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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3391/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016888963 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona dell'Amministratore Unico sig. Rappresentante_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, come da procura a margine dell'atto di appello impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa (già CTP Siracusa) n. 3391/04/2022, depositata l'11.10.2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 298.2014.00168889.63 (IRAP
2011, importo € 3.220,62), dedotta come mai validamente notificata e conosciuta tramite estratto/ consultazione presso il concessionario.
Convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di
Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace in grado di appello
Con ricorso introduttivo, Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato la cartella n. 298.2014.00168889.63, riproduttiva del ruolo n. 250248/2014, deducendo: (i) omessa notifica della cartella;
(ii) decadenza dei termini ex art. 25
DPR 602/73; (iii) prescrizione delle sanzioni. In primo grado, l'Agente della riscossione non si costituiva;
il giudice dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, alla luce della disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e sulla cartella non validamente notificata (art. 12, comma 4-bis, DPR
602/73, come introdotto dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021).
Con atto di appello la società chiedeva la riforma della sentenza, eccependo (1) illegittimità costituzionale e irretroattività dell'art. 12, c.
4-bis, DPR 602/73; (2) la persistenza dei motivi di merito (omessa notifica, decadenza, prescrizione).
In questo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla disciplina dell'impugnabilità di estratto di ruolo e cartella non validamente notificata.
L'art.
3-bis D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha inserito nell'art. 12 DPR 602/73 il comma 4-bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione della cartella non validamente notificata solo se l'iscrizione a ruolo arreca al contribuente un pregiudizio attuale e specifico in tassative ipotesi
(partecipazione a gare ex art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016; verifiche ex art. 48-bis DPR 602/73 per pagamenti da PA;
perdita di benefici nei rapporti con la PA). Tale disciplina incide sulle condizioni dell'azione (interesse ad agire “qualificato”) e si applica ai giudizi pendenti, imponendo al ricorrente l'onere di allegazione e prova del pregiudizio qualificato. La sentenza di primo grado ha correttamente fatto applicazione di tale quadro normativo e giurisprudenziale di merito.
Sull'eccezione di illegittimità costituzionale e irretroattività.
Le doglianze dell'appellante non superano il rilievo per cui la novella non disciplina il rapporto sostanziale, bensì le condizioni dell'azione nel processo tributario, richiedendo un interesse attuale e qualificato alla tutela giurisdizionale. In difetto di specifica allegazione di uno dei pregiudizi tipizzati dal comma 4-bis (che l'appellante non ha indicato né provato), l'impugnativa resta inammissibile. Ne consegue che non v'è spazio, nel presente giudizio, per esaminare i motivi di merito devoluti (omessa notifica, decadenza, prescrizione), atteso il difetto originario e persistente dell'interesse ad agire.
Contumacia della controparte. La contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non incide sull'accertamento delle condizioni dell'azione, né consente di colmare l'onere allegatorio dell'appellante in ordine al pregiudizio qualificato richiesto dalla legge. Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata..
Nulla sulle spese del presente grado tenuto conto che ADER non risulta costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; Conferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3391/04/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento n. 298.2014.00168889.63,
Nulla sulle spese del presente grado.
Palermo 27.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2229/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3391/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016888963 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona dell'Amministratore Unico sig. Rappresentante_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, come da procura a margine dell'atto di appello impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa (già CTP Siracusa) n. 3391/04/2022, depositata l'11.10.2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. 298.2014.00168889.63 (IRAP
2011, importo € 3.220,62), dedotta come mai validamente notificata e conosciuta tramite estratto/ consultazione presso il concessionario.
Convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la provincia di
Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace in grado di appello
Con ricorso introduttivo, Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato la cartella n. 298.2014.00168889.63, riproduttiva del ruolo n. 250248/2014, deducendo: (i) omessa notifica della cartella;
(ii) decadenza dei termini ex art. 25
DPR 602/73; (iii) prescrizione delle sanzioni. In primo grado, l'Agente della riscossione non si costituiva;
il giudice dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, alla luce della disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo e sulla cartella non validamente notificata (art. 12, comma 4-bis, DPR
602/73, come introdotto dall'art.
3-bis D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021).
Con atto di appello la società chiedeva la riforma della sentenza, eccependo (1) illegittimità costituzionale e irretroattività dell'art. 12, c.
4-bis, DPR 602/73; (2) la persistenza dei motivi di merito (omessa notifica, decadenza, prescrizione).
In questo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla disciplina dell'impugnabilità di estratto di ruolo e cartella non validamente notificata.
L'art.
3-bis D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha inserito nell'art. 12 DPR 602/73 il comma 4-bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione della cartella non validamente notificata solo se l'iscrizione a ruolo arreca al contribuente un pregiudizio attuale e specifico in tassative ipotesi
(partecipazione a gare ex art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016; verifiche ex art. 48-bis DPR 602/73 per pagamenti da PA;
perdita di benefici nei rapporti con la PA). Tale disciplina incide sulle condizioni dell'azione (interesse ad agire “qualificato”) e si applica ai giudizi pendenti, imponendo al ricorrente l'onere di allegazione e prova del pregiudizio qualificato. La sentenza di primo grado ha correttamente fatto applicazione di tale quadro normativo e giurisprudenziale di merito.
Sull'eccezione di illegittimità costituzionale e irretroattività.
Le doglianze dell'appellante non superano il rilievo per cui la novella non disciplina il rapporto sostanziale, bensì le condizioni dell'azione nel processo tributario, richiedendo un interesse attuale e qualificato alla tutela giurisdizionale. In difetto di specifica allegazione di uno dei pregiudizi tipizzati dal comma 4-bis (che l'appellante non ha indicato né provato), l'impugnativa resta inammissibile. Ne consegue che non v'è spazio, nel presente giudizio, per esaminare i motivi di merito devoluti (omessa notifica, decadenza, prescrizione), atteso il difetto originario e persistente dell'interesse ad agire.
Contumacia della controparte. La contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non incide sull'accertamento delle condizioni dell'azione, né consente di colmare l'onere allegatorio dell'appellante in ordine al pregiudizio qualificato richiesto dalla legge. Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata..
Nulla sulle spese del presente grado tenuto conto che ADER non risulta costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; Conferma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3391/04/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento n. 298.2014.00168889.63,
Nulla sulle spese del presente grado.
Palermo 27.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE