22 lamentando il difetto di motivazione (tardivamente, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi) e comunque la insussistenza del debito stante il difetto dei presupposti per la iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti da cui chiede la cancellazione con annullamento …Leggi di più...
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- 2. Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1523Provvedimento: Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Brindisi ufficio lavoro Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra: rappresentata e difesa dall'avvocato MALERBA Parte_1 COSIMO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 convenuto contumace oggetto: indennità di disoccupazione 1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/11/2023 parte ricorrente come in …Leggi di più...
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- 3. Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2284Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA , rappresentato e difeso dall'avv.to SCUDIERO Parte_1 MELCHIORRE, giusta mandato in calce del ricorso introduttivo Ricorrente E , in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in seguito al decesso del coniuge , …Leggi di più...
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- 4. Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 987Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7287/2023 del Registro Generale e promossa da , con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1 Ricorrente nei confronti di CP_1 Convenuto contumace Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria *** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente - titolare di pensione VO dal febbraio 2004 - lamenta la mancata valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi nei quali lo stesso ha …Leggi di più...
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- 5. Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 679Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 16.10.2025 Causa n. 1027 / 2025 NE /INPS Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Bissa e l'Avv. Lombardi e per la parte convenuta Avv- Guarino I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. AN ES REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. AN ES, all'udienza del giorno 16.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente SENTENZA …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.
L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni. - Art. 2.
Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.
Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle. ((8)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.
Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa". Con la stessa sentenza, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 , nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado". - Art. 3.
E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".