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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa LA IA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Nocentini del Foro di Arezzo,
Appellante
nei confronti di uale procuratrice della Controparte_1 CP_2
(cessionaria della ), rappresentata e
[...] Controparte_3
difesa dell'avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Arezzo n.
1216/2022, pubbl. il 22/11/2022;
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1216/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo , Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 829/2017, depositata in cancelleria in data 17 novembre 2022 e notificata in data 22 novembre 2022, e con ogni miglior statuizione accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure così come spiegate all'esito della rinuncia alle domande di cui alle lettere b e c che qui si riportano: a) In via principale Nel merito: accertare e dichiarare in accoglimento della presente opposizione l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata per tutte le causali di cui in Controparte_3 narrativa;
accertare e dichiarare che il mutuo rep. 60744 racc. 14205 per il quale la Banca agisce è nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullabile per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca di secondo grado iscritta in virtù del mutuo rep. 60744 racc. 14205 per l'effetto dichiarare inefficace l'atto di pignoramento immobiliare nonché di tutti gli atti successivi con conseguente estinzione della procedura esecutiva. per l'effetto condannare alla restituzione delle CP_3 somme pagate a titolo di rate del mutuo oltre interessi dalla data del dovuto al saldo per
l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta con il mutuo del 23 dicembre 2011 rep. 60744 racc. 14205” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge spese generali, cap oltre iva se dovuta di entrambi i gradi di giudizio”.
- per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla Parte_3 narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e si opponevano all'esecuzione promossa dalla
[...] Parte_3 [...]
in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 Controparte_3
stipulato il 23/12/2011 e garantito da ipoteca di secondo grado su di un immobile di proprietà della terza datrice d'ipoteca ( . A sostegno Parte_3
dell'opposizione adducevano le seguenti ragioni: (i) la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il mutuo era stato concesso per premunirsi di garanzia e ripianare precedenti passività (in particolare per soddisfare i debiti pregressi derivanti da contratti di c/c intestati alla di , (ii) la Pt_4 Parte_2
nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs.
n. 385/1993. In via subordinata, chiedevano l'accertamento dell'estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta e la ripetizione delle rate pagate.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano poi l'accertamento della responsabilità della banca per abusiva concessione del credito.
Si costituiva in giudizio la per Controparte_3
mezzo della procuratrice contestando le domande Parte_5
avversarie e chiedendone il rigetto. A sostegno deduceva: (i) che lo scopo del contratto era lecito, (ii) che le condizioni applicate e le operazioni effettuate sui c/c erano legittime, (iii) che, all'epoca della stipulazione, il valore dell'immobile rispettava il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, (iv) che i debitori opponenti non erano legittimati a contestare l'inefficacia del titolo esecutivo nei confronti della terza datrice d'ipoteca.
Si costituiva in giudizio con comparsa ex art. 111 cpc la
[...]
quale mandataria di In primis allegava che Controparte_1 Controparte_2
la società aveva acquistato da tutti i Controparte_2 Parte_5
crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30
3 dicembre 2016 (con i quali era stata disposta la cessione a Parte_5
dei crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di
[...]
cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015,
nonché gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015, già detenuti da
[...]
e del per effetto del provvedimento del 22 Controparte_3 CP_3
novembre 2015 (che comprendeva il rapporto dedotto nella presente procedura),
ad eccezione di quelli originati da contratti di locazione finanziaria (c.d. contratti di leasing). In secondo luogo, la deduceva di essere stata nominata CP_1
procuratrice speciale della per il compimento di ogni attività ritenuta CP_2
necessaria alla gestione/incasso e recupero dei crediti de qua. Nel merito,
l'intervenuta ha fatto proprie le difese svolte dalla e del Controparte_3
. CP_3
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di
CTU contabile per la valutazione del valore dell'immobile ipotecato. In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti rinunciavano alle domande promosse in via riconvenzionale. Con sentenza n. 1216/2022 pubbl. il 21.11.2022, il Tribunale
di Arezzo respingeva l'opposizione. Stante il contrasto giurisprudenziale composto dalle SS nelle more del giudizio (relativo alle conseguenze della violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario), il primo giudice compensava per intero le spese di lite e poneva a carico di tutte le parti le spese di CTU. A sostegno della decisione, argomentava come di seguito sinteticamente riportato.
Quanto al difetto di causa, rilevava preliminarmente che consolidata giurisprudenza di legittimità aveva escluso che il mutuo fondiario fosse mutuo di scopo, per questo riteneva che la predisposizione della destinazione del
4 prestito al ripianamento dell'esposizione debitoria della non era idonea a Pt_4
determinare l'illiceità della causa. Quanto all'assunta violazione del limite di finanziabilità, rilevava invece che, anche se l'importo finanziato (di € 160.000,00)
era superiore al valore di stima dell'immobile in questione, ciò non aveva effetti sulla validità del contratto. Il primo giudice, infatti, richiamava la pronuncia a
SS n. 33719/2022, con cui la Cassazione ha escluso che l'art. 38 co. 2 del TUF
possa qualificarsi come “norma imperativa” la cui violazione è in grado di determinare la nullità del mutuo. Infine, osservava che tale norma di comportamento, volta a tutelare la stabilità del sistema bancario, era già
presidiata da altri strumenti repressivo-conformativi e che neppure era possibile operare una riqualificazione del contratto, in quanto operazione che comunque deve raccordarsi alla fedele interpretazione della volontà negoziale.
***
Avverso la sentenza de qua hanno promosso appello Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Col primo motivo, gli appellanti si sono doluti dell'erroneità della decisione per aver il primo giudice pedissequamente applicato i dettami delle SS, senza tener conto delle peculiarità della fattispecie concreta. Sostengono gli stessi che il mutuo in oggetto doveva ritenersi nullo e la garanzia annessa inefficace per via del fatto che il prestito era garantito da un'ipoteca di secondo grado, mentre il mutuo fondiario disciplinato all'art. 38 del TUB richiederebbe necessariamente un'ipoteca di primo grado.
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione per aver il primo giudice escluso la nullità del contratto sotto altri e diversi profili.
Sostengono gli appellanti che la fattispecie negoziale attuata non era sussumibile nell'ambito del contratto di mutuo, stante la mancanza del requisito della datio
rei. A sostegno, hanno evidenziato che non vi sarebbe stata un'effettiva
5 erogazione del prestito, bensì una mera registrazione contabile di tipo giroconto volta a trasferire delle somme dal c/c 92046 (cointestato a e ai Pt_2 Pt_1
c/c della per ripianare gli “asseriti scoperti di conto” (“le somme confluite Pt_4
sul conto cointestato alla moglie, lo stesso giorno del rogito, anzi ancor prima, erano state
oggetto di fittizio accredito e poi ritrasferito sui conti correnti della sia esso Pt_4
ordinario che ). Hanno poi sottolineato che, mediante l'operazione Parte_6
in parola, la banca si sarebbe procurata una garanzia per assistere dei crediti (gli scoperti di conto) che in origine avevano natura chirografaria, in aperta violazione del principio di par condicio creditorum.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono nuovamente dell'applicabilità
del principio espresso dalle SS, adducendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, anche attraverso l'istruttoria, l'effettiva sussistenza della volontà
negoziale posta a fondamento dell'accordo. In particolare, secondo gli stessi,
detto mutuo non era stato concordato tra le parti, ma “imposto dalla . CP_3
Col quarto motivo, gli appellanti si dolgono della decisione nella parte in cui il giudice non ha tenuto conto del fatto che la in veste di professionista CP_3
del settore, avrebbe violato con la propria condotta la buona fede oggettiva e il principio di correttezza, in quanto, “inducendo” gli opponenti a concludere il contratto di mutuo, avrebbe pregiudicato le loro ragioni, aggravando la posizione economico-patrimoniale dell'impresa individuale (oramai decotta) e dei singoli consumatori.
Si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_2
procuratrice che ha resistito all'appello Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo dunque la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo all'omesso rilevamento della nullità/inefficacia del contratto di mutuo fondiario per iscrizione di ipoteca di secondo grado sull'immobile anziché di primo, va respinto. In primis, va detto che l'art. 38 TUB
non prescrive tale requisito a pena di nullità e che, dunque, si tratterebbe di ravvisare una nullità di tipo virtuale (e non testuale).
Ciò detto, parte appellante non ha argomentato tale lettura, mancando di individuare le ragioni per le quali tale requisito non sarebbe un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, ma una vera e propria norma imperativa la cui violazione comporta la caducazione dell'intero contratto. In secondo luogo, può rilevarsi che la normativa secondaria conosce e conseguentemente ammette un mutuo fondiario con un'ipoteca di grado successivo. L'art. 2 della Delibera CICR del 1995, infatti, prescrive che: “in
presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione
dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo
vada aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”, così confermando la generica legittimità di una simile pattuizione. Ancora, dal dato normativo è
intuibile che la preoccupazione sottesa all'ammissibilità di una garanzia di grado successivo che assiste il credito fondiario è analoga a quella sottesa alla situazione in cui il valore dell'immobile portato a garanzia sia di tanto inferiore all'entità del credito garantito: in entrambi i casi, il rischio è che la tutela apprestata al creditore non sia idonea a soddisfare il credito garantito. Tuttavia, se l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto
(così come sostenuto dalle SS nel 2022), non può ritenersi che possa esserlo il
7 grado di iscrizione ipotecaria che assiste il mutuo. In entrambi i casi si tratta di regole volte ad orientare il comportamento della banca verso una sana e prudente gestione;
ambedue le prescrizioni, inoltre, sottendono un'indagine tecnica volta alla stima dell'immobile ai fini dell'accertamento della loro violazione (come tale opinabile). Di conseguenza, anche in questo caso vengono in rilievo le medesime obiezioni che hanno condotto le SS ad escludere che il mutuo concesso oltre il limite di cui all'art. 38, co. 2 TUB fosse nullo (su tutti, può richiamarsi l'argomento per cui comminare la nullità del contratto, in queste ipotesi, conduce a pregiudicare proprio l'interesse che la norma intende proteggere, ossia la stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito). Per tutte le predette ragioni, il primo motivo va respinto.
Col secondo motivo le parti hanno nuovamente invocato l'invalidità del contratto di mutuo, facendo propria la lettura (sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità) per cui il mutuo erogato per ripianare precedenti passività, attuato mediante giroconti, sarebbe un'operazione meramente contabile, come tale incompatibile col requisito della realità che contraddistingue tale contratto.
La lettura non può essere accolta. È all'uopo necessario richiamare il principio di diritto espresso di recente dalle SS (sent. n. 5841, 5 marzo 2025),
che hanno affrontato in modo sistematico la questione della validità del mutuo solutorio. Secondo la Suprema Corte: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con
la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta
nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, non rilevando in senso contrario che le somme stesse siano immediatamente
destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,
costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
8 fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo
(c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.,
costituisce valido titolo esecutivo». Quanto allo specifico profilo relativo all'incompatibilità del giroconto contabile con il requisito della consegna del denaro, la Cassazione ha oculatamente rilevato quanto segue: “è certo poi che
l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una
operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di
operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel
contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita
dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare
inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante”.
Sempre nel secondo motivo, parte appellante asseriscono che il mutuo sarebbe nullo anche per violazione della par condicio creditorum, osserva infatti che mediante la stipulazione del mutuo fondiario la banca si sarebbe premunita di una causa di prelazione per assistere crediti preesistenti di natura chirografaria e che ciò avrebbe alterato la garanzia patrimoniale generica. Anche questa censura dev'essere respinta, ricollegandosi indirettamente alla tesi per cui il mutuo fondiario stipulato per ripianare precedenti passività avrebbe causa illecita (cfr. Cass. civ. n. 724/2021 “(…) il mutuo fondiario non costituisce mutuo di
scopo e che la costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito
chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita. L'eventuale pregiudizio che,
in relazione alla predetta operazione, possa determinarsi per i creditori, non implica la
nullità del negozio, ma al più, sussistendone i tutti presupposti previsti dalla legge, la
possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale
pagamento così operato”).
Col terzo motivo, gli appellanti sembrano dolersi del fatto che il Tribunale
avrebbe omesso di rilevare che il contratto di mutuo sarebbe stato “imposto” dalla
9 e che dunque i mutuatari non avrebbero espresso un valido consenso. CP_3
Osservano in particolare “i sigg.ri e erano stati indotti alla stipula Pt_1 Pt_2
del mutuo, facendo leva sull'elemento emotivo degli opponenti e quindi facendo leva sulla
evidente posizione di superiorità contrattuale” (pag. 21 dell'atto di appello). Anche
tale motivo è infondato.
Le parti evocano il concetto di “induzione” e di “superiorità contrattuale”
della banca, ma mancano di confrontarsi con un dato basilare, ossia che i vizi della volontà in grado di determinare la caducazione del contratto sono tipizzati dal legislatore nelle categorie del dolo, dell'errore e della violenza e che, qualora sussistenti, danno semmai luogo all'annullabilità del contratto e non alla sua nullità. Ciò detto, anche in questo caso le censure non sono in grado di determinare l'accoglimento del motivo, non essendovi delle allegazioni volte a dimostrare per esempio una condotta decettiva, oppure l'esistenza di un errore essenziale in cui i mutuatari sarebbero incorsi. Per tali ragioni, anche il presente motivo va respinto.
Col quarto ed ultimo motivo, gli appellanti si dolgono infine del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il fatto che aveva tenuto una CP_3
condotta contraria ai canoni di diligenza e di buona fede oggettiva, che invece le imponevano di agire in modo da preservare gli interessi dei mutuatari. A
sostegno, hanno messo in evidenza il fatto che il mutuo era stato erogato senza una ponderata istruttoria sul valore dell'immobile e quando oramai l'azienda era decotta e dunque prossima al fallimento.
Al di là della fondatezza di simili allegazioni, è doveroso osservare – in via preliminare ed assorbente – che la violazione della buona fede oggettiva nella fase delle trattative non è idonea a dar luogo a nullità del contratto, atteggiandosi quale regola di comportamento che può dar luogo ad una responsabilità
risarcitoria nei confronti della controparte contrattuale e non quale regola di
10 validità dell'atto. In ordine a tale lettura, può richiamarsi il principio di diritto espresso dalle SS nel 2007 (sent. n. 26724), tutt'ora seguito dalla giurisprudenza di legittimità: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità
virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la
violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti
la quale può essere fonte di responsabilità”. Stante la rinuncia della domanda di risarcimento per abusiva concessione del credito, promossa dagli odierni appellanti in primo grado, anche il presente motivo d'appello dev'essere rigettato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00 Euro
e ai parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e la bassa complessità delle questioni in diritto (ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria, che non si è svolta).
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P.
R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE l'appello promosso da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 1216/2022 emessa
[...] Parte_3
dal Tribunale di Arezzo del 21/11/2022, sentenza che conferma integralmente;
- DA , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rimborsare all'appellante le spese del presente
[...]
grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 4.997,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tenuti ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115,
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa LA IA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa LA IA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Nocentini del Foro di Arezzo,
Appellante
nei confronti di uale procuratrice della Controparte_1 CP_2
(cessionaria della ), rappresentata e
[...] Controparte_3
difesa dell'avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice
Appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Arezzo n.
1216/2022, pubbl. il 22/11/2022;
1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1216/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo , Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Leila Nadir Sersale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 829/2017, depositata in cancelleria in data 17 novembre 2022 e notificata in data 22 novembre 2022, e con ogni miglior statuizione accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure così come spiegate all'esito della rinuncia alle domande di cui alle lettere b e c che qui si riportano: a) In via principale Nel merito: accertare e dichiarare in accoglimento della presente opposizione l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata per tutte le causali di cui in Controparte_3 narrativa;
accertare e dichiarare che il mutuo rep. 60744 racc. 14205 per il quale la Banca agisce è nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullabile per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca di secondo grado iscritta in virtù del mutuo rep. 60744 racc. 14205 per l'effetto dichiarare inefficace l'atto di pignoramento immobiliare nonché di tutti gli atti successivi con conseguente estinzione della procedura esecutiva. per l'effetto condannare alla restituzione delle CP_3 somme pagate a titolo di rate del mutuo oltre interessi dalla data del dovuto al saldo per
l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta con il mutuo del 23 dicembre 2011 rep. 60744 racc. 14205” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge spese generali, cap oltre iva se dovuta di entrambi i gradi di giudizio”.
- per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla Parte_3 narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Pt_2
e si opponevano all'esecuzione promossa dalla
[...] Parte_3 [...]
in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 Controparte_3
stipulato il 23/12/2011 e garantito da ipoteca di secondo grado su di un immobile di proprietà della terza datrice d'ipoteca ( . A sostegno Parte_3
dell'opposizione adducevano le seguenti ragioni: (i) la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il mutuo era stato concesso per premunirsi di garanzia e ripianare precedenti passività (in particolare per soddisfare i debiti pregressi derivanti da contratti di c/c intestati alla di , (ii) la Pt_4 Parte_2
nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs.
n. 385/1993. In via subordinata, chiedevano l'accertamento dell'estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta e la ripetizione delle rate pagate.
Sempre in via riconvenzionale, chiedevano poi l'accertamento della responsabilità della banca per abusiva concessione del credito.
Si costituiva in giudizio la per Controparte_3
mezzo della procuratrice contestando le domande Parte_5
avversarie e chiedendone il rigetto. A sostegno deduceva: (i) che lo scopo del contratto era lecito, (ii) che le condizioni applicate e le operazioni effettuate sui c/c erano legittime, (iii) che, all'epoca della stipulazione, il valore dell'immobile rispettava il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, (iv) che i debitori opponenti non erano legittimati a contestare l'inefficacia del titolo esecutivo nei confronti della terza datrice d'ipoteca.
Si costituiva in giudizio con comparsa ex art. 111 cpc la
[...]
quale mandataria di In primis allegava che Controparte_1 Controparte_2
la società aveva acquistato da tutti i Controparte_2 Parte_5
crediti oggetto dei provvedimenti Banca d'Italia del 26 gennaio 2016 e del 30
3 dicembre 2016 (con i quali era stata disposta la cessione a Parte_5
dei crediti in sofferenza (anche interessati da operazioni di
[...]
cartolarizzazione) risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015,
nonché gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015, già detenuti da
[...]
e del per effetto del provvedimento del 22 Controparte_3 CP_3
novembre 2015 (che comprendeva il rapporto dedotto nella presente procedura),
ad eccezione di quelli originati da contratti di locazione finanziaria (c.d. contratti di leasing). In secondo luogo, la deduceva di essere stata nominata CP_1
procuratrice speciale della per il compimento di ogni attività ritenuta CP_2
necessaria alla gestione/incasso e recupero dei crediti de qua. Nel merito,
l'intervenuta ha fatto proprie le difese svolte dalla e del Controparte_3
. CP_3
La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di
CTU contabile per la valutazione del valore dell'immobile ipotecato. In sede di comparsa conclusionale, gli opponenti rinunciavano alle domande promosse in via riconvenzionale. Con sentenza n. 1216/2022 pubbl. il 21.11.2022, il Tribunale
di Arezzo respingeva l'opposizione. Stante il contrasto giurisprudenziale composto dalle SS nelle more del giudizio (relativo alle conseguenze della violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario), il primo giudice compensava per intero le spese di lite e poneva a carico di tutte le parti le spese di CTU. A sostegno della decisione, argomentava come di seguito sinteticamente riportato.
Quanto al difetto di causa, rilevava preliminarmente che consolidata giurisprudenza di legittimità aveva escluso che il mutuo fondiario fosse mutuo di scopo, per questo riteneva che la predisposizione della destinazione del
4 prestito al ripianamento dell'esposizione debitoria della non era idonea a Pt_4
determinare l'illiceità della causa. Quanto all'assunta violazione del limite di finanziabilità, rilevava invece che, anche se l'importo finanziato (di € 160.000,00)
era superiore al valore di stima dell'immobile in questione, ciò non aveva effetti sulla validità del contratto. Il primo giudice, infatti, richiamava la pronuncia a
SS n. 33719/2022, con cui la Cassazione ha escluso che l'art. 38 co. 2 del TUF
possa qualificarsi come “norma imperativa” la cui violazione è in grado di determinare la nullità del mutuo. Infine, osservava che tale norma di comportamento, volta a tutelare la stabilità del sistema bancario, era già
presidiata da altri strumenti repressivo-conformativi e che neppure era possibile operare una riqualificazione del contratto, in quanto operazione che comunque deve raccordarsi alla fedele interpretazione della volontà negoziale.
***
Avverso la sentenza de qua hanno promosso appello Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Col primo motivo, gli appellanti si sono doluti dell'erroneità della decisione per aver il primo giudice pedissequamente applicato i dettami delle SS, senza tener conto delle peculiarità della fattispecie concreta. Sostengono gli stessi che il mutuo in oggetto doveva ritenersi nullo e la garanzia annessa inefficace per via del fatto che il prestito era garantito da un'ipoteca di secondo grado, mentre il mutuo fondiario disciplinato all'art. 38 del TUB richiederebbe necessariamente un'ipoteca di primo grado.
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione per aver il primo giudice escluso la nullità del contratto sotto altri e diversi profili.
Sostengono gli appellanti che la fattispecie negoziale attuata non era sussumibile nell'ambito del contratto di mutuo, stante la mancanza del requisito della datio
rei. A sostegno, hanno evidenziato che non vi sarebbe stata un'effettiva
5 erogazione del prestito, bensì una mera registrazione contabile di tipo giroconto volta a trasferire delle somme dal c/c 92046 (cointestato a e ai Pt_2 Pt_1
c/c della per ripianare gli “asseriti scoperti di conto” (“le somme confluite Pt_4
sul conto cointestato alla moglie, lo stesso giorno del rogito, anzi ancor prima, erano state
oggetto di fittizio accredito e poi ritrasferito sui conti correnti della sia esso Pt_4
ordinario che ). Hanno poi sottolineato che, mediante l'operazione Parte_6
in parola, la banca si sarebbe procurata una garanzia per assistere dei crediti (gli scoperti di conto) che in origine avevano natura chirografaria, in aperta violazione del principio di par condicio creditorum.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono nuovamente dell'applicabilità
del principio espresso dalle SS, adducendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, anche attraverso l'istruttoria, l'effettiva sussistenza della volontà
negoziale posta a fondamento dell'accordo. In particolare, secondo gli stessi,
detto mutuo non era stato concordato tra le parti, ma “imposto dalla . CP_3
Col quarto motivo, gli appellanti si dolgono della decisione nella parte in cui il giudice non ha tenuto conto del fatto che la in veste di professionista CP_3
del settore, avrebbe violato con la propria condotta la buona fede oggettiva e il principio di correttezza, in quanto, “inducendo” gli opponenti a concludere il contratto di mutuo, avrebbe pregiudicato le loro ragioni, aggravando la posizione economico-patrimoniale dell'impresa individuale (oramai decotta) e dei singoli consumatori.
Si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_2
procuratrice che ha resistito all'appello Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo dunque la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo all'omesso rilevamento della nullità/inefficacia del contratto di mutuo fondiario per iscrizione di ipoteca di secondo grado sull'immobile anziché di primo, va respinto. In primis, va detto che l'art. 38 TUB
non prescrive tale requisito a pena di nullità e che, dunque, si tratterebbe di ravvisare una nullità di tipo virtuale (e non testuale).
Ciò detto, parte appellante non ha argomentato tale lettura, mancando di individuare le ragioni per le quali tale requisito non sarebbe un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, ma una vera e propria norma imperativa la cui violazione comporta la caducazione dell'intero contratto. In secondo luogo, può rilevarsi che la normativa secondaria conosce e conseguentemente ammette un mutuo fondiario con un'ipoteca di grado successivo. L'art. 2 della Delibera CICR del 1995, infatti, prescrive che: “in
presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione
dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo
vada aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”, così confermando la generica legittimità di una simile pattuizione. Ancora, dal dato normativo è
intuibile che la preoccupazione sottesa all'ammissibilità di una garanzia di grado successivo che assiste il credito fondiario è analoga a quella sottesa alla situazione in cui il valore dell'immobile portato a garanzia sia di tanto inferiore all'entità del credito garantito: in entrambi i casi, il rischio è che la tutela apprestata al creditore non sia idonea a soddisfare il credito garantito. Tuttavia, se l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto
(così come sostenuto dalle SS nel 2022), non può ritenersi che possa esserlo il
7 grado di iscrizione ipotecaria che assiste il mutuo. In entrambi i casi si tratta di regole volte ad orientare il comportamento della banca verso una sana e prudente gestione;
ambedue le prescrizioni, inoltre, sottendono un'indagine tecnica volta alla stima dell'immobile ai fini dell'accertamento della loro violazione (come tale opinabile). Di conseguenza, anche in questo caso vengono in rilievo le medesime obiezioni che hanno condotto le SS ad escludere che il mutuo concesso oltre il limite di cui all'art. 38, co. 2 TUB fosse nullo (su tutti, può richiamarsi l'argomento per cui comminare la nullità del contratto, in queste ipotesi, conduce a pregiudicare proprio l'interesse che la norma intende proteggere, ossia la stabilità patrimoniale della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito). Per tutte le predette ragioni, il primo motivo va respinto.
Col secondo motivo le parti hanno nuovamente invocato l'invalidità del contratto di mutuo, facendo propria la lettura (sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità) per cui il mutuo erogato per ripianare precedenti passività, attuato mediante giroconti, sarebbe un'operazione meramente contabile, come tale incompatibile col requisito della realità che contraddistingue tale contratto.
La lettura non può essere accolta. È all'uopo necessario richiamare il principio di diritto espresso di recente dalle SS (sent. n. 5841, 5 marzo 2025),
che hanno affrontato in modo sistematico la questione della validità del mutuo solutorio. Secondo la Suprema Corte: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con
la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta
nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, non rilevando in senso contrario che le somme stesse siano immediatamente
destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,
costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
8 fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo
(c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.,
costituisce valido titolo esecutivo». Quanto allo specifico profilo relativo all'incompatibilità del giroconto contabile con il requisito della consegna del denaro, la Cassazione ha oculatamente rilevato quanto segue: “è certo poi che
l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una
operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di
operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel
contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita
dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare
inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante”.
Sempre nel secondo motivo, parte appellante asseriscono che il mutuo sarebbe nullo anche per violazione della par condicio creditorum, osserva infatti che mediante la stipulazione del mutuo fondiario la banca si sarebbe premunita di una causa di prelazione per assistere crediti preesistenti di natura chirografaria e che ciò avrebbe alterato la garanzia patrimoniale generica. Anche questa censura dev'essere respinta, ricollegandosi indirettamente alla tesi per cui il mutuo fondiario stipulato per ripianare precedenti passività avrebbe causa illecita (cfr. Cass. civ. n. 724/2021 “(…) il mutuo fondiario non costituisce mutuo di
scopo e che la costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito
chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita. L'eventuale pregiudizio che,
in relazione alla predetta operazione, possa determinarsi per i creditori, non implica la
nullità del negozio, ma al più, sussistendone i tutti presupposti previsti dalla legge, la
possibile revocabilità della garanzia o, in determinate circostanze, dell'eventuale
pagamento così operato”).
Col terzo motivo, gli appellanti sembrano dolersi del fatto che il Tribunale
avrebbe omesso di rilevare che il contratto di mutuo sarebbe stato “imposto” dalla
9 e che dunque i mutuatari non avrebbero espresso un valido consenso. CP_3
Osservano in particolare “i sigg.ri e erano stati indotti alla stipula Pt_1 Pt_2
del mutuo, facendo leva sull'elemento emotivo degli opponenti e quindi facendo leva sulla
evidente posizione di superiorità contrattuale” (pag. 21 dell'atto di appello). Anche
tale motivo è infondato.
Le parti evocano il concetto di “induzione” e di “superiorità contrattuale”
della banca, ma mancano di confrontarsi con un dato basilare, ossia che i vizi della volontà in grado di determinare la caducazione del contratto sono tipizzati dal legislatore nelle categorie del dolo, dell'errore e della violenza e che, qualora sussistenti, danno semmai luogo all'annullabilità del contratto e non alla sua nullità. Ciò detto, anche in questo caso le censure non sono in grado di determinare l'accoglimento del motivo, non essendovi delle allegazioni volte a dimostrare per esempio una condotta decettiva, oppure l'esistenza di un errore essenziale in cui i mutuatari sarebbero incorsi. Per tali ragioni, anche il presente motivo va respinto.
Col quarto ed ultimo motivo, gli appellanti si dolgono infine del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il fatto che aveva tenuto una CP_3
condotta contraria ai canoni di diligenza e di buona fede oggettiva, che invece le imponevano di agire in modo da preservare gli interessi dei mutuatari. A
sostegno, hanno messo in evidenza il fatto che il mutuo era stato erogato senza una ponderata istruttoria sul valore dell'immobile e quando oramai l'azienda era decotta e dunque prossima al fallimento.
Al di là della fondatezza di simili allegazioni, è doveroso osservare – in via preliminare ed assorbente – che la violazione della buona fede oggettiva nella fase delle trattative non è idonea a dar luogo a nullità del contratto, atteggiandosi quale regola di comportamento che può dar luogo ad una responsabilità
risarcitoria nei confronti della controparte contrattuale e non quale regola di
10 validità dell'atto. In ordine a tale lettura, può richiamarsi il principio di diritto espresso dalle SS nel 2007 (sent. n. 26724), tutt'ora seguito dalla giurisprudenza di legittimità: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a
norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità
virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la
violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti
la quale può essere fonte di responsabilità”. Stante la rinuncia della domanda di risarcimento per abusiva concessione del credito, promossa dagli odierni appellanti in primo grado, anche il presente motivo d'appello dev'essere rigettato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00 Euro
e ai parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e la bassa complessità delle questioni in diritto (ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria, che non si è svolta).
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P.
R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- RESPINGE l'appello promosso da , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 1216/2022 emessa
[...] Parte_3
dal Tribunale di Arezzo del 21/11/2022, sentenza che conferma integralmente;
- DA , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, a rimborsare all'appellante le spese del presente
[...]
grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 4.997,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
- DICHIARA , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tenuti ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115,
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa LA IA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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