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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. ALICE ZORZI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da con l'ausilio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi e Parte_1
dell'OCC dott. Arcangelo Ceci, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss.
cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Martellago
(VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
1
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig. versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetta alle procedure concorsuali Pt_1
maggiori;
osservato, sul punto, che la debitrice deve provvedere al proprio mantenimento, nel quale rientra il pagamento di un canone di locazione mensile di euro 600,00, con un reddito pari ad
€ 1700,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per €138.808,44;
rilevato che l'istante non possiede beni mobili registrati;
rilevato che ogni valutazione relativa al bene immobile in proprietà della ricorrente pro quota
va rimessa al Liquidatore e sarà esaminata in sede di approvazione del programma di liquidazione;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
2 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._1
nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandi;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Arcangelo Ceci;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per
3 l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Arcangelo Ceci.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. ALICE ZORZI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da con l'ausilio dell'avv. Giuseppe Bergamaschi e Parte_1
dell'OCC dott. Arcangelo Ceci, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss.
cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Martellago
(VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
1
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig. versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetta alle procedure concorsuali Pt_1
maggiori;
osservato, sul punto, che la debitrice deve provvedere al proprio mantenimento, nel quale rientra il pagamento di un canone di locazione mensile di euro 600,00, con un reddito pari ad
€ 1700,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per €138.808,44;
rilevato che l'istante non possiede beni mobili registrati;
rilevato che ogni valutazione relativa al bene immobile in proprietà della ricorrente pro quota
va rimessa al Liquidatore e sarà esaminata in sede di approvazione del programma di liquidazione;
letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
2 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._1
nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandi;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Arcangelo Ceci;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per
3 l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Arcangelo Ceci.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
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