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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5986/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MORESCHINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e l'avv. MAZZONETTO LAURA
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25.09.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2056/2023, ricevuto in data 20.09.2025, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
della somma di euro 253.375,97, sulla scorta delle fideiussioni omnibus da egli
[...]
sottoscritte a garanzie delle obbligazioni assunte dalla società Openlab srl nei confronti del predetto istituto di credito.
A sostegno della opposizione, il ha eccepito la nullità delle fideiussioni da egli Pt_1
sottoscritte, per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, nonché la decadenza dell'opposta dall'azione in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la banca promosso alcuna azione nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,
la limitazione dell'obbligo del fideiussore al pagamento delle sole somme ancora spettanti all'opposta in conseguenza dell'escussione dei fondi pubblici di garanzia e del
[...]
. Parte_2
, nel costituirsi nel presente giudizio, in via pregiudiziale ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese
del Tribunale di Milano, a fronte della domanda di controparte tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità per violazione della normativa Antitrust delle fideiussioni azionate in via monitoria.
Nel merito, si è opposta all'accoglimento dell'opposizione ed ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 253.375,97, in forza della fideiussione dal medesimo rilasciata in data
9.08.2019, contestando la ricorrenza di un'ipotesi di nullità totale della fideiussione rilasciata da controparte, alla luce di quanto da ultimo statuito da Cass. SSUU n.
2 41994/2021, ed escludendo altresì la ricorrenza di una ipotesi di nullità parziale delle garanzie sottoscritte dalla controparte per violazione della normativa Antitrust, a fronte della data di rilascio delle stesse, di gran lunga successiva al maggio 2005, dell'assenza di prova dell'esistenza di una intesa illecita tra le banche all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni in parola e della debita sottoscrizione delle clausole in questione da parte del fideiussore non consumatore.
Ancora, l'opposta ha dedotto l'infondatezza della eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi di fideiussioni a prima richiesta ed avendo la banca comunicato il recesso da tutti i rapporti in essere ed intimato il pagamento del dovuto nei confronti del debitore principale e del garante con PEC e racc. A.R. del 16 –
29/09/2022.
Precisando, infine, di essere obbligata ad agire per l'intero nei confronti del debitore
Contr principale e/o del fideiussore in ragione di quanto pattuito con il Garante pubblico ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna del fideiussore al pagamento della somma di euro 253.375,97, previo accertamento della validità della fideiussione.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice
Istruttore medio tempore divenuto assegnatario del procedimento.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va dato atto che sussiste la competenza del giudice adito in merito alla presente controversia, avendo parte opponente precisato di aver sollevato la questione della
3 nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 in via di mera eccezione.
La stessa opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato all'eccezione di incompetenza sollevata in via pregiudiziale.
Nel merito, non coglie nel segno l'eccezione di nullità assoluta delle fideiussioni sollevata dall'opponente, in ragione di quanto statuito dalle SSUU della Cassazione con sentenza n.
41994/2021 ed in assenza di prova circa il fatto che il peraltro socio e Pt_1
amministratore unico della società obbligata in via principale, non avrebbe rilasciato le garanzie in parola in assenza delle condizioni in questione (le quali, oltretutto, rispondono prevalentemente ad un interesse della banca).
Sotto altro profilo, invertendo l'analisi delle ulteriori censure, l'opponente ha contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c., invocando la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della clausola di deroga alla medesima norma contenuta nella fideiussione.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte da prevedono espressamente all'art. 6 Parte_1
che: “I diritti derivanti alla Azienda di Credito dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Il successivo art. 7 recita poi testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, anche in caso di Parte_3
4 opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi anche moratori, spese,
tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta nell'art. 7,
la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione,
prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro,
l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
5 In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n.
22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la si sia tempestivamente CP_1
attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Con raccomandata inviata in data 16.09.2022 e ricevuta in data 29.09.2022 (cfr. doc. 4 fasc.
monitorio), infatti, ha comunicato al debitore principale il recesso dai Controparte_1
rapporti di credito, intimando contestualmente al predetto, oltre che al fideiussore, il pagamento delle somme dovute.
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal posto che si Pt_1
6 tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
In definitiva, poiché non vi è prova del fatto che sia medio tempore intervenuto il
Contr pagamento da parte di e il creditore ha invece dato prova di essersi attivato nei confronti del fideiussore entro il termine semestrale di decadenza, la garanzia prestata da quest'ultimo non si è estinta e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo dal medesimo proposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2056/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 9.253,55, di cui euro 111,55 per spese ed euro 9142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MORESCHINI SILVIA Parte_1 C.F._1
e l'avv. MAZZONETTO LAURA
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
CAMPEIS GIOVANNI BATTISTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25.09.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2056/2023, ricevuto in data 20.09.2025, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
della somma di euro 253.375,97, sulla scorta delle fideiussioni omnibus da egli
[...]
sottoscritte a garanzie delle obbligazioni assunte dalla società Openlab srl nei confronti del predetto istituto di credito.
A sostegno della opposizione, il ha eccepito la nullità delle fideiussioni da egli Pt_1
sottoscritte, per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, nonché la decadenza dell'opposta dall'azione in ragione del mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la banca promosso alcuna azione nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine,
la limitazione dell'obbligo del fideiussore al pagamento delle sole somme ancora spettanti all'opposta in conseguenza dell'escussione dei fondi pubblici di garanzia e del
[...]
. Parte_2
, nel costituirsi nel presente giudizio, in via pregiudiziale ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese
del Tribunale di Milano, a fronte della domanda di controparte tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità per violazione della normativa Antitrust delle fideiussioni azionate in via monitoria.
Nel merito, si è opposta all'accoglimento dell'opposizione ed ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, per la condanna del al pagamento della Pt_1
somma di euro 253.375,97, in forza della fideiussione dal medesimo rilasciata in data
9.08.2019, contestando la ricorrenza di un'ipotesi di nullità totale della fideiussione rilasciata da controparte, alla luce di quanto da ultimo statuito da Cass. SSUU n.
2 41994/2021, ed escludendo altresì la ricorrenza di una ipotesi di nullità parziale delle garanzie sottoscritte dalla controparte per violazione della normativa Antitrust, a fronte della data di rilascio delle stesse, di gran lunga successiva al maggio 2005, dell'assenza di prova dell'esistenza di una intesa illecita tra le banche all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni in parola e della debita sottoscrizione delle clausole in questione da parte del fideiussore non consumatore.
Ancora, l'opposta ha dedotto l'infondatezza della eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., trattandosi di fideiussioni a prima richiesta ed avendo la banca comunicato il recesso da tutti i rapporti in essere ed intimato il pagamento del dovuto nei confronti del debitore principale e del garante con PEC e racc. A.R. del 16 –
29/09/2022.
Precisando, infine, di essere obbligata ad agire per l'intero nei confronti del debitore
Contr principale e/o del fideiussore in ragione di quanto pattuito con il Garante pubblico ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna del fideiussore al pagamento della somma di euro 253.375,97, previo accertamento della validità della fideiussione.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice
Istruttore medio tempore divenuto assegnatario del procedimento.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va dato atto che sussiste la competenza del giudice adito in merito alla presente controversia, avendo parte opponente precisato di aver sollevato la questione della
3 nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 in via di mera eccezione.
La stessa opposta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato all'eccezione di incompetenza sollevata in via pregiudiziale.
Nel merito, non coglie nel segno l'eccezione di nullità assoluta delle fideiussioni sollevata dall'opponente, in ragione di quanto statuito dalle SSUU della Cassazione con sentenza n.
41994/2021 ed in assenza di prova circa il fatto che il peraltro socio e Pt_1
amministratore unico della società obbligata in via principale, non avrebbe rilasciato le garanzie in parola in assenza delle condizioni in questione (le quali, oltretutto, rispondono prevalentemente ad un interesse della banca).
Sotto altro profilo, invertendo l'analisi delle ulteriori censure, l'opponente ha contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c., invocando la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della clausola di deroga alla medesima norma contenuta nella fideiussione.
Le fideiussioni omnibus sottoscritte da prevedono espressamente all'art. 6 Parte_1
che: “I diritti derivanti alla Azienda di Credito dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini
previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Il successivo art. 7 recita poi testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla , a semplice richiesta scritta, anche in caso di Parte_3
4 opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi anche moratori, spese,
tasse ed ogni altro accessorio”.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta nell'art. 7,
la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione,
prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro,
l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
5 In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
Detta clausola, che non vale ex se ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria, la quale invece è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n.
22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del 01-03-2024).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la si sia tempestivamente CP_1
attivata nei confronti del garante, mediante richiesta stragiudiziale di pagamento.
Con raccomandata inviata in data 16.09.2022 e ricevuta in data 29.09.2022 (cfr. doc. 4 fasc.
monitorio), infatti, ha comunicato al debitore principale il recesso dai Controparte_1
rapporti di credito, intimando contestualmente al predetto, oltre che al fideiussore, il pagamento delle somme dovute.
Quanto detto rende irrilevante l'accertamento, anche solo incidenter tantum, della validità
della clausola contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni sottoscritte dal posto che si Pt_1
6 tratterebbe di una nullità meramente parziale (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021), tale dunque da non inficiare ex se l'intera garanzia, e che in ogni caso la banca ha dimostrato di non essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
In definitiva, poiché non vi è prova del fatto che sia medio tempore intervenuto il
Contr pagamento da parte di e il creditore ha invece dato prova di essersi attivato nei confronti del fideiussore entro il termine semestrale di decadenza, la garanzia prestata da quest'ultimo non si è estinta e, di conseguenza, va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo dal medesimo proposta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2056/2023, dichiarandolo esecutivo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in euro 9.253,55, di cui euro 111,55 per spese ed euro 9142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 25.09.2025
Il Giudice
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