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8 luglio 1997
8 luglio 1997
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai sensi dell' art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e successive modificazioni.
2. A tal fine e' considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91 , il possesso del diploma universitario di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 2:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.
2. A tal fine e' considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta legge 6 giugno 1986, n. 251 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91 , il possesso del diploma universitario di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 2:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , ha introdotto la riforma degli ordinamenti didattici universitari. L'art. 2 di tale legge disciplina i corsi di diploma universitari.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 564Provvedimento: N. 00475/1997 REG.RIC. N. 00564/2013 REG.PROV.COLL. N. 00475/1997 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 475 del 1997, proposto da RE IN rappresentato e difeso dall' Avvocato Vincenzo Santangelo, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Racioppi n. 48; contro Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Potenza e Consiglio Scolastico Provinciale di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sospensione cautelare·
- carenza di interesse·
- violazione dei criteri di attribuzione delle direzioni scolastiche·
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990·
- competenza·
- contraddittorietà tra premessa e dispositivo·
- sviamento della causa tipica·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- violazione del Decreto interministeriale n. 176/1997