Sentenza 19 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/05/2021, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00671/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G.M.P.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Davide Cortese in Venezia, Santa Croce, 742;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi e Isabella Sorio, con domicilio presso la sede dell'Ente in Verona, via Franceschine 10;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della determinazione n. 2237/16 del 7.6.2016 con cui il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona sospendeva la validità dell'autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Località Cà Orsi n. 10, in località Villafranca di Verona, nonché per l'esercizio dell'impianto di depurazione e per lo scarico nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 6.2.2017:
- della determinazione n. 4242/16 dell'8.11.2016 con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona revocava l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per il centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Villafranca di Verona, Località Orsi n. 10;
- della nota prot. 7832 del 26.9.2016 di comunicazione di avvio procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società G.M.P.S. S.r.l., autorizzata ad esercitare l'attività di centro di raccolta di veicoli fuori uso (comprensiva dell'esercizio dell'impianto di depurazione e dello scarico nel suolo delle acque di dilavamento depurate) sito in Località Cà Orsi n. 10 sin dal 2005, autorizzazione rinnovata sino al 27/12/2020, ha subito, con determinazione n. 2237 del 7 giugno 2016, la sospensione da parte della Provincia di Verona della suddetta autorizzazione e ciò sulla scorta del verbale, datato 30/03/2016, con il quale la Polizia Stradale di Verona ha sottoposto a sequestro l'impianto di autodemolizione, sostenendo che nel sito <<non veniva di fatto esercitata alcuna attività di autodemolizione e dalla documentazione acquisita dalla stessa Polizia Stradale risulta che la ditta continuava a ritirare veicoli da demolire. Le indagini in corso hanno lo scopo di individuare il sito ove gli stessi sono destinati. A motivo del sequestro, presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di gestione rifiuti>>.
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, quindi, la società ricorrente, con ricorso depositato in data 23 settembre 2016, ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1) secondo parte ricorrente il provvedimento di sospensione sarebbe contraddittorio perché la P.a., pur partendo dal presupposto che il sequestro era stato effettuato in quanto nel sito non veniva esercitata alcuna attività di autodemolizione, ha motivato nel senso che l'attività di gestione dei rifiuti non veniva effettuata nelle condizioni del progetto approvato e secondo le previsioni dell'autorizzazione all'esercizio vigente;
2) secondo parte ricorrente nessuna attività istruttoria è stata effettuata dalla Provincia di Verona, essendosi essa basata unicamente sulla comunicazione della Polizia Stradale, come del resto ammesso dal Dirigente del Settore Ambiente nelle premesse dell'atto impugnato e ciò in violazione degli artt. 197, d. lgs. n. 152/2006, e 47, l. r. n. 33 del 16/04/1985; in particolare, la Provincia di Verona, si sarebbe limitata a prendere atto della comunicazione della Polizia Stradale, senza sentire al riguardo il legale rappresentante della Ditta e senza far alcun controllo o verifica presso la sede dell'autodemolizione.
Successivamente, l'Ente provinciale, con nota prot. 76832 del 26/09/16, ha trasmesso alla ricorrente comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della determinazione provinciale n. 4850/15, per la restituzione delle garanzie finanziarie prestate e per il ripristino dei sito, stabilendo il termine di 30 giorni per depositare memorie e documenti inerenti il procedimento avviato. Pur a fronte delle osservazioni presentate dalla ricorrente, la Provincia di Verona, con determinazione n. 4242/16 del 08/11/2016 ha disposto la revoca con effetto immediato della determinazione provinciale n. 4850/15, rilasciata in data 28/12/2015 alla Ditta G.M.P.S, srl, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto per il centro di raccolta di veicoli fuori uso sito a Villafranca di Verona, Località Cà Orsi n. 10.
Avverso il suddetto provvedimento, pertanto, la società ricorrente ha depositato in data 6 febbraio 2017 ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni:
1A. il provvedimento sarebbe invalido in via derivata, in conseguenza della determinazione provinciale n. 2237/16 impugnata col ricorso principale, quale presupposto del provvedimento impugnato;
2A. la revoca non sarebbe fondata su un’attività istruttoria idonea, in quanto l'Ente provinciale, avrebbe basato la sua determinazione unicamente sulla comunicazione della Polizia Stradale sopra ricordata, in violazione degli artt. 197, d. lgs. n, 152 del 2006, e 47, l. r. n. 33 del 16 aprile 1985;
3A. il provvedimento sarebbe illegittimo, altresì, non avendo la P.A. preso posizione in ordine alle osservazioni presentate da parte ricorrente ai sensi dell’art. 10, l. n. 241 del 1990, omettendo altresì di dare atto nel provvedimento impugnato dell'esistenza della memoria difensiva, avendo, per contro, citato, in motivazione, un'istanza presentata da MP srl nello stesso periodo, non pertinente al procedimento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul ricorso principale.
1.1. Sul primo motivo.
Il provvedimento di sospensione a fondamento della misura cautelativa precisa che <<la decisione, basata sull'istruttoria ai sensi della normativa di settore, si fonda sulla comunicazione trasmessa dalla Polizia Stradale di Verona, citata in premessa. L'attività di gestione dei rifiuti non viene effettuata nelle condizioni del progetto approvato e secondo le previsioni dell'autorizzazione all'esercizio vigente, pertanto l'introduzione in Impianto e la gestione dei rifiuti devono essere sospese fino all'ottenimento del dissequestro dell'impianto>>.
Il fatto che, nelle premesse del provvedimento, venga indicato che dalla comunicazione effettuata dalla Polizia Stradale l'impianto è stato sottoposto a sequestro <<in quanto nel sito non veniva di fatto esercitata alcuna attività di autodemolizione>>, non si pone in contrasto con la motivazione sopra esposta.
Infatti, il mancato esercizio “in loco” dell’attività di demolizione, così come specificamente autorizzata, costituisce un’ipotesi di mancato rispetto delle <<condizioni del progetto approvato>> <<secondo le previsioni dell'autorizzazione all'esercizio vigente>>.
Pertanto, gli elementi contenuti nella motivazione del provvedimento di sospensione sono perfettamente coerenti tra loro e il primo motivo di ricorso principale deve essere respinto.
1.2. Sul secondo motivo di ricorso principale.
Come risulta espressamente dal provvedimento di sospensione impugnato, esso si fonda sulla comunicazione della Polstrada del 25 maggio 2016, con la quale è stato dato conto del fatto che <<in data 30 marzo 2016, personale della sezione Polizia Stradale di Verona ha sottoposto a sequestro ex art. 321 cpp, l’attività di autodemolizione in oggetto indicata. Il sequestro si è reso necessario dal momento che nel sito non veniva di fatto esercitata alcuna attività di autodemolizione. In realtà presso il sito era presente esclusivamente un cantiere relativo alla ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo. Dalla verifica della documentazione acquisita è emerso che, nonostante presso il sito non vi fosse alcuna autodemolizione, la ditta MP continuava di fatto la propria attività ritirando veicoli da demolire. Sono in corso indagini al fine di individuare ove di fatto venissero portati i veicoli>>.
Occorre, al riguardo, considerare che il provvedimento di sospensione ha una finalità tipicamente “cautelativa” e la sua adozione, nel caso di specie, può dirsi, se non addirittura necessitata, quantomeno giustificata dalla intervenuta sottoposizione a sequestro ex art. 321 c.p.p. dell’impianto di demolizione da parte dell’Autorità, sicché, alla luce anche delle specifiche risultanze indicate nell’atto di sequestro, non è ascrivibile, al provvedimento di sospensione impugnato, alcun vizio istruttorio o motivazionale.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul ricorso per motivi aggiunti.
2.1. Sul primo motivo.
Al riguardo, considerata, per un verso, l’autonomia del provvedimento di sospensione, impugnato col ricorso principale, rispetto a quello di revoca, censurato coi motivi aggiunti, e tenuto conto, per altro verso, che il provvedimento di sospensione impugnato col ricorso principale comunque non risulta illegittimo per le ragioni sopra esposte, non sussistendo alcuna invalidità derivata, il primo motivo aggiunto deve essere respinto.
2.2. Sul secondo e terzo motivo.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dall’ultima delle contestazioni sollevate da parte ricorrente, in quanto risulta pacifico e documentale che la Provincia, nel rigettare il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, pur a fronte delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente in data 21 ottobre 2016, non solo non ha preso puntualmente posizione sui contenuti opposti da quest’ultima, ma non ha nemmeno dato conto del fatto stesso che erano stati presentati scritti difensivi.
Al riguardo, va richiamato il principio secondo il quale, <<il principio di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino, corollario del più generale principio del giusto procedimento, rende il procedimento amministrativo la sede deputata a chiarire le rispettive posizioni fra le parti; in questa ottica l'obbligo previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo anche se non impone all'amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 241 del 1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso una motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative>> (recentemente, T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).
Né, in senso contrario, può rilevare l’asserita assenza di margini di opinabilità e che il procedimento <<non avrebbe potuto concludersi con un provvedimento diverso>> non essendo applicabile ad un provvedimento discrezionale quale quello in esame, l’art. 21 octies , l. n. 241 del 1990.
Ne consegue, l’accoglimento del terzo motivo aggiunto, il cui carattere assorbente consente di non esaminare il secondo motivo aggiunto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte, con conseguente annullamento della determinazione n. 4242/16 del 8.11.2016, ferma, al riguardo, ogni ulteriore determinazione da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la parziale soccombenza reciproca e la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
1) respinge il ricorso principale;
2) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, il ricorso per motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 4242/16 dell'8.11.2016;
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO