Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 14/2024 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Trani, alla Via Ciardi n. 8, nello studio dell'avv.to Vincenzo Pappolla (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'avv. Ludovica
Perissutti (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano unitamente e disgiuntamente C.F._3 all'avv. Raffaella Banfi (Cod. Fisc. ) del Foro di Milano ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Corso Buenos Aires, n. 60,
RESISTENTE
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._5
t) in forza di procure generali alle liti conferita Email_1
in data 22.03.2024, Rep. N. 37875/7313 a rogito del Dr. Notaio in Roma, Persona_1
1
Sede Provinciale dell' , CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro – differenze retributive – impugnativa licenziamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
CP_ e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il CP_1
ricorrente abbia lavorato, continuativamente, alle dipendenze della società Controparte_1
(P.IVA ), in persona dell'Amministratrice Unica, sig.ra
[...] P.IVA_1 Controparte_4 dal 05.06.2022 al 06.07.2023 e svolgendo la mansione di “Chef” previste dal C.C.N.L. di riferimento (2° Livello del C.C.N.L.- Pubblici Esercizi - Confcommercio), pur essendo assicurato ai fini previdenziali solo dal 05.06.2022 al 30.09.2022 e dal 04.04.2023 al
06.07.2023; 2) accertare e dichiarare che il ricorrente, durante il predetto rapporto di lavoro, ha lavorato dal 05.06.2022 al 30.09.2022 dal lunedì alla domenica e dalle ore 09:00 alle ore
15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00; invece, dal 01.10.2022 al 03.04.2023 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00; infine, per il periodo che va dal
04.04.2023 al 06.07.2023, tutti i giorni, ad eccezione della giornata del mercoledì, dalle ore
09:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00; 3) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito il giusto Trattamento di Fine Rapporto e la giusta paga contrattuale, non ha percepito e goduto le giuste ferie, i permessi e le festività, la giusta tredicesima e quattordicesima mensilità ed i relativi ratei, ha svolto lavoro festivo, straordinario e notturno non retribuito;
4) accertare e dichiarare che, durante l'intercorso rapporto lavorativo, il ricorrente ha percepito una retribuzione inadeguata ed insufficiente, in considerazione di quanto previsto dal CCNL di categoria ed alla stregua del disposto di cui all'art.36 Cost. e, per l'effetto, condannare la (P.IVA ), in persona Controparte_5 P.IVA_1 dell'Amministratrice Unica, sig.ra al pagamento, in favore dell'istante, per Controparte_4 le causali di cui in narrativa, della somma di € 39.675,25 (euro trentanovemilaseicentosettantacinque/25) o della maggior o minor somma che l'On.le Giudice riterrà opportuna oltre interessi e danni da svalutazione monetaria. Fatta salva l'eventualità di avere diritto ai compensi perequativi di entità superiore o inferiore a quelli calcolati nel
2 conteggio allegato all'atto introduttivo;
5) condannare la società in Controparte_1
persona della sig.ra in qualità di Amministratrice Unica e rappresentante Controparte_4
legale della predetta società, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento intimato dalla società
in persona della sua legale rappresentante, in data 06.07.2023, e per Controparte_1
l'effetto; 7) ordinare la reintegra del lavoratore presso la sede operativa di Porto Rafael, dove il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa. 8) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della Controparte_5
presso la sede operativa di Porto Rafael- Palau, dal 05.06.2022 al 06.07.2023, data in cui è stato illegittimamente licenziato;
- che durante il suindicato rapporto di lavoro ha svolto le mansioni di “Chef” (2° Livello
C.C.N.L. Pubblici Esercizi Confcommercio);
- di essere stato assicurato ai fini previdenziali solo dal 05.06.2022 al 30.09.2022 e dal
04.04.2023 al 06.07.2023;
- che per il periodo dal 05.06.2022 al 30.09.2022 ha lavorato, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00 circa. Dal
01.10.2022 al 03.04.2023, il lavoratore ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ininterrottamente. Infine, dal
04.04.2023 al 06.07.2023, il sig. ha lavorato tutti i giorni, eccezion fatta per Parte_1
la giornata del mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00;
- di aver svolto lavoro straordinario non retribuito;
- di aver svolto lavoro festivo e notturno non retribuito;
- di non aver percepito e goduto delle ferie e dei permessi;
- che in data 24.06.2023, gli è stata notificata contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, avente ad oggetto fatti avvenuti in data 09.06.2023, 19.06.2023,
22.06.2023 e 23.06.2023 e con missiva del 27.06.2023 ha reso le proprie giustificazioni a mezzo raccomandata a/r;
- che in data 5.7.2023 gli è stato intimato il licenziamento;
- che l'art. 144 del suddetto C.C.N.L. prevede per tutte le contestazioni addebitate al ricorrente la sanzione del rimprovero verbale o del biasimo scritto, al massimo della multa;
3 - che la sanzione irrogata è sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e Controparte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex art. 414 cpc rg. 14/2024. 2) Nel merito: per i motivi su esposti rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto alla luce delle motivazioni tutte di cui in narrativa. 3) Subordinatamente: Nel caso di accoglimento delle domande in ricorso:
Condannare al pagamento di un indennizzo non superiore a una mensilità e mezzo stante la durata del contratto;
ovvero nei minimi di legge stante il requisito dimensionale di
[...]
Condannare al pagamento delle minori somme accertate come dovute anche a CP_1 seguito di CTU contabile.”.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che nel 2022, la società convenuta ha gestito il solo locale denominato WINE BAR
SOLAZ;
- che il ristorante adiacente è stato acquisito dalla convenuta in data 23/12/2022 a seguito di acquisto di ramo d'azienda: i locali sono stati successivamente completamente ristrutturati, con apertura del Ristorante SOLAZ il 03.04.2023 (cfr. doc.
4 - richiesta di occupazione di suolo pubblico);
- che, pertanto, la stagione 2022 ha visto in funzione il solo locale Winebar Solaz & Tapas con circa 30 posti a sedere esclusivamente nel dehor, mentre all'interno del locale non vi era spazio per posti a sedere;
- che nella stagione 2023, con l'apertura del ristorante, è stata incrementata l'attività della convenuta con circa 50 posti a sedere nel locale ristorante;
- che il ricorrente è stato assunto in data 5 giugno 2022 con contratto a termine e con durata sino al 30 settembre 2022 (cfr. doc. 7);
- che il ricorrente ha lasciato il posto di lavoro non al termine del contratto, ma il
05/09/2022;
- che il locale WINEBAR SOLAZ & TAPAS è stato aperto stagionalmente da aprile a settembre 2022;
- che in data 05 aprile 2023 è stato stipulato con il altro contratto a termine Parte_1
stagionale (Cfr. doc.
9 - secondo contratto) con scadenza al 30 settembre 2023.
CP_
Costituitosi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel caso di accertamento (e nei limiti di tale accertamento) delle domande della ricorrente inerente il rapporto di lavoro irregolare con le società convenute, Voglia il Tribunale accogliere la connessa domanda
4 anch'essa avanzata dal ricorrente di pagamento all' dei conseguenti contributi CP_2
previdenziali - con vittoria di spese - nel caso in cui non venga ritenuta ammissibile, esigibile
o accolta la domanda del ricorrente in ordine al rapporto di lavoro, rigettare anche la domanda di regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese nei confronti del ricorrente e compensazione rispetto al datore di lavoro”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi per parte.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione preliminare di parte resistente di nullità della domanda del ricorrente per violazione del requisito di cui al n. 4 dell'art. 414 c.p.c., si ritiene che essa sia infondata. La resistente, infatti, come si può constatare dalla lettura della memoria di costituzione, ha potuto pienamente esplicare il proprio diritto di difesa prendendo puntualmente posizione sulle affermazioni di controparte. La riconduzione della fattispecie a norme di legge errate non preclude alla controparte la possibilità di inquadrare correttamente la fattispecie oggetto di contenzioso e non esime lo scrivente dal suo potere/dovere, in virtù del principio iura novit curia, di riqualificare correttamente la vicenda dal punto di vista giuridico.
Passando al merito, nel caso di licenziamento per giusta causa, l'accertamento della sussistenza di tale presupposto fondante il recesso deve essere condotto non con riferimento ai fatti astrattamente considerati, ma con riguardo agli aspetti concreti degli stessi, così che le mancanze del dipendente siano valutate non solo per il loro contenuto oggettivo, ma anche per la loro portata soggettiva. In tal senso, è necessario considerare le circostanze in cui le condotte sono state poste in essere, le modalità, gli effetti delle stesse, nonché l'intensità dell'elemento intenzionale, tenuto conto anche della qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti e del grado del vincolo di fiducia proprio dello specifico rapporto di lavoro.
Analizzati tali elementi, va poi valutata, non in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, la proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto dell'intensità dell'elemento intenzionale, del danno arrecato al datore di lavoro, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente.
Quando, come nel caso di specie, vengono contestati al lavoratore diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice non deve esaminarli atomisticamente, riconducendoli alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro (cfr. Cass. 13024/2019, Cass. 1890/2009).
Ciò premesso, al ricorrente, con la lettera del 24.6.2023 sono state contestate le seguenti condotte: di non aver provveduto il 9.6.2023 a svuotare il freezer guasto per salvaguardare il cibo ivi contenuto, spostandolo in altro frigorifero e/o congelatore;
di non aver conseguito
5 l'attestato relativo alla formazione sulla sicurezza ex art. 37 d.lgs. 81/08; di non aver verificato la presenza di tutte le materie prime richieste per l'elaborazione del menù per l'evento Back
Roads del 21.6.2023; di aver riposto i fritti surgelati forniti dalla ordinati in vista CP_6
del matrimonio con oltre cento invitati fissato per il 22.6.2023 non nel freezer - come avrebbe dovuto in ottemperanza alle norme sulla sicurezza del cibo - ma nel frigo, interrompendo, così, la catena del freddo;
di non aver mai registrato le temperature dei frigoriferi che dovrebbero, invece, essere registrate quotidianamente nel rispetto delle regole sull'igiene e sulla sicurezza alimentare;
in data 21.6.2023 di aver deciso inopinatamente di chiudere la cucina alle ore 21.00, creando danni al ristorante che non è riuscito a servire la clientela presente in sala;
di non essersi presentato a lavoro senza giustificato motivo nelle giornate del 22.6.2023, quando era previsto un matrimonio con oltre cento invitati, e il 23.6.2023; di essersi approvvigionato il 22.6.2023 presso la cantina del ristorante di bottiglie di vino pregiato per uso personale.
Relativamente all'addebito di non aver conseguito l'attestato relativo alla formazione sulla sicurezza ex art. 37 d.lgs. 81/08, i testi di parte resistente, e Testimone_1 [...]
rispettivamente responsabile di sala nelle stagioni 2023 e 2024 e barman nella stagione Tes_2
2023 presso la resistente, hanno riferito all'unisono che il ricorrente il 9.5.2023, giorno in cui si è tenuto il corso di formazione, lo ha abbandonato all'ora di pranzo senza fare più ritorno. Il
inoltre, ha confermato che il non ha completato nemmeno il corso online al Tes_1 Parte_1
quale è stato iscritto successivamente. Di tale circostanza il era a conoscenza diretta, Tes_1
in quanto egli stesso organizzatore del corso.
Entrambi i testi escussi hanno riferito che il 21.6.2023 il ricorrente alle ore 21:00 ha abbandonato la cucina, obbligandoli a sostituirlo al fine di servire la clientela già in sala.
Relativamente all'addebito di aver riposto i fritti surgelati ordinati in vista del matrimonio con oltre cento invitati fissato per il 22.6.2023 non nel freezer, bensì nel frigo - mansione a lui spettante in quanto certamente responsabile della corretta tenuta dei prodotti della cucina - interrompendo così la catena del freddo e rendendo il cibo inutilizzabile, entrambi i suddetti testi hanno confermato la circostanza.
Il e il hanno anche confermato in modo convergente che il ricorrente Tes_1 Tes_2
non si è presentato a lavoro i giorni 22.6.2023, quando da mesi era previsto il servizio per un matrimonio con oltre cento invitati, e il 23.6.2023. Il inoltre, ha dichiarato di aver visto Tes_2
il girovagare per porto Rafael in quei giorni. Parte_1
Il ha anche dichiarato di aver visto il ricorrente approvvigionarsi di bottiglie di Tes_2 vino, aggiungendo poi “io facendo il barman conoscevo il numero di bottiglie presenti nella cantina e mi sono accorto che nel periodo in cui ho lavorato mancavano delle bottiglie. Di tali
6 mancanze me ne sono accorto circa una volta al mese, poiché una volta al mese facevo il controllo dello stoccaggio”.
A fronte di tali dichiarazioni, i testi escussi di parte ricorrente nulla hanno saputo riferire sulle circostanze in contestazione.
Ritenuti pienamente attendibili i testi di parte resistente, in quanto certamente disinteressati e in virtù della conoscenza diretta dei fatti su cui sono stati sentiti e della convergenza delle loro dichiarazioni, ciò che deve valutarsi è se tali circostanze integrino una ipotesi di giusta causa di licenziamento, ovverosia una causa talmente grave che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In considerazione della posizione professionale del ricorrente e della sua responsabilità nella gestione del ristorante di cui era lo chef, è innegabile che il vincolo fiduciario con il datore di lavoro deve essere particolarmente pregnante e fondarsi su basi solide. Ciò perché eventuali inadempimenti del lavoratore si ripercuotono immediatamente e in modo incisivo sull'attività economica del datore di lavoro, essendo lo chef il cuore pulsante dell'attività di ristorazione.
Nel caso in disamina, la pluralità di condotte consistenti nell'abbandono della cucina durante il normale orario di lavoro, o nella mancata presentazione sul luogo di lavoro senza giustificato motivo (il non ha prodotto alcun certificato idoneo a giustificare le sue Parte_1
assenze nei giorni 22 e 23 giugno 2023), specialmente quando dovevano svolgersi servizi particolarmente impegnativi (un matrimonio con oltre cento invitati) e programmati da tempo,
è idonea a ledere irrimediabilmente quel vincolo fiduciario sopra richiamato, che, come detto, nel caso di specie ha un valore particolarmente forte, dipendendo primariamente dallo chef il risultato qualitativo ed economico dell'attività.
A tali plurime circostanze, che si ritengono già sufficienti a integrare una giusta causa di recesso, devono aggiungersi gli altri addebiti che certamente denotano una negligenza del lavoratore che non può che pregiudicare ulteriormente il rapporto di fiducia tra questo e il datore di lavoro. La non corretta tenuta dei prodotti della cucina che ne determina l'inutilizzabilità è evidentemente un inadempimento che, anche se preso singolarmente non sarebbe stato sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto, valutato complessivamente e in relazione alle altre circostanze oggetto di addebito pregiudica ulteriormente la posizione del ricorrente.
Da un punto di vista soggettivo, inoltre, dall'istruttoria espletata non sono emersi particolari motivi idonei a giustificare le condotte del con la conseguenza che anche Parte_1
sotto tale aspetto si rileva una intenzionalità che aggrava il loro disvalore e corrobora la tesi che si sia in presenza di comportamenti che complessivamente considerati integrano una causa a tal punto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7 Per tali ragioni, dunque, ritenuta la proporzionalità della sanzione comminata, la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento intimato va rigettata.
Quanto alla domanda di condanna della resistente al pagamento della somma di euro
39.675,25 a titolo di differenze retributive per lavoro svolto anche nel periodo in cui non vi è stato un contratto di lavoro (dal 1°.10.2022 al 4.4.2023), per lavoro straordinario, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima, va sottolineato che, come è noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa,
l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro
(Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05). Tale onere si estende, inoltre, alle concrete modalità attuative del rapporto, ovverosia al periodo lavorato, alle mansioni e all'orario di lavoro, in modo da fornire al giudice gli elementi necessari per procedere alla esatta valutazione del quantum della pretesa. Medesimo onere probatorio grava sul lavoratore che richieda il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute o di lavoro straordinario non retribuito.
Ebbene, i testi escussi di parte ricorrente, su cui, come detto, incombeva l'onere di provare quanto sostenuto, poco o niente hanno saputo riferire in merito alle suddette circostanze.
La teste ha dichiarato di aver lavorato per la resistente Testimone_3 dall'aprile al luglio del 2022, aggiungendo: “io ero in contatto con il ricorrente e ci eravamo sentiti nei mesi precedenti all'inizio della stagione 2023, più precisamente ci siamo visti a dicembre per parlare del progetto estivo. Poi ci siamo rivisti a febbraio e siamo andati a vedere il ristorante a Porto Rafael” e rispondendo al capitolo 30: “Io posso confermare che per il periodo in cui ho lavorato, ovverosia fino a luglio 2022, il ricorrente ha lavorato tutti i giorni della settimana, lui era solo e nessuno poteva sostituirlo, dalle ore 9 alle 15 e dalle 17 alle 24.
Rispetto ai periodi successivi io non ho una conoscenza diretta. Il ricorrente mi ha riferito che ha lavorato secondo le giornate e gli orari indicati.”
Il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Posso di che il Testimone_4 ricorrente ha lavorato presso ma non mi ricordo in che periodo” e “sugli orari Controparte_1 non posso riferire. So che il locale era chiuso il mercoledì”.
Dalle dichiarazioni ora riportate, appare lampante che parte ricorrente non abbia assolto ad alcuno degli oneri probatori su di essa incombenti. Infatti, non vi è prova che il Parte_1
abbia svolto attività lavorativa nel periodo dal 1°.10.2022 al 4.4.2023, non emergendo dalle dichiarazioni della nemmeno che il locale fosse aperto in quel periodo. Tes_3
8 Quanto alle altre domande di pagamento di lavoro straordinario e ferie non godute, considerato che le dichiarazioni della sono riferibili esclusivamente al periodo aprile- Tes_3
luglio 2022 e che il non ha saputo riferire sugli orari di lavoro, esse non possono dirsi Tes_4
provate.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda di parte ricorrente e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione 26.001,00 - 52.000,00. CP_
Quanto alle spese in favore di considerato che l'ente è terzo rispetto alla vicenda oggetto di causa ed equidistante rispetto agli interessi delle parti contrapposte, avendo lo scopo la sua chiamata in giudizio soltanto di rendergli opponibile l'eventuale accertamento-condanna ai fini dell'acquisizione dei contributi, si ritiene equo liquidare in suo favore solo le spese delle prime due fasi del giudizio (di studio e introduttiva), non avendo svolto ulteriore attività difensiva nelle altre due fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 6.500,00 per esborsi e compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge;
CP_ 3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 2.200,00 per esborsi e compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 01/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
9