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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 8048/2024 R.G. promosso da
(correntemente nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
California (Stati Uniti d'America) e residente in 17343 Jessica Ln, Chino Hills, CA 91709 (Stati
Uniti d'America), c.f. , e nata il [...] a C.F._1 Parte_3
Chino, California (Stati Uniti d'America) e residente in 10 Berkshire Road, Apt. 312, West
Hartford, CT 06110 (Stati Uniti d'America), rappresentate e difese CodiceFiscale_2 dall'Avv. Marco Permunian del foro di OV ( ) e dall'Avv. Andrea CodiceFiscale_3
Permunian del Foro di Bologna ) come da procure in atti;
CodiceFiscale_4
ATTRICI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 12/03/2025: “ affinché il Tribunale di
Firenze Voglia contrariis rejectis: “1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (correntemente nata il [...] a [...]_1 Parte_2
Covina, California (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Per_1 Persona_2
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Barga (LU) quale
Comune di riferimento per l'emigrante italiano , di procedere alle dovute Per_1 Persona_2
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Barga;
3- accertare e
Pag. 1 di 8 dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata il [...] a [...]
Chino, California (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Per_1 Persona_2
cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Barga (LU) quale
Comune di riferimento per l'emigrante italiano , di procedere alle dovute Per_1 Persona_2
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Barga;
Con vittoria di spese e compensi”.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5/07/2024 le attrici, cittadine statunitensi, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti dirette di , Per_1 Persona_2
Pers Per_ (alias e di (alias Persona_3 Per_4 Persona_7 Persona_8
entrambi nati a Barga (LU) rispettivamente il 23.11.1892 (docc.1-3) e il 18.08.1898 (docc.2-4), in seguito emigrati entrambi negli Stai Uniti d'America dove si sposavano il 27.01.1918 in Los
Angeles- California, (doc.5) e dove il PO ha vissuto senza mai naturalizzarsi cittadino statunitense, (docc.6-7).
Con decreto del 8/10/2024 veniva fissata udienza di trattazione inizialmente per il giorno
30/01/2026, poi anticipata per valide ragioni comprovate dalla difesa al 14/03/2025 e con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in CP_1 giudizio, essendovi in atti prova dell'avvenuta notifica in data 16/01/2025 del ricorso e del decreto di fissazione udienza presso il difensore ex lege Avvocatura dello Stato di Firenze.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente
Pag. 2 di 8 una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_1
ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal PO , per il tramite della Per_1 Persona_2
loro figlia (alias , nata negli Stati Uniti d'America ed ivi sposatasi Parte_4 Persona_9
con cittadino straniero in epoca precostituzionale,(docc.8-10), alla figlia di quest'ultima
[...]
(alias ,) nata anch'essa prima dell'entrata in vigore della Costituzione Pt_5 Persona_10
repubblicana e della quale le ricorrenti sono, rispettivamente figlia e nipote.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova in presenza di una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, le attrici hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- - NEL MERITO
Pag. 3 di 8 Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di , Per_1 Persona_2
per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e
Pag. 4 di 8 coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto).
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che (alias figlia del PO italiano, non solo ha Parte_4 Persona_9
conservato la cittadinanza trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia (alias ,) nata Parte_5 Persona_10 nell'anno 1943.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso ed illustrata nell'albero genealogico prodotto, trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che , contraeva matrimonio il 27.01.1918 in Los Angeles Per_1 Persona_2
Pers Per_ California (U.S.A.) con (alias (doc.5). Dalla loro Per_4 Persona_7 Persona_8
unione nasceva in data 04.01.1920 a Los Angeles, California (U.S.A.) la figlia (alias Parte_4
,(docc.8-9). La predetta contraeva un primo matrimonio in data 04.07.1941 a Persona_9
Los Angeles, California con JO , di cui acquisiva il cognome, (doc.10); successivamente CP_2
i coniugi divorziavano in data 30.12.1948 come da sentenza n. 328-566 del Tribunale di Los
Angeles,(doc.11). si sposava in seconde nozze il 21.06.1951 a Los Angeles, California Parte_4
(U.S.A.) con del quale assumeva il cognome, e decedeva in California nel 1995, Persona_11
(docc.12-13).
Pag. 5 di 8 Dal primo matrimonio di con nasceva in data 25.04.1943 a Los Parte_4 Parte_6
Angeles, California (U.S.A.) (alias ), (docc14-.15), la quale Parte_5 Persona_10
contraeva matrimonio il 02.09.1967 a Temple City, California (U.S.A.) con Controparte_3
(doc.16). Dalla loro unione è nata in data [...] a [...], California (U.S.A.), l'odierna ricorrente (doc. 17), la quale si sposava in data 14.09.1996 ad Ontario, Parte_1
California (U.S.A.) con di cui acquisiva il cognome, diventando Persona_12 [...]
(docc.17-18). In costanza del matrimonio di questi ultimi è nata in data [...] Parte_2
a Chino, California (U.S.A.) l'altra ricorrente (doc. 19). Parte_3
Tutto quanto sopra premesso la domanda deve trovare integrale accoglimento, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il PO , non ha perduto la cittadinanza Per_1 Persona_2
italiana non essendosi mai naturalizzato statunitense come da certificato negativo di naturalizzazione emesso dalla US Citizenship and Immigration Services (USCIS), (doc.6).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
Pag. 6 di 8 provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Pag. 7 di 8 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che TR (correntemente Parte_1
, nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_2
d'America) e nata il [...] a [...], California (Stati Parte_3
Uniti d'America) sono cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 8048/2024 R.G. promosso da
(correntemente nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
California (Stati Uniti d'America) e residente in 17343 Jessica Ln, Chino Hills, CA 91709 (Stati
Uniti d'America), c.f. , e nata il [...] a C.F._1 Parte_3
Chino, California (Stati Uniti d'America) e residente in 10 Berkshire Road, Apt. 312, West
Hartford, CT 06110 (Stati Uniti d'America), rappresentate e difese CodiceFiscale_2 dall'Avv. Marco Permunian del foro di OV ( ) e dall'Avv. Andrea CodiceFiscale_3
Permunian del Foro di Bologna ) come da procure in atti;
CodiceFiscale_4
ATTRICI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 12/03/2025: “ affinché il Tribunale di
Firenze Voglia contrariis rejectis: “1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (correntemente nata il [...] a [...]_1 Parte_2
Covina, California (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Per_1 Persona_2
cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Barga (LU) quale
Comune di riferimento per l'emigrante italiano , di procedere alle dovute Per_1 Persona_2
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Barga;
3- accertare e
Pag. 1 di 8 dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata il [...] a [...]
Chino, California (Stati Uniti d'America) è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di , cittadino italiano che le ha validamente trasmesso la Per_1 Persona_2
cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Barga (LU) quale
Comune di riferimento per l'emigrante italiano , di procedere alle dovute Per_1 Persona_2
annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Barga;
Con vittoria di spese e compensi”.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5/07/2024 le attrici, cittadine statunitensi, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti dirette di , Per_1 Persona_2
Pers Per_ (alias e di (alias Persona_3 Per_4 Persona_7 Persona_8
entrambi nati a Barga (LU) rispettivamente il 23.11.1892 (docc.1-3) e il 18.08.1898 (docc.2-4), in seguito emigrati entrambi negli Stai Uniti d'America dove si sposavano il 27.01.1918 in Los
Angeles- California, (doc.5) e dove il PO ha vissuto senza mai naturalizzarsi cittadino statunitense, (docc.6-7).
Con decreto del 8/10/2024 veniva fissata udienza di trattazione inizialmente per il giorno
30/01/2026, poi anticipata per valide ragioni comprovate dalla difesa al 14/03/2025 e con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in CP_1 giudizio, essendovi in atti prova dell'avvenuta notifica in data 16/01/2025 del ricorso e del decreto di fissazione udienza presso il difensore ex lege Avvocatura dello Stato di Firenze.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente
Pag. 2 di 8 una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_1
ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte attrice ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal PO , per il tramite della Per_1 Persona_2
loro figlia (alias , nata negli Stati Uniti d'America ed ivi sposatasi Parte_4 Persona_9
con cittadino straniero in epoca precostituzionale,(docc.8-10), alla figlia di quest'ultima
[...]
(alias ,) nata anch'essa prima dell'entrata in vigore della Costituzione Pt_5 Persona_10
repubblicana e della quale le ricorrenti sono, rispettivamente figlia e nipote.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova in presenza di una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, le attrici hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- - NEL MERITO
Pag. 3 di 8 Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di , Per_1 Persona_2
per i quali si è registrato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e
Pag. 4 di 8 coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto).
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che (alias figlia del PO italiano, non solo ha Parte_4 Persona_9
conservato la cittadinanza trasmessale dal padre nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia (alias ,) nata Parte_5 Persona_10 nell'anno 1943.
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso ed illustrata nell'albero genealogico prodotto, trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Risulta infatti che , contraeva matrimonio il 27.01.1918 in Los Angeles Per_1 Persona_2
Pers Per_ California (U.S.A.) con (alias (doc.5). Dalla loro Per_4 Persona_7 Persona_8
unione nasceva in data 04.01.1920 a Los Angeles, California (U.S.A.) la figlia (alias Parte_4
,(docc.8-9). La predetta contraeva un primo matrimonio in data 04.07.1941 a Persona_9
Los Angeles, California con JO , di cui acquisiva il cognome, (doc.10); successivamente CP_2
i coniugi divorziavano in data 30.12.1948 come da sentenza n. 328-566 del Tribunale di Los
Angeles,(doc.11). si sposava in seconde nozze il 21.06.1951 a Los Angeles, California Parte_4
(U.S.A.) con del quale assumeva il cognome, e decedeva in California nel 1995, Persona_11
(docc.12-13).
Pag. 5 di 8 Dal primo matrimonio di con nasceva in data 25.04.1943 a Los Parte_4 Parte_6
Angeles, California (U.S.A.) (alias ), (docc14-.15), la quale Parte_5 Persona_10
contraeva matrimonio il 02.09.1967 a Temple City, California (U.S.A.) con Controparte_3
(doc.16). Dalla loro unione è nata in data [...] a [...], California (U.S.A.), l'odierna ricorrente (doc. 17), la quale si sposava in data 14.09.1996 ad Ontario, Parte_1
California (U.S.A.) con di cui acquisiva il cognome, diventando Persona_12 [...]
(docc.17-18). In costanza del matrimonio di questi ultimi è nata in data [...] Parte_2
a Chino, California (U.S.A.) l'altra ricorrente (doc. 19). Parte_3
Tutto quanto sopra premesso la domanda deve trovare integrale accoglimento, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che il PO , non ha perduto la cittadinanza Per_1 Persona_2
italiana non essendosi mai naturalizzato statunitense come da certificato negativo di naturalizzazione emesso dalla US Citizenship and Immigration Services (USCIS), (doc.6).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
Pag. 6 di 8 provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Pag. 7 di 8 Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che TR (correntemente Parte_1
, nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_2
d'America) e nata il [...] a [...], California (Stati Parte_3
Uniti d'America) sono cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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