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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4930/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4930/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CADORIN STEFANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.9.2018 in Las Vegas (Contea di
Clark – Stato del Nevada – U.S.A.), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano in data 2.7.2019 Anno 2019, R. 87, N.679, Parte 2, Serie C/1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti condizioni:
2.1 I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi patrimoni e rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile.
2.2 Il figlio minore (n. 28.11.2019) rimarrà affidato ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento ai fini della residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Paderno Dugnano (MI), Via Ugo La Malfa, nr.24. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di Per tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad .
2.3 I ricorrenti eserciteranno il diritto di visita in via paritetica, per una settimana dal lunedì alla domenica.
Nel periodo delle festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio o al termine delle vacanze natalizie. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
Anche durante le vacanze pasquali il figlio si tratterrà con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
Il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi. Relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno
15 giorni consecutivi, nel periodo tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
2.4 I genitori si Per impegnano a provvedere al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva frequentazione. I genitori, data la differenza intercorrente fra i rispettivi redditi da lavoro e patrimonio, contribuiranno in ragione del 60% al marito e 40% alla moglie al pagamento delle spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
il sig. si impegna altresì a rimborsare le spese mediche non mutuabili Parte_1 del figlio e della moglie tramite la copertura assicurativa con Reale Mutua, finché sarà operativa;
2.5 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2.6 I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore I genitori manifestano altresì Persona_1 il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento equivalente del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
2.7 I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
2.8 il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono. Motivi della decisione I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 (sent. n. 848/24 – pubbl. in data 21.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (28.11.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 16/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 negli U.S.A. in data 06/09/2018 (atto n. 679, Parte II, Serie C, del registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Milano (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4930/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CADORIN STEFANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.9.2018 in Las Vegas (Contea di
Clark – Stato del Nevada – U.S.A.), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano in data 2.7.2019 Anno 2019, R. 87, N.679, Parte 2, Serie C/1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti condizioni:
2.1 I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi patrimoni e rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile.
2.2 Il figlio minore (n. 28.11.2019) rimarrà affidato ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento ai fini della residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre in Paderno Dugnano (MI), Via Ugo La Malfa, nr.24. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di Per tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad .
2.3 I ricorrenti eserciteranno il diritto di visita in via paritetica, per una settimana dal lunedì alla domenica.
Nel periodo delle festività natalizie il minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre (escluso il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre) e con l'altro genitore il residuo periodo festivo fino al 6 gennaio o al termine delle vacanze natalizie. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
Anche durante le vacanze pasquali il figlio si tratterrà con l'uno o con l'altro dei genitori, alternativamente di anno in anno, giorno di Pasqua compreso;
Il medesimo criterio dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e/o religiose ed i relativi “ponti”. Sono fatti salvi, anche in questo caso, diversi accordi tra i coniugi. Relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno
15 giorni consecutivi, nel periodo tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
2.4 I genitori si Per impegnano a provvedere al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva frequentazione. I genitori, data la differenza intercorrente fra i rispettivi redditi da lavoro e patrimonio, contribuiranno in ragione del 60% al marito e 40% alla moglie al pagamento delle spese straordinarie per il figlio fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
il sig. si impegna altresì a rimborsare le spese mediche non mutuabili Parte_1 del figlio e della moglie tramite la copertura assicurativa con Reale Mutua, finché sarà operativa;
2.5 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2.6 I ricorrenti si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche del figlio minore I genitori manifestano altresì Persona_1 il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento equivalente del figlio minore, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
2.7 I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione.
2.8 il sig. e la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono. Motivi della decisione I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 (sent. n. 848/24 – pubbl. in data 21.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (28.11.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 16/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 negli U.S.A. in data 06/09/2018 (atto n. 679, Parte II, Serie C, del registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Milano (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona