Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE ex art. 473bis.49 cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da nata a [...] il [...] AR
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Cristina Bazzola parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni: in modo conforme e congiunto, come da folio sottoscritto, datato 30.10.2024;
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Grontardo (CR) il
28.7.2012.
Dalla loro unione sono nati , a Cremona il 13.10.2013, e , a Per_1 Per_2
Cremona il 2.11.2017.
Con ricorso del 21.5.2024 la ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui è seguita la regolare costituzione del : sin dagli atti CP_1 introduttivi la posizione delle parti quanto alle condizioni di separazione e divorzio erano particolarmente vicine, tanto che già alla prima udienza del
21.10.2024 le parti trovavano un accordo sugli ultimi aspetti rimasti controversi, e all'udienza del 31.10.2024 la causa era trattenuta un decisione.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come chiesto congiuntamente: dagli atti delle parti si evince chiaramente il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti vanno fatte proprio da questo Tribunale, in quanto conformi a legge.
L'ascolto della prole non va disposto, in quanto superfluo, essendo le condizioni concordate conformi al principio di bigenitorialità.
Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio per la pronuncia del divorzio.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione complessiva del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, non definitivamente decidendo la causa R.G. 938/ 2024: dichiara la separazione personale fra AR
, il cui matrimonio è stato contratto in Grontardo CP_1
(CR) il 28.7.2012 ed è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Grontardo al n. 1 Parte II Serie A anno 2012; dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_4 madre e diritto per il padre di AR CP_1 tenere presso di sé i figli secondo i seguenti tempi:
-martedì dalle ore 16,30 alle ore 21
-mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 21
-dal venerdì dalle ore 16,30 al sabato alle ore 18; per quanto riguarda le festività, i figli staranno con il padre e la madre, ad anni alterni, la Vigilia e il giorno di Natale, ugualmente a Pasqua e
Pasquetta, oltre ad un periodo di due settimane da trascorrere nel periodo estivo e da comunicare all'altro genitore entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
assegna la casa familiare alla ricorrente , inclusi AR arredi e corredi;
dato atto dell'accordo fra le parti per cui la SI.ra AR
si è impegnata a pagare, in via esclusiva e fino alla sua integrale
[...] estinzione, il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, cointestato ai coniugi, con rata mensile di € 750,00, ed il SI.
si obbligato ad onorare, in via esclusiva e fino alla sua CP_1 integrale estinzione, il finanziamento (pratica n. 066240966 Pt_2 dell'3.8.2021 con rata mensile di euro 290,00 – doc 9 prodotto con ricorso introduttivo) intestato alla SI.ra , dispone che il AR SI. versi mensilmente alla SI.ra CP_1 AR
a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori
[...] Per_1 ed , la somma di € 375,00 (€ 187,50 per ciascun figlio) entro il Per_2 giorno 15 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a condizione che la IG.ra si AR impegni a fornire il cambio del vestiario e di quanto necessario per i figli relativamente ai giorni in cui i medesimi sono presso il padre;
dispone che il SI. rimborsi alla SI.ra il 50% delle CP_1 Pt_1 spese straordinarie per i figli come previste e disciplinate dal Protocollo
d'Intesa n. 1425 del 14/12/2015 tra il Tribunale di Cremona, il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Cremona, A.I.A.F. Lombardia – Sezione di
Cremona; dà atto che le parti si sono accordato nel senso l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra AR
;
[...] dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e riconoscono che nessuna somma debba essere reciprocamente versata a titolo di assegno di mantenimento;
Cremona, 18.12.2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grontardo;