Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2598/2021 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2598/2021 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), 24/03/2003, parte rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'Avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ), come da C.F._2 procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
GUIDO MONACO 65 AREZZO - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito, ex art 2043 cc, del SI. nella causazione del danno patito da e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 condannarlo al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni subìti, dell'importo di € 16211,85, di cui € 949,8 a titolo di ITT, € 546,14 a titolo di ITP al 50%, € 14711 a titolo di IP nella misura del 7%, € 551,05 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, nonché dell'importo di € 7355 a titolo di cd. danno morale o, comunque, al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di compensi professionali, IVA e CAP come per legge”
E
- ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. AL- CP_1 C.F._3
FINI ALFIO ( ), ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
1
in via istruttoria: CP_1 (omissis). Con vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del giudizio”
lesione personale
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la SI.ra chiamava in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, il SI. , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1
il 27.07.2017, per fatto illecito, da essa subito unitamente alla sorella sul terrazzino Pt_2
della loro cameretta, posta al piano terra dell'abitazione, sita in Foiano della Chiana (Ar), via del Castellare n.41/A.
Venendo alla dinamica del fatto, si richiama la circostanza che sul terrazzino della loro abitazione, unitamente al SI. - compagno della madre dell'attrice - vi Persona_1
era la stessa con la sorella Con le finestre aperte, le stesse venivano Parte_1 Pt_2
investite da fumo, proveniente da un piccolo resede confinante, all'esterno del quale il sig. era intento, a distanza di circa 5/6 m. dal terrazzino, a cuocere un barbecue; alle CP_1
relative proteste da parte del vi era sta una reazione immediata del che Pt_3 CP_1 aveva portato ad un alterco tra i due finché, improvvisamente, quest'ultimo aveva afferrato una griglia del barbecue, lanciandola in direzione del terrazzo dove erano le due sorelle;
stante la vicinanza tra zona di lancio e terrazzino, le due ragazze non avevano avuto scampo ed erano state entrambe colpite, alla testa e ad un braccio. Erano intervenuti Pt_1 Pt_2
dopo pochi minuti i Carabinieri per i rilievi di legge, ed il 118 per prestare soccorso;
le ragazze erano state portate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arezzo e l'attrice aveva su- bito mostrato i danni maggiori, in quanto le erano stati diagnosticati ferita lacero-contusa temporale destra e trauma cranico con una prognosi di gg. 8, mentre la sorella era risultata
2 affetta da ustioni di 1°-2° grado all'avambraccio destro;
all'esame radiografico seguiva, dopo 20 gg. dall'evento, un esame che rivelava una piccola area di ipoecogenicità, ascrivibile agli esiti cicatrizzati da lesione muscolare;
le lesioni inferte all'attrice producevano incapa- cità ad attendere alle normali occupazioni per 43 giorni, come da certificazioni del medico curante;
decorsi 40 giorni a Perugia, presso il Centro Diagnostico Protos, veniva eseguita
RM tempomandibolare;
l'indagine, eseguita a bocca aperta e chiusa, non rilevava alterazioni del segnale RM a carico degli elementi presi in esame;
il dolore continuava poi nella diffi- coltà a masticare cibi duri ed era continuato per mesi, con menomazione funzionale che impediva una normale vita di società, tanto da negare all'attrice contatti con amici ed amiche, avendo essa, all'epoca dell'evento, 14 anni.
L'atto di citazione è di oltre 4 anni successivo all'evento dannoso sopra descritto, non avendo, il convenuto , fornito alcuna giustificazione ed alcun risarci- CP_1
mento, ed avendo, anzi, formulato, in questa sede, una descrizione dei fatti, assolutamente diversa.
A fronte di tale versione, ed al fine di stabilire, con la maggiore attendibilità possibile,
l' esatta dinamica dell'accaduto, va richiamato quanto il convenuto ha riferito in atto com- parsa di costituzione e risposta: instaurato l' alterco con il il convenuto, preso dall'ira, ER
avrebbe afferrato e lanciato addosso al primo la griglia metallica, che era accanto al barbe- cue;
il sarebbe riuscito ad intercettare la traiettoria con una mano, evitando di essere ER colpito (“il lancio della griglia da parte del sig. abbia avuto la precisa traiet- CP_1
toria da lui al sig. , che è riuscito ad intercettarla, inevitabilmente modifi- Persona_1 candone quella traiettoria”).
Secondo tale ricostruzione non si riesce a comprendere come, e per colpa di chi, le due ragazze siano rimaste ferite e portate senza indugi al P.S. dell'Ospedale. Secondo la tesi sostenuta dal convenuto, questi intendeva colpire il che, per ripararsi, avrebbe modi- ER ficato la traiettoria dell' oggetto. Stando a detta versione dell'accaduto, si dovrebbe dunque ritenere che la griglia sia stata deviata verso le due ragazze, che sarebbero state colpite.
Il G.I. ha ritenuto a tale scopo doveroso ascoltare alcuni testi e deve ritenersi premi- nente la testimonianza di chi ha assistito alla scena, anche se a distanza. La teste
[...]
madre del e vicina di casa, ha dichiarato che “ Testimone_1 ER CP_1
3 afferrava la griglia posizionata sopra il barbecue e la lanciava in direzione del terrazzo dell' abitazione del sig. ….Udite le grida, la stessa si recò immediatamente presso l' ER
abitazione del per accertarsi delle condizioni delle due bambine e vide ER Persona_2
alla testa, mentre piangeva e si teneva il braccio. La SI.ra ,
[...] Pt_2 Testimone_2 madre delle ragazze, ha dichiarato che “ fu colpita dalla griglia metallica” Parte_1
e detta griglia era ancora “sul terrazzo quando è arrivato il 118 ed i Carabinieri”. Altri testi sono risultati ininfluenti ai fini della ricostruzione del fatto: la SI.ra si trovava in Tes_3 cucina e non nel luogo dell'evento, il SI. era intervenuto dopo l'accaduto. Pt_4
Da quanto sopra esposto si desume che, come riconosciuto dallo stesso convenuto questi, nel luogo e nell'orario sopra indicati, ha afferrato una pesante griglia del barbecue e l' ha lanciata in direzione del terrazzo dove si trovavano e con l'intento di Pt_1 Pt_2
colpire il La deviazione, nella traiettoria, della griglia, non rileva in alcun modo, ER restando il convenuto autore unico dell'illecito, che deve essergli addebitato, per sua stessa ammissione, stante l'aggressione fisica dallo stesso comunque provocata e dall'attrice su- bita. Fa fede, a tale riguardo, la decisione della Procura della Repubblica di ravvisare, previe indagini di rito, la fondatezza della notizia di reato relativa all'aggressione perpetrata dal convenuto in danno dell'attrice. Fa fede, altresì, quanto si legge nella relazione medico-le- gale sulla natura ed esiti delle lesioni riportate dall'attrice il 27.07.2017: “il trauma è avve- nuto a causa di una griglia di ferro, lanciata volutamente da un conoscente (vicino di casa) in occasione di una lite tra i familiari” (cfr. C.T.U., p. 2).
A difesa del convenuto, in comparsa conclusionale, si sostiene la tesi che la griglia, lanciata da esso, fosse una griglia che si trovava a terra, accanto al barbecue, non già quella posta sopra il braciere acceso, per cui il convenuto non avrebbe riportato alcuna bruciatura nell'impugnarla. Si rileva che le griglie da barbecue hanno una impugnatura lunga per poter essere impugnate senza bruciarsi, mentre a nulla rileva il fatto che quella adoperata fosse quella adibita a cottura o altra lasciata a terra. Si afferma altresì, da quanto riportato agli atti del convenuto, che lo stesso avrebbe preso da terra una griglia, tirandola addosso al ER il quale “fortunatamente è riuscito ad intercettare la traiettoria con una mano, evitando di essere colpito e mandandola a cadere nel suo terrazzo. Qui la griglia è stata immediata- mente raccolta da che, di rimando, l'ha scaraventata verso il Parte_1
4 ..la SI.ra non è stata mai colpita da nessuna griglia…..” (cfr. Parte_5 Parte_1
comparsa di costituzione pp. 2, 3).
Atteso quanto sopra esposto non avrebbero allora nessun rilievo né la documenta- zione sanitaria allegata, né la decisione della Procura della Repubblica, né la C.T.U. e nep- pure le testimonianze rese, poiché quanto riferito in difesa dell'attrice, ferita e soccorsa su- bito dopo il lancio della griglia, sarebbe del tutto diverso rispetto a quanto rilevato nella difesa del convenuto sopra esposta. Si deve riconoscere un fondamento di verità nella pos- sibile deviazione della griglia, scagliata di proposito dal e deviata dal destinatario- CP_1
che, con un gesto del tutto istintivo (poiché tutto si è svolto in un attimo), l'avrebbe ER respinto la griglia. La responsabilità nell'accaduto rimane, ex art. 2043 c.c., a carico dell'at- tuale convenuto, che per primo ha preso e lanciato un oggetto, con l'intento di recare danni fisici a terzi e colpendo le due ragazze dopo una deviazione.
***
Passando alla quantificazione del quantum risarcitorio dovuto, questo Giudice aderi- sce alla recente impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost..
In particolare la prima (n. 4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patrimoniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale. Non sorgono particolari difficoltà interpreta- tive quanto al primo, ma si impone qualche chiarimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sen- tenza sopra richiamata. La Corte Cost., n. 233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059
c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due pronunce (nn. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di ar- gomentazioni – nel quadro del sopracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione
5 dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, con- seguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dot- trina e Giurisprudenza esistenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costitu- zionale inerenti alla persona. Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presup- posto del danno non patrimoniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzional- mente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferi- mento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”
(Corte Cost. 356/91; 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito defini- zione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., n. 15022/05; 23918/06). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32
Cost. (come ritenuto da Corte Cost. n. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
6 b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale
(come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patri- moniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurisprudenza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sof- ferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati (dall'at- tore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato de- finito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della
7 persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass.
SU 26972/08).
Tanto premesso ed adottato il criterio di liquidazione equitativa basato sul punto di invalidità di cui alle tabelle ponderate in uso presso questo Tribunale, il quale è tendenzial- mente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc… ma che nella specie non si ritiene di dover aumentare, non ravvisandosene (né essendosene provati, né richiesti di provare) i presupposti, si osserva che, in virtù delle conclusioni della relazione di CTU svolta, per le quali l'attrice, in conseguenza della lesione subita, ha ripor- tato: incapacità temporanea totale di gg. 22; incapacità temporanea parziale, valutabile me- diamente al 50% per ulteriori gg. 21, con invalidità permanente del soggetto, valutabile in misura del 4%.
La peculiarità che ha coinvolto il soggetto passivo si è manifestata nello spavento e nel trauma che normalmente investe una 14enne al solo pensiero che l'aggressione subita, con le sue conseguenze sulla bocca e nel viso, avrebbe potuto determinare l' impossibilità, anche futura, di aprire correttamente la bocca per masticare cibo duro senza soffrire, per ciò solo, una forte emicrania. La madre dell'attrice ha confermato che nei primi mesi era difficile per la figlia mangiare schiacciate, pizza, pane non morbido ed altri cibi duri. A tale timore si connette quello di conservare sul volto segni e rilievi, così da rifiutare normali dinamiche relazionali come frequentare, oltre ai genitori, anche amici o amiche della stessa età, salvo compromettere relazioni con l'altro sesso, sottraendosi così a futuri rapporti affettivi.
Nell'ambito del danno biologico, la sola prospettiva di un futuro incerto per i motivi esposti, determina un danno alla vita di relazione ed un danno c.d. “estetico”, i quali incidono sulla persona per le possibili, future prospettive negative e cioè per il pericolo del soggetto di modificare in peius il proprio futuro nell'ambiente in cui vive. Ciò determina, per questo
Giudice, una decisione che si basa sul buon senso per riconoscere un risarcimento che sia equo rispetto alle circostanze e alla misura riconosciuta di inabilità ed invalidità, le quali vengono calcolate, dalla prevalente Giurisprudenza e sulla base della svolta CTU medico- legale, in somme prestabilite. Considerate dunque l'età, i segni lasciati sul volto dell'attrice e le considerazioni sopra esposte, il calcolo dell'i.p., dell'i.t. e delle spese mediche va
8 valutato dopo aver preso visione delle tariffe, elaborate dal Tribunale di Milano, e determi- nate in base a quanto elaborato dal C.T.U., alle quali viene aggiunta, con valutazione equi- tativa, una misura percentuale del 50% a titolo di danno morale.
E così per un totale di € 13.019,50, oltre a spese mediche documentate per € 543,15
(doc. 11). E così per un totale complessivo pari a € 13.562,65.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria in mi- sura legale, dal fatto ad oggi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e non essendo stati espressamente richiesti (Cass., III;
n. 4938 del 16.02.2023; Cass., III, Ord.
n. 10376 del 17/04/2024).
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5077, oltre alle
Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
- Condanna a pagare a € 13.562,65, oltre interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna alle spese di lite per € 5.077,00, oltre accessori, come da CP_1
motivazione;
Arezzo, 13.01.2025
Il Giudice
Fabrizio Pieschi
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