Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai sensi dell' art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e successive modificazioni.
2. A tal fine e' considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91 , il possesso del diploma universitario di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 2:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.
2. A tal fine e' considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91 , il possesso del diploma universitario di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 2:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.