Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 luglio 1959 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1998 |
Commentari • 16
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L'Inps, con la circolare n. 80/2012 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati), diffusa a seguito delle novelle introdotte dall' art. 9-bis della L. n. 40/2007, come inserito dall'art. 6, comma 2, lettera f-sexies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ebbe a precisare che l'obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell'attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-bis consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui …
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Giurisprudenza • 461
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- art. 2 DPR 1049/1970·
- indennità di disoccupazione agricola·
- rigetto ricorso·
- contumacia·
- prova contraria·
- iscrizione gestione commercianti·
- requisiti indennità disoccupazione·
- presunzione di lavoro autonomo
Versioni del testo
- Art. 1.
L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 , anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.
L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni. - Art. 2.
Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.
Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle. ((8)) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.
Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa". Con la stessa sentenza, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 , nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado". - Art. 3.
E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 . ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani"".