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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6527/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv.BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 9.4.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del TFR a carico del fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di dal 1.6.2012 al 1.6.2013 e Parte_2
quantificato in euro 1493,25 richiesto con domanda amministrativa presentata il
22.10.2021.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n.2540 del 31.07.2018 corretta il 21.12.2019 e notificata il
23.10.2020, il Tribunale di Napoli Nord -Sezione Lavoro- condannava Parte_2
al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di
[...]
€.14.555,40 di cui €. 1.493,25 a titolo di T.F.R. (vedi ricorso n. R.G. 5601/15 e conteggi allegati), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- che veniva notificato precetto di pagamento il 23.10.2020 per la somma complessiva di €. 15.861,48;
- che l'istante in data 13.01.2021 procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli Nord -Ufficio Esecuzioni Civili- a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
- che come risulta dalla visura camerale allegata l'impresa individuale Parte_2
era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.06.2015;
[...]
- che, come da visura catastale non risultava intestatario di Parte_2 beni immobili
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo: CP_1
- che la richiesta era stata rigettata in quanto la documentazione richiesta
“pignoramento negativo adeguatamente leggibile, visura conservatoria, ricorso introduttivo e conteggi tfr” non risultava allegata alla domanda on-line;
2 - che il titolo giudiziario non conteneva l'esatta quantificazione del TFR;
- che mancava la prova dell'effettivo esperimento di un serio tentativo di esecuzione forzata e “la stessa inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, temporalmente rapportata al sorgere del presunto credit”o.
3. Tanto premesso, va osservato in generale che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE
n . 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che
l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. Ove pertanto l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito CP_ presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (Cass.,
8529/2012, cit.).
4.3. Il comma 5 dell'art. 2 regola una fattispecie diversa, perchè si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In tal caso, in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo
1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, riguardo a quest'ultimo requisito, poichè il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli
3 indicati, deve almeno provare che non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto
(inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorchè, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (cfr. in tal senso, Cass.
27/10/2009, n. 22647; Cass. 16/6/1998, n. 6004; Cass. 9/3/2001, n. 3511; Cass.
26/2/2004, n. 3939)” (Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, n. 7924). Inoltre, secondo la giurisprudenza, “in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi
l'intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555 c.p.c. e ss. (cfr. Cass. n. 4666 del 2002 e
10953 del 2003). Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n.
12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (cfr. Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008 entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il
4 lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (cfr. Cass. n. 14447 del 2004)”
(Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593): in applicazione di tali principi, la
Suprema Corte ha ritenuto che l'infruttuosa esecuzione mobiliare esperita nei confronti del datore di lavoro non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'insolvenza dello stesso, se nulla sia stato documentato (anche) in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del datore di lavoro debitore e in ordine all'inidoneità di tale patrimonio immobiliare ad operare come garanzia generica dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro nei confronti del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2016, n. 17593). In altri termini, “Il lavoratore, creditore del t.f.r. nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per chiedere il pagamento del CP_ trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o
l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro con un serio tentativo di esecuzione. Qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione è tenuto a esperire quelle che appaiano fruttuose secondo il principio dell'ordinaria diligenza, ma non è tenuto a esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, quando, per queste ultime, i costi certi superino i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità”
(Cassazione civile sez. lav. 29 luglio 2004 n. 14447).
Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_1 confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e
5 può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass, n. 14020 del 07/07/2020).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va evidenziato che risulta documentato da parte del ricorrente il tentativo di intraprendere una procedura esecutiva sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2540/18, tentativo che ha avuto esito negativo (cfr. verbale di pignoramento negativo in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e provato di non aver potuto avanzare istanza di fallimento attesa la cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese già dal 12.6.2015 (cfr. visura camerale, visura catastale in atti). Risulta infine depositato il ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 2540/18 nel quale vi è precisa indicazione e quantificazione del credito rivendicato a titolo di
TFR e ricompreso nella predetta pronuncia di condanna.
In presenza di tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto e l' va CP_1
condannato al pagamento del TFR in favore della parte ricorrente quantificato in €
1493,25 oltre accessori previsti per legge.
4. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della circostanza che la parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato in fase amministrativa (nemmeno unitamente alla richiesta di riesame del 27.6.2022, posto che, da un lato, nella richiesta non vi è alcuna indicazione di eventuali allegati e, dall'altro, essendo stata depositata la mera scansione in formato pdf della ricevuta di consegna, non è possibile verificare in concreto l'eventuale documentazione trasmessa) tutta la documentazione che era stata richiesta dall' ai fini della CP_1
6 valutazione della domanda ed, in particolare, il ricorso introduttivo contenente i conteggi e la quantificazione del TFR
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.493,25 per il CP_1
titolo indicato in parte motiva, oltre accessori previsti per legge;
- spese compensate.
Aversa, 10.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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