TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 10389/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate da parte attrice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10389/2025 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
AR OC De EL (c.f. pec. CodiceFiscale_2
e dall'avv. Nicola Rascio (c.f. , Email_1 CodiceFiscale_3
p.e.c. Email_2
ATTORE
contro la c.f. , con sede in Napoli, alla Via Del Rione Sirignano CP_1 P.IVA_1 pagina 1 di 11 n. 6, in persona del legale rappresentate p.t., indirizzo p.e.c. come da visura:
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16-10-2025 il difensore di parte attrice si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30-4-2025 il dott. ha convenuto Parte_1
in giudizio la onde ottenere i seguenti provvedimenti: CP_1
“A) accertare la già intervenuta risoluzione (ai sensi, in via di progressivo subordine, degli artt. 1457, 1456, 1454 c.c.) ovvero in subordine dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto di conferimento di incarico del 22.04.2024 sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella persona del dott. e il dott. CP_1 Persona_1 Parte_1
;
[...]
b) per l'effetto, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., condannare la a CP_1 restituire al dott. i 16.344,00 € indebitamente ricevuti, più interessi Parte_1 maturati dal giorno del pagamento o in subordine dal giorno della domanda avvenuta in data 10.03.2025 (al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica della presente citazione);
c) condannare la alla restituzione di tutta la documentazione ritirata dal CP_1
dott. e attinente alla pratica di condono in argomento.” Pt_1
A fondamento delle sue pretese l'attore deduceva :
- che con scrittura privata del 22.04.2024 la nella persona del dott. CP_1 [...]
, alla presenza di testimoni nelle persone dell'arch. e del dott. Per_1 Testimone_1
pagina 2 di 11 assumeva incarico dal dott. di espletare tutte le attività Testimone_2 Parte_1
tecniche necessarie alla definizione della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985,
per ampliamento dell'unità immobiliare al piano attico dell'immobile sito in Napoli, via
Torquato Tasso n. 630, pendente presso il Comune di Napoli, al numero di prot.
1044/1/1985;
-l'art.5 del detto contratto così recitava: “1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti del Cliente ad opera del Professionista, ivi comprese le tempistiche di cui art 4, quest'ultimo garantisce la piena restituzione delle somme percepite”;
-com stabilito dal contratto, il provvedeva a versare alla convenuta l'importo Pt_1
complessivo di euro 16.344,00 mediante due bonifici bancari;
-l lasciava decorrere il termine di 180 giorni, fissato per il compimento CP_1
dell'incarico, senza svolgere e/o documentare alcuna attività;
-in riscontro alla diffida inviatale dal in data 5-2-2025, l' in data 20-2- Pt_1 CP_1
2025, assumeva di avere espletato alcune attività, quantificando unilateralmente l'importo delle stesse e precisamente:
“ - Rilievo dello Stato dei luoghi il cui costo complessivo è da calcolare nel valore di €.
1.500,00 (euro millecinquecento/00);
-Foto e video mediante utilizzo di drone il cui costo complessivo è da calcolare nel
valore di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
pagina 3 di 11 -Attività di studio di documenti, normativa e giurisprudenza circa la fattispecie,
rimborsi consulenti e collaboratori il cui costo complessivo è da calcolare nel valore di
€. 2.000,00 (euro duemila/00)”;
-sempre nella nota del 20.02.2025, la riferiva anche di aver unilateralmente CP_1
“deciso di procedere con una nuova progettazione al fine di consentire al Tecnico
incaricato di interfacciarsi con la Soprintendenza al fine di concordare la strada più
praticabile onde portare a termine la procedura con esito positivo”, chiedendo un incontro per “discorrere personalmente – e alla presenza del Tecnico – dello stato
dell'incarico nonché delle problematiche che, ad oggi, hanno impedito di ultimare
l'incarico”;
- in data 6.3.2025 si verificava un incontro tra l'attore e l'arch. Testimone_3
per conto dell Quest'ultimo evidenziava l'impossibilità di raggiungere lo CP_1
scopo dell'incarico, che, invece, era stato ampiamente garantito, oltre che nella scrittura,
anche verbalmente dal dott. ; Persona_1
-con pec del 10-3-2025 l'istante, ai sensi dell'art.5 dell'accordo, diffidava la convenuta a restituire la somma corrisposta dal dott. , pari ad €. 16.344,00, entro e non oltre Pt_1
7 giorni dal ricevimento della diffida;
-la convenuta replicava insistendo sull'utilità dei lavori svolti, che assumeva necessari
“all'inizio della attività” (successiva alla scadenza contrattuale), invitando il dott. Pt_1
ad accettare la prosecuzione delle attività, anche se per un risultato diverso (doc. 10, pec.
del 13.03.2025); pagina 4 di 11 - con replica del 17.03.2025 il dott. , preannunciando il presente giudizio, Pt_1
puntualizzava che l'arch. , delegato dalla all'incontro del Testimone_3 CP_1
6.3.2025, non aveva mai effettuato, prima di allora, alcun sopralluogo presso l'immobile in questione, ribadendo che le soluzioni prospettate, oltretutto tardivamente, dalla non erano mai state di suo interesse e che, pertanto, se debitamente e CP_1
tempestivamente informato, non avrebbe conferito alcun incarico alla società CP_1
(doc. 11, pec. del 17.03.2025);
-a tale nota ha replicato la in data 19.03.2025, ferma nelle sue posizioni. CP_1
Non si costituiva in giudizio parte resistente, pur regolarmente citata.
Con le note scritte depositate in data 14-10-2025 il concludeva per l'integrale Pt_1
accoglimento dell'atto di citazione.
Tanto premesso, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di conferimento di incarico del 22.04.2024, sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella CP_1
persona del dott. , e il dott. sul rilievo che la prima Persona_1 Parte_1
non avrebbe eseguito le prestazioni specificate nel detto contratto nel termine ivi fissato di 180 giorni dalla sottoscrizione delle stesso.
L'istante ha chiesto accertare la già intervenuta risoluzione (ai sensi, in via di progressivo subordine, degli artt. 1457, 1456, 1454 c.c.) ovvero, in subordine, dichiarare pagina 5 di 11 risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c il contratto in parola.
Giova rammentare che in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione, in caso d'inadempimento, la parte che agisce con l'azione di adempimento, con l'azione di risoluzione o con l'azione di risarcimento del danno deve provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, se previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
invece, onere del debito convenuto in giudizio dimostrare il fatto estintivo CP_2
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001,
secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98). pagina 6 di 11 Ebbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, depositando il contratto sottoscritto tra le parti in data 22.4.2024.
Con tale scrittura privata la nella persona del dott. , CP_1 Persona_1
assumeva l'incarico, conferitole dal dott. , di espletare tutte le attività Parte_1
tecniche necessarie alla definizione della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985,
per ampliamento dell'unità immobiliare al piano attico dell'immobile sito in Napoli, via
Torquato Tasso n. 630, pendente presso il Comune di Napoli, al numero di prot.
1044/1/1985.
L' si impegnava “a svolgere tutte le attività necessarie al rilascio della CP_1
concessione in sanatoria tra cui:
- Rilievo dello stato dei luoghi,
- Parere Soprintendenza per il vincolo storico-artistico ex l. 1089/39 al fine di superare precedente parere,
- Parere Soprintendenza per il vincolo paesaggistico e relativo parere della locale
Commissione Locale del Paesaggio,
- Restituzione grafica,
- Definizione integrale della domanda di condono ai sensi della L. 47/85 e recante prot.
n. 1044/1/1985,
- Evasione della domanda di condono;
- Rilascio del dispositivo dirigenziale attestante l'avvenuta sanatoria”. pagina 7 di 11 L'art.4 del contratto de quo prevedeva l'espletamento di tutte le attività entro 180
giorni dalla sottoscrizione della scrittura.
L'art. 5 del contratto al comma 1 così recitava: “1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti del Cliente ad opera del Professionista, ivi comprese le tempistiche di cui art 4, quest'ultimo garantisce la piena restituzione delle somme percepite”.
Il compenso in favore del professionista era pattuito nella misura complessiva di euro
15.000,00 di cui euro 5000,00 soggetti ad IVA e onere accessori ed euro 10.000,00 a titolo di spese sostenute, importi da versarsi alla firma dell'incarico.
La scrittura privata prodotta in giudizio deve aversi per riconosciuta, essendo rimasta contumace la parte alla quale la scrittura è attribuita (art.215 n.1 cpc).
E' documentalmente provato che il provvedeva al pagamento del compenso Pt_1
in favore della convenuta mediante due bonifici bancari per un totale di euro
16.344,00: l'uno di euro 6344,00, eseguito in data 25-4-2024 (sub doc.3), e l'altro di euro 10.000,00, eseguito in data 13-5-2024 (sub doc.4).
Deve, dunque, ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante fornendo prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Parte convenuta non ha, invece, fornito prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, essendo rimasta contumace.
Non vi è agli atti prova alcuna del compimento delle attività, che la società si era CP_1
pagina 8 di 11 impegnata a svolgere, e neppure di quelle elencate nella missiva del 20-2-2025 (doc.7),
da essa asseritamente eseguite, e che l'attore ha contestato.
Si evince, poi, in modo incontrovertibile, dalla detta missiva che, in ogni caso,
l'incarico conferito alla convenuta non veniva portato a termine nel rispetto della tempistica prevista contrattualmente. Con la detta missiva, infatti, l' proponeva CP_1
al di concordare un appuntamento, al fine di discorrere, alla presenza del Pt_1
tecnico, dello “stato dell'incarico, nonché delle problematiche che ad oggi hanno
impedito di ultimare l'incarico”.
Acclarato, dunque, che l'incarico non veniva portato a termine dall nel CP_1
termine di 180 giorni dalla firma del contratto del 22-4-2024, deve, a questo punto,
ritenersi che tale contratto si sia risolto di diritto ex art.1457 cc.
Ed infatti, dal chiaro tenore letterale dell'art.5 della scrittura in parola si ricava l'essenzialità del termine fissato al professionista, nell'interesse del committente, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al rilascio della concessione in sanatoria,
posto che .al mancato rispetto di tale termine conseguiva l'obbligo, pattuito con l'art.5
del contratto in oggetto, a carico dell di restituire al le somme CP_1 Pt_1
percepite.
Dal chè si desume che quel termine di 180 giorni dalla firma dell'atto era da intendersi come essenziale nell'interesse del committente, se dalla inosservanza dello stesso veniva fatto discendere l'obbligo di restituzione, da parte del professionista, delle somme percepite. pagina 9 di 11 La domanda va, dunque, accolta e, previo accertamento della risoluzione di diritto, ex art.1457 cc, del contratto per cui è causa, la convenuta va condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 16.344,00, oltre interessi legali di cui all'art.1284 comma 1 cc dal 10-3-2025 (data della messa in mora) fino al 29-4-2025 e al tasso di cui all'art.1284 comma 4 cc dalla notifica della citazione (30-4-2025) al saldo.
L va, inoltre, condannata alla restituzione di tutta la documentazione ritirata CP_1
dal dott. e attinente alla pratica di condono, oggetto del contratto di Pt_1
conferimento di incarico del 22-4-2024, stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale tra le parti.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara risolto di diritto ex art.1457 cc il contratto di conferimento di incarico sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella CP_1
persona del dott. , e il dott. , oggetto di causa;
Persona_1 Parte_1
- condanna la a restituire al dott. la somma di euro CP_1 Parte_1
pagina 10 di 11 16.344,00 oltre interessi legali di cui all'art.1284 comma 1 cc dal 10-3-2025 (data della messa in mora) fino al 29-4-2025 e al tasso di cui all'art.1284 comma 4 cc dalla notifica della citazione (30-4-2025) al saldo;
- condanna l a restituire all'attore tutta la documentazione ritirata dal dott. CP_1
e attinente alla pratica di condono, oggetto del contratto di conferimento di Pt_1
incarico del 22-4-2024;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 17/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate da parte attrice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10389/2025 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
AR OC De EL (c.f. pec. CodiceFiscale_2
e dall'avv. Nicola Rascio (c.f. , Email_1 CodiceFiscale_3
p.e.c. Email_2
ATTORE
contro la c.f. , con sede in Napoli, alla Via Del Rione Sirignano CP_1 P.IVA_1 pagina 1 di 11 n. 6, in persona del legale rappresentate p.t., indirizzo p.e.c. come da visura:
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16-10-2025 il difensore di parte attrice si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30-4-2025 il dott. ha convenuto Parte_1
in giudizio la onde ottenere i seguenti provvedimenti: CP_1
“A) accertare la già intervenuta risoluzione (ai sensi, in via di progressivo subordine, degli artt. 1457, 1456, 1454 c.c.) ovvero in subordine dichiarare risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto di conferimento di incarico del 22.04.2024 sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella persona del dott. e il dott. CP_1 Persona_1 Parte_1
;
[...]
b) per l'effetto, ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c., condannare la a CP_1 restituire al dott. i 16.344,00 € indebitamente ricevuti, più interessi Parte_1 maturati dal giorno del pagamento o in subordine dal giorno della domanda avvenuta in data 10.03.2025 (al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica della presente citazione);
c) condannare la alla restituzione di tutta la documentazione ritirata dal CP_1
dott. e attinente alla pratica di condono in argomento.” Pt_1
A fondamento delle sue pretese l'attore deduceva :
- che con scrittura privata del 22.04.2024 la nella persona del dott. CP_1 [...]
, alla presenza di testimoni nelle persone dell'arch. e del dott. Per_1 Testimone_1
pagina 2 di 11 assumeva incarico dal dott. di espletare tutte le attività Testimone_2 Parte_1
tecniche necessarie alla definizione della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985,
per ampliamento dell'unità immobiliare al piano attico dell'immobile sito in Napoli, via
Torquato Tasso n. 630, pendente presso il Comune di Napoli, al numero di prot.
1044/1/1985;
-l'art.5 del detto contratto così recitava: “1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti del Cliente ad opera del Professionista, ivi comprese le tempistiche di cui art 4, quest'ultimo garantisce la piena restituzione delle somme percepite”;
-com stabilito dal contratto, il provvedeva a versare alla convenuta l'importo Pt_1
complessivo di euro 16.344,00 mediante due bonifici bancari;
-l lasciava decorrere il termine di 180 giorni, fissato per il compimento CP_1
dell'incarico, senza svolgere e/o documentare alcuna attività;
-in riscontro alla diffida inviatale dal in data 5-2-2025, l' in data 20-2- Pt_1 CP_1
2025, assumeva di avere espletato alcune attività, quantificando unilateralmente l'importo delle stesse e precisamente:
“ - Rilievo dello Stato dei luoghi il cui costo complessivo è da calcolare nel valore di €.
1.500,00 (euro millecinquecento/00);
-Foto e video mediante utilizzo di drone il cui costo complessivo è da calcolare nel
valore di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
pagina 3 di 11 -Attività di studio di documenti, normativa e giurisprudenza circa la fattispecie,
rimborsi consulenti e collaboratori il cui costo complessivo è da calcolare nel valore di
€. 2.000,00 (euro duemila/00)”;
-sempre nella nota del 20.02.2025, la riferiva anche di aver unilateralmente CP_1
“deciso di procedere con una nuova progettazione al fine di consentire al Tecnico
incaricato di interfacciarsi con la Soprintendenza al fine di concordare la strada più
praticabile onde portare a termine la procedura con esito positivo”, chiedendo un incontro per “discorrere personalmente – e alla presenza del Tecnico – dello stato
dell'incarico nonché delle problematiche che, ad oggi, hanno impedito di ultimare
l'incarico”;
- in data 6.3.2025 si verificava un incontro tra l'attore e l'arch. Testimone_3
per conto dell Quest'ultimo evidenziava l'impossibilità di raggiungere lo CP_1
scopo dell'incarico, che, invece, era stato ampiamente garantito, oltre che nella scrittura,
anche verbalmente dal dott. ; Persona_1
-con pec del 10-3-2025 l'istante, ai sensi dell'art.5 dell'accordo, diffidava la convenuta a restituire la somma corrisposta dal dott. , pari ad €. 16.344,00, entro e non oltre Pt_1
7 giorni dal ricevimento della diffida;
-la convenuta replicava insistendo sull'utilità dei lavori svolti, che assumeva necessari
“all'inizio della attività” (successiva alla scadenza contrattuale), invitando il dott. Pt_1
ad accettare la prosecuzione delle attività, anche se per un risultato diverso (doc. 10, pec.
del 13.03.2025); pagina 4 di 11 - con replica del 17.03.2025 il dott. , preannunciando il presente giudizio, Pt_1
puntualizzava che l'arch. , delegato dalla all'incontro del Testimone_3 CP_1
6.3.2025, non aveva mai effettuato, prima di allora, alcun sopralluogo presso l'immobile in questione, ribadendo che le soluzioni prospettate, oltretutto tardivamente, dalla non erano mai state di suo interesse e che, pertanto, se debitamente e CP_1
tempestivamente informato, non avrebbe conferito alcun incarico alla società CP_1
(doc. 11, pec. del 17.03.2025);
-a tale nota ha replicato la in data 19.03.2025, ferma nelle sue posizioni. CP_1
Non si costituiva in giudizio parte resistente, pur regolarmente citata.
Con le note scritte depositate in data 14-10-2025 il concludeva per l'integrale Pt_1
accoglimento dell'atto di citazione.
Tanto premesso, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di conferimento di incarico del 22.04.2024, sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella CP_1
persona del dott. , e il dott. sul rilievo che la prima Persona_1 Parte_1
non avrebbe eseguito le prestazioni specificate nel detto contratto nel termine ivi fissato di 180 giorni dalla sottoscrizione delle stesso.
L'istante ha chiesto accertare la già intervenuta risoluzione (ai sensi, in via di progressivo subordine, degli artt. 1457, 1456, 1454 c.c.) ovvero, in subordine, dichiarare pagina 5 di 11 risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c il contratto in parola.
Giova rammentare che in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione, in caso d'inadempimento, la parte che agisce con l'azione di adempimento, con l'azione di risoluzione o con l'azione di risarcimento del danno deve provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, se previsto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.
invece, onere del debito convenuto in giudizio dimostrare il fatto estintivo CP_2
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
E ciò in base al principio delineato dalla Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001,
secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98). pagina 6 di 11 Ebbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, depositando il contratto sottoscritto tra le parti in data 22.4.2024.
Con tale scrittura privata la nella persona del dott. , CP_1 Persona_1
assumeva l'incarico, conferitole dal dott. , di espletare tutte le attività Parte_1
tecniche necessarie alla definizione della domanda di condono edilizio ex L. 47/1985,
per ampliamento dell'unità immobiliare al piano attico dell'immobile sito in Napoli, via
Torquato Tasso n. 630, pendente presso il Comune di Napoli, al numero di prot.
1044/1/1985.
L' si impegnava “a svolgere tutte le attività necessarie al rilascio della CP_1
concessione in sanatoria tra cui:
- Rilievo dello stato dei luoghi,
- Parere Soprintendenza per il vincolo storico-artistico ex l. 1089/39 al fine di superare precedente parere,
- Parere Soprintendenza per il vincolo paesaggistico e relativo parere della locale
Commissione Locale del Paesaggio,
- Restituzione grafica,
- Definizione integrale della domanda di condono ai sensi della L. 47/85 e recante prot.
n. 1044/1/1985,
- Evasione della domanda di condono;
- Rilascio del dispositivo dirigenziale attestante l'avvenuta sanatoria”. pagina 7 di 11 L'art.4 del contratto de quo prevedeva l'espletamento di tutte le attività entro 180
giorni dalla sottoscrizione della scrittura.
L'art. 5 del contratto al comma 1 così recitava: “1. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti del Cliente ad opera del Professionista, ivi comprese le tempistiche di cui art 4, quest'ultimo garantisce la piena restituzione delle somme percepite”.
Il compenso in favore del professionista era pattuito nella misura complessiva di euro
15.000,00 di cui euro 5000,00 soggetti ad IVA e onere accessori ed euro 10.000,00 a titolo di spese sostenute, importi da versarsi alla firma dell'incarico.
La scrittura privata prodotta in giudizio deve aversi per riconosciuta, essendo rimasta contumace la parte alla quale la scrittura è attribuita (art.215 n.1 cpc).
E' documentalmente provato che il provvedeva al pagamento del compenso Pt_1
in favore della convenuta mediante due bonifici bancari per un totale di euro
16.344,00: l'uno di euro 6344,00, eseguito in data 25-4-2024 (sub doc.3), e l'altro di euro 10.000,00, eseguito in data 13-5-2024 (sub doc.4).
Deve, dunque, ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante fornendo prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Parte convenuta non ha, invece, fornito prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, essendo rimasta contumace.
Non vi è agli atti prova alcuna del compimento delle attività, che la società si era CP_1
pagina 8 di 11 impegnata a svolgere, e neppure di quelle elencate nella missiva del 20-2-2025 (doc.7),
da essa asseritamente eseguite, e che l'attore ha contestato.
Si evince, poi, in modo incontrovertibile, dalla detta missiva che, in ogni caso,
l'incarico conferito alla convenuta non veniva portato a termine nel rispetto della tempistica prevista contrattualmente. Con la detta missiva, infatti, l' proponeva CP_1
al di concordare un appuntamento, al fine di discorrere, alla presenza del Pt_1
tecnico, dello “stato dell'incarico, nonché delle problematiche che ad oggi hanno
impedito di ultimare l'incarico”.
Acclarato, dunque, che l'incarico non veniva portato a termine dall nel CP_1
termine di 180 giorni dalla firma del contratto del 22-4-2024, deve, a questo punto,
ritenersi che tale contratto si sia risolto di diritto ex art.1457 cc.
Ed infatti, dal chiaro tenore letterale dell'art.5 della scrittura in parola si ricava l'essenzialità del termine fissato al professionista, nell'interesse del committente, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al rilascio della concessione in sanatoria,
posto che .al mancato rispetto di tale termine conseguiva l'obbligo, pattuito con l'art.5
del contratto in oggetto, a carico dell di restituire al le somme CP_1 Pt_1
percepite.
Dal chè si desume che quel termine di 180 giorni dalla firma dell'atto era da intendersi come essenziale nell'interesse del committente, se dalla inosservanza dello stesso veniva fatto discendere l'obbligo di restituzione, da parte del professionista, delle somme percepite. pagina 9 di 11 La domanda va, dunque, accolta e, previo accertamento della risoluzione di diritto, ex art.1457 cc, del contratto per cui è causa, la convenuta va condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 16.344,00, oltre interessi legali di cui all'art.1284 comma 1 cc dal 10-3-2025 (data della messa in mora) fino al 29-4-2025 e al tasso di cui all'art.1284 comma 4 cc dalla notifica della citazione (30-4-2025) al saldo.
L va, inoltre, condannata alla restituzione di tutta la documentazione ritirata CP_1
dal dott. e attinente alla pratica di condono, oggetto del contratto di Pt_1
conferimento di incarico del 22-4-2024, stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale tra le parti.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara risolto di diritto ex art.1457 cc il contratto di conferimento di incarico sottoscritto a Napoli il 22.04.2024 tra nella CP_1
persona del dott. , e il dott. , oggetto di causa;
Persona_1 Parte_1
- condanna la a restituire al dott. la somma di euro CP_1 Parte_1
pagina 10 di 11 16.344,00 oltre interessi legali di cui all'art.1284 comma 1 cc dal 10-3-2025 (data della messa in mora) fino al 29-4-2025 e al tasso di cui all'art.1284 comma 4 cc dalla notifica della citazione (30-4-2025) al saldo;
- condanna l a restituire all'attore tutta la documentazione ritirata dal dott. CP_1
e attinente alla pratica di condono, oggetto del contratto di conferimento di Pt_1
incarico del 22-4-2024;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 17/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 11 di 11