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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3072 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, vertente tra
codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giorgio Suppa, codice fiscale , ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata de' Goti, Viale Vittorio Emanuele n. 54, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._2
Tarricone, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, C.F._3
Piazza Nicola Amore n. 6, come da procura in atti
appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 306/2020 resa dal Tribunale di Benevento e pubblicata il
7/2/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per la banca appellante, “accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
n° 306/2020 emessa dal Tribunale di Benevento revocare il decreto ingiuntivo 858/2015 emesso dallo stesso
Tribunale. Poiché nelle more del Giudizio di primo grado la banca a seguito di concessione della provvisoria
esecuzione nei limiti del 50% del presunto credito ingiunto è stata costretta a pagare in favore del SI.
condannarlo alla restituzione in favore della banca della complessiva somma di €. Controparte_1
6.562,72 incassata dall'appellato giusta mandato emesso dal Tribunale di Benevento 440/2016 del
05/09/2016 in virtù di ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva RGE 1743/2015
conseguente al pignoramento eseguito presso le casse della stessa banca oltre interessi dal 05/09/2016 fino
al soddisfo. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione.”
Per l'appellato “a) rigettare l'appello principale proposto dalla in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella presente memoria;
b) accogliere, di converso, l'appello
incidentale proposto dal SI. , e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dalla Controparte_1 [...]
perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, e per Controparte_2
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 858/2015 reso in data 30.07.2015 oltre ad interessi legali e
rivalutazione monetaria sul capitale dal dovuto e fino a saldo avvenuto;
c) in subordine, ed in caso di revoca
del decreto ingiuntivo opposto, condannare la banca avversaria al pagamento, in favore del SI. CP_1
della somma di € 3.912,46, pari alla metà dell'importo ingiunto con il medesimo decreto, al netto
[...]
di quanto già riscosso dall'attore nel corso del giudizio di primo grado;
d) in ulteriore subordine accertare
l'esatto ammontare del credito vantato dal SI. , pari quanto meno alla metà delle Controparte_1
somme per cui è stata resa l'ingiunzione opposta;
e) condannare, sempre e comunque, la banca appellante
principale al pagamento di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2015, immediatamente esecutivo, con cui il Tribunale di
Benevento le aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 7.824,91, oltre Controparte_1
interessi e spese legali della procedura monitoria, in ragione della giacenza attiva del conto corrente di corrispondenza n. 4/01/02546, già intestato alla defunta di cui l' si dichiarava Controparte_3 CP_1
unico erede. 1.1 - Il ricorrente in monitorio aveva, difatti, richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nella dichiarata qualità di erede unico (ed unico nepote ex filio) della de cuius , intestataria del rapporto Controparte_3
bancario, a seguito della contestuale rinunzia all'eredità formalizzata dai figli della de cuius _4
(padre del ricorrente) e , con conseguente devoluzione dell'intera eredità della SI.ra Controparte_5
allo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 522 c.c.. CP_3
1.2 - La Banca opponente deduceva di non essere debitrice dell'opposto, avendo promosso altro giudizio davanti al medesimo Tribunale di Benevento, ai sensi dell'art. 524 c.c., per ottenere la inopponibilità a sé
della rinunzia all'eredità di effettuata dal di lei figlio a tutela di crediti Controparte_3 _4
vantati dalla banca stessa nei confronti di quest'ultimo e, quindi, per essere autorizzata, ai sensi della suddetta norma, ad accettare l'eredità di in luogo del suddetto . Controparte_3 _4
2 - Si costituiva in giudizio il quale concludeva per il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione.
3 - Con ordinanza del 7/1/2016 il Tribunale “sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto,
limitatamente alla sola metà dell'importo ingiunto”.
3.1 - Nel corso del giudizio di opposizione veniva pubblicata (e depositata in atti) la sentenza n. 741/19 del
Tribunale di Benevento con la quale la banca opponente veniva autorizzata ad accettare l'eredità di in luogo del rinunciante . Controparte_3 _4
3.2 - Esperita la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, in difetto di istanze istruttorie, il Tribunale
riteneva il giudizio maturo per la decisione, e riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
4 - Con la sentenza n. 306/2020 il Tribunale di Benevento dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) risulta “acclarato che la
Società opponente vantasse un credito pari ad Euro 10.566,39 nei confronti del genitore dell'attuale
opposto”, rinunciante all'eredità di . 2) Correttamente il Tribunale ha ridotto la provvisoria Controparte_3
esecuzione “alla metà la pretesa esposta nell'ingiunzione opposta, in quanto, restava certamente
inattaccabile dalle pretese dell'opponente la quota pervenuta all'opposto dalla rinunciante zia CP_5
”. 3) “La proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di
[...]
cognizione ove l'opposto assume la veste di attore sostanziale e l'opponente quella del convenuto, nel corso del presente giudizio è intervenuta sentenza n. 741/19 del Tribunale di Benevento con la quale la società
opponente è stata autorizzata ad accettare in luogo di la quota ereditaria pervenutagli dalla _4
madre e, pertanto, detta quota non potrà accrescere la quota pervenuta all'opposto per le rinunce del padre
e della zia”. 4) “In comparsa conclusionale l'opposto dichiara che, in ragione della avvenuta concessione
parziale della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione, ha ottenuto dalla società opponente il pagamento
del residuo dovutogli, per cui non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che tra le
parti del presente giudizio non vi sono altre partite creditorie e/o debitorie”. 5) I rilievi esposti “appaiono
assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio”; le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e vengono integralmente compensate tra le parti.
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
(già , sulla base di un unico motivo. Controparte_2
L'appellato si è ritualmente costituito concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello Controparte_1
e per l'accoglimento del proprio appello incidentale fondato su quattro motivi.
6 - All'udienza collegiale del 16/10/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Con un unico motivo di appello la censura la sentenza gravata nella parte in cui Parte_1
il Tribunale ha affermato che “restava inattaccabile dalle pretese dell'opponente la quota pervenuta
all'opposto ( ) dalla rinunciante zia ”. Controparte_1 Controparte_5
Deduce la banca appellante che, in realtà, a seguito della rinuncia all'eredità effettuata da CP_5
Con la quota di quest'ultima si era “accresciuta” a quella del fratello anche se rinunciante. Di
[...]
conseguenza, per la banca appellante, l'accettazione dell'eredità della defunta SI.ra , “effettuata dal CP_3
coerede e per esso dalla ” aveva determinato “in via automatica l'accettazione anche _4 Pt_1
della quota pervenuta per accrescimento” a seguito della rinuncia di . E ciò, appunto, in Controparte_5
quanto la banca era “intervenuta in sua sostituzione (dell'erede ndr) ex art. 524 c.c. in Controparte_1
virtù della sentenza 741/2019 emessa dal Tribunale di Benevento”. Da qui, per l'appellante, deriva “l'errore
del Giudice di primo grado quando afferma che la banca è stata autorizzata ad accettare in luogo di
solo la sua quota di eredità pervenutagli dalla madre deceduta”. _4 Mette conto evidenziare preliminarmente che, a prescindere dal dato letterale dell'art. 524 c.c., è opinione pressoché unanime in giurisprudenza e dottrina che è inesatto affermare che i creditori effettivamente accettino l'eredità in luogo del rinunciante in quanto è indubbio che costoro non assumono la qualità di eredi (e, difatti, a differenza degli eredi non rispondono dei debiti ereditari). Parimenti, non è corretto ritenere che essi accettino l'eredità in nome e luogo del rinunciante quando, anche qui, è palese -per costante giurisprudenza- che l'attribuzione dei beni ereditari è domandata dai creditori in nome proprio e non in nome del debitore.
Tanto è vero che l'intenzione palesata dal Legislatore (come risultante dalla stessa Relazione del guardasigilli al Codice Civile) nel codificare la norma in esame, era quella di far sì che l'esercizio del diritto dei creditori, previsto dall'articolo 524 c.c., importasse “non già il venire meno della rinunzia e tanto meno
l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari,
che residuano dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento delle loro ragioni”. E ciò,
ovviamente, nei limiti della quota di eredità effettivamente spettante al debitore, erede rinunciante.
Pertanto si può, quindi, affermare che l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. ha una funzione meramente strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira esclusivamente a rendere inopponibile al creditore la rinunzia del debitore erede ed a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario nei limiti della quota di eredità già spettante all'erede rinunciante. L'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c. non comporta, invece, la caducazione della avvenuta rinuncia all'eredità nè l'acquisto della qualità
di erede da parte del creditore.
8.1 - Ciò posto, in applicazione dei suesposti principi, la teoria dell'appellante in punto di “accrescimento
della quota ereditaria” risulta priva di pregio. Infatti, a seguito della contestuale rinuncia all'eredità da parte
Con dei due figli della de cuius, e (tanto risulta dalla documentazione in atti), la quota di Controparte_5
Con eredità della rinunciante non si sarebbe, di certo, potuta accrescere in favore del fratello in CP_5
quanto anch'esso contestualmente rinunciante all'eredità (emerge che le rinunce vennero effettuate contestualmente con il medesimo atto notarile).
Di poi, l'azione esperita dalla banca ex art. 524 c.c. non ha fatto venir meno la rinuncia all'eredità di
[...]
né, tanto meno, ha comportato una vera e propria accettazione da parte della banca stessa _4
dell'eredità in nome e per conto dell'originario erede ma, come detto, si è limitata a rendere inopponibile al creditore la rinunzia all'eredità effettuata dal suo debitore con conseguente potere della prima di agire sul patrimonio ereditario nei limiti della quota di eredità già spettante all'erede rinunciante per il soddisfacimento dei propri crediti nei confronti dell'erede rinunciante stesso.
8.2 - A corollario di tale tesi si deve, quindi, ritenere che la quota di eredità originariamente spettante a
, coerede rinunciante, non essendosi accresciuta in favore del fratello, altro erede Controparte_5
anch'esso contestualmente rinunciante (né, tanto meno, alla banca creditrice di in Controparte_1
quanto, come detto, non può considerarsi erede), si è devoluta in favore del successivo chiamato all'eredità, , nepote ex filio della de cuius, odierno appellato, che l'ha accettata Controparte_1
Ne consegue ulteriormente che ha diritto esclusivamente alla quota del 50% dell'eredità Controparte_1
relitta da;
potendosi, infatti, la banca soddisfare del proprio credito agendo sul Controparte_3
patrimonio ereditario nei limiti della quota di eredità del 50% dell'intero già spettante all'erede rinunciante,
suo debitore.
9 - Va, quindi, esaminato il primo motivo dell'appello incidentale con cui denuncia la Controparte_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.”. Afferma l'appellante incidentale che la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha autorizzato la banca opponente in prime cure ad accettare l'eredità relitta da allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti della medesima Controparte_3
banca, non ha “efficacia vincolante” per le sorti del giudizio di opposizione di prime cure. Infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c. tale ultima sentenza, per altro ancora non passata in giudicato, potrebbe fare stato tra le parti del relativo giudizio (la banca ed il suo debitore rinunciante all'eredità) ma non nei suoi confronti;
con la conseguenza che detta decisione non gli può essere “opposta” nel giudizio de quo. Quindi il Tribunale ha errato nell'estendere i “pretesi effetti” di detta decisione “anche al presente giudizio ed assumere gli
accertamenti di quel processo come assodati, fondando su di essi la sua erronea decisione”.
10 - Il motivo non risulta apprezzabile e deve essere rigettato. Occorre rammentare, al riguardo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione finalizzato, nello specifico,
ad accertare la sussistenza del credito azionato in monitorio dall'opposto e contestato dalla banca opponente proprio in virtù del reclamato suo diritto a soddisfarsi sui beni ereditari, ex art. 524 c.c..
Ciò posto, la decisione del primo giudice sul punto risulta sostanzialmente esente da vizi logici ed errori di diritto in quanto il Tribunale ha correttamente statuito che, essendo intervenuta la sentenza n. 741/2019
del 24/4/2019, che autorizzava la banca opponente al soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie sulla quota dell'eredità di rinunciata da sentenza passata in giudicato, detta Controparte_3 _4 quota non poteva certo ritenersi pervenuta all'opposto in conseguenza della sua accettazione dell'eredità
effettuata a seguito della rinuncia dell'altra erede . Con la diretta conseguenza che il Controparte_5
credito ereditario azionato in monitorio, in realtà, non sussisteva nella sua interezza in capo all'opposto ma soltanto per la quota del 50% effettivamente ereditata dal ricorrente stesso. Credito, quest'ultimo, che lo stesso opposto, in comparsa conclusionale, aveva dichiarato di aver già ricevuto in pagamento dalla controparte. Da qui, per tanto, la non censurabile decisione del Tribunale di avvenuta cessazione della materia del contendere.
11 - Il secondo motivo dell'appello incidentale deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1241 c.c.”.
L'appellante incidentale afferma che “nel contrastare la pretesa del creditore ingiungente, la opponente
deve aver prospettato la estinzione dell'obbligazione per compensazione tra il credito certo del SI.
nei confronti della banca ed un (solo eventuale) controcredito della debitrice nei Controparte_1
confronti di un soggetto terzo, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio oggetto dell'ingiunzione”.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nell'affermare che “la metà della somma ingiunta, per la quale l'erede
accettante aveva ottenuto il provvedimento monitorio, è stata legittimamente trattenuta dalla banca a
soddisfo di un suo credito”. Infatti, “l'istituto della compensazione, come delineato dall'art. 1241 c.c.,
prevede che quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti …, sicché possono estinguersi per elisione quantitativa solo le ragioni di debito che sussistano
direttamente tra le parti reciprocamente obbligate”. Invece, “nessuna efficacia estintiva di una delle due
obbligazioni può provenire dalla ulteriore obbligazione che una delle parti assuma di vantare verso un
terzo”.
12 - Il motivo non coglie nel segno e va disatteso. In effetti, l'appellante incidentale censura la decisione del
Tribunale partendo da presupposti di fatto che non emergono né dalla lettura degli atti di causa né della motivazione della decisione impugnata. In verità, la opponente in prime cure non ha prospettato nessuna
“estinzione dell'obbligazione per compensazione” ma si è limitata ad opporre il decreto ingiuntivo sulla base del suo diritto ad accettare l'eredità in luogo del suo debitore, erede rinunciante. Nulla, difatti, il primo giudice ha disposto in ordine ad ipotetiche compensazioni di crediti né mai ha affermato -contrariamente a quanto presupposto dall'appellante incidentale- che la metà della somma ingiunta“sarebbe stata
legittimamente trattenuta dalla banca a soddisfo di un suo credito”. Al contrario, il Tribunale si è limitato ad affermare che, a seguito della sentenza resa dal Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 524 c.c., la quota ereditaria del 50% su cui la banca aveva diritto a rivalersi dei debiti del suo debitore, erede rinunciante, non poteva ritenersi accresciuta a quella pervenuta all'opposto in virtù della rinuncia all'eredità effettuata da e che, quindi, il credito ereditario che l'opposto poteva vantare risultava pari alla sola Controparte_5
quota del 50% dell'intero credito indebitamente azionato in monitorio.
13 - Con il terzo motivo dell'appello incidentale, lamenta la violazione degli articoli 1242 Controparte_1
e 1243 c.c.. Afferma l'appellante incidentale che la sentenza è errata in quanto il Tribunale “ha
illegittimamente statuito una anomala ed irregolare compensazione tra un credito certo (quello di CP_1
” ed uno, quello della banca, non certo né liquido né esigibile in quanto ancora sub judice, non
[...]
essendo la sentenza ex art. 524 c.c. passata in giudicato e non avendo, quest'ultima, mai statuito sul preciso ammontare del credito dedotto dalla banca nei confronti dell'erede rinunciante, suo debitore.
14 - Anche il suddetto motivo risulta privo di pregio in quanto, come il precedente, non coglie nel segno,
volendo censurare la sentenza sulla base dell'erroneità di una statuizione (quella in punto di “anomala ed
irregolare compensazione”) che, in realtà, il primo giudice non ha mai adottato.
15 - Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante incidentale lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c..
Deduce che la decisione del primo giudice in punto di compensazione delle spese del Controparte_1
giudizio tra le parti sul presupposto della “asserita reciproca soccombenza” deve ritenersi erronea. Infatti,
per l'appellante incidentale, il Tribunale non ha tenuto in conto che il giudizio era stato originato dal rifiuto della banca opponente a corrispondergli tutto l'importo dovuto a titolo ereditario. Quindi, “sarebbe stato
logico e corretto riconoscere la soccombenza quanto meno parziale della banca, e conseguentemente
attribuire a carico della stessa l'intero carico delle spese, o quanto meno la parte corrispondente al
definitivo – ed implicito – accoglimento della domanda attorea”.
16 - Il motivo è fondato. Nel caso di specie, la reciproca soccombenza, virtuale (stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere), non può ritenersi sussistente in conformità al principio giurisprudenziale -a cui questo Collegio intende uniformarsi- secondo cui non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale (come nella fattispecie in esame), di cui, tuttavia, il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass. n. 8532/2000; Cass. n. 11604/2002; Cass.
n. 8528/2004) Infatti, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una
domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. sez. un. n. 32061/2022).
Nel caso di specie -esclusa, quindi, l'ipotesi di reciproca soccombenza- non risultano neppure sussistere gli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per una compensazione, seppure parziale, delle spese.
La sentenza sul punto va, quindi, riformata con conseguente condanna della banca opponente in prime cure al pagamento delle spese del primo grado che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 1.101 fino ad euro
5.201,00 in considerazione del limitato numero delle questioni trattate.
17 - Per quanto fin qui esposto, deve essere quindi rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale nei termini sopra indicati, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata.
18 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico della appellante. Spese Pt_1
che vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 1.101 fino ad euro 5.201,00 in considerazione del limitato numero delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
condanna la (ora Controparte_2 Parte_1
al pagamento delle spese del primo grado del giudizio in favore di
[...] CP_1 che liquida in complessivi euro 1.278,00,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva,
[...]
se dovuta;
3) condanna la al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio di appello in favore dell'appellante incidentale, , che liquida in complessivi Controparte_1
euro 1.458,00,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
stante l'ammissione dell'appellante incidentale al patrocinio a spese dello Stato, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 - Il motivo in esame risulta infondato e va disatteso.