Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.283/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 283/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.07.2022 a conclusione del giudizio n.
1167/2018 R.G. avente ad oggetto: “pagamento somme”, vertente tra
, P. iva Parte_1
, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv.to Giuseppe De Rubertis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Campobasso, v. A. Scatolone n.13, giusta procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv.to Mariacristina Barisciano ed elettivamente domiciliato presso lo
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
In data 13.07.2009, il , attuale appellato, concludeva con la CP_2 [...]
un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento PA
e ristrutturazione di immobili siti nel comune di colpiti dagli eventi sismici del 2002, per CP_2
l'importo complessivo di € 382.553,69, i cui stati di avanzamento venivano accreditati, dagli Enti
pubblici preposti alla ricostruzione, sul conto corrente n. 05/3038 intestato ad esso ed CP_2
acceso presso la filiale di della appellante. CP_2 Pt_1
In data 16.08.2010 interveniva un atto di cessione di credito tra l'Impresa appaltatrice (cedente), la
(cessionaria) ed il (debitore ceduto), in forza del quale la prima cedeva alla seconda Pt_1 CP_2
il proprio credito nei confronti del per il predetto importo di € 382.553,69, derivante dal CP_2
contratto di appalto.
Con scrittura privata del 9.12.2013, stante l'inadempimento nell'esecuzione dei lavori da parte della impresa appaltatrice, il e quest'ultima convenivano la rescissione del contratto, con CP_2
affidamento della prosecuzione dei lavori alla ditta C.R.C. Scrl.
Successivamente, nel mese di dicembre 2015 la provvedeva a prelevare, a compensazione Pt_1
del credito acquisito dalla impresa edile con il citato atto di cessione del credito, la somma CP_3
pari ad € 54.091,72, presente sul conto intestato al . CP_2
Reputando detta operazione di prelevamento/compensazione, oltre che non autorizzata, quindi arbitraria, nonché illegittima, in quanto avvenuta nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di appalto con l' , e in quanto le somme, accreditate sul proprio conto corrente Controparte_4
dall'Amministrazione comunale, erano destinate al pagamento delle competenze tecniche, delle ritenute d'acconto e delle spettanze dovute in favore della nuova impresa appaltatrice dei lavori, il
, con atto di citazione notificato il 3.11.2018 evocava dinanzi al Tribunale di Larino la CP_2
per sentirla condannare al riaccredito della somma di € 54.091,72. Pt_1
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo che, alla fine dell'anno 2012, la società
, in conseguenza della regolare esecuzione dei lavori, aveva maturato, nei confronti CP_3
del , il credito di cui al V SAL, pari ad € 59.350,06, credito certo, liquido ed esigibile che, CP_2
per effetto dell'atto di cessione in data 16.08.2010, entrava a far parte a pieno titolo nel suo patrimonio, sicchè, allorchè, nel corso del 2015, interveniva sul conto corrente del la CP_2
rimessa di € 54.091,72, sia pure questa maturata per lavori costituenti stato di avanzamento dei lavori attribuibili alla nuova impresa appaltatrice, CRC scrl,, legittimamente la medesima procedeva, Pt_1
ai sensi dell'art. 1853 c.c. ed in conformità con le disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente, alla compensazione, sino a concorrenza delle rispettive ragioni di credito.
Aggiungeva la che essa, per le stesse ragioni, ancora al dicembre 2012, risultava creditrice, Pt_1
sempre nei confronti del , della somma di € 5.258,34 (importo di cui al V SAL, pari ad € CP_2
59.350,06 – importo oggetto di compensazione, pari ad € 54.091,72 = € 5.258,34), somma di cui il
, dapprima disponeva in favore della e, in seguito a CP_2 Parte_2
richiesta di annullamento inoltrata al del relativo mandato di pagamento, Controparte_5
rientrava in possesso, ma senza riversarla alla Pt_1
Per cui l'Istituto di credito chiedeva il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore della somma CP_2
di € 5.258,34, oltre interessi legali dal 28.12.2012 al saldo.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 402/2022, il Tribunale di Larino accoglieva la domanda del e condannava la alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 54.091,72, CP_2 Pt_1
oltre interessi, nonché condannava la alla rifusione, sempre in favore del , della Pt_1 CP_2 somma di € 20,00 versata per il ricorso dinanzi all'ABF e alla corresponsione di € 200,00 per il versamento eseguito alla Banca d'Italia quale contributo delle spese di procedura e, in ultimo,
condannava la medesima al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.500,00, oltre Pt_1
accessori di legge;
ritenendo fondate le ragioni restitutorie avanzate dal , il Tribunale CP_2
ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla Pt_1
Il primo giudice riteneva che: “La risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 c.c. pone fine al
vincolo contrattuale dei contratti a prestazioni corrispettive in caso di inadempimento della
prestazione. La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce
ad un altro soggetto, detto cessionario, il suo credito verso un debitore, detto ceduto. Dunque, per
aversi cessione del credito è necessaria la presenza e disponibilità della posizione soggettiva da
cedere, che nel caso in esame manca, in quanto la impresa appaltatrice non aveva più alcuna
titolarità della posizione soggettiva stante la intervenuta risoluzione del contratto”.
Proseguiva il primo giudice affermando che: “Dalla documentazione prodotta in atti, in particolare,
dalla scrittura privata dell'impresa edile del 9.12.2013, nell'atto di rescissione, emerge che la stessa
dichiarava espressamente di non vantare alcun ulteriore credito, di rinunciare a qualsiasi eventuale
diritto di credito vantato nei confronti del . Pertanto, l'acquisizione da CP_2 CP_2
parte della della somma di € 54.091,72, avvenuta il Parte_1
30.12.2015, dunque successivamente alla risoluzione del contratto tra il e la impresa CP_2
(avvenuta in data 9.12.2013) e alla dichiarazione sottoscritta dalla seconda - nella quale emergeva
di essere stata soddisfatta per tutti gli stati di avanzamento dei lavori e di non avere null'latro a
pretendere dal , fornendo prove di copia delle fatture quietanzate a seguito degli stati di CP_2
avanzamento, tra cui il V SAL di importo pari ad €57.402,26 (fattura quietanzata n. 25 del
21.11.2011) appare illegittima ed ingiustificata oltrechè non autorizzata”.
Il Tribunale soggiungeva poi: ”Infatti, dalle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario emerge che
il contratto di appalto sottoscritto dall'istante e parte convenuta, era basato sullo stato di
avanzamento lavori, e che, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungeva l'importo di € 25.000,00, l'appaltatore maturava il credito al pagamento del corrispettivo da parte del
committente, da pagarsi dopo che quest'ultimo avesse a sua volta riscosso dal il contributo CP_5
concesso. Ancora, dalla scrittura privata di risoluzione del contratto sottoscritta dall'impresa edile
risultavano riepilogati tutti gli stati di avanzamento emessi in favore della stessa, delle diverse fatture
emesse e nessuna fattura dell'importo pari alla somma prelevata a compensazione del credito
acquisito dalla impresa, oltre alla dichiarazione sottoscritta da quest'ultima di non vantare alcun
ulteriore credito nei confronti del e di non avere nulla da pretendere per i lavori già CP_2
eseguiti e non ancora contabilizzati. Alla luce di tali deduzioni non sussisteva in capo all'impresa
edile nessun credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'istante che giustificasse la
compensazione ex art. 1853 c.c.”.
Con atto di citazione notificato il 26.08.2022, la Parte_1
ha proposto gravame avverso la suddetta sentenza,
[...]
lamentando che la stessa sia affetta da erronea ricostruzione e valutazione dei fatti, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e ss., 1453 e 1853 c.c., sicchè ha concluso affinchè
l'adita Corte di Appello volesse: “1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà
della sentenza n. 402/2022 , emessa […] dal Tribunale civile di Larino […]; 2) nel merito, in
accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado in tutti i capi
analiticamente contestati e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1
appellante al appellato e, di conseguenza, rigettare la domanda avanzata dallo stesso CP_2
appellato in primo grado, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, CP_2
conseguentemente, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale in primo grado, con condanna
del medesimo appellato al pagamento, in favore della appellante, della somma di CP_2 Pt_1
€ 5.258,34, maggiorata di interessi legali dal 28.12.2012 sino all'effettivo soddisfo;
3) In ogni caso,
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la appellante al Pt_1
pagamento delle spese legali, nella misura di € 6.500,00 oltre accessori di legge, oltrechè alla
rifusione, in favore del appellato, della somma di € 20,00 per la presentazione del ricorso CP_2 innanzi all'ABF di Napoli e di € 200,00 per il versamento in favore della banca d'Italia quale
contributo per le spese di procedura e, dunque, condannare esso appellato alla rifusione, CP_2
in favore della appellante, delle spese del doppio grado di giudizio”. Pt_1
CP_ Con comparsa in data 11.11.2022, si è costituito in giudizio il , che ha Controparte_2
impugnato e contestato i motivi di appello e rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente,
voglia l'On. le Corte di Appello di Campobasso rigettare la richiesta avanzata dall'appellante di
sospensione della sentenza impugnata non sussistendo nel caso di specie il fumus boni juris e il
periculum in mora giustificativi della concessione della detta sospensione. In via del tutto
subordinata, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dall'appellante, si chiede
sin d'ora che la stessa venga concessa solo ed esclusivamente previa corresponsione da parte
dell'appellante medesima in favore del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. di un'idonea cauzione ammontante a non meno di € 35.000,00 da corrispondere
in unica soluzione. Nel merito, voglia l'On. le Corte di Appello di Campobasso rigettare
integralmente l'appello proposto dall'appellante Parte_3
perchè infondato in fatto e in diritto. Voglia, quindi, l'On.le Corte di Appello di
[...]
Campobasso confermare integralmente la sentenza n. 402/2022 pronunciata dal Tribunale di Larino
in quanto legittima nonché fondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorario del
presente giudizio”.
Con decreto monocratico del 24.02.2023 è stata disposta inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, decisione confermata con ordinanza collegiale del
19.04.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Parte_1
merita accoglimento.
[...]
Risulta, infatti, pacifico, ed in ogni caso emergente dagli atti acquisiti nel corso del giudizio di primo grado: a) l'atto di cessione di credito a suo tempo intercorso tra le parti, almeno sino alla data di risoluzione del contratto di appalto, avvenuta solo nell'anno 2013, è valido ed ha efficacemente prodotto i suoi effetti;
b) alla data del dicembre 2012, epoca nella quale perveniva il V SAL dei lavori di che trattasi presso il Comune di , la proprio in forza della cessione, era creditrice CP_2 Pt_1
nei confronti del della somma corrispondente, nella misura di € 59.350,06; c) il , CP_2 CP_2
però, erroneamente provvedeva a destinare dette somme agli Enti previdenziali (INPS, INAIL e
) e, accortosi dell'errore, tentava pure di rimediare, senza, però riuscirvi, se non Parte_2
limitatamente alla somma di € 5.258,34 (destinata alla ); d) pertanto, avendo la Parte_2 Pt_1
maturato, nel dicembre 2012, il credito relativo al V SAL nei confronti del ed essendo la CP_2
corrispondente somma entrata a far parte, in virtù della cessione di credito, nel patrimonio della stessa quest'ultima, allorchè, nell'anno 2015, pervenivano somme sul conto corrente intestato Pt_1
al , ben poteva procedere alla compensazione ex art. 1853 c.c., essendo detto credito, certo, CP_2
liquido ed esigibile;
e) è ben vero che, nella scrittura privata di risoluzione contrattuale del dicembre
2013, si dava atto che l'impresa appaltatrice non avesse più crediti nei confronti del per CP_2
i pregressi rapporti e che anche il V SAL dei lavori rientrante nell'appalto era stato pagato giusta fattura n. 25 del 21.12.2011 (seppure questa di importo diverso dalle somme accreditate presso il
Comune di nel dicembre 2012), ma sta di fatto che detto V SAL, che competeva alla CP_2 Pt_1
in forza della cessione di credito, in realtà veniva indebitamente destinato, per l'intero, ad altri
CP_ soggetti, cioè agli previdenziali.
Più in particolare, non v'è dubbio che l'atto di cessione di credito, ex art. 1260 c.c., in data 16.08.2010,
intercorso tra la (cedente), la Banca appellante PA
(cessionaria) e il appellato (ceduto), con cui la prima cedeva alla seconda tutti i crediti CP_2
rinvenienti dal contratto di appalto con il terzo, sino a concorrenza di € 382.553,89, sia pienamente valido ed efficace, essendo stato regolarmente notificato, ex art. 1264 c.c., al debitore ceduto, in data
23/25.08.2010, con la conseguenza che, da tale momento, tutti i crediti vantati in forza del contratto di appalto dalla predetta nei confronti del PA , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1263 c.c., sono entrati a far parte del patrimonio della CP_2
Pt_1
Peraltro, la piena validità del efficacia della cessione risulta confermata sia dalla circostanza che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le somme corrispondenti agli stati di avanzamento venivano sempre puntualmente accreditate dal presso la Banca cessionaria, sia dal fatto che, allorchè CP_2
nel mese di dicembre 2012, il disponeva i mandati di pagamento, aventi ad Controparte_5
oggetto somme accreditate a titolo di corrispettivo del citato contratto di appalto, per estinguere debiti della verso gli Enti previdenziali (INPS e PA
INAIL), lo stesso , con lettera del 28.12.2012, intimava al la revoca dei predetti CP_2 CP_5
mandati e, comunque, contestava l'esecuzione degli stessi, essendo la somma di € 54.091,72 a tal fine utilizzata oggetto, per l'appunto, di pregressa cessione di credito.
Del pari, è pacifico che la alla data del 27.12.2012, ovvero nel momento in cui pervenivano Pt_1
presso il Comune di le somme accreditate dagli Enti pubblici preposti alla ricostruzione a CP_2
titolo di corrispettivo del contrato di appalto intercorso tra OP
, nella misura di € 54.091,72, era creditrice, proprio in forza della
[...] CP_2
cessione di credito di che trattasi, della corrispondente somma, risultando essa relativa a stati di avanzamento per lavori eseguiti dalla stessa PA
precedentemente a tale data, ed essendo intervenuta la rescissione del contratto di appalto tra la ed il solo a distanza di oltre un PA CP_2
anno, ovvero in data 9.12.2013.
Di talchè, la allorchè, nel mese di dicembre 2015, pervenivano delle disponibilità finanziarie Pt_1
sul conto corrente n. 05/3083, intestato al ed acceso presso la filiale di , CP_2 CP_2
legittimamente provvedeva alla compensazione, ex art. 1853 c.c., di dette somme con il debito gravante sul e rinveniente dalla cessione di credito di cui sopra, sino a concorrenza della CP_2
somma di € 54.091,72, non essendo idonea ad elidere la valenza dell'operata compensazione ogni diversa destinazione imputata dal a dette somme (competenze tecniche, ritenute di acconto CP_2
e spettanze dell'altra ditta C.R.C. Scrl).
Ora, il sostiene che, nel caso di specie, risultano applicabili le disposizioni normative di CP_2
cui all'art. 1458 c.c. secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, sicchè l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della
[...]
consacrata nella scrittura privata del 9.12.2013, comporta PA
il venir meno, con effetto retroattivo, dello stesso contratto e, dunque, della cessione di credito che,
pertanto, sarebbe nulla ed inesistente, con l'ulteriore conseguenza che il prelievo operato da parte della della somma di € 54.091,72 sarebbe illegittimo, come, peraltro, risulterebbe pure dal Pt_1
citato atto di risoluzione contrattuale del 9.12.2013, dove la PA
dichiarava di non vantare alcun credito ulteriore nei confronti del ,
[...] CP_2
fornendo copia delle fatture quietanzate a seguito degli stati di avanzamento, tra cui il V SAL
dell'importo di € 57.402,26.
Ciò posto, va debitamente precisato che alcun significato può riconnettersi alla circostanza che la nell'atto di rescissione contrattuale, PA
dichiarava di non vantare alcun credito nei confronti del , fornendo pure le fatture CP_2
Parte quietanzate, ivi compresa quella relativa al V tanto perché la stessa
[...]
evidentemente, a quella data, riteneva che il predetto era PA Pt_5
stato pagato già nel mese di dicembre 2012, cosa che, invece, solo per fatto colpevole del , CP_2
non era avvenuta. E va pure rilevato che la risoluzione del contratto di appalto avvenuta tra le parti in data 9.12.2013, in alcun modo – come, invece, preteso dall'appellato – può comportare la nullità ed inesistenza della cessione di credito, ovvero travolgerne gli effetti.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica non opera ex tunc (ed è questo il nostro caso, trattandosi di un contratto di appalto basto sullo stato di avanzamento dei lavori: ogni volta che l'ammontare dei lavori raggiungeva l'importo di € 25.000,00, l'appaltatore maturava il credito corrispondente nei confronti del committente), tanto che agli stessi contratti l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Con la conseguenza che è errato l'assunto del , per come recepito pure da giudice CP_2
di primo grado, secondo cui, essendo intervenuta la risoluzione del contratto, la
[...]
non avrebbe diritto all'importo dei SAL maturati, PA
non avendo più alcuna titolarità della posizione soggettiva da cedere, tanto che la stessa cessione sarebbe divenuta inefficace.
E' evidente, infatti, che la risoluzione del contratto di appalto non si estende alle prestazioni già eseguite e, nella misura in cui – come già detto – il V° SAL dei lavori era stato regolarmente maturato dalla la Banca, PA
proprio in forza della cessione di credito, aveva (ed ha) diritto a ricevere dal il CP_2
relativo pagamento, senza che tale diritto possa essere venuto meno o, peggio, la stessa cessione di credito divenuta inefficace.
In secondo luogo, sempre a mente dell'art. 1458, primo comma, la risoluzione ha effetto retroattivo ”tra le parti” e non già anche inter alios, ovvero nei confronti di terzi, tanto che,
a mente del secondo comma: “la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita (e,
comunque, non è questo il caso), non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di risoluzione”.
Ciò significa che, nel momento in cui la in forza della cessione di credito e della concorrente Pt_1
maturazione del V° SAL dei lavori, ha acquistato il diritto alla corresponsione dell'importo corrispondente, la risoluzione del contratto di appalto, intercorsa tra la
[...]
ed il , non gli è opponibile, a meno che la scrittura PA CP_2
privata di risoluzione contrattuale per inadempimento, ovvero la domanda giudiziale volta a dichiarare detta risoluzione, non fosse stata regolarmente trascritta (cosa non avvenuta nel caso di specie). In sostanza, analizzando attentamente la scrittura di risoluzione si evince, inequivocabilmente che, per volontà comune delle parti, la risoluzione aveva ad oggetto solo la parte di contratto ancora da eseguire, tanto che veniva prevista, a tal fine, anche una penale, mentre essa non andava ad incidere sulle prestazioni già eseguite e sui crediti già maturati.
Fatto è che – come innanzi già chiarito – il V° SAL dei lavori, ancorchè maturato dalla
[...]
sin dall'anno 2011, non veniva mai liquidato, come PA
avrebbe dovuto essere in forza della cessione di credito, in favore della Banca, ed era, piuttosto,
indebitamente utilizzato dal per pagare gli Enti previdenziali dell'appaltatore. CP_2
E di detta somma, corrispondente al V° SAL di lavori – lo si ripete – nella misura di € 59.350,06, la era ancora creditrice nei confronti del alla data del dicembre 2015, sicchè, quando Pt_1 CP_2
pervenivano disponibilità economiche sul conto corrente di esso , a titolo di corrispettivo CP_2
per la prosecuzione dei lavori con la impresa subentrata, Ditta C.R.C. Scrl, la stessa com'era Pt_1
suo diritto, operava la compensazione sino a concorrenza del proprio credito, come, peraltro previsto dalle disposizioni contrattuali in vigore disciplinanti il rapporto di conto corrente, che prevedevano,
espressamente, tale facoltà.
In altri termini, il credito relativo al V SAL, al dicembre 2012, era già maturato dalla
[...]
liquidato dal , rifluito sul conto PA Controparte_5
corrente del e, per effetto della cessione di credito, entrato nel patrimonio della la CP_2 Pt_1
quale, dunque, allorchè nel 2015 si creava la provvista sul conto corrente del , CP_2
legittimamente, lo portava in compensazione.
Parte A conferma di ciò, tutti i crediti relativi ai precedenti maturati e pagati dal mediante CP_2
la cessione di credito di che trattasi, non sono stati in alcun modo travolti dalla risoluzione contrattuale, né esso ne ha mai richiesto la restituzione alla CP_2 [...]
alla Banca o a chicchessia. PA
Di seguito, il , nella comparsa di costituzione, prosegue sostenendo che la presente CP_2
controversia era stata già posta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario il quale, con due distinte decisioni, nell'anno 2017, aveva accolto il proprio ricorso, emettendo nei confronti della
Banca pronuncia di riaccredito, in favore del , della suindicata somma di € 54.091,72, CP_2
protestando, così, sulla base di tale pronuncia, l'ulteriore fondatezza delle proprie ragioni.
Ma al riguardo va precisato che le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli
- l'una, in prima istanza, datata 4.04.2017, e l'altra, resa a seguito di revisione, datata 11.07.2017, non sono vincolanti per l'Autorità Giudiziaria investita di controversie tra Intermediario (Banca) e cliente.
D'Altra parte, le circostanze secondo cui, per l'appalto in questione, fosse stato raggiunto il V° SAL
dei lavori e che l'Ente Pubblico preposto avesse erogato il relativo contributo in favore del , CP_2
sì da far divenire il credito della Banca attuale ed esigibile e, di conseguenza, legittima la compensazione operata, risultano da una serie molteplice di elementi documentali versati agli atti del presente giudizio.
In primo luogo, v'è la corrispondenza intercorsa nel mese di dicembre 2012 tra la il Pt_1 CP_2
ed il , da cui si evince che, già in data 17.12.2012, la venuta a conoscenza Controparte_5 Pt_1
dell'imminente accredito dei fondi per la ricostruzione da parte del diffidava il a CP_5 CP_2
non disporre delle relative somme e, dopo aver verificato che, invece, erano stati disposti mandati di pagamento, volti alla liquidazione di oneri previdenziali (INPS e INAIL) in favore della aveva diffidato ulteriormente sia il PA CP_5
che il a non darvi seguito, mentre il aveva chiesto al la revoca degli CP_2 CP_2 CP_5
stessi mandati, ciò a conferma del fatto che le somme corrispondenti rientravano, a pieno titolo, nella cessione del credito del 16.08.2010.
Ancora, dalla stessa corrispondenza sopra richiamata, da cui risulta che il avesse disposto, CP_5
nel dicembre 2012, mandati di pagamento per far fronte a debiti previdenziali, non può che desumersi che detti mandati si riferissero alla e, dunque, PA PA
a un credito da questa maturato in conseguenza del contratto di appalto intercorso con il e, CP_2
quindi, rientrante nella cessione di credito di che trattasi. Di poi, v'è che – come innanzi già precisato – pure nella scrittura privata di rescissione contrattuale intercorsa in data 9.12.2013 tra il e la CP_2 PA
si dà atto dell'avvenuto pagamento del V SAL dei lavori rientranti nel contratto di appalto del
[...]
13.07.2009, giusta fattura n. 25 in data 21.12.2011, ancorchè detta fattura risulti di importo diverso
(€ 57.402,26) da quello risultante dai mandati di pagamento liquidati nel dicembre 2012 in favore degli Enti previdenziali (€ 59.350,06), INPS e INAIL (per € 54.091,72) e Parte_2
(per € 5.258,34), per fatto non imputabile alla estranea alla suddetta scrittura privata.
[...] Pt_1
Dunque, da un'attenta lettura della suddetta documentazione, si evince come il abbia dato CP_2
mandato al Comune di (cercando poi, solo tardivamente, di revocarlo) di pagare le CP_2
competenze previdenziali gravanti sulla impresa edile di PA
utilizzando le somme ad essa spettanti a titolo di V SAL, somme, invece, rientranti nell'oggetto della cessione in data 16.08.2010, eseguita a favore della Banca appellante.
Ciò risulta, inequivocabilmente:
a) dalla corrispondenza intercorsa tra la Banca, il e il nel Controparte_5 CP_2
dicembre 2012 e, in particolare, dalla nota in data 28.12.2012, a firma del Presidente dello stesso , con cui si chiedeva di provvedere alla revoca del mandato di pagamento CP_2
emesso in favore degli Enti previdenziali per conto della impresa edile
[...]
stante l'asserito inadempimento da parte della stessa impresa in merito alla PA
ripresa dell'esecuzione dei lavori previsti nel contratto di appalto (tanto a comprovare che l'Impresa aveva maturato, a titolo di lavori eseguiti nel corso dell'appalto, proprio quelle corrispondenti somme);
b) dalla circostanza che il , per sua natura, non ha né può avere dipendenti, non svolge CP_2
né può svolgere attività edilizia, di talchè esso non ha né poteva avere debiti di natura previdenziale (ciò a dimostrazione del fatto che quei debiti erano della impresa edile di e che, se il ne ha disposto, in un primo tempo, PA CP_2 il pagamento in sua vece, significa che la stessa impresa aveva maturato il corrispondente importo a titolo di lavori eseguiti);
c) dalla determina del Comune di n. 226 dell'11.12.2012, in cui si dà chiaramente atto CP_2
che l'Impresa ha maturato, a titolo di corrispettivo per i lavori regolarmente eseguiti relativi al V SAL, la somma di € 59.350,06 e che di essa, su richiesta del , si dispone a CP_2
favore degli Enti previdenziali, INPS, INAIL e “per le somme Parte_2
loro dovute dall'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi” (e non da altri), nonché dalle allegate note dell'INPS e dell'INAIL, datate, rispettivamente, 30.11.2012 e 6.12.2012
(allegate alla predetta determina), il cui oggetto è chiaramente rappresentato dall'“intervento
sostitutivo della stazione appaltante” in favore della impresa edile di PA
[...]
d) dalla determina del Comune di n. 233 del 28.12.2012, con cui, nel richiamare la CP_2
precedente determina n. 266 dell'11.12.2012 relativa al pagamento in liquidazione del V°
SAL dei lavori, vista la richiesta del Presidente del Consorzio, datata 28.12.2012, e dato atto dell'impossibilità di revocare i mandati di pagamento già disposti in favore dell'INPS e dell'INAIL, per € 54.091,72, si disponeva la revoca di quello emesso in favore della
[...]
, per € 5.258,34, per conto della impresa edile di Parte_2 [...]
PA
e) del mandato di pagamento in data 11.12.2012, con cui il Comune di accreditava ai CP_2
citati INPS e INAIL la somma complessiva di € 54.091,72, a titolo di “lavori di ricostruzione
Part PEU 41 Sp.1 – V ”, ovvero per i lavori eseguiti e per le corrispondenti spettanze maturate dalla impresa edile di PA
[... Alla luce di ciò, pertanto, è oltremodo evidente che, alla fine dell'anno 2012, la impresa edile in conseguenza della regolare esecuzione dei lavori di cui al PA
contratto di appalto in data 13.07.2009, aveva maturato, nei confronti del , il credito di cui CP_2
al V SAL, pari ad € 59.350,06, credito certo, liquido ed esigibile che, per effetto dell'atto di cessione del 16.08.2010, entrava a far parte del patrimonio della sicchè, allorchè, nel corso del 2015, Pt_1
interveniva, sul conto corrente del acceso presso la appellante, la rimessa di € CP_2 Pt_1
54.091,72, sia pure questa maturata per lavori, di fatto, costituenti stato di avanzamento di lavori attribuibili alla nuova impresa appaltatrice C.R.C. Scrl, legittimamente la medesima Pt_1
procedeva ai sensi dell'art. 1853 c.c. ed in conformità con le disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di conto corrente, alla compensazione, sino a concorrenza, delle rispettive ragioni di credito.
In ultimo, il adduce la infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2 Pt_1
nella misura di € 5.258,34, rappresentata dalla differenza tra l'importo del V SAL (di € 59.350,06) e quello oggetto di compensazione (di € 54.091,72), sostenendo che, nella scrittura privata di risoluzione del contratto di appalto del 9.12.2013, il V SAL ammonterebbe all'inferiore somma di €
52.183,37, importo regolarmente riscosso dall'impresa appaltatrice, che emetteva la fattura n. 25 del
21.12.2011, dichiarando, espressamente, di non vantare più alcun credito nei confronti del . CP_2
Ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il V° SAL di avanzamento lavori maturato dalla impresa edile di è stato comprovato con i documenti sopra PA
richiamati, per come maturato nei confronti del già nel dicembre dell'anno 2012, sicchè i CP_2
corrispondenti importi, in forza della cessione di credito, competevano (e competono) alla Pt_1
appellante.
Quanto, poi, alla misura dei predetti importi e al fatto che, nella scrittura privata di risoluzione contrattuale per inadempimento del 9.12.2013 e nella corrispondente fattura n. 25 del 21.12.2011,
essi risultassero di € 52.183,37, in luogo di quelli, maggiori, di € 59.350,06, si è già detto che tale discrasia non è imputabile alla che non ha partecipato alla formazione ed alla firma della citata Pt_1
scrittura privata.
Quel che è certo è che, in base agli atti pubblici provenienti dal Comune di , sopra CP_2
richiamati, l'importo del V° SAL è corrispondente ad € 59.350,06 e non già ad € 52.183,37. Il fatto,
poi, che l'impresa edile di nella stessa scrittura sopra richiamata, PA dichiarava espressamente di non vantare più alcun credito nei confronti del , dimostra, al CP_2
contrario di quanto sostenuto anche nella sentenza impugnata e come già meglio precisato innanzi,
che l' impresa riteneva che il V° SAL fosse stato pagato, ovviamente mediante incameramento delle relative somme da parte della Banca in forza della cessione di credito, mentre – come si è visto – il
, anziché versare dette somme alla ne disponeva, indebitamente, in favore degli CP_2 Pt_1
Enti previdenziali della società . CP_3
Di talchè, contrariamente a quanto ritenuto dal e dal giudice di primo grado (che non si è CP_2
espresso proprio sul punto), la domanda riconvenzionale spiegata dalla appellante appare Pt_1
fondata e meritevole di accoglimento.
Più nello specifico, nella determina n. 226 datata 11.12.2012 del Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di – come detto – si dà atto del raggiungimento, da parte della impresa CP_2 [...]
del V° SAL relativo al contratto di appalto intercorso con il Parte_6
, pari ad € 59.350,06. CP_2
Dal mandato di pagamento n. 226, eseguito dal Comune in data 11.11.2012, si evince che, di detta somma complessiva di € 59.350,06, veniva disposto per € 54.091,72 in favore degli Enti previdenziali dell'Impresa appaltatrice e, nello specifico, di INPS, INAIL e . Parte_2
Dalla determina n. 233 in data 28.12.2012, sempre del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune
di , si può intendere, invece, che la somma risultante dalla differenza tra il V° SAL, pari CP_2
ad € 59.350,06, e gli importi di cui si era disposto in favore di INPS e INAIL, pari ad € 54.091,72,
ovvero la somma di € 5.258,34, veniva destinata in favore della , con Parte_2
mandato che, poi, si provvedeva ad annullare.
Per cui è evidente che l'intera somma corrispondente al V° SAL dell'appalto, per quanto sopra esposto, è di spettanza della Banca appellante, rientrante nella citata cessione di credito.
Ora, di tale complessiva somma, pari – lo si ripete – ad € 59.350,06, la è riuscita a recuperare Pt_1
la sola somma di € 54.091,72, attraverso la compensazione eseguita nel mese di dicembre 2015 sul conto corrente del . CP_2 Per cui, la differenza spettante, pari ad € 5.258,34, a suo tempo disposta in favore della
[...]
e, in seguito revocata, ma non restituita alla deve essere così ad essa Parte_7 Pt_1
riconosciuta quale residuo dell'importo del V° SAL di cui si è detto e per la qual cosa, dunque, la ha fondatamente avanzato apposita domanda riconvenzionale in primo grado. Pt_1
Per tali ragioni l'appello va accolto.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del appellato, CP_2
e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modif.,
parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria), e per il secondo grado in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al disputatum
(€ 54.091,72).
Va altresì revocato anche il terzo capoverso del dispositivo della sentenza impugnata, contenente la condanna della alla rifusione in favore del di tutte le somme ivi indicate. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 283/2022 R.G. sull'appello proposto con citazione notificata il 26.08.2022 da
[...]
nei confronti del Parte_1
di , avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale civile di Controparte_2 CP_2
Larino in composizione monocratica pubblicata il 29.07.2022 a conclusione del giudizio n. 1167/2018
R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata
1) rigetta la domanda avanzata in primo grado dal appellato di condanna della CP_2
appellante alla restituzione, in suo favore, della somma di € 54.091,72, oltre accessori Pt_1
del credito;
2) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla nei confronti del Pt_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento, in favore della della somma di € 5.258,34, maggiorata di Pt_1
interessi legali dal 28.12.2012 sino all'effettivo soddisfo;
3) revoca il terzo capoverso del dispositivo della sentenza impugnata, contenente la condanna della alla rifusione in favore del di tutte le somme ivi indicate;
Pt_1 CP_2
4) condanna altresì il appellato, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
alla rifusione, in favore della delle spese processuali del doppio grado del giudizio Pt_1
che, per il primo grado, si liquidano in € 6.021,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge;
e che per il secondo grado si liquidano in € 1.165,50 per esborsi, ed in € 10.737,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello del 30 aprile 2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico