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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2595/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in Milano, via San Prospero n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Stradelli, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ; (C.F. ; CP_1 C.F._2 Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Como, via Controparte_3 C.F._3
Rusconi n. 27, presso lo studio dell'avv. Aldo Turconi, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Corrado;
appellati
pagina 1 di 42 C.F. ), elettivamente domiciliata in Bergamo, via Taramelli n. 50, CP_4 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. Enzo Adamo, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliata in Erba, via Turati n. Controparte_5 P.IVA_4
2/D, presso lo studio dell'avv. Ilaria Viganò, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_6 P.IVA_5
Corso Porta Vittoria n. 8, presso lo studio dell'avv. Matilde Vanessa AR RaPAgliesi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria); previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, n. 6097/2022, pubblicata il 12 luglio 2022 a definizione del giudizio RG n. 35648/2019, notificata a mezzo pec in data 15 luglio 2022 (“Sentenza”), così giudicare:
- IN VIA PRINCIPALE:
A) in sede rescindente, revocare, annullare e comunque riformare la Sentenza, per le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in atti, e per l'effetto,
B) in sede rescissoria, così statuire:
- accertare e dichiarare che le condotte tenute da (GI , e CP_1 CP_7 Controparte_3
costituiscono inadempimenti al Contratto Preliminare, all'Addendum, al Contratto CP_2
Definitivo e alla Scrittura Privata, e/o violazione dell'Art. 9 del Contratto Preliminare, e/o violazione dell'art. 1375 c.c. e conseguentemente, condannare (GI , CP_1 CP_7 CP_3
e in via tra loro solidale e, con particolare riferimento a ai sensi e per
[...] CP_2 CP_2 pagina 2 di 42 gli effetti di cui all'articolo 10.7 del Contratto Preliminare, al risarcimento di ogni danno – diretto e/o indiretto – subito e subendo, anche in relazione alla mancata vendita del Complesso
Parte Cont OB, sia da che da e da va, nonché al rimborso di tutti i costi e/o oneri – Pt_2
a vario titolo da questi sostenuti e/o da sostenersi anche singolarmente – per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, per la messa in sicurezza di emergenza, nonché per la bonifica del suolo, sottosuolo e falda, nonché per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti del Complesso OB, per la somma eccedente l'importo garantito di Euro 854.000,00, il tutto da quantificarsi negli importi accertati in corso di causa, anche all'esito della CTU;
vale a dire:
• quanto ai costi GI sostenuti, in almeno Euro 194.249,71, ovvero nella diversa somma, anche maggiore che si ritenesse accertata o fosse ritenuta di giustizia anche secondo la via equitativa ex art. 1226 c.c.;
• quanto ai costi da sostenere, in almeno Euro 20.048.215,50, corrispondente a una media dei valori indicati dal CTU compresi tra 18.921.760,00 Euro e 21.174.671,00 Euro, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che si ritenesse accertata o fosse ritenuta di giustizia anche secondo la via equitativa ex art. 1226 c.c.
- condannare (GI , e alla restituzione delle somme CP_1 CP_7 Controparte_3 CP_2
ricevute in esecuzione della Sentenza e in particolare dell'importo di Euro 53.162,20 medio
tempore versato dagli Appellanti in ottemperanza alla liquidazione delle spese legali (distinta che si allega come ALL. C del fasc. d'appello)
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere, ove ancora necessario, tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e riproposte nel presente appello, come integralmente ritrascritte in atti, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie nel caso di riproposizione in questo grado ed abilitazione, in subordine, alle prove contrarie pure GI richieste in atti;
- IN OGNI CASO:
- con vittoria dei compensi liquidati al CTU, delle ulteriori spese e compensi di lite relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.”.
Per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 42 In via pregiudiziale e in accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, della clausola di cui agli artt.
9.1.7 e 10 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti, applicabile anche a in forza dell'art. Controparte_2
10.7, per contrasto con l'art. 1936 cod. civ., stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza della manleva a cui sarebbero tenuti i convenuti, e con l'art. 1938 cod. civ., non essendo determinato né determinabile l'importo massimo garantito, né il limite temporale di validità ed efficacia della stessa;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di indennizzo validamente assunto in capo ai convenuti e, conseguentemente, respingere la domanda.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da e perché infondato in fatto e in Parte_2 Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata
Impresa “B” Civile, resa nel procedimento n. R.G. 35648/2019 in data 11.07.2022 con riferimento al rigetto delle domande proposte dagli appellanti;
in via subordinata, limitare e ridurre, anche in via equitativa, l'accoglimento della domanda, tenuto anche conto della violazione da parte degli appellanti dell'art. 1227 cod. civ.
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata Impresa “B” Civile nella parte in cui, decidendo sulle spese di giudizio, ha ritenuto di porre a carico di e CP_1 Controparte_3
in via tra loro solidale, le spese processuali delle terze chiamate per la carente Controparte_2
allegazione dei profili di responsabilità e di colpa e, per l'effetto, porre le stesse a carico di Pt_2
e
[...] Parte_1
Nel merito, in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande spiegate da Parte_2
e nei confronti di dichiarare tenute Parte_1 CP_1 Controparte_9 Controparte_2
e – e dunque condannarle – a manlevare questi ultimi in ordine a CP_4 Controparte_5
qualsiasi richiesta risarcitoria e somma che gli stessi dovessero essere tenuti a corrispondere a e/o per effetto delle domande spiegate in causa. Parte_2 Parte_1
In ogni caso: con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e
CPA, nonché con condanna alla restituzione delle somme corrisposte a Controparte_5 CP_4
pagina 4 di 42 ed in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado e con riserva di Pt_1 Controparte_10
ripetizione.
In via istruttoria: si chiede la rinnovazione della C.T.U., con sostituzione del consulente che non ha adeguatamente risposto ai quesiti della Corte, né alle richieste di chiarimenti formulate dai consulenti di parte e dai difensori, e comunque per tutti i motivi dettagliatamente esposti nelle note di osservazioni alla C.T.U. datate 11.04.2024”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
Nel merito in principalità: respingere l'impugnazione promossa dal Dott. e da avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
6097/2022 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” Civile in data
11.07.2022 e pubblicata in data 12.07.2022, a definizione della causa R.G. n. 35648/2019, in quanto infondata in fatto e diritto, per le causali ed i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente la stessa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, dell'impugnativa promossa dal Dott. e da avverso la predetta sentenza n. Parte_2 Parte_1
6097/2022 del 11.07.2022 del Tribunale di Milano: in via incidentale di appello:
in parziale riforma della sentenza n. 6097/2022 resa dal Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Impresa “B” Civile in data 11.07.2022 e pubblicata in data 12.07.2022, a definizione della causa R.G. n. 35648/2019, accertare e dichiarare che la eventuale ritenuta responsabilità di per i fatti per cui è causa è di natura contrattuale e rientra nell'ambito di applicazione CP_4
degli artt. 1667 c.c. o 2226 c.c.
e per l'effetto, in via preliminare e/o pregiudiziale di merito:
accertare e dichiarare che (GI , e CP_1 CP_11 Controparte_2 Controparte_3
sono decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c., o, in alternativa, ex art. 2226 c.c., nei confronti di pagina 5 di 42 in relazione ai fatti per cui è causa, nonché accertare e dichiarare che la relativa azione CP_4
si è prescritta, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, rigettare tutte le domande GI svolte da (GI , CP_1 CP_11 CP_2
e nei confronti di nel giudizio di primo grado, che dovessero
[...] Controparte_3 CP_4
essere riproposte nel presente giudizio di appello;
in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande GI svolte da (GI CP_1 CP_11
, e nei confronti di nel giudizio di primo
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
grado, che dovessero essere riproposte nel presente giudizio di appello, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande GI svolte da (GI , e nei CP_1 CP_11 Controparte_2 Controparte_3
confronti di nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposte nel giudizio di CP_4
manlevare in ordine a qualsiasi richiesta risarcitoria e somma che la stessa deducente CP_4
dovesse essere tenuta a corrispondere alle controparti per effetto delle domande spiegate in causa e con ristoro delle spese legali;
conseguentemente, condannare la predetta compagnia assicurativa nella persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_12
indenne ed a rivalere secondo gli obblighi di legge e di polizza, di quanto la stessa CP_4
fosse condannata a pagare alle controparti in ordine a qualsiasi richiesta risarcitoria e CP_4
somma per effetto delle domande spiegate in causa e con ristoro delle spese legali.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU per tutti i motivi GI dedotti nei propri precedenti atti (note di osservazioni alla
CTU del 15.04.2024) e a verbale di causa (udienza del 17.04.2024 e 16.10.2024), da intendersi qui integralmente riproposti e ritrascritti;
ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado da con la memoria ex art. CP_4
183, co.6 n.2, c.p.c. datata 14.12.2020 e riproposte nel giudizio di appello, anche a prova contraria, come integralmente ritrascritte nella comparsa di costituzione e risposta al punto VIII, con rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, che per comodità vengono qui riportate:
“Senza ammettere alcuna inversione dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di prove per CP_4 interrogatorio formale degli attori e legale rappresentante pro tempore di dei convenuti Parte_2 Parte_1
(legale rappresentante pro tempore di legale rappresentante pro tempore di e CP_1 Controparte_2 CP_3
), del legale rappresentante pro tempore di e per testi sulle circostanze di seguito
[...] Controparte_5 capitolate, come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, datata 14.12.2020, del giudizio di primo grado (opponendosi
pagina 6 di 42 all'ammissione delle prove avversarie per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, datata 04.01.2021, del giudizio di primo grado):
1) Vero che, in data 09.06.2011, trasmetteva a OB AF S.p.A. l'offerta economica CP_4
PV/BT/3617/11 inerente l'attività di caratterizzazione dei terreni presso l'area ex-Fomp sita nel Comune di
Valmadrera (LC), via Como (doc. 2 fascicolo primo grado che si mostra); CP_4
2) Vero che, in data 05.09.2011, OB AF S.p.A. accettava la predetta offerta economica PV/BT/3617/11, con le relative condizioni generali allegate;
3) Vero che, sempre in esecuzione dell'offerta economica PV/BT/3617/11 del 09.06.2011, elaborava il CP_4 piano di indagine, che veniva sottoscritto da OB AF S.p.A. e veniva altresì condiviso con , con Pt_3 successiva validazione nel mese di luglio 2011 (doc. 10 fascicolo primo grado che si mostra); CP_4
4) Vero che, l'attività svolta da di cui all'offerta economica PV/BT/3617/11 del 09.06.2011, veniva CP_4 accettata da OB AF S.p.A., senza formulare alcuna contestazione o riserva;
5) Vero che, in data 15.09.2011, e OB AF S.p.A. stipulavano l'offerta economica n. Controparte_5
WB49/11 di pari data, avente ad oggetto l'attività di caratterizzazione dei terreni e progetto di bonifica presso area ex-Fomp;
6) Vero che la delimitazione dell'area da analizzare veniva concordata con , anche tenuti presenti i precedenti Pt_3 studi per altre aree;
7) Vero che, in data 26.09.2011, redigeva il progetto esecutivo di bonifica e analisi del rischio;
Controparte_5
8) Vero che, successivamente, in data 22.11.2011 si teneva la Conferenza di Servizi per l'approvazione del predetto progetto esecutivo di bonifica e analisi del rischio;
9) Vero che, nella predetta Conferenza dei Servizi, gli Enti competenti sospendevano il progetto di bonifica presentato, ritenendo necessario integrare il progetto con un piano di gestione rifiuti presenti sull'area, finalizzato alla rimozione degli stessi;
10) Vero che, OB AF S.p.A., condividendo la decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi del
22.11.2011, incaricava di predisporre il predetto Piano di Gestione Rifiuti;
Controparte_5
11) Vero che, in data 26.01.2012, presso il Comune Città di Valmadrera, si teneva una riunione “Tavolo Tecnico” alla presenza di: OB AF S.p.A. (Diego Marsetti, Walter Bianchi, Giorgio Siani), (Renato Pt_3
Salomone, AR TA), Provincia di Lecco (Adriano Losa), Regione DI (Frassoni), Comune (tecnico comunale), nella quale venivano chiariti gli aspetti tecnici su come presentare il nuovo progetto (Piano di Gestione
Rifiuti);
12) Vero che il Piano di Gestione Rifiuti veniva presentato presso gli Enti preposti in materia, in data 02.04.2012, con successiva convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi del 25.07.2012 per la relativa approvazione;
13) Vero che, nella predetta Conferenza dei Servizi (del 25.07.2012), alla quale partecipavano anche i rappresentati di OB AF S.p.A. , Rag. Ing. Giorgio Siani, Dott. Walter Bianchi, Dott. Controparte_3 Persona_1
), venivano richieste ulteriori integrazioni al piano;
Persona_2
pagina 7 di 42 14) Vero che, in data 06.09.2012, depositava le integrazioni richieste nella Conferenza dei Controparte_5
Servizi del 25.07.2012;
15) Vero che, nella Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, gli Enti preposti approvavano il Piano di Gestione Rifiuti predisposto e presentato da Controparte_5
16) Vero che, nelle considerazioni finali della Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, quest'ultima si esprimeva nel seguente modo: “la conferenza esprime parere favorevole all'approvazione del piano di gestione rifiuti presso l'area ex-Fomp in via Como in Comune di Valmadrera;
al termine dei lavori di rimozione rifiuti si procederà con il collaudo e con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda”;
17) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, conclusasi con l'approvazione del Piano di
Gestione Rifiuti, si è astenuta dall'eseguire altri incarichi sia per conto di OB AF S.p.A. CP_4 sia per conto di Controparte_5
18) Vero che, secondo le disposizioni della Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, OB AF S.p.A. era tenuta ad eseguire il collaudo e la eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda nell'area ex-Fomp in via Como in Comune Città di Valmadrera;
19) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, sia OB AF S.p.A. sia
[...] hanno omesso di informare circa l'esecuzione delle opere, per come prescritte dalla CP_5 CP_4
Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, presso l'area ex-Fomp in Comune Città di Valmadrera;
20) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, sia OB AF S.p.A. sia
[...] hanno omesso di contattare per ulteriori attività presso l'area ex-Fomp in Comune Città di CP_5 CP_4
Valmadrera;
21) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 11.03.2011 (doc. 8 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
22) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 24.11.2011 (doc. 9 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
23) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 22.12.2011 (doc. 13 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
24) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 25.07.2012 (doc. 14 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
25) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 03.12.2012 (doc. 15 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
26) Vero che, alla data dei fatti per cui è causa (2011/2012) aveva n. 9 dipendenti e n. 9 collaboratori, CP_4 come da relativo prospetto (doc. 6 fascicolo primo grado che si mostra);
27) Vero che, in data 10.09.2011, emetteva nei confronti di OB AF S.p.A. la fattura n. 428 CP_4 di pari data (doc. 7 fascicolo primo grado che si mostra);
28) Vero che, in data 18.10.2012, emetteva nei confronti di la fattura n. 456 di pari CP_4 Controparte_5 data (doc. 7 fascicolo primo grado che si mostra); pagina 8 di 42 29) Vero che le condizioni generali che regolano la polizza assicurativa n. 1/45070/122/132366649
[...]
all'art. 7.8 (“Validità dell'assicurazione”), lett. b) prevedono che “Nel caso in cui la presente Controparte_12 polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di validità della presente Parte_4 assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità” (doc. 16 fascicolo primo grado che si mostra).
Si indicano a testi:
Arch. Geom. , Ing. , Ing. , c/o Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Comune Città di Valmadrera;
Ing. , Ing. Losa Adriano, c/o Provincia di Lecco;
Persona_3
Dott.ssa AR TA, Dott. , Dott. Renato Salomone, Persona_4 Persona_5 CP_13
Dott. c/o Persona_6 Controparte_14
;
[...]
Dott. , c/o ; Persona_4 Controparte_15
Ing. , Ing. , c/o Tecnologie d'Impresa/BG; Testimone_6 Persona_7
Ing. Giorgio Siani, con studio in Lecco, via Fabio Filzi n. 2;
Rag. ; Persona_1
Dott. ; Persona_2
Dott.ssa c/o con sede in Bergamo via F.lli Calvi;
Persona_8 CP_4
Dott. , con studio in Bergamo, via Tasso n. 79. Persona_9
Si chiede che i testi sopra indicati siano ammessi anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente dedotti e denegatamente ammessi”.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite (incluse IVA, CPA e rimborso forfetario) relativi ai due gradi di giudizio”,
Per Controparte_5
“In via principale: rigettare ogni domanda formulata nei confronti di confermando la sentenza di primo CP_5
grado ed in ogni caso, ove occorrendo anche in via di appello incidentale, accogliere le domande di primo grado che qui si ripropongono:
pagina 9 di 42 in via preliminare: accertare e dichiarare la comprovata genericità dell'atto di citazione di chiamata di terzo per assoluta mancanza di una chiara e precisa esposizione dei fatti cosi come CP_5
prescritto dagli articoli 163 co3 e 4 e 164 co4 cpc che hanno indotto in convenuti alla chiamata di terzo e per l'effetto dichiararlo nullo con ogni piu ampia statuizione;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione di garanzia di e nei confronti di oltre che l'intervenuta prescrizione Parte_5 Controparte_3 CP_5 per tutte le motivazioni di cui alle premesse sia nell'ipotesi in cui il Giudicante ravvisi un contratto d'appalto in quello occorso tra la convenuta e la terza chiamata sia nell'alternativa ipotesi di contratto d'opera e per l'effetto, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dai convenuti nei confronti della terza chiamata;
in via principale: respingere in quanto infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande azionate da AF, e nei confronti di CP_1 Parte_6 CP_5
per tutte le motivazioni in premessa;
n ogni caso: con vittoria di spese e compensi per
[...]
entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria: ove occorrendo, si rinnovano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e presenti nella comparsa di costituzione in appello come segue: si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale del sig. e per i testi nella Parte_6 Pt_3 persona di TA AR corrente in Oggiono via Primo Maggio n. 21b -sui capitoli 2-3-6-8) i seguenti capitoli:
1.vero che veniva contattata da AF nell'anno 2011 per stilare un'offerta per redigere un progetto di CP_5 bonifica che rispondesse alle integrazioni richieste da nella relazione allegata alla conferenza di servizi del Pt_3
24.11.2010 (doc. 1 memoria istruttoria);
2.vero che nella conferenza di servizi del 24.11.2010 veniva stabilito che nel mappale 8283 non vi fossero superamenti di CSC con riferimento ai siti di uso commerciale e che pertanto no era necessaria la bonifica (cfr relazione allegata alla conferenza di servizi del 24.11.2010 doc. 1 memoria n. 2); Pt_3
3.vero che sul suddetto mappale, sulla base degli studi effettuati dalle società incaricate da AF prima di CP_5 era emersa la necessità di presentare un piano di gestione rifiuti (doc.1 memoria n. 2);
4.vero che veniva contattata da AF per stilare un'indagine ambientale propedeutica per le integrazioni di CP_4 cui sopra;
5.vero che nitamente ad , elaborava un progetto di bonifica dell'area de qua che veniva condivisa con CP_5 CP_4
ROdafin prima della presentazione da parte di quest'ultima agli organi preposti;
6.vero che il comune di Valmadrera con la conferenza di servizi del 22.12.2011 sospendeva il progetto di bonifica presentato dai terzi chiamati in quanto riteneva necessario integrare il progetto con un piano di gestione rifiuti (doc.3 memoria n. 2);
pagina 10 di 42 7.vero che AF incaricava,quindi, di redigere un piano di rimozione rifiuti che veniva approvato e CP_5 sottoscritto da AF e poi dalla conferenza del 03.10.2012 (doc.4 memoria n.2);
8.vero che il piano di gestione rifiuti del 01.03.2012 predisposto da sottoscritto e trasmesso agli enti da CP_5
AF recepiva e riportava anche le conclusioni a cui erano giunti gli studi precedentemente incaricati da AF e sulle quali gli enti avevano GI espresso parere positivo (cfr conferenza dei servizi del 11.03.2010 e piano gestione rifiuti agina 9,10,11); CP_5
9.vero che dopo il 2012 AF ha omesso di informare irca l'andamento delle opere presso l'area ex Fomp CP_5 dopo l'ottobre 2012;
10.vero che AF ha omesso di conferire altri lavori a er ulteriori attività dopo l'ottobre 2012; CP_5
11.vero che dopo il 2012 AF ha omesso di chiedere a areri circa l'eventuale mutamento di normativa di CP_5 settore inerente le bonifiche dei terreni;
12.vero che AF ha omesso di interpellare dopo l'ottobre 2012 al fine di chiedergli un parere circa CP_5
l'andamento dei prezzi di mercato in relazione allo smaltimento dei rifiuti depositati nel sito oggetto di vendita;
13.vero che dopo l'ottobre 2012 a cessato qualsivoglia rapporto con AF;
CP_5
14.vero che AF ha omesso di condividere con la bozza del preliminare prima di sottoporlo al potenziale CP_5 acquirente;
sempre in via istruttoria si ribadisce quanto verbalizzato all'udienza del 16.10.24 in ordine all'opportunità di rinnovare la CTU in quanto l'elaborato depositato appare insufficiente, non rispondente alle domande svolte dalla Corte e contraddetta da atti pubblici depositati.
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_6
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello attoreo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza qui impugnata;
- in via di estremo subordine, dichiarare tenuta a garantire Controparte_12 CP_4
nei limiti del massimale di polizza ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 11 di 42 A) Il giudizio di primo grado
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Pt_1 Parte_2 CP_11
(oggi , e affinché venissero condannati al CP_1 Controparte_3 CP_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dei convenuti alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 27.11.2015, il successivo addendum del
19.12.2015 e il contratto definitivo del 23 dicembre 2015, danni pari alle spese sostenute o da sostenere per la messa in sicurezza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dell'area denominata “EX FOMP” (Fonderia Officine Moro Primo), situata nel Comune di
Valmadrera.
Essenzialmente, gli attori deducevano che, in virtù degli accordi contrattuali citati, avevano acquistato il 100% del capitale sociale di “OB AF Spa con un unico azionista” e che tale società era proprietaria dell'area sopra indicata, ove si sarebbe dovuta realizzare una grande struttura di vendita;
inoltre, che i Venditori davano atto, per quanto di interesse, che il Comune di
Valmadrera aveva approvato il “piano di gestione dei rifiuti”, con ordinanza n. 35/2003 del
19.09.2003 e che le uniche passività, dal punto di vista ambientale, erano quelle indicate nella
“relazione ambientale” approvata, nell'anno 2012, in sede di Conferenza di Servizi;
infine, che non vi erano, né vi sarebbero state in futuro, altre “esigenze di bonifica”, a condizione che l'intervento immobiliare da realizzare fosse conforme al progetto GI approvato dall'Autorità Comunale con l'accordo di programma.
Fatta tale premessa, gli attori deducevano l'inadempimento dei convenuti agli specifici impegni contrattuali e azionavano le garanzie convenzionali (previste dagli artt. 9 e 10 di tali contratti), in quanto – una volta avviate le pratiche per la realizzazione del progetto – era emersa una grave contaminazione del terreno e una realtà fattuale diversa da quella rappresentata dai Venditori;
quindi, concludevano per il risarcimento del danno, tenuto conto degli esborsi sostenuti e da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto superiori rispetto a quanto indicato con la citata “relazione ambientale”.
2. (oggi , e si costituivano nel CP_16 CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio di primo grado e contestavano ogni responsabilità, essenzialmente, rilevando che: a) prima della conclusione di tali accordi contrattuali, l'area di cui trattasi era stata GI interessata da un pagina 12 di 42 procedimento di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, oltre che sottoposta a diverse campagne di geognostica, che si erano concluse con l'approvazione del “piano di gestione dei rifiuti” nell'anno 2012; b) il contratto fra le parti era stato concluso tenendo conto di ciò e gli Acquirenti, su loro iniziativa, avevano chiesto al Comune di Valmadrera un “nuovo piano di caratterizzazione” del sito, così dando vita a un nuovo tavolo tecnico nell'anno 2018; c) tali diverse esigenze di
“bonifica” erano conseguenza di fatti sopravvenuti e, in particolare, della volontà degli acquirenti di realizzare un progetto immobiliare diverso, con quote di scavo differenti, rispetto a quello preso a riferimento, dalle parti, al momento di concludere i citati accordi contrattuali.
3. Su richiesta dei convenuti, venivano chiamati in causa, a eventuale manleva, Controparte_5
ed che, rispettivamente, avevano presentato il “piano di gestione dei rifiuti” Controparte_17
(la prima) e collaborato alla sua realizzazione (la seconda) – le quali, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepivano la decadenza e la prescrizione dell'azione ex artt. 1667 o 2226 c.c., prospettando, in ogni caso, la natura limitata dell'indagine svolta, rispetto al giudizio di responsabilità introdotto da parte attrice.
4. veniva chiamata in causa da quale Compagnia di Assicurazione Controparte_18 CP_4
per la responsabilità civile e, costituendosi in primo grado, concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
5. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 6097/2022 pubblicata in data 12 luglio 2022, così disponeva:
“rigetta la domanda degli attori verso i convenuti;
condanna gli attori in solido a rimborsare i convenuti le spese di lite, che si liquidano in euro
44.500,00 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna i convenuti in solido a rifondere le spese processuali a favore delle terze
[...]
e liquidate: CP_5 CP_4 Controparte_6
a favore di in euro 44.500,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di Controparte_5
legge;
a favore di in euro 44.450,00 oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge;
CP_4
pagina 13 di 42 a favore di in euro 19.000,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di Controparte_19 legge”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Le garanzie contrattuali invocate dagli attori, di cui all'art.
9.1.7. cit., si ritenevano circoscritte alle sole situazioni note o conoscibili al momento di sottoscrizione del contratto preliminare, oltre che a quanto indicato nella “Relazione Ambientale”
3.9.2012, approvata dal Comune di Valmadrera in sede di Conferenza di Servizi;
(ii) gli attori non avevano diritto al risarcimento di danni dipendenti dalla loro volontà di realizzare un progetto immobiliare diverso e con diverse quote di scavo e in un contesto normativo nelle more mutato (pg. 24 sentenza);
(iii) quindi – si concludeva – la domanda così proposta esorbitava dal perimetro delle garanzie indicate e non comprendeva attività non conosciute, né conoscibili con
l'ordinaria diligenza, al momento di concludere i contratti;
(iv) il “piano di caratterizzazione” avviato dagli acquirenti nell'anno 2019 è “nuovo” e si riferisce a un “nuovo progetto immobiliare”;
(v) i nuovi costi rappresentati dagli attori sono “completamente sganciati” dalle garanzie rilasciate con la citata “Relazione ambientale” (pg. 25 sentenza);
(vi) gli accertamenti successivi al contratto – (svolti dalle Pubbliche Autorità, che hanno verificato l'esistenza di fibre di amianto nel terreno in percentuale superiore alla concentrazione tollerata, quali rifiuti cancerogeni e pericolosi (classe di pericolosità
HP7) – non fondano, per tali ragioni, la responsabilità dei venditori, in quanto
“nessun elemento agli atti consente di ritenere che l'esecuzione del Piano rifiuti approvato nel 2012/2013, se fosse stato eseguito, avrebbe portato a questi rinvenimenti e a tali conseguenze”;
(vii) inoltre, prima di concludere il contratto, i Venditori svolgevano indagini tramite l'ausilio di Società terze (chiamate in causa in primo grado) e presentavano il “piano di gestione dei rifiuti” che era stato approvato dal Comune di Valmadrera;
(viii) la domanda attorea ha, dunque, ad oggetto costi non prevedibili;
pagina 14 di 42 (ix) quanto alla posizione delle terze chiamate, l'azione proposta nei loro confronti dalle convenute non è “contrattuale” (in quanto l'incarico, come risulta dalle fatture, era stato affidato da OB AF Spa), ma è “extra – contrattuale”: la prescrizione quinquennale non era, dunque, ancora maturata al momento di proposizione della domanda giudiziale (essendo decorsa dal momento in cui i convenuti ricevevano, in data 12.12.2018, la richiesta di risarcimento dei danni da parte degli attori). In ogni caso, anche a voler qualificare l'azione come
“contrattuale”, in relazione al “contratto d'opera professionale”, non trova applicazione la prescrizione breve di un anno ex art. 2226 c.c. (richiamandosi sul punto Cass, Civ. n. 28575/2013 e n. 12871/2015, a pg. 28 sentenza).
Quanto alle spese di lite, si disponeva che gli attori fossero tenuti alla rifusione delle spese anticipate dai convenuti e che questi ultimi dovessero rifondere le spese processuali in favore delle terze chiamate e per la carente allegazione dei profili di CP_4 Controparte_5
responsabilità, oltre che di , in applicazione del “principio di causalità”. Controparte_18
B) Il giudizio di appello
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 6097/2022, per i Pt_2 Pt_2 Pt_1
motivi così rubricati:
I^ MOTIVO: “Le garanzie attivate dagli acquirenti – erronea interpretazione e omessa pronuncia”;
II^ MOTIVO: “Erronea limitazione all'operatività delle garanzie di cui all'art. 9.1.7., comma 4 (impropriamente definita garanzia rifiuti) e l'omessa disamina dei documenti e dei fatti da cui risulta comunque violata”;
III^ MOTIVO: “Erronea limitazione all'operatività delle garanzie di cui all'art. 9.1.7., comma 5: errato collegamento al progetto e comunque omesso accertamento della sostanziale identità tra il ” e il “Progetto Sviva”; Parte_7
pagina 15 di 42 IV^ MOTIVO: “Erronea valutazione sulle “previsioni” di bonifica che avrebbero dovuto compiere gli acquirenti e sul grado di responsabilità dei venditori”;
V^ motivo: “Sulla legittimazione attiva degli appellanti con riferimento alla domanda risarcitoria”.
8. e (GI , costituendosi nel CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_16
presente giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello e hanno proposto due motivi di appello incidentale.
9. e si sono costituite in appello e hanno concluso per il Controparte_5 Controparte_18
rigetto.
10. costituendosi nella presenta fase di gravame, ha concluso per la conferma della CP_4
sentenza impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
11. Con ordinanza resa in data 6 giugno 2023, questa Corte ammetteva CTU, nella persona del
Prof. (Professore Ordinario di Geofisica Applicata presso il Dipartimento di Persona_10
Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova), sul seguente quesito:
“Il Ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati i necessari accessi presso i Pubblici Uffici, sentiti i Ctp laddove nominati:
1) indichi i passaggi principali del procedimento amministrativo, avente ad oggetto la bonifica dell'area “ex – Fomp” di Valmadrera (LC) e, in tale contesto, evidenzi la distinzione fra: “piano di gestione dei rifiuti”, “piano di caratterizzazione ambientale” e “progetto operativo di bonifica”;
2) dica se ed in che termini sia stata accertata, dalle Autorità competenti, la presenza di rifiuti
tossici e/o pericolosi e se riguardino anche le acque sotterranee, nonché quali siano le caratteristiche e la condizione ambientale dell'area per cui è giudizio, sia all'attualità, sia nel momento in cui veniva predisposta la “relazione ambientale” richiamata nel contratto concluso fra le parti in data 27 novembre 2015;
pagina 16 di 42 3) accerti se il “progetto Sviva” si differenzi dal “progetto AF” e, nell'affermativa, se ciò richieda lo svolgimento di attività di rimozione/smaltimento, bonifica e/o messa in sicurezza, diverse ed ulteriori, specificandone i motivi, la tipologia e quantificandone i costi;
4) dica, altresì, se e quando, rispetto ai fatti per cui è giudizio, sia intervenuta l'eventuale modificazione della normativa tecnica in materia di “gestione dei riporti e dei materiali di scavo”
e se ciò abbia inciso e in che misura sulle attività in precedenza indicate e sui costi, dandone precisa quantificazione;
5) infine, quantifichi gli esborsi GI sostenuti da parte appellante, così come documentati, per la realizzazione dell'attività di rimozione e di smaltimento dei rifiuti e di compiuta bonifica dell'area
e quelli che, secondo ragionevole probabilità, dovranno essere sostenuti, accertando se siano necessari (in tutto o in parte) per l'esecuzione del progetto immobiliare;
6) in ogni caso, indichi, alla Corte, ogni ulteriore elemento utile al fine della decisione”.
12. La CTU veniva depositata in data 14 marzo 2024 e, in seguito, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dalle parti, veniva depositata una successiva integrazione in data 10.10.2024,
poi, illustrata dal Ctu, nel contraddittorio, alla successiva udienza del 16.10.2024.
13. In data 18 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, su loro richiesta,
venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto da e Pt_1 Parte_8
[.. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado, per aver:
- dato un'interpretazione restrittiva alle garanzie contrattuali, così da ritenere che le stesse fossero operanti nei limiti di euro 845.000,00;
- ritenuto che gli Acquirenti avessero presentato un progetto immobiliare “diverso” da quello preso a riferimento, dalle parti, con i citati accordi contrattuali.
pagina 17 di 42 Ritengono invece gli appellanti che sussista la responsabilità dei Venditori, in quanto i contenuti della “relazione ambientale” allegata ai contratti si sono rivelati né corretti, né veritieri.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo, al quarto e al
quinto, in quanto intimamente connessi, motivi con i quali, rispettivamente, si contesta la valutazione del primo Giudice nella misura in cui:
- non ha correttamente interpretato l'ambito di applicazione della garanzia rilasciata dai
Venditori;
- ha affermato che, per propria scelta, gli Acquirenti abbiano proposto, all'Ente Locale, un
“nuovo piano di caratterizzazione” in conseguenza delle loro nuove esigenze progettuali;
- ha ritenuto che gli Acquirenti fossero consapevoli del fatto che il “piano gestione rifiuti” fosse “una prima fase, molto rilevante ma non esclusiva del procedimento di bonifica, che avrebbe comportato maggiori, ulteriori costi rispetto ai 840.000, perché una volta smaltiti i
Contro rifiuti, descritti nelle relazioni tecniche di e di si sarebbe dovuto procedere CP_4
alle analisi del suolo e in alcune zone ad altre attività di bonifica” (pg. 27 sentenza).
Prospettano, invece, gli appellanti che gli inadempimenti contestati ai Venditori si fondino sull'erronea predisposizione della “Relazione Ambientale”, laddove – in relazione ai “rifiuti” – non aveva indicato la presenza di rifiuti “pericolosi” e aveva grandemente sottostimato i costi
necessari per il loro smaltimento.
Ritengono, inoltre, i medesimi appellanti che i due progetti immobiliari, presentati alle Autorità
locali, siano nella sostanza coincidenti e che i maggiori costi indicati non siano conseguenza della
“diversità” progettuale, ma dell'erronea predisposizione del “Piano Gestione Rifiuti”, da parte dei
Venditori, così come allegato agli accordi contrattuali.
Quindi, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, sebbene abbia ritenuto che “la garanzia rifiuti sussiste con riferimento a quanto … non dichiarato e conosciuto o conoscibile con
l'ordinaria diligenza da parte dei Promittenti Venditori” - (pg. 24 sentenza) - ha concluso nel senso che nessuna negligenza sia a questi ultimi riferibile, per tutte le ragioni GI in precedenza evidenziate.
pagina 18 di 42 Fatta tale premessa, la Corte ritiene che i motivi di appello siano fondati, almeno nei limiti che si andranno a evidenziare.
I.A. Innanzi tutto, occorre tratteggiare gli elementi essenziali degli accordi contrattuali fra le parti.
(i) in data 27 novembre 2015, (oggi concludeva un contratto CP_16 CP_1 preliminare con , finalizzato alla cessione dell'intero pacchetto azionario posseduto Parte_2 dalla prima Società in “OB AF Spa con un unico azionista” – Società, quest'ultima, proprietaria dell'area denominata “EX FOMP”, con una superficie di mq. 39.561 e situata nel
Comune di Valmadrera.
a. Le intese preliminari prevedevano:
- la cessione del pacchetto azionario al prezzo di euro 1.000,00 (art. 4);
- la rinuncia, da parte del Venditore, ai crediti verso la Società e al rimborso al finanziamento soci (= euro 950.000,00 ed euro 1.516.659,29 per rapporto di conto corrente) (art. 5);
- l'assunzione, da parte dell'Acquirente, del debito bancario indicato in euro 13.130.000,00, oltre agli interessi passivi e agli oneri ad esso consequenziali (art. 5);
- la contribuzione, da parte dei Venditori, di una somma indicata in euro 800.000,00, per la realizzazione del progetto immobiliare (art. 7.1.);
- l'impegno, da parte del Venditore, all'aumento di capitale nella misura di Euro
1.000,000,00 entro la data di stipulazione del definitivo (art. 8).
b. Oltre a ciò, all'art. 9 – dal titolo “Garanzie del Promittente Venditore” – era previsto, al paragrafo 7), quanto segue:
“Il Complesso OB, alla data dell'Esecuzione, sarà conforme ad ogni applicabile norma in materia edilizia, urbanistica, ambientale, tributaria …
Il Promittente Venditore garantisce che, con riferimento ai rifiuti presenti nel Complesso
OB, le uniche passività da ciò derivanti sono quelle di cui alla Relazione Ambientale di
cui alla premessa E), approvata con Parere Favorevole e che, ad oggi, non si ha conoscenza di passività ambientali ulteriori e diverse rispetto a quanto confluito nella Relazione Ambientale
approvata nella Conferenza dei Servizi. […]
pagina 19 di 42 Il Promittente Venditore garantisce altresì che la situazione ambientale del Complesso
OB è comunque quella risultante dalla Relazione Ambientale e che non sussistono e non sussisteranno, a condizione che l'intervento venga realizzato in sostanziale conformità al Progetto,
nella stessa area e con le stesse quote di scavo nello stesso indicato, esigenze di bonifica sostanzialmente differenti in termini di qualità e quantità rispetto a quanto riportato nella
Relazione Ambientale e nella Concessione”.
c. La citata “Premessa E)” precisava che detto complesso immobiliare, a seguito di ordinanza n.
35/2003 del 19 settembre 2003 del Comune di Valmadrera, “è interessato da un procedimento di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente” e che – in data 3 ottobre 2012 – la Conferenza dei Servizi del Comune di Valmadrera aveva espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti e dell'allegata relazione tecnica redatta da
[...]
denominata “Relazione ambientale” e trasmessa agli Enti competenti in data CP_5
10.09.2012.
d. La così denominata “Relazione Ambientale” era definita, all'art. 2) del contratto preliminare, come: “Il “Piano di gestione dei rifiuti presso Area ex Fomp in via Como in Comune di
Valmadrera (LC)”, inclusivo della “Integrazione alla relazione tecnica” redatta per conto della
Società in data 3.09.2012 da e trasmesso agli enti in data 10.09.2012 – Controparte_5
Protocollo Comune di Valmadrera n. 17011”.
In particolare, la c.d. “Relazione ambientale” dava atto dei campionamenti dei terreni e delle acque di falda, delle analisi chimiche eseguite e dei risultati ottenuti, tra l'altro, evidenziando che:
“Nella quasi totalità dell'area le uniche contaminazioni dei terreni in posto E dei materiali di riporto sono state riscontrate per il parametro idrocarburi pesanti e sono circoscritte all'area ex
Pisa (area ex serbatoi interrati) e in corrispondenza di una cisterna interrata ubicata nelle vicinanze dell'ex palazzina uffici presso l'area ex Fomp”.
“Sulla base delle indagini effettuate sull'area in esame è possibile indicare i seguenti materiali provenienti dalle attività di escavazione […] per un quantitativo stimato di 54.200 mc.”.
e. Inoltre, la c.d. “Relazione ambientale” prevedeva la (sola) presenza di rifiuti “non pericolosi” e stimava il costo di smaltimento in euro 845.000,00, oltre che un intervento di circa 150 gg., come pagina 20 di 42 da computo metrico estimativo, quadro tecnico economico e cronoprogramma allegato (così, doc.
n. 6 fasc. appellante).
In sostanza, gli esborsi preventivati (= euro 845.000,00) erano equivalenti al “contributo” promesso dal Venditore (= 800.000,00) con i contratti sottoscritti fra le parti.
f. Ancora, all'art. 10 – titolato “Obblighi di indennizzo” – era previsto l'impegno del Venditore a indennizzare l'Acquirente, tra l'altro, per ogni “passività, perdita e/o sopravvenienza passiva a carico della Società o insussistenza di attività non risultanti dalla situazione aggiornata che non si sarebbero verificate se le dichiarazioni e le garanzie previsti al precedente art. 9 fossero state veritiere, corrette e accurate”, ivi comprese le passività che dovessero essere conseguenza di “fatti
e circostanze dichiarati dal Promittente Venditore”.
sottoscriveva il contratto preliminare (così come i successivi accordi Controparte_20 contrattuali), costituendosi “garante a favore del Promittente Acquirente per tutti i casi di inadempimento da parte del Promittente Venditore alle obbligazioni previste dal presente articolo
10 […]”.
(ii) Con l' “Addenddum al contratto preliminare di compravendita di azioni” del 19 dicembre
2015, richiamato il contratto preliminare 27.11.2015, si dava atto che era stato deliberato, come concordato, l'aumento di capitale di OB AF RL, che veniva sottoscritto, al 99%, da e, all'1%, da . CP_16 Controparte_3
Di conseguenza, si prevedeva che tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con il citato preliminare venissero assunti anche da quale “Promittenti Venditore”. Controparte_3
Inoltre, quale “Promittente Acquirente”, oltre che , veniva indicata anche Parte_2 Pt_1
Infine, confermava il suo impegno, quale garante, nei termini GI indicati. CP_2
(iii) In data 23 dicembre 2015 veniva sottoscritto, da tutte le parti, il contratto definitivo – che replicava le principali condizioni sopra esposte e, dunque, e cquistavano il 100% Pt_2 Pt_1
del capitale sociale di OB AF RL (che, nel frattempo, aveva mutato la denominazione sociale di ). CP_21
pagina 21 di 42 I.B. Risulta, altresì, ex actis come – in data 23 ottobre 2017 – la Giunta del Comune di Valmadrera abbia approvato il denominato “Progetto SVIVA” – così chiamato dalle parti per distinguerlo dal
“Progetto RODAFIN”, preso a riferimento al momento di conclusione dei detti accordi contrattuali e mai approvato dall'Ente Locale.
Emerge, ancora, per tabulas, che, in data 16 giugno 2018, sia stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Valmadrera e per la promozione di un accordo di programma finalizzato CP_21 alla riqualificazione dell'area ex FOMP.
In data 28 maggio 2019 – gli odierni appellanti hanno presentato il “piano di caratterizzazione del sito”.
A tale piano era allegata la relazione tecnica elaborata, su incarico dei medesimi appellanti, da che dava atto - per la prima volta - dell'esistenza di contaminanti nei terreni Controparte_22
e nella falda.
Il piano di caratterizzazione veniva approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2019.
I.C. Occorre, infine, dare atto – quale premessa fattuale necessaria, ai fini delle valutazioni che seguiranno – che successivamente, in data 7 maggio 2020, ARPA DI convalidava i risultati di tale piano di caratterizzazione e, dunque, la presenza di rifiuti pericolosi (amianto, alluminio, arsenico, cloroformio, dicloroetilene, ecc.), rilevando, tra l'altro, che:
“i risultati delle analisi hanno evidenziato concentrazioni di fibre libere di amianto superiori allo
0,1%; tali rifiuti rientrano nella classe di pericolosità HP7 e sono classificati come rifiuti pericolosi cancerogeni”; “contestualmente è stata rilevata la presenza di amianto nel campione di fibrocemento denominato S12 frammento prelevato dalla verticale S12” (doc. n. 19 appellanti).
In ragione di ciò, il Comune di Valmadrera, con ordinanza n. 24 del 26 giugno 2020, intimava a di mettere immediatamente in sicurezza il sito, a prescindere dall'utilizzo che la proprietà CP_21
ne avrebbe voluto fare.
In data 15 gennaio 2021, presentava, alla Pubblica Autorità, un “piano di CP_21 caratterizzazione integrativo” – redatto da Tecno Habitat RL – con il parere favorevole di ARPA
DI, ATS Brianza e Provincia di Lecco.
pagina 22 di 42 Seguivano indagini integrative da parte del Comune di Valmadrera – indagini che confermavano la presenza di contaminanti nel terreno (doc. n. 28 appellanti).
I.D. Fatta tale necessaria premessa, si deve dare conto degli accertamenti di natura tecnica acquisiti all'esito dell'articolata CTU svolta in appello dal Prof. Persona_10
Si premette che i risultati raggiunti - cui è pervenuto il CTU - appaiono completi, chiari e condivisibili e, pur rinviandosi, per esigenze di economicità espositiva, alle relazioni GI depositate,
si ritiene opportuno evidenziare i punti principali.
Si premette, ancora, che il contributo peritale consente di evidenziare – tra l'altro – l'utilizzo frequente, negli atti, di un linguaggio tecnicamente non corretto, che – ritiene questa Corte – ha influenzato, in più punti, la decisione di primo grado – decisione che, per tutto quanto verrà
evidenziato, non si ritiene meritevole di conferma.
a. Orbene:
(i) così come evidenziato con chiarezza dal CTU, il “piano gestione rifiuti” (“P.G.R.”) attiene alla “fase preliminare”, nel senso che ha ad oggetto la gestione e l'eliminazione dal sito dei rifiuti presenti sullo strato superficiale del terreno e la cui presenza nell'area di interesse – si è osservato – era “conclamata”, essendo, da anni, esistente una
“discarica non autorizzata” (almeno dal 1988, allorquando venne presentato un primo piano di bonifica, mai attuato).
Come GI detto, l'approvazione del P.G.R. è avvenuta con la citata conferenza di servizi del 2012, di cui le parti davano atto alla citata “Premessa E” del contatto preliminare.
(ii) Diversamente, il “piano di caratterizzazione ambientale” (“P.D.C.” ex art. 242 d.lgs.
152/2006) presuppone la conoscenza del sito, mediante campionamenti e sondaggi dal punto di vista della contaminazione ambientale (suolo, sottosuolo, falde acquifere).
L'unico piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Valmadrera – in sede di conferenza di servizi 22.07.2019 cit. – è stato quello presentato dagli Acquirenti nell'anno 2019.
pagina 23 di 42 Di conseguenza, si evidenzia sin da ora come non sia corretto quanto motivato dal Tribunale,
laddove ha affermato che gli Acquirenti – volendo realizzare un progetto immobiliare diverso da quello originario – presentavano un “nuovo piano di caratterizzazione”.
L'assunto è non corretto sotto due profili:
- in precedenza, nessun piano era stato mai approvato, su iniziativa dei Venditori.
E ciò, nonostante che - con la delibera di approvazione del (diverso) “piano rifiuti”, in conferenza di servizi 3.10.2012, si prevedeva che, all'esito dello smaltimento - si sarebbe dovuto procedere
“con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle falde acquifere”;
- il progetto immobiliare presentato dagli acquirenti - così come ben evidenziato dal CTU - non differisce sostanzialmente da quello presentato da OB AF RL, presentando solo “leggere modifiche”.
Queste ultime, così come esplicitato da parte appellante (pg. 12 appello) e reso evidente dalle rappresentazioni grafiche che precedono, erano relative non GI alla realizzazione del progetto in
sito, ma ad elementi urbanistici esterni (irrilevanti ai fini della presente controversia) e, in particolare, alla richiesta del Comune di Valmadrera di un collegamento alla stazione ferroviaria,
anche mediante ponte pedonale e parcheggi interrati dedicati ai trasfertisti.
(iii) L'ultima fase prevista dalla normativa ambientale – come ha evidenziato il CTU – è quella relativa alla “bonifica” dell'area, ma risulta ex actis che il procedimento amministrativo, ancora in essere, non abbia raggiunto tale fase.
pagina 24 di 42 Quanto alla tipologia di rifiuti presenti nel sito, il CTU ha ritenuto di fare riferimento alle indagini effettuate, nel 2019, dagli Acquirenti, in quanto validate da e recepite dalla conferenza di Pt_3 servizi del 22.7.2019, con l'approvazione del citato piano di caratterizzazione.
Pur rimandando alla relazione per il dettaglio tecnico, appare utile osservare che i comparti ambientali presenti sul sito siano essenzialmente sei: 1) terreno naturale;
2) rifiuti della vecchia discarica costituiti essenzialmente da scorie di fonderia;
3) rifiuti di demolizione degli edifici
FOMP che formano undici cumuli fuori terra;
4) riporti costituiti da terreno naturale misto a scorie di fonderia;
5) falda acquifera;
6) acque superficiali.
In relazione ai “rifiuti” sub 2), è stata accertata la presenza di amianto in circa il 10% dei campioni e, per il resto, sono rifiuti non pericolosi.
Quanto ai “rifiuti di demolizione” sub 3), sono stati riscontrati “rifiuti pericolosi per presenza di amianto in circa il 25% dei campioni” e, per il resto, sono non pericolosi.
b. Il CTU ha inoltre evidenziato che – quanto al “PGR” presentato dai Venditori all'Ente
Pubblico nel 2012 e alla relazione tecnica ad esso allegata (come recepiti in sede di conferenza di servizi dell'ottobre 2012 cit. e – poi – nel contratto preliminare de
27.11.2015):
“Le indagini sono state eseguite per la quasi totalità senza contraddittorio con , ad Pt_3
eccezione delle indagini sulla falda acquifera del 2006 - 2007. Questo ha comportato, probabilmente, la mancata identificazione di alcuni aspetti poi emersi dalle indagini successive
(2020 e 2021).
In particolare […] NON è stato ricercato il parametro , anche se presente nelle tabelle Per_11
di riferimento (Colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006),
mancando in tal modo di identificare l'unico parametro che rende, come sopra descritto, pericolosa parte dei rifiuti indagati”.
Quindi, è emerso che le indagini così realizzate non fossero, quanto meno, complete e non avessero ricercato il parametro che, invece, andava verificato (trattandosi di sito di ex fonderia, da anni in disuso e in considerazione del fatto che tali indagini erano destinate, oltre che alla controparte pagina 25 di 42 contrattuale, anche alla Pubblica Amministrazione, in vista della realizzazione del progetto immobiliare).
c. Ancora, il CTU – con osservazione che si condivide – ha evidenziato come non soltanto le indagini così realizzate (dai Venditori) fossero carenti, ma anche come il computo metrico allegato al “piano gestione rifiuti” fosse del tutto inadeguato.
Così si legge alle pgg. 11 e 12 della prima relazione:
“Appare quindi del tutto incongruo come l'allegato 2 del PGR 2012 (“Computo Metrico
Estimativo”) – doc.1) non tenga conto di alcuna possibile incertezza sulla natura dei rifiuti stessi,
tutti trattati a priori come rifiuti non pericolosi con test di cessione a norma e per i quali è previsto un costo per trasporto e smaltimento di solamente 5 € / tonnellata […] Similmente all'allegato 6 del PGR 2012 (“Quadro Tecnico Economico” – doc. 1) alla voce “Imprevisti e arrotondamenti” è riportato un valore zero”.
d. Quindi, il PGR – in base agli esiti degli accertamenti peritali – erroneamente non indicava:
- la reale situazione dei “rifiuti” presenti in sito;
- il costo necessario per il loro smaltimento.
e. Quanto a tale ultimo aspetto, il CTU – con estrema chiarezza e capacità di sintesi, tenuto conto dell'indubbia complessità della disciplina (primaria e secondaria) che regola la materia del trattamento dei rifiuti – ha illustrato le principali modifiche normative (pgg. 16
– 22 prima relazione), onde verificare se – dopo la conclusione di detti accordi contrattuali – la normativa fosse mutata e in che termini e, in particolare, se ciò (come succintamente affermato dal Tribunale) possa avere inciso nella presente controversia.
Sul punto, appare significativo evidenziare che la principale modifica normativa in tema di trattamento di “terre e rocce da scavo” e di “riporti”, anche se in parte contaminati, è quella avvenuta nell'anno 2017 (cfr. d.p.r. 120/2017), in base alla quale gli stessi, oltre che a continuare ad essere distinti, come in passato, in “rifiuti” e “non rifiuti”, possono anche essere qualificati come “sottoprodotto” ed essere riutilizzati in sito, con conseguente minor aggravio di costi per il trasporto e lo smaltimento.
pagina 26 di 42 Peraltro, tale modifica normativa non può essere ritenuta (come, invece, ha affermato il primo
Giudice) motivo di esclusione o di limitazione di responsabilità dei Venditori, in quanto:
“data la larga sottostima dei costi presente nel PGR a causa dell'assegnazione aprioristica del codice CER 17.05.04 a tutto l'ammasso di materiale da rimuovere, qualunque procedura di caratterizzazione più accurata inevitabilmente andrà a rialzare tali costi … su un costo di soli 5 euro / tonnellata di materiale da scavare, rimuovere e conferire altrove”, concludendo il CTU, sul punto, che “il significativo aumento di costi” non è “legato alla variazione della normativa, ma piuttosto ad una incauta applicazione della normativa in vigore all'epoca da parte del PGR”
(pgg. 22 e 23 prima relazione).1
I.E. Gli accertamenti tecnici di cui si è data contezza fondano la responsabilità dei Venditori, in quanto la citata “Relazione Ambientale”, allegata al contratto preliminare e comprensiva del
“computo metrico”, è risultata non veritiera, incompleta e non accurata. 1 Così, ancora, a pg. 4 delle risposte alle osservazioni dei CTP:
“… questo computo metrico … si compone di una semplice tabella i cui costi non sono altrove giustificati e in cui spicca per irragionevolezza della stima unitaria del costo come “Trasporto e smaltimento di terreni contaminati in discarica / impianto di trattamento e recupero per rifiuti non pericolosi” e pari a euro 5 euro / ton.”.
Ancora:
“A prescindere da ogni altra considerazione e precisazione, questo singolo dato rappresenta la causa quasi esclusiva di una grave sottostima dei costi di smaltimento dei rifiuti al tempo del PGR 2012, e quindi del contratto di compravendita del 2015 che al PGR fa esplicito riferimento. Ogni altra considerazione a riguardo è largamente marginale”.
Ulteriormente, cfr. pg. 7, ove si afferma che:
“il prezzo di 5 euro / ton. cui fa riferimento il PGR del 2012 … è senza dubbio alcuno irragionevole (se non un grossolano errore) anche considerando l'irragionevole assunzione che tutti i rifiuti fossero (e non sono certo) non pericolosi. Considerando che ogni viaggio su gomma può trasportare, al massimo, 40 tonnellate nette
(rispetto alla massa totale del mezzo – un autoarticolato di dimensioni massime consentite), questo corrisponderebbe ad un prezzo pari a euro 200 /viaggio A/R rispetto al luogo di conferimento (incognito) comprensivo anche dei costi della discarica stessa presumibilmente, da soli, ben superiori a 5 euro / ton. … a conoscenza del CTU, GI nei primi anni 2000, un rifiuto pericoloso poteva essere smaltito in discarica a costi dell'ordine di 500 euro/ ton.”. pagina 27 di 42 Innanzi tutto, occorre precisare che la locuzione “Relazione ambientale” è – essa stessa – del tutto impropria, in quanto – così come definita dal citato art. 2 del contratto preliminare – integrava, dal punto di vista sostanziale, il (solo) “piano di gestione dei rifiuti”.
Quindi, onde non alimentare confusione, appare corretto fare riferimento a “piano di gestione dei rifiuti” (PGR).
Fatta tale premessa, il “PGR” – così come predisposto dai Venditori – è risultato erroneo e non corretto, in quanto – come accertato dal CTU – ha omesso di verificare la presenza di rifiuti pericolosi in sito e la stima dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento è risultata, in generale,
grandemente sottostimata.
Gli Acquirenti hanno dunque diritto a vedersi indennizzati dei maggiori costi che hanno GI
sostenuto o che dovranno sostenere per la compiuta rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Quindi, si ritengono operanti le garanzie previste dagli artt. 9) e 10) dei contratti conclusi fra le parti – come GI trascritte in precedenza – in quanto:
- ai sensi dell'art. 9), le passività successivamente emerse e di cui si è data contezza, a sostanziale parità di progetto immobiliare da realizzare e, dunque, di quote di scavo, erano conoscibili dai
Venditori con l'utilizzo della diligenza del caso;
- ai sensi dell'art. 10), i dati (tecnici ed economici) indicati nel P.G.R. non erano “veritieri, corretti
e accurati” (così art. 10 cit.).
I.F. Sul punto, si ritiene infondata la questione di nullità delle garanzie, riproposta in appello da
ex art. 346 c.p.c., per non essere le stesse Parte_9
“determinate o determinabili”, da un punto di vista di economico e temporale (art. 1346 c.c.) e, quanto alla posizione del garante per la dedotta violazione dell'art. 1938 c.c., non CP_2 essendo indicato l'importo massimo garantito.
Ritiene questa Corte che le garanzie così prestate fossero in realtà determinabili in considerazione del contenuto degli stessi accordi contrattuali fra le parti.
Attiene, invece, ad altro e diverso profilo (oltre che a diversi rapporti contrattuali), la circostanza che i Venditori, così come dai medesimi ribadito in appello, avessero assunto dette garanzie nella pagina 28 di 42 “convinzione” che le indagini tecniche commissionate a terzi ( e CP_4 Controparte_5
fossero corrette e accurate.
Invero, il primo profilo qui in esame è relativo al tema della “validità” delle clausole citate e, dunque, impone una disamina del testo contrattuale;
il secondo, invece, è relativo ai diversi rapporti intercorsi fra i Venditori e le terze chiamate e ai prospettati inadempimenti contrattuali di queste ultime, se ed in quanto sussistenti, profili che si analizzeranno successivamente.
Quindi – in ordine al primo tema controverso – questa Corte rileva come le garanzie convenzionali assunte dalle parti fossero determinate o, comunque, determinabili e, in particolare:
- quanto all'oggetto, che la garanzia prestata dai Venditori ex artt. 9 e 10 era limitata al Piano di Gestione dei Rifiuti, elaborato nell'anno 2012 e che solo limitatamente esso era stata assunta dai medesimi – così da circoscrivere il suo ambito di operatività ed escludendo la successiva fase di “bonifica” propriamente detta (in quanto, non ancora valutabile, tutt'oggi);
Il fatto che i risultati ivi indicati si siano rivelati erronei e grandemente sottostimati dal punto di vista economico non incide sulla validità della garanzia stessa, ma – al contrario – è il presupposto della sua operatività (artt. 9 e 10 cit.);
- inoltre (così come correttamente evidenziato dal primo Giudice, salvo poi pervenire a conclusioni che non si condividono) detta garanzia è operante nella misura in cui il PGR ha indicato dati (tecnici ed economici) errati, che invece erano conoscibili con la diligenza qualificata che doveva contraddistinguere l'operato dei Venditori, al momento di concludere tali contratti;
- quanto detto – secondo la Corte – segna il “perimetro oggettivo” e “temporale” di tale garanzia convenzionale, che, dunque, si riferisce a circostanze – non future – ma GI esistenti e verificabili (rectius, che dovevano essere verificate) quando venivano sottoscritti gli accordi contrattuali.
Né – per la stessa ragione – quanto al garante si ritiene sussistere la violazione CP_2 dell'art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future, in quanto:
pagina 29 di 42 - nella specie, viene in rilievo un obbligo di garanzia “specifico” e non assimilabile a una fideiussione omnibus;
- inoltre, lo stesso si riferisce a una situazione GI esistente nel momento in cui l'obbligo viene
assunto e, dunque, GI determinata o, comunque, determinabile.
I.G. Tenuto conto di quanto sopra, gli appellati , e sono CP_3 CP_1 CP_2
tenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di parte appellante, dei costi GI sostenuti e di quelli da sostenere per dare esecuzione al piano di gestione rifiuti, tenuto conto degli effettivi volumi e della reale tipologia di rifiuti presenti in sito, oltre che dei costi necessari, così come calcolati dal CTU.
In particolare, si è accertato che i costi GI sostenuti (doc. n. 21) sono pari a euro 194.249,71.
I costi da sostenere sono stati calcolati – sulla base dei dati a disposizione e con “un approccio cautelativo” (cfr. pg. 32 prima relazione) – tra euro 18.921.760 ed euro 21.174.671,00.
Gli stessi – (rinviandosi, per il dettaglio analitico, alla relazione) – sono comprensivi:
- dei costi di scavo e di trasporto dei rifiuti,
considerando l'esistenza di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi (in base alle concentrazioni di amianto) e dei volumi indicati dal CTU (risultati pari a 77.000 mc e superiori del 42% rispetto alla stima di 54.200 mc evidenziata nel computo metrico estimativo del PGR 2012);
- degli oneri di sicurezza;
- dei costi operativi e analitici per la classificazione rifiuti in corso d'opera;
- dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, distinguendosi, anche in tale caso, tra le varie tipologie di rifiuti;
- dei lavori accessori;
- della predisposizione del monitoraggio e degli oneri professionali (cfr. pg. 24 prima relazione).
I costi tengono conto dello smaltimento (quest'ultimo previsto dal PGR allegato al contratto fra le parti e dalla stessa Amministrazione in Conferenza di Servizi del 2012) mediante trasporto altrove pagina 30 di 42 dei rifiuti (non essendo stato ipotizzato, né convenzionalmente, né dalla PA, il riuso in loco o un loro utilizzo come sottoprodotto – così, pg. 23 prima relazione – fermo restando che quest'ultima soluzione risulta essere quella non “economicamente migliore”, ma la “più semplice” 2).
Inoltre, ai fini di detto computo, il CTU ha tenuto conto dei soli dati certi e non anche delle variabili (solo) “possibili” e di cui non si ha ancora certezza.
Quindi, il ricalcolo finale è prudenziale e cautelativo.
Infine, il CTU ha tenuto conto, ai detti fini, dei (soli) risultati validati dall'Autorità di controllo
DI, negli anni 2020 e 2021. Pt_3
B) La posizione di e di CP_4 CP_5
Si deve ora esaminare la posizione delle terze chiamate nel giudizio di primo grado, essendo stata proposta domanda di manleva da parte degli allora convenuti, così come ribadita in appello.
(i) Appare logicamente preliminare esaminare l'appello incidentale proposto da e in relazione alla ritenuta genericità della CP_1 CP_3 CP_2
chiamata in causa di e di nel giudizio di primo grado (cfr. CP_4 CP_5
“per la carente allegazione dei profili di responsabilità e di colpa”, pg. 28 sentenza), accertamento sulla base del quale - e del principio di causalità - il Tribunale ha posto a carico dei chiamanti le spese di lite sostenute dai chiamati.
Osserva questa Corte come le allegazioni poste a fondamento della chiamata in causa fossero sufficientemente chiare e specifiche, nel senso che la difesa dei chiamanti, in primo grado e in appello, è sempre stata quella di attribuire al P.G.R. – redatto dalle terze chiamate – un ruolo determinante nella conclusione di tali contratti e a dette condizioni. In particolare, i chiamanti hanno, a più riprese, allegato che la preliminare attività di indagine e di stesura del PGR, poi, approvato in Conferenza di Servizi del 2012, abbia avuto un peso rilevante ai fini della cessione delle quote societarie alle condizioni concordate.
Per tali ragioni, la chiamata in causa di e di risultava adeguatamente CP_4 CP_5 supportata da tali allegazioni e giustificata, nell'ottica dei chiamanti, ai fini di un'eventuale manleva.
Diverso è il tema della fondatezza della chiamata in causa – tema che, peraltro, non attiene a quello dinanzi esaminato.
(ii) Ciò detto, deve ora valutarsi, sempre per ragioni di ordine logico, l'appello incidentale condizionato – proposto da nel caso di accoglimento dell'appello CP_4
principale – in relazione al capo della sentenza di primo grado che ha respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione, sollevate, alternativamente, ex
artt. 1667 o 2226 c.c.
Si rileva, invece, come non abbia proposto appello incidentale, neppure Controparte_5 condizionato, essendosi limitata a riproporre detta questione (s'intende ex art. 346 c.p.c., pur se in difetto di espressa indicazione) quale strumento processuale che non risulta3 adeguato a devolvere al Giudice di appello la cognizione di una questione espressamente respinta dal Tribunale di primo grado.
Fatta tale premessa, si rileva che il Tribunale ha così motivato, a pg. 27 della sentenza impugnata: “ … l'azione proposta dai convenuti verso le terze chiamate non è contrattuale atteso che il rapporto contrattuale era intercorso per entrambe le società con OB AF PA (ora
CP_ Contro a) come si ricava dalle fatture emesse da ed verso Imm AF per il CP_4
pagamento del compenso (docc 37 e 38 conv.), dalla relazione del Piano di gestione rifiuti
Contro
Contro predisposto da (doc. 4 dove il cliente viene identificato in OB AF PA e dall'offerta economica avanzata da a OB AF PA (doc. 2 terza ). A CP_4 CP_4 fondamento dell'azione verso le società terze [non] deve ritenersi dedotta una responsabilità contrattuale, bensì fondata su di una dedotta responsabilità extracontrattuale, dove la condotta
dannosa andrebbe identificata nella negligenza con cui sono state svolte le prestazioni contrattuali. Il termine di prescrizione della responsabilità extracontrattuale è di cinque anni che
devono farsi decorrere ex art 2935 c.c. dal giorno in cui i convenuti ricevono la denuncia di attivazione delle garanzie da parte degli attori, il 12.12.2018”.
L'appellante incidentale contesta la qualificazione giuridica della responsabilità, così come evidenziata dal primo Giudice, ritenendo che, al contrario, la stessa sia astrattamente riconducibile all'alveo della responsabilità “contrattuale”, in quanto gli allora convenuti proponevano tale domanda sulla base del “contratto”, a suo tempo, intercorso fra “OB AF PA” e le terze chiamate.
Oltre a ciò, la medesima appellante incidentale prospetta l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, della decadenza e della prescrizione dell'azione, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che, in ogni caso, il “contratto” sarebbe riferibile a una prestazione d'opera intellettuale e, dunque, non troverebbero applicazione i termini i cui all'art. 2226 c.c.
Questa Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha valutato che i rapporti contrattuali – così come documentati – siano intercorsi (solo) fra “OB AF
Spa” e le e Controparte_17 CP_5
Di conseguenza, stante la terzietà dei convenuti in primo grado (i chiamanti), la responsabilità dai medesimi riferita alle terze chiamate appartiene al genus della responsabilità extra – contrattuale,
svincolata da un termine di decadenza e rispetto alla quale il termine di prescrizione (quinquennale)
– decorrente dalla denuncia degli allora attori del 12.12.2018 – non era ancora maturato al momento di notifica della citazione dei terzi nel giudizio di primo grado.
pagina 33 di 42 (iii) Ciò premesso, l'appello incidentale non appare fondato, per le seguenti ragioni.
In punto di fatto, risulta che abbia, dapprima, nell'anno 2011, su incarico – come CP_4 detto – di OB AF Spa – eseguito “circa venti campionamenti PArsi effettuati con escavatore in duplice campionamento (venti campioni di terreno ad una profondità massima di 2 metri dal piano campagna: n. 1 campionatura a 0,5 m. e n. 1 campionatura a 2 m., n. 10 posizioni;
assistenza al campionamento, prelievi campioni, imballaggio in idonei contenitori di vetro;
relazione tecnica e rapporti di prova;
sopralluoghi presso Enti preposti in materia” (come ribadito a pg. 23 conclusionale appello).
Successivamente, la stessa – su richiesta di – nell'anno 2012, CP_4 Controparte_5 collaborava alla realizzazione del “piano di gestione rifiuti” (P.G.R. cit.).
Osserva l'appellante incidentale che la Conferenza di Servizi presso il Comune Città di Valmadrera
– in data 3.10.2012 – esprimeva parere favorevole finale, prevedendo, peraltro, che “[…] al termine dei lavori di rimozione rifiuti si procederà al collaudo e con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda”.
così come , evidenziano che, da tale momento, i rapporti fra le CP_4 Controparte_5
parti si interrompevano.
Inoltre, che detta prescrizione finale – cioè la previsione del “collaudo” e della “caratterizzazione dei terreni” – non sia stata realizzata dai Venditori e che ciò sia rilevante ai fini della valutazione del ruolo che le terze chiamate hanno avuto nella vicenda.
In particolare, le stesse rilevano che i Venditori:
a. dal 2012 al 2015, allorquando perfezionavano il citato contratto preliminare di cessione di quote, non provvedevano alla “rimozione dei rifiuti”, né al “collaudo”, né, tanto meno, alla
“caratterizzazione del sito”;
b. in completa autonomia, allegavano ai contratti il “piano di gestione dei rifiuti”
(denominandolo impropriamente “relazione ambientale”), pure se in assenza di “collaudo”
– (s'intende: di una verifica in sito, concreta e non solo teorica) – e si determinavano a garantire che le uniche passività ambientali fossero quelle risultanti da detta relazione e dal computo metrico allegato;
pagina 34 di 42 c. inoltre, assumevano dette garanzie convenzionali (cfr. artt. 9 e 10 contratti cit.), pur se consapevoli di non avere dato seguito alle prescrizioni della P.A. (collaudo e caratterizzazione del sito) nei tre anni intercorsi dal 2012 al 2015.
Ciò premesso, la Corte ritiene sussistere la responsabilità di e di CP_4 Controparte_23
nei limiti che si andranno ad evidenziare.
Innanzi tutto, si osserva che i fatti – così come allegati da e da CP_4 Controparte_5
sub a), b), e c) – non risultino tali da recidere il nesso di causalità fra le negligenze alle medesime ascrivibili e le responsabilità accertate all'esito del giudizio e oggetto di controversia.
Sul punto, si evidenzia che il “PGR” elaborato da e da è risultato – CP_4 CP_5 all'esito dell'articolata CTU svolta in appello – ex se gravemente deficitario, per tutte le ragioni GI evidenziate e alle quali, per brevità, si rimanda.
Il non avere accertato – come GI detto – la presenza di rifiuti “pericolosi” nel sito (quale evenienza tutt'altro che “improbabile”, trattandosi di sito di ex fonderia, interessata da qualche decennio da procedimenti in materia ambientale) e l'avere, in ogni caso, sottostimato, grandemente, i costi di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti (valutati in soli 5 euro / ton.) – risulta una negligenza obiettivamente ascrivibile all'attività svolta dalle terze chiamate e di cui deve tenersi conto nella graduazione delle responsabilità riferibili alle parti del presente giudizio (ivi compresi gli
Acquirenti) – così come verrà evidenziato nel prosieguo.
C) Le (cor)responsabilità delle parti nella causazione del danno
Deve ora affrontarsi il tema della graduazione delle responsabilità delle parti coinvolte, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., quale questione rilevabile di ufficio sulla base dei fatti accertati e all'esito dell'articolata istruttoria svolta.
(I) Questa Corte – tenuto conto dell'ampio compendio probatorio acquisto e di cui ha GI dato contezza – ritiene che la responsabilità dei Venditori sia preponderante, nella misura che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si individua nel 60%.
pagina 35 di 42 Invero, questi ultimi – nei contratti conclusi con gli odierni appellanti – hanno: a) richiamato il
“PGR” dell'anno 2012, approvato dalla Conferenza di Servizi del Comune di Valmadrera, seppure consapevoli che tale piano non fosse stato mai “collaudato” (cioè verificato) e che, per tre anni dalla sua approvazione (dal 2012 al 2015), fosse rimasto ineseguito;
b) su tale base, hanno dichiarato esistenti le “sole” “passività ambientali” indicate nella citata relazione, così come richiamata, in più punti, negli accordi contrattuali;
c) quindi, hanno rappresentato una realtà
ambientale profondamente divergente rispetto a quella esistente, per tutte le ragioni GI indicate, oltre che sottostimata in relazione ai costi (necessari) che gli Acquirenti avrebbero dovuto affrontare per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.
Quindi, in virtù delle garanzie rilasciate ex artt. 9 e 10 dei contratti conclusi fra le parti – garanzie che si ritengono valide ed efficaci – i medesimi sono responsabili, nella misura indicata, delle condotte in precedenza evidenziate.
(II) Sussiste, altresì, la responsabilità concorrente degli Acquirenti, nella misura che si ritiene di contenere al 40%.
Si ritiene, infatti, non completamente esente da censura la condotta di questi ultimi allorquando, nell'anno 2015, si determinavano ad acquistare le azioni di OB AF PA, al dichiarato fine di avviare il progetto immobiliare sull'area EX FOMP, ove era nota la presenza, da decenni, di un'ex fonderia e di una discarica abusiva.
Invero – per quanto si debba tenere in debito conto che l'approvazione, da parte della Conferenza
di Servizi del Comune di Valmadrera, in data 3.10.2012, del citato “Piano Gestione Rifiuti”, abbia indubbiamente creato un affidamento qualificato sulla sua correttezza e completezza dello stesso
PGR (le quali si sono rivelate non essere tali solo all'esito di complessa CTU espletata in appello)
– tuttavia, si ritiene che i medesimi, in quanto imprenditori che si accingevano a concludere un importante operazione economica e in vista di un ambizioso progetto immobiliare, avrebbero dovuto – tenuto conto di quanto risultava dai Pubblici Uffici – pretendere dai Venditori le necessarie integrazioni del caso ed effettuare accertamenti (anche) “in proprio”.
Invero, il fatto che quanto prescritto da detta Conferenza di Servizi nel 2012 fosse rimasto non eseguito per tre anni da parte di questi ultimi (id est: il collaudo e la caratterizzazione del sito) e la pagina 36 di 42 ragionevole certezza che ciò sarebbe stato a carico dei medesimi Acquirenti fonda la loro corresponsabilità nella misura GI indicata.
Appare, quindi, equo – in base alle circostanze del caso concreto – determinare la stessa in misura non paritaria, militando nel senso della riduzione di responsabilità degli Acquirenti l'approvazione del P.G.R. nell'anno 2012 e, quanto al concorso colposo dei medesimi, nella misura indicata, le ragioni in precedenza evidenziate.
(III) e sono tenute – ciascuna nella misura del 5% - a CP_4 Controparte_5
manlevare , e di quanto sono tenuti a CP_3 CP_1 CP_2
corrispondere in favore degli appellanti.
Le ragioni della corresponsabilità delle medesime (seppure minoritaria e da circoscrivere nei termini indicati) sono state esposte al paragrafo B) e ad esse si rimanda, per brevità.
Le circostanze che non vi siano stati mai rapporti diretti con i Venditori e che, dal 2012 – allorché
dette Società (terze chiamate) completavano la redazione del PGR (pure se con le indicate criticità)
– non siano più state contattate ovvero non siano state coinvolte nelle successive vicende negoziali, non consente di ravvisare una maggiore quota di responsabilità a carico delle stesse.
(IV) , quale Compagnia di Assicurazione per la responsabilità Controparte_6
civile, è tenuta, a sua volta, a manlevare di quanto debba corrispondere in CP_4
favore di , . CP_3 CP_1 Parte_9
Si premette che l'operatività della polizza assicurativa è stata affermata dal primo Giudice, a pg. 28 sentenza, con statuizione che non è stata impugnata – (essendosi così affermato: “La difesa di ha eccepito l'esclusione della garanzia della responsabilità invocata in giudizio CP_6 dall'assicurata; invero, l'eccezione è infondata perché oggetto della polizza è la responsabilità civile della società per l'attività del geologo dr. Marsetti che è il geologo che ha firmato la relazione commissionata da Imm. AF PA”).
In appello, si è limitata a evidenziare che “Nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_18 che possa essere accertata una qualche responsabilità dell'assicurata, l'odierna comparente dovrà prestare la garanzia assicurativa nei limiti dei massimali di polizza ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita”.
pagina 37 di 42 Quindi, l'accertamento – svolto dal Giudice di primo grado – di operatività della polizza assicurativa non è più controvertibile.
Ciò premesso, dalla disamina della polizza n. 900160078, stipulata il 2.3.2007 con
[...]
(doc. n. 3 , risulta che: Controparte_24 CP_4
- il massimale di polizza era pari a 1 Milione (per sinistro e per periodo assicurativo);
- lo “scoperto”, come da condizioni generali allegate, era stabilito “in 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 500,00 e con il massimo di euro 25.000,00”.
La polizza n. 900160078 è stata, poi, rinumerata nella n. 1/45070/122/132366649 (
[...]
, ) – con effetto dal 16.2.2016, per quanto Controparte_6 Controparte_24
documentato sub doc. n. 4) di CP_4
Le parti espressamente davano atto che la polizza precedente era la n. 900160078 e che tra quest'ultima e la n. 1/45070/122/132366649 vi era continuità.
Il massimale risulta essere stato elevato sino ad euro 1.500.000,00.
Non risultano allegate, né presenti – nella documentazione prodotta in giudizio – diverse condizioni generali in relazione alla “Franchigia”, che, pertanto, è rimasta quella GI indicata.
D) Conclusivamente, tenuto conto degli accertamenti e delle valutazioni in precedenza esposte:
(i) e , nelle loro rispettive qualità, sono CP_1 Controparte_3 CP_2
tenuti in solido fra loro al pagamento di complessivi euro 12.116.549,826
così calcolati:
- il 60% di euro 194.249,71 = euro 116.549,826 (costi GI sostenuti)
- il 60% di euro 20.000.000,00 (quale valore mediano fra quelli indicati dal CTU) = euro
12.000.000,00 (costi da sostenere).
(ii) e sono tenute – ciascuna – a manlevare CP_4 CP_5 CP_1
e nella misura pari al 5% dei valori indicati e così Controparte_3 CP_2
calcolati:
- il 5% di euro 116.549,826 = euro 5.827,50
- il 5% di euro 12.000.000,00 = euro 600.000,00
pagina 38 di 42 Pari a complessivi euro 605.827,50.
(iii) è tenuta, a sua volta, a manlevare di quanto Controparte_6 CP_4
quest'ultima deve corrispondere in favore dei chiamanti, nel rispetto delle condizioni assicurative in precedenza indicate.
(iv) Per il resto, i costi residui, sostenuti e da sostenere, sono a carico di parte appellante, in ragione della (cor)responsabilità della medesima per i fatti accertati.
Si precisa che gli importi sopra indicati sono “debiti di valore”.
Pertanto, tali somme di denaro vanno previamente devalutate – dal 14.3.2024, quale data di deposito della relazione peritale – alla data di conclusione del contratto definitivo del 23 dicembre
2015 - (momento in cui si è cristallizzato l'inadempimento contrattuale) e, sugli importi così
ottenuti, anno per anno rivalutati in base agli indici Istat – F.O.I., vanno calcolati gli interessi legali
(art. 1284, 1° comma, c.c.) sino alla data odierna.
Oltre ai soli interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.), senza ulteriore rivalutazione, dalla data odierna sino al soddisfo.
E) Le spese di lite.
(i) Tenuto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado anticipate da e compensate nella misura del 40%, Parte_2 Pt_1
vengono poste, per la restante parte, a carico di e CP_1 Controparte_3
, in solido fra loro. CP_2
sono tenute, a manleva, nei limiti della quota di responsabilità di CP_4 Controparte_5
ciascuna (= 5%).
Tra ed e le Parte_10 CP_4 Controparte_5
spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura dei 3/5, vengono poste a carico di queste ultime, in solido fra loro.
è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_6 CP_4
[...]
pagina 39 di 42 La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri medi – (salvo che nel rapporto fra ed ove, Parte_11 CP_4
stante le circoscritte questioni trattate, si applicano i valori minimi) – tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva concretamente svolta (che comprende, per entrambi i gradi, lo svolgimento della fase di trattazione / istruttoria).
(ii) Le spese della CTU – che si liquidano con separata ordinanza in pari data – vengono poste a carico di e nella misura del CP_1 Controparte_3 CP_2
50%, di – nella misura del 40% e di e di Parte_2 Pt_1 CP_4 [...]
nella misura del 5% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_5
confronti del CTU.
è tenuta a manlevare anche in relazione alle spese di CTU, così come CP_6 CP_4
liquidate.
(iii) e sono tenute, in solido fra loro, alla restituzione CP_1 CP_3 CP_2
delle somme corrisposte dagli appellanti a titolo di spese legali del giudizio di primo grado (= euro 53.162,20), oltre interessi legali dal 26.09.2022 al soddisfo (cfr. bonifico prodotto in data 13.12.2024).
e sono tenute, ciascuna per quanto di spettanza, CP_4 Controparte_5 Controparte_18
alla restituzione delle somme corrisposte da con bonifici del 1.09.2022, a titolo di CP_2
spese legali del giudizio di primo grado (pari, rispettivamente, ad euro 53.162,20 per le prime
Società e ad euro 27.723,80 per la Compagnia di Assicurazione) – come da bonifici prodotti con la costituzione in appello – oltre interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dai pagamenti all'effettiva restituzione.
(iv) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale di CP_4
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 40 di 42 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e da e, in riforma Parte_2 Pt_1
della sentenza n. 6097/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 12 luglio 2022, condanna e CP_1 Controparte_3
, in solido fra loro, al pagamento di complessivi euro 12.116.549,826, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione, dal dovuto alla data odierna e oltre i soli interessi legali, sino al soddisfo;
2. condanna e in solido fra loro, alla CP_1 Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese processuali anticipate da e da per entrambi i Parte_2 Pt_1
gradi di giudizio che, compensate nella misura del 40%, liquida per la restante parte in complessivi euro 123.302,40 (euro 65.036,40 per il primo grado ed euro 58.266,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. condanna e , in solido fra loro, alla restituzione, in CP_1 CP_3 CP_2
favore degli appellanti, di euro 53.162,20, oltre interessi legali dal 26.09.2022 al soddisfo;
4. pone, in via definitiva, le spese della CTU, liquidate con decreto in pari data, a carico di e nella misura del 40%, di Parte_2 Pt_1 CP_1 Controparte_25
nella misura del 50% e di e di nella misura del
[...] CP_4 Controparte_5
5% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU;
5. dichiara tenute e a manlevare CP_4 Controparte_5 CP_1 CP_3
e di quanto sono tenuti a corrispondere in virtù del capo n.1), nei
[...] CP_2
limiti di euro 605.827,50, da parte di ciascuna, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria come GI indicati;
6. dichiara tenute e a manlevare CP_4 Controparte_5 CP_1 CP_3
e di quanto questi sono tenuti a corrispondere in forza del capo n. 2),
[...] CP_2
nei limiti di complessivi euro 10.275,20 da parte di ciascuna (di cui euro 5.419,270 per il primo grado ed euro 4.855,50 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge pagina 41 di 42 7. condanna e alla rifusione, in favore di CP_4 Controparte_5 CP_1
e , delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_3 CP_2
che, compensate nella misura dei 3/5, liquida per la restante parte in complessivi euro
33.208,80 (di cui euro 17.515,80 per il primo grado ed euro 15.693,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
8. condanna e alla restituzione, in favore di CP_4 Controparte_5 CP_2
di euro 53.162,20, da parte di ciascuna, oltre interessi legali dal 1° settembre 2022 al soddisfo;
9. dichiara tenuta a manlevare di quanto deve Controparte_6 CP_4
corrispondere in forza dei capi nn. 5, 6 e 7, nei limiti del massimale e della franchigia assicurativa;
10. condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_6 CP_4
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 27.676,00 (di cui euro 14.598,00 per il primo grado ed euro 13.078,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
11. condanna alla restituzione, in favore di , di euro 27.723,28, Controparte_18 CP_2
oltre interessi legali dal 1° settembre 2022 al soddisfo;
12. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale CP_4
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto
[...] versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, tra l'altro, cfr. pg. 3 delle risposte alle osservazioni ai CTP, ove il CTU ribadisce come eventuali soluzioni alternative non siano state valutate, né dalle parti, con l'allegato piano gestione rifiuti, né dalla
Conferenza di Servizi in data 3.10.2012, essendosi ordinata la “rimozione totale dei rifiuti della vecchia discarica”; pagina 31 di 42 33 cfr. Cass. Civ., III, ordinanza n. 25876 del 27 settembre 2024:
“In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”. pagina 32 di 42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2595/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. ); Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in Milano, via San Prospero n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Stradelli, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ; (C.F. ; CP_1 C.F._2 Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ; elettivamente domiciliati in Como, via Controparte_3 C.F._3
Rusconi n. 27, presso lo studio dell'avv. Aldo Turconi, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elisabetta Corrado;
appellati
pagina 1 di 42 C.F. ), elettivamente domiciliata in Bergamo, via Taramelli n. 50, CP_4 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. Enzo Adamo, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliata in Erba, via Turati n. Controparte_5 P.IVA_4
2/D, presso lo studio dell'avv. Ilaria Viganò, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_6 P.IVA_5
Corso Porta Vittoria n. 8, presso lo studio dell'avv. Matilde Vanessa AR RaPAgliesi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria); previa ogni opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, n. 6097/2022, pubblicata il 12 luglio 2022 a definizione del giudizio RG n. 35648/2019, notificata a mezzo pec in data 15 luglio 2022 (“Sentenza”), così giudicare:
- IN VIA PRINCIPALE:
A) in sede rescindente, revocare, annullare e comunque riformare la Sentenza, per le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in atti, e per l'effetto,
B) in sede rescissoria, così statuire:
- accertare e dichiarare che le condotte tenute da (GI , e CP_1 CP_7 Controparte_3
costituiscono inadempimenti al Contratto Preliminare, all'Addendum, al Contratto CP_2
Definitivo e alla Scrittura Privata, e/o violazione dell'Art. 9 del Contratto Preliminare, e/o violazione dell'art. 1375 c.c. e conseguentemente, condannare (GI , CP_1 CP_7 CP_3
e in via tra loro solidale e, con particolare riferimento a ai sensi e per
[...] CP_2 CP_2 pagina 2 di 42 gli effetti di cui all'articolo 10.7 del Contratto Preliminare, al risarcimento di ogni danno – diretto e/o indiretto – subito e subendo, anche in relazione alla mancata vendita del Complesso
Parte Cont OB, sia da che da e da va, nonché al rimborso di tutti i costi e/o oneri – Pt_2
a vario titolo da questi sostenuti e/o da sostenersi anche singolarmente – per l'esecuzione del piano di caratterizzazione, per la messa in sicurezza di emergenza, nonché per la bonifica del suolo, sottosuolo e falda, nonché per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti del Complesso OB, per la somma eccedente l'importo garantito di Euro 854.000,00, il tutto da quantificarsi negli importi accertati in corso di causa, anche all'esito della CTU;
vale a dire:
• quanto ai costi GI sostenuti, in almeno Euro 194.249,71, ovvero nella diversa somma, anche maggiore che si ritenesse accertata o fosse ritenuta di giustizia anche secondo la via equitativa ex art. 1226 c.c.;
• quanto ai costi da sostenere, in almeno Euro 20.048.215,50, corrispondente a una media dei valori indicati dal CTU compresi tra 18.921.760,00 Euro e 21.174.671,00 Euro, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che si ritenesse accertata o fosse ritenuta di giustizia anche secondo la via equitativa ex art. 1226 c.c.
- condannare (GI , e alla restituzione delle somme CP_1 CP_7 Controparte_3 CP_2
ricevute in esecuzione della Sentenza e in particolare dell'importo di Euro 53.162,20 medio
tempore versato dagli Appellanti in ottemperanza alla liquidazione delle spese legali (distinta che si allega come ALL. C del fasc. d'appello)
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere, ove ancora necessario, tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e riproposte nel presente appello, come integralmente ritrascritte in atti, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie nel caso di riproposizione in questo grado ed abilitazione, in subordine, alle prove contrarie pure GI richieste in atti;
- IN OGNI CASO:
- con vittoria dei compensi liquidati al CTU, delle ulteriori spese e compensi di lite relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.”.
Per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 3 di 42 In via pregiudiziale e in accoglimento dell'appello incidentale: accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, della clausola di cui agli artt.
9.1.7 e 10 del contratto preliminare sottoscritto tra le parti, applicabile anche a in forza dell'art. Controparte_2
10.7, per contrasto con l'art. 1936 cod. civ., stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza della manleva a cui sarebbero tenuti i convenuti, e con l'art. 1938 cod. civ., non essendo determinato né determinabile l'importo massimo garantito, né il limite temporale di validità ed efficacia della stessa;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di indennizzo validamente assunto in capo ai convenuti e, conseguentemente, respingere la domanda.
Nel merito: rigettare l'appello proposto da e perché infondato in fatto e in Parte_2 Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata
Impresa “B” Civile, resa nel procedimento n. R.G. 35648/2019 in data 11.07.2022 con riferimento al rigetto delle domande proposte dagli appellanti;
in via subordinata, limitare e ridurre, anche in via equitativa, l'accoglimento della domanda, tenuto anche conto della violazione da parte degli appellanti dell'art. 1227 cod. civ.
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: riformare, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata Impresa “B” Civile nella parte in cui, decidendo sulle spese di giudizio, ha ritenuto di porre a carico di e CP_1 Controparte_3
in via tra loro solidale, le spese processuali delle terze chiamate per la carente Controparte_2
allegazione dei profili di responsabilità e di colpa e, per l'effetto, porre le stesse a carico di Pt_2
e
[...] Parte_1
Nel merito, in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande spiegate da Parte_2
e nei confronti di dichiarare tenute Parte_1 CP_1 Controparte_9 Controparte_2
e – e dunque condannarle – a manlevare questi ultimi in ordine a CP_4 Controparte_5
qualsiasi richiesta risarcitoria e somma che gli stessi dovessero essere tenuti a corrispondere a e/o per effetto delle domande spiegate in causa. Parte_2 Parte_1
In ogni caso: con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e
CPA, nonché con condanna alla restituzione delle somme corrisposte a Controparte_5 CP_4
pagina 4 di 42 ed in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado e con riserva di Pt_1 Controparte_10
ripetizione.
In via istruttoria: si chiede la rinnovazione della C.T.U., con sostituzione del consulente che non ha adeguatamente risposto ai quesiti della Corte, né alle richieste di chiarimenti formulate dai consulenti di parte e dai difensori, e comunque per tutti i motivi dettagliatamente esposti nelle note di osservazioni alla C.T.U. datate 11.04.2024”.
Per CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
Nel merito in principalità: respingere l'impugnazione promossa dal Dott. e da avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
6097/2022 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” Civile in data
11.07.2022 e pubblicata in data 12.07.2022, a definizione della causa R.G. n. 35648/2019, in quanto infondata in fatto e diritto, per le causali ed i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermarsi integralmente la stessa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza, anche parziale, dell'impugnativa promossa dal Dott. e da avverso la predetta sentenza n. Parte_2 Parte_1
6097/2022 del 11.07.2022 del Tribunale di Milano: in via incidentale di appello:
in parziale riforma della sentenza n. 6097/2022 resa dal Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Impresa “B” Civile in data 11.07.2022 e pubblicata in data 12.07.2022, a definizione della causa R.G. n. 35648/2019, accertare e dichiarare che la eventuale ritenuta responsabilità di per i fatti per cui è causa è di natura contrattuale e rientra nell'ambito di applicazione CP_4
degli artt. 1667 c.c. o 2226 c.c.
e per l'effetto, in via preliminare e/o pregiudiziale di merito:
accertare e dichiarare che (GI , e CP_1 CP_11 Controparte_2 Controparte_3
sono decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c., o, in alternativa, ex art. 2226 c.c., nei confronti di pagina 5 di 42 in relazione ai fatti per cui è causa, nonché accertare e dichiarare che la relativa azione CP_4
si è prescritta, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, rigettare tutte le domande GI svolte da (GI , CP_1 CP_11 CP_2
e nei confronti di nel giudizio di primo grado, che dovessero
[...] Controparte_3 CP_4
essere riproposte nel presente giudizio di appello;
in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande GI svolte da (GI CP_1 CP_11
, e nei confronti di nel giudizio di primo
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
grado, che dovessero essere riproposte nel presente giudizio di appello, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande GI svolte da (GI , e nei CP_1 CP_11 Controparte_2 Controparte_3
confronti di nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposte nel giudizio di CP_4
manlevare in ordine a qualsiasi richiesta risarcitoria e somma che la stessa deducente CP_4
dovesse essere tenuta a corrispondere alle controparti per effetto delle domande spiegate in causa e con ristoro delle spese legali;
conseguentemente, condannare la predetta compagnia assicurativa nella persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere Controparte_12
indenne ed a rivalere secondo gli obblighi di legge e di polizza, di quanto la stessa CP_4
fosse condannata a pagare alle controparti in ordine a qualsiasi richiesta risarcitoria e CP_4
somma per effetto delle domande spiegate in causa e con ristoro delle spese legali.
In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU per tutti i motivi GI dedotti nei propri precedenti atti (note di osservazioni alla
CTU del 15.04.2024) e a verbale di causa (udienza del 17.04.2024 e 16.10.2024), da intendersi qui integralmente riproposti e ritrascritti;
ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado da con la memoria ex art. CP_4
183, co.6 n.2, c.p.c. datata 14.12.2020 e riproposte nel giudizio di appello, anche a prova contraria, come integralmente ritrascritte nella comparsa di costituzione e risposta al punto VIII, con rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, che per comodità vengono qui riportate:
“Senza ammettere alcuna inversione dell'onere della prova, insiste per l'ammissione di prove per CP_4 interrogatorio formale degli attori e legale rappresentante pro tempore di dei convenuti Parte_2 Parte_1
(legale rappresentante pro tempore di legale rappresentante pro tempore di e CP_1 Controparte_2 CP_3
), del legale rappresentante pro tempore di e per testi sulle circostanze di seguito
[...] Controparte_5 capitolate, come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, datata 14.12.2020, del giudizio di primo grado (opponendosi
pagina 6 di 42 all'ammissione delle prove avversarie per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, datata 04.01.2021, del giudizio di primo grado):
1) Vero che, in data 09.06.2011, trasmetteva a OB AF S.p.A. l'offerta economica CP_4
PV/BT/3617/11 inerente l'attività di caratterizzazione dei terreni presso l'area ex-Fomp sita nel Comune di
Valmadrera (LC), via Como (doc. 2 fascicolo primo grado che si mostra); CP_4
2) Vero che, in data 05.09.2011, OB AF S.p.A. accettava la predetta offerta economica PV/BT/3617/11, con le relative condizioni generali allegate;
3) Vero che, sempre in esecuzione dell'offerta economica PV/BT/3617/11 del 09.06.2011, elaborava il CP_4 piano di indagine, che veniva sottoscritto da OB AF S.p.A. e veniva altresì condiviso con , con Pt_3 successiva validazione nel mese di luglio 2011 (doc. 10 fascicolo primo grado che si mostra); CP_4
4) Vero che, l'attività svolta da di cui all'offerta economica PV/BT/3617/11 del 09.06.2011, veniva CP_4 accettata da OB AF S.p.A., senza formulare alcuna contestazione o riserva;
5) Vero che, in data 15.09.2011, e OB AF S.p.A. stipulavano l'offerta economica n. Controparte_5
WB49/11 di pari data, avente ad oggetto l'attività di caratterizzazione dei terreni e progetto di bonifica presso area ex-Fomp;
6) Vero che la delimitazione dell'area da analizzare veniva concordata con , anche tenuti presenti i precedenti Pt_3 studi per altre aree;
7) Vero che, in data 26.09.2011, redigeva il progetto esecutivo di bonifica e analisi del rischio;
Controparte_5
8) Vero che, successivamente, in data 22.11.2011 si teneva la Conferenza di Servizi per l'approvazione del predetto progetto esecutivo di bonifica e analisi del rischio;
9) Vero che, nella predetta Conferenza dei Servizi, gli Enti competenti sospendevano il progetto di bonifica presentato, ritenendo necessario integrare il progetto con un piano di gestione rifiuti presenti sull'area, finalizzato alla rimozione degli stessi;
10) Vero che, OB AF S.p.A., condividendo la decisione assunta dalla Conferenza dei Servizi del
22.11.2011, incaricava di predisporre il predetto Piano di Gestione Rifiuti;
Controparte_5
11) Vero che, in data 26.01.2012, presso il Comune Città di Valmadrera, si teneva una riunione “Tavolo Tecnico” alla presenza di: OB AF S.p.A. (Diego Marsetti, Walter Bianchi, Giorgio Siani), (Renato Pt_3
Salomone, AR TA), Provincia di Lecco (Adriano Losa), Regione DI (Frassoni), Comune (tecnico comunale), nella quale venivano chiariti gli aspetti tecnici su come presentare il nuovo progetto (Piano di Gestione
Rifiuti);
12) Vero che il Piano di Gestione Rifiuti veniva presentato presso gli Enti preposti in materia, in data 02.04.2012, con successiva convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi del 25.07.2012 per la relativa approvazione;
13) Vero che, nella predetta Conferenza dei Servizi (del 25.07.2012), alla quale partecipavano anche i rappresentati di OB AF S.p.A. , Rag. Ing. Giorgio Siani, Dott. Walter Bianchi, Dott. Controparte_3 Persona_1
), venivano richieste ulteriori integrazioni al piano;
Persona_2
pagina 7 di 42 14) Vero che, in data 06.09.2012, depositava le integrazioni richieste nella Conferenza dei Controparte_5
Servizi del 25.07.2012;
15) Vero che, nella Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, gli Enti preposti approvavano il Piano di Gestione Rifiuti predisposto e presentato da Controparte_5
16) Vero che, nelle considerazioni finali della Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, quest'ultima si esprimeva nel seguente modo: “la conferenza esprime parere favorevole all'approvazione del piano di gestione rifiuti presso l'area ex-Fomp in via Como in Comune di Valmadrera;
al termine dei lavori di rimozione rifiuti si procederà con il collaudo e con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda”;
17) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, conclusasi con l'approvazione del Piano di
Gestione Rifiuti, si è astenuta dall'eseguire altri incarichi sia per conto di OB AF S.p.A. CP_4 sia per conto di Controparte_5
18) Vero che, secondo le disposizioni della Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, OB AF S.p.A. era tenuta ad eseguire il collaudo e la eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda nell'area ex-Fomp in via Como in Comune Città di Valmadrera;
19) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, sia OB AF S.p.A. sia
[...] hanno omesso di informare circa l'esecuzione delle opere, per come prescritte dalla CP_5 CP_4
Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, presso l'area ex-Fomp in Comune Città di Valmadrera;
20) Vero che, successivamente alla Conferenza dei Servizi del 03.10.2012, sia OB AF S.p.A. sia
[...] hanno omesso di contattare per ulteriori attività presso l'area ex-Fomp in Comune Città di CP_5 CP_4
Valmadrera;
21) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 11.03.2011 (doc. 8 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
22) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 24.11.2011 (doc. 9 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
23) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 22.12.2011 (doc. 13 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
24) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 25.07.2012 (doc. 14 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
25) Vero che confermo il contenuto e le conclusioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 03.12.2012 (doc. 15 fascicolo primo grado che si mostra al teste);
26) Vero che, alla data dei fatti per cui è causa (2011/2012) aveva n. 9 dipendenti e n. 9 collaboratori, CP_4 come da relativo prospetto (doc. 6 fascicolo primo grado che si mostra);
27) Vero che, in data 10.09.2011, emetteva nei confronti di OB AF S.p.A. la fattura n. 428 CP_4 di pari data (doc. 7 fascicolo primo grado che si mostra);
28) Vero che, in data 18.10.2012, emetteva nei confronti di la fattura n. 456 di pari CP_4 Controparte_5 data (doc. 7 fascicolo primo grado che si mostra); pagina 8 di 42 29) Vero che le condizioni generali che regolano la polizza assicurativa n. 1/45070/122/132366649
[...]
all'art. 7.8 (“Validità dell'assicurazione”), lett. b) prevedono che “Nel caso in cui la presente Controparte_12 polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di validità della presente Parte_4 assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita, nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità” (doc. 16 fascicolo primo grado che si mostra).
Si indicano a testi:
Arch. Geom. , Ing. , Ing. , c/o Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Comune Città di Valmadrera;
Ing. , Ing. Losa Adriano, c/o Provincia di Lecco;
Persona_3
Dott.ssa AR TA, Dott. , Dott. Renato Salomone, Persona_4 Persona_5 CP_13
Dott. c/o Persona_6 Controparte_14
;
[...]
Dott. , c/o ; Persona_4 Controparte_15
Ing. , Ing. , c/o Tecnologie d'Impresa/BG; Testimone_6 Persona_7
Ing. Giorgio Siani, con studio in Lecco, via Fabio Filzi n. 2;
Rag. ; Persona_1
Dott. ; Persona_2
Dott.ssa c/o con sede in Bergamo via F.lli Calvi;
Persona_8 CP_4
Dott. , con studio in Bergamo, via Tasso n. 79. Persona_9
Si chiede che i testi sopra indicati siano ammessi anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente dedotti e denegatamente ammessi”.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite (incluse IVA, CPA e rimborso forfetario) relativi ai due gradi di giudizio”,
Per Controparte_5
“In via principale: rigettare ogni domanda formulata nei confronti di confermando la sentenza di primo CP_5
grado ed in ogni caso, ove occorrendo anche in via di appello incidentale, accogliere le domande di primo grado che qui si ripropongono:
pagina 9 di 42 in via preliminare: accertare e dichiarare la comprovata genericità dell'atto di citazione di chiamata di terzo per assoluta mancanza di una chiara e precisa esposizione dei fatti cosi come CP_5
prescritto dagli articoli 163 co3 e 4 e 164 co4 cpc che hanno indotto in convenuti alla chiamata di terzo e per l'effetto dichiararlo nullo con ogni piu ampia statuizione;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione di garanzia di e nei confronti di oltre che l'intervenuta prescrizione Parte_5 Controparte_3 CP_5 per tutte le motivazioni di cui alle premesse sia nell'ipotesi in cui il Giudicante ravvisi un contratto d'appalto in quello occorso tra la convenuta e la terza chiamata sia nell'alternativa ipotesi di contratto d'opera e per l'effetto, nel merito, rigettare tutte le domande svolte dai convenuti nei confronti della terza chiamata;
in via principale: respingere in quanto infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande azionate da AF, e nei confronti di CP_1 Parte_6 CP_5
per tutte le motivazioni in premessa;
n ogni caso: con vittoria di spese e compensi per
[...]
entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria: ove occorrendo, si rinnovano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e presenti nella comparsa di costituzione in appello come segue: si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale del sig. e per i testi nella Parte_6 Pt_3 persona di TA AR corrente in Oggiono via Primo Maggio n. 21b -sui capitoli 2-3-6-8) i seguenti capitoli:
1.vero che veniva contattata da AF nell'anno 2011 per stilare un'offerta per redigere un progetto di CP_5 bonifica che rispondesse alle integrazioni richieste da nella relazione allegata alla conferenza di servizi del Pt_3
24.11.2010 (doc. 1 memoria istruttoria);
2.vero che nella conferenza di servizi del 24.11.2010 veniva stabilito che nel mappale 8283 non vi fossero superamenti di CSC con riferimento ai siti di uso commerciale e che pertanto no era necessaria la bonifica (cfr relazione allegata alla conferenza di servizi del 24.11.2010 doc. 1 memoria n. 2); Pt_3
3.vero che sul suddetto mappale, sulla base degli studi effettuati dalle società incaricate da AF prima di CP_5 era emersa la necessità di presentare un piano di gestione rifiuti (doc.1 memoria n. 2);
4.vero che veniva contattata da AF per stilare un'indagine ambientale propedeutica per le integrazioni di CP_4 cui sopra;
5.vero che nitamente ad , elaborava un progetto di bonifica dell'area de qua che veniva condivisa con CP_5 CP_4
ROdafin prima della presentazione da parte di quest'ultima agli organi preposti;
6.vero che il comune di Valmadrera con la conferenza di servizi del 22.12.2011 sospendeva il progetto di bonifica presentato dai terzi chiamati in quanto riteneva necessario integrare il progetto con un piano di gestione rifiuti (doc.3 memoria n. 2);
pagina 10 di 42 7.vero che AF incaricava,quindi, di redigere un piano di rimozione rifiuti che veniva approvato e CP_5 sottoscritto da AF e poi dalla conferenza del 03.10.2012 (doc.4 memoria n.2);
8.vero che il piano di gestione rifiuti del 01.03.2012 predisposto da sottoscritto e trasmesso agli enti da CP_5
AF recepiva e riportava anche le conclusioni a cui erano giunti gli studi precedentemente incaricati da AF e sulle quali gli enti avevano GI espresso parere positivo (cfr conferenza dei servizi del 11.03.2010 e piano gestione rifiuti agina 9,10,11); CP_5
9.vero che dopo il 2012 AF ha omesso di informare irca l'andamento delle opere presso l'area ex Fomp CP_5 dopo l'ottobre 2012;
10.vero che AF ha omesso di conferire altri lavori a er ulteriori attività dopo l'ottobre 2012; CP_5
11.vero che dopo il 2012 AF ha omesso di chiedere a areri circa l'eventuale mutamento di normativa di CP_5 settore inerente le bonifiche dei terreni;
12.vero che AF ha omesso di interpellare dopo l'ottobre 2012 al fine di chiedergli un parere circa CP_5
l'andamento dei prezzi di mercato in relazione allo smaltimento dei rifiuti depositati nel sito oggetto di vendita;
13.vero che dopo l'ottobre 2012 a cessato qualsivoglia rapporto con AF;
CP_5
14.vero che AF ha omesso di condividere con la bozza del preliminare prima di sottoporlo al potenziale CP_5 acquirente;
sempre in via istruttoria si ribadisce quanto verbalizzato all'udienza del 16.10.24 in ordine all'opportunità di rinnovare la CTU in quanto l'elaborato depositato appare insufficiente, non rispondente alle domande svolte dalla Corte e contraddetta da atti pubblici depositati.
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_6
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello attoreo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza qui impugnata;
- in via di estremo subordine, dichiarare tenuta a garantire Controparte_12 CP_4
nei limiti del massimale di polizza ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita.
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi oltre al rimborso spese generali, CPA e IVA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 11 di 42 A) Il giudizio di primo grado
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Pt_1 Parte_2 CP_11
(oggi , e affinché venissero condannati al CP_1 Controparte_3 CP_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dei convenuti alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare del 27.11.2015, il successivo addendum del
19.12.2015 e il contratto definitivo del 23 dicembre 2015, danni pari alle spese sostenute o da sostenere per la messa in sicurezza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per la bonifica dell'area denominata “EX FOMP” (Fonderia Officine Moro Primo), situata nel Comune di
Valmadrera.
Essenzialmente, gli attori deducevano che, in virtù degli accordi contrattuali citati, avevano acquistato il 100% del capitale sociale di “OB AF Spa con un unico azionista” e che tale società era proprietaria dell'area sopra indicata, ove si sarebbe dovuta realizzare una grande struttura di vendita;
inoltre, che i Venditori davano atto, per quanto di interesse, che il Comune di
Valmadrera aveva approvato il “piano di gestione dei rifiuti”, con ordinanza n. 35/2003 del
19.09.2003 e che le uniche passività, dal punto di vista ambientale, erano quelle indicate nella
“relazione ambientale” approvata, nell'anno 2012, in sede di Conferenza di Servizi;
infine, che non vi erano, né vi sarebbero state in futuro, altre “esigenze di bonifica”, a condizione che l'intervento immobiliare da realizzare fosse conforme al progetto GI approvato dall'Autorità Comunale con l'accordo di programma.
Fatta tale premessa, gli attori deducevano l'inadempimento dei convenuti agli specifici impegni contrattuali e azionavano le garanzie convenzionali (previste dagli artt. 9 e 10 di tali contratti), in quanto – una volta avviate le pratiche per la realizzazione del progetto – era emersa una grave contaminazione del terreno e una realtà fattuale diversa da quella rappresentata dai Venditori;
quindi, concludevano per il risarcimento del danno, tenuto conto degli esborsi sostenuti e da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto superiori rispetto a quanto indicato con la citata “relazione ambientale”.
2. (oggi , e si costituivano nel CP_16 CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio di primo grado e contestavano ogni responsabilità, essenzialmente, rilevando che: a) prima della conclusione di tali accordi contrattuali, l'area di cui trattasi era stata GI interessata da un pagina 12 di 42 procedimento di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, oltre che sottoposta a diverse campagne di geognostica, che si erano concluse con l'approvazione del “piano di gestione dei rifiuti” nell'anno 2012; b) il contratto fra le parti era stato concluso tenendo conto di ciò e gli Acquirenti, su loro iniziativa, avevano chiesto al Comune di Valmadrera un “nuovo piano di caratterizzazione” del sito, così dando vita a un nuovo tavolo tecnico nell'anno 2018; c) tali diverse esigenze di
“bonifica” erano conseguenza di fatti sopravvenuti e, in particolare, della volontà degli acquirenti di realizzare un progetto immobiliare diverso, con quote di scavo differenti, rispetto a quello preso a riferimento, dalle parti, al momento di concludere i citati accordi contrattuali.
3. Su richiesta dei convenuti, venivano chiamati in causa, a eventuale manleva, Controparte_5
ed che, rispettivamente, avevano presentato il “piano di gestione dei rifiuti” Controparte_17
(la prima) e collaborato alla sua realizzazione (la seconda) – le quali, costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepivano la decadenza e la prescrizione dell'azione ex artt. 1667 o 2226 c.c., prospettando, in ogni caso, la natura limitata dell'indagine svolta, rispetto al giudizio di responsabilità introdotto da parte attrice.
4. veniva chiamata in causa da quale Compagnia di Assicurazione Controparte_18 CP_4
per la responsabilità civile e, costituendosi in primo grado, concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
5. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza n. 6097/2022 pubblicata in data 12 luglio 2022, così disponeva:
“rigetta la domanda degli attori verso i convenuti;
condanna gli attori in solido a rimborsare i convenuti le spese di lite, che si liquidano in euro
44.500,00 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna i convenuti in solido a rifondere le spese processuali a favore delle terze
[...]
e liquidate: CP_5 CP_4 Controparte_6
a favore di in euro 44.500,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di Controparte_5
legge;
a favore di in euro 44.450,00 oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge;
CP_4
pagina 13 di 42 a favore di in euro 19.000,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva di Controparte_19 legge”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Le garanzie contrattuali invocate dagli attori, di cui all'art.
9.1.7. cit., si ritenevano circoscritte alle sole situazioni note o conoscibili al momento di sottoscrizione del contratto preliminare, oltre che a quanto indicato nella “Relazione Ambientale”
3.9.2012, approvata dal Comune di Valmadrera in sede di Conferenza di Servizi;
(ii) gli attori non avevano diritto al risarcimento di danni dipendenti dalla loro volontà di realizzare un progetto immobiliare diverso e con diverse quote di scavo e in un contesto normativo nelle more mutato (pg. 24 sentenza);
(iii) quindi – si concludeva – la domanda così proposta esorbitava dal perimetro delle garanzie indicate e non comprendeva attività non conosciute, né conoscibili con
l'ordinaria diligenza, al momento di concludere i contratti;
(iv) il “piano di caratterizzazione” avviato dagli acquirenti nell'anno 2019 è “nuovo” e si riferisce a un “nuovo progetto immobiliare”;
(v) i nuovi costi rappresentati dagli attori sono “completamente sganciati” dalle garanzie rilasciate con la citata “Relazione ambientale” (pg. 25 sentenza);
(vi) gli accertamenti successivi al contratto – (svolti dalle Pubbliche Autorità, che hanno verificato l'esistenza di fibre di amianto nel terreno in percentuale superiore alla concentrazione tollerata, quali rifiuti cancerogeni e pericolosi (classe di pericolosità
HP7) – non fondano, per tali ragioni, la responsabilità dei venditori, in quanto
“nessun elemento agli atti consente di ritenere che l'esecuzione del Piano rifiuti approvato nel 2012/2013, se fosse stato eseguito, avrebbe portato a questi rinvenimenti e a tali conseguenze”;
(vii) inoltre, prima di concludere il contratto, i Venditori svolgevano indagini tramite l'ausilio di Società terze (chiamate in causa in primo grado) e presentavano il “piano di gestione dei rifiuti” che era stato approvato dal Comune di Valmadrera;
(viii) la domanda attorea ha, dunque, ad oggetto costi non prevedibili;
pagina 14 di 42 (ix) quanto alla posizione delle terze chiamate, l'azione proposta nei loro confronti dalle convenute non è “contrattuale” (in quanto l'incarico, come risulta dalle fatture, era stato affidato da OB AF Spa), ma è “extra – contrattuale”: la prescrizione quinquennale non era, dunque, ancora maturata al momento di proposizione della domanda giudiziale (essendo decorsa dal momento in cui i convenuti ricevevano, in data 12.12.2018, la richiesta di risarcimento dei danni da parte degli attori). In ogni caso, anche a voler qualificare l'azione come
“contrattuale”, in relazione al “contratto d'opera professionale”, non trova applicazione la prescrizione breve di un anno ex art. 2226 c.c. (richiamandosi sul punto Cass, Civ. n. 28575/2013 e n. 12871/2015, a pg. 28 sentenza).
Quanto alle spese di lite, si disponeva che gli attori fossero tenuti alla rifusione delle spese anticipate dai convenuti e che questi ultimi dovessero rifondere le spese processuali in favore delle terze chiamate e per la carente allegazione dei profili di CP_4 Controparte_5
responsabilità, oltre che di , in applicazione del “principio di causalità”. Controparte_18
B) Il giudizio di appello
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 6097/2022, per i Pt_2 Pt_2 Pt_1
motivi così rubricati:
I^ MOTIVO: “Le garanzie attivate dagli acquirenti – erronea interpretazione e omessa pronuncia”;
II^ MOTIVO: “Erronea limitazione all'operatività delle garanzie di cui all'art. 9.1.7., comma 4 (impropriamente definita garanzia rifiuti) e l'omessa disamina dei documenti e dei fatti da cui risulta comunque violata”;
III^ MOTIVO: “Erronea limitazione all'operatività delle garanzie di cui all'art. 9.1.7., comma 5: errato collegamento al progetto e comunque omesso accertamento della sostanziale identità tra il ” e il “Progetto Sviva”; Parte_7
pagina 15 di 42 IV^ MOTIVO: “Erronea valutazione sulle “previsioni” di bonifica che avrebbero dovuto compiere gli acquirenti e sul grado di responsabilità dei venditori”;
V^ motivo: “Sulla legittimazione attiva degli appellanti con riferimento alla domanda risarcitoria”.
8. e (GI , costituendosi nel CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_16
presente giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello e hanno proposto due motivi di appello incidentale.
9. e si sono costituite in appello e hanno concluso per il Controparte_5 Controparte_18
rigetto.
10. costituendosi nella presenta fase di gravame, ha concluso per la conferma della CP_4
sentenza impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
11. Con ordinanza resa in data 6 giugno 2023, questa Corte ammetteva CTU, nella persona del
Prof. (Professore Ordinario di Geofisica Applicata presso il Dipartimento di Persona_10
Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova), sul seguente quesito:
“Il Ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuati i necessari accessi presso i Pubblici Uffici, sentiti i Ctp laddove nominati:
1) indichi i passaggi principali del procedimento amministrativo, avente ad oggetto la bonifica dell'area “ex – Fomp” di Valmadrera (LC) e, in tale contesto, evidenzi la distinzione fra: “piano di gestione dei rifiuti”, “piano di caratterizzazione ambientale” e “progetto operativo di bonifica”;
2) dica se ed in che termini sia stata accertata, dalle Autorità competenti, la presenza di rifiuti
tossici e/o pericolosi e se riguardino anche le acque sotterranee, nonché quali siano le caratteristiche e la condizione ambientale dell'area per cui è giudizio, sia all'attualità, sia nel momento in cui veniva predisposta la “relazione ambientale” richiamata nel contratto concluso fra le parti in data 27 novembre 2015;
pagina 16 di 42 3) accerti se il “progetto Sviva” si differenzi dal “progetto AF” e, nell'affermativa, se ciò richieda lo svolgimento di attività di rimozione/smaltimento, bonifica e/o messa in sicurezza, diverse ed ulteriori, specificandone i motivi, la tipologia e quantificandone i costi;
4) dica, altresì, se e quando, rispetto ai fatti per cui è giudizio, sia intervenuta l'eventuale modificazione della normativa tecnica in materia di “gestione dei riporti e dei materiali di scavo”
e se ciò abbia inciso e in che misura sulle attività in precedenza indicate e sui costi, dandone precisa quantificazione;
5) infine, quantifichi gli esborsi GI sostenuti da parte appellante, così come documentati, per la realizzazione dell'attività di rimozione e di smaltimento dei rifiuti e di compiuta bonifica dell'area
e quelli che, secondo ragionevole probabilità, dovranno essere sostenuti, accertando se siano necessari (in tutto o in parte) per l'esecuzione del progetto immobiliare;
6) in ogni caso, indichi, alla Corte, ogni ulteriore elemento utile al fine della decisione”.
12. La CTU veniva depositata in data 14 marzo 2024 e, in seguito, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dalle parti, veniva depositata una successiva integrazione in data 10.10.2024,
poi, illustrata dal Ctu, nel contraddittorio, alla successiva udienza del 16.10.2024.
13. In data 18 dicembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, su loro richiesta,
venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) L'appello principale proposto da e Pt_1 Parte_8
[.. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono della sentenza di primo grado, per aver:
- dato un'interpretazione restrittiva alle garanzie contrattuali, così da ritenere che le stesse fossero operanti nei limiti di euro 845.000,00;
- ritenuto che gli Acquirenti avessero presentato un progetto immobiliare “diverso” da quello preso a riferimento, dalle parti, con i citati accordi contrattuali.
pagina 17 di 42 Ritengono invece gli appellanti che sussista la responsabilità dei Venditori, in quanto i contenuti della “relazione ambientale” allegata ai contratti si sono rivelati né corretti, né veritieri.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo, al terzo, al quarto e al
quinto, in quanto intimamente connessi, motivi con i quali, rispettivamente, si contesta la valutazione del primo Giudice nella misura in cui:
- non ha correttamente interpretato l'ambito di applicazione della garanzia rilasciata dai
Venditori;
- ha affermato che, per propria scelta, gli Acquirenti abbiano proposto, all'Ente Locale, un
“nuovo piano di caratterizzazione” in conseguenza delle loro nuove esigenze progettuali;
- ha ritenuto che gli Acquirenti fossero consapevoli del fatto che il “piano gestione rifiuti” fosse “una prima fase, molto rilevante ma non esclusiva del procedimento di bonifica, che avrebbe comportato maggiori, ulteriori costi rispetto ai 840.000, perché una volta smaltiti i
Contro rifiuti, descritti nelle relazioni tecniche di e di si sarebbe dovuto procedere CP_4
alle analisi del suolo e in alcune zone ad altre attività di bonifica” (pg. 27 sentenza).
Prospettano, invece, gli appellanti che gli inadempimenti contestati ai Venditori si fondino sull'erronea predisposizione della “Relazione Ambientale”, laddove – in relazione ai “rifiuti” – non aveva indicato la presenza di rifiuti “pericolosi” e aveva grandemente sottostimato i costi
necessari per il loro smaltimento.
Ritengono, inoltre, i medesimi appellanti che i due progetti immobiliari, presentati alle Autorità
locali, siano nella sostanza coincidenti e che i maggiori costi indicati non siano conseguenza della
“diversità” progettuale, ma dell'erronea predisposizione del “Piano Gestione Rifiuti”, da parte dei
Venditori, così come allegato agli accordi contrattuali.
Quindi, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui, sebbene abbia ritenuto che “la garanzia rifiuti sussiste con riferimento a quanto … non dichiarato e conosciuto o conoscibile con
l'ordinaria diligenza da parte dei Promittenti Venditori” - (pg. 24 sentenza) - ha concluso nel senso che nessuna negligenza sia a questi ultimi riferibile, per tutte le ragioni GI in precedenza evidenziate.
pagina 18 di 42 Fatta tale premessa, la Corte ritiene che i motivi di appello siano fondati, almeno nei limiti che si andranno a evidenziare.
I.A. Innanzi tutto, occorre tratteggiare gli elementi essenziali degli accordi contrattuali fra le parti.
(i) in data 27 novembre 2015, (oggi concludeva un contratto CP_16 CP_1 preliminare con , finalizzato alla cessione dell'intero pacchetto azionario posseduto Parte_2 dalla prima Società in “OB AF Spa con un unico azionista” – Società, quest'ultima, proprietaria dell'area denominata “EX FOMP”, con una superficie di mq. 39.561 e situata nel
Comune di Valmadrera.
a. Le intese preliminari prevedevano:
- la cessione del pacchetto azionario al prezzo di euro 1.000,00 (art. 4);
- la rinuncia, da parte del Venditore, ai crediti verso la Società e al rimborso al finanziamento soci (= euro 950.000,00 ed euro 1.516.659,29 per rapporto di conto corrente) (art. 5);
- l'assunzione, da parte dell'Acquirente, del debito bancario indicato in euro 13.130.000,00, oltre agli interessi passivi e agli oneri ad esso consequenziali (art. 5);
- la contribuzione, da parte dei Venditori, di una somma indicata in euro 800.000,00, per la realizzazione del progetto immobiliare (art. 7.1.);
- l'impegno, da parte del Venditore, all'aumento di capitale nella misura di Euro
1.000,000,00 entro la data di stipulazione del definitivo (art. 8).
b. Oltre a ciò, all'art. 9 – dal titolo “Garanzie del Promittente Venditore” – era previsto, al paragrafo 7), quanto segue:
“Il Complesso OB, alla data dell'Esecuzione, sarà conforme ad ogni applicabile norma in materia edilizia, urbanistica, ambientale, tributaria …
Il Promittente Venditore garantisce che, con riferimento ai rifiuti presenti nel Complesso
OB, le uniche passività da ciò derivanti sono quelle di cui alla Relazione Ambientale di
cui alla premessa E), approvata con Parere Favorevole e che, ad oggi, non si ha conoscenza di passività ambientali ulteriori e diverse rispetto a quanto confluito nella Relazione Ambientale
approvata nella Conferenza dei Servizi. […]
pagina 19 di 42 Il Promittente Venditore garantisce altresì che la situazione ambientale del Complesso
OB è comunque quella risultante dalla Relazione Ambientale e che non sussistono e non sussisteranno, a condizione che l'intervento venga realizzato in sostanziale conformità al Progetto,
nella stessa area e con le stesse quote di scavo nello stesso indicato, esigenze di bonifica sostanzialmente differenti in termini di qualità e quantità rispetto a quanto riportato nella
Relazione Ambientale e nella Concessione”.
c. La citata “Premessa E)” precisava che detto complesso immobiliare, a seguito di ordinanza n.
35/2003 del 19 settembre 2003 del Comune di Valmadrera, “è interessato da un procedimento di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente” e che – in data 3 ottobre 2012 – la Conferenza dei Servizi del Comune di Valmadrera aveva espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti e dell'allegata relazione tecnica redatta da
[...]
denominata “Relazione ambientale” e trasmessa agli Enti competenti in data CP_5
10.09.2012.
d. La così denominata “Relazione Ambientale” era definita, all'art. 2) del contratto preliminare, come: “Il “Piano di gestione dei rifiuti presso Area ex Fomp in via Como in Comune di
Valmadrera (LC)”, inclusivo della “Integrazione alla relazione tecnica” redatta per conto della
Società in data 3.09.2012 da e trasmesso agli enti in data 10.09.2012 – Controparte_5
Protocollo Comune di Valmadrera n. 17011”.
In particolare, la c.d. “Relazione ambientale” dava atto dei campionamenti dei terreni e delle acque di falda, delle analisi chimiche eseguite e dei risultati ottenuti, tra l'altro, evidenziando che:
“Nella quasi totalità dell'area le uniche contaminazioni dei terreni in posto E dei materiali di riporto sono state riscontrate per il parametro idrocarburi pesanti e sono circoscritte all'area ex
Pisa (area ex serbatoi interrati) e in corrispondenza di una cisterna interrata ubicata nelle vicinanze dell'ex palazzina uffici presso l'area ex Fomp”.
“Sulla base delle indagini effettuate sull'area in esame è possibile indicare i seguenti materiali provenienti dalle attività di escavazione […] per un quantitativo stimato di 54.200 mc.”.
e. Inoltre, la c.d. “Relazione ambientale” prevedeva la (sola) presenza di rifiuti “non pericolosi” e stimava il costo di smaltimento in euro 845.000,00, oltre che un intervento di circa 150 gg., come pagina 20 di 42 da computo metrico estimativo, quadro tecnico economico e cronoprogramma allegato (così, doc.
n. 6 fasc. appellante).
In sostanza, gli esborsi preventivati (= euro 845.000,00) erano equivalenti al “contributo” promesso dal Venditore (= 800.000,00) con i contratti sottoscritti fra le parti.
f. Ancora, all'art. 10 – titolato “Obblighi di indennizzo” – era previsto l'impegno del Venditore a indennizzare l'Acquirente, tra l'altro, per ogni “passività, perdita e/o sopravvenienza passiva a carico della Società o insussistenza di attività non risultanti dalla situazione aggiornata che non si sarebbero verificate se le dichiarazioni e le garanzie previsti al precedente art. 9 fossero state veritiere, corrette e accurate”, ivi comprese le passività che dovessero essere conseguenza di “fatti
e circostanze dichiarati dal Promittente Venditore”.
sottoscriveva il contratto preliminare (così come i successivi accordi Controparte_20 contrattuali), costituendosi “garante a favore del Promittente Acquirente per tutti i casi di inadempimento da parte del Promittente Venditore alle obbligazioni previste dal presente articolo
10 […]”.
(ii) Con l' “Addenddum al contratto preliminare di compravendita di azioni” del 19 dicembre
2015, richiamato il contratto preliminare 27.11.2015, si dava atto che era stato deliberato, come concordato, l'aumento di capitale di OB AF RL, che veniva sottoscritto, al 99%, da e, all'1%, da . CP_16 Controparte_3
Di conseguenza, si prevedeva che tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con il citato preliminare venissero assunti anche da quale “Promittenti Venditore”. Controparte_3
Inoltre, quale “Promittente Acquirente”, oltre che , veniva indicata anche Parte_2 Pt_1
Infine, confermava il suo impegno, quale garante, nei termini GI indicati. CP_2
(iii) In data 23 dicembre 2015 veniva sottoscritto, da tutte le parti, il contratto definitivo – che replicava le principali condizioni sopra esposte e, dunque, e cquistavano il 100% Pt_2 Pt_1
del capitale sociale di OB AF RL (che, nel frattempo, aveva mutato la denominazione sociale di ). CP_21
pagina 21 di 42 I.B. Risulta, altresì, ex actis come – in data 23 ottobre 2017 – la Giunta del Comune di Valmadrera abbia approvato il denominato “Progetto SVIVA” – così chiamato dalle parti per distinguerlo dal
“Progetto RODAFIN”, preso a riferimento al momento di conclusione dei detti accordi contrattuali e mai approvato dall'Ente Locale.
Emerge, ancora, per tabulas, che, in data 16 giugno 2018, sia stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Valmadrera e per la promozione di un accordo di programma finalizzato CP_21 alla riqualificazione dell'area ex FOMP.
In data 28 maggio 2019 – gli odierni appellanti hanno presentato il “piano di caratterizzazione del sito”.
A tale piano era allegata la relazione tecnica elaborata, su incarico dei medesimi appellanti, da che dava atto - per la prima volta - dell'esistenza di contaminanti nei terreni Controparte_22
e nella falda.
Il piano di caratterizzazione veniva approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2019.
I.C. Occorre, infine, dare atto – quale premessa fattuale necessaria, ai fini delle valutazioni che seguiranno – che successivamente, in data 7 maggio 2020, ARPA DI convalidava i risultati di tale piano di caratterizzazione e, dunque, la presenza di rifiuti pericolosi (amianto, alluminio, arsenico, cloroformio, dicloroetilene, ecc.), rilevando, tra l'altro, che:
“i risultati delle analisi hanno evidenziato concentrazioni di fibre libere di amianto superiori allo
0,1%; tali rifiuti rientrano nella classe di pericolosità HP7 e sono classificati come rifiuti pericolosi cancerogeni”; “contestualmente è stata rilevata la presenza di amianto nel campione di fibrocemento denominato S12 frammento prelevato dalla verticale S12” (doc. n. 19 appellanti).
In ragione di ciò, il Comune di Valmadrera, con ordinanza n. 24 del 26 giugno 2020, intimava a di mettere immediatamente in sicurezza il sito, a prescindere dall'utilizzo che la proprietà CP_21
ne avrebbe voluto fare.
In data 15 gennaio 2021, presentava, alla Pubblica Autorità, un “piano di CP_21 caratterizzazione integrativo” – redatto da Tecno Habitat RL – con il parere favorevole di ARPA
DI, ATS Brianza e Provincia di Lecco.
pagina 22 di 42 Seguivano indagini integrative da parte del Comune di Valmadrera – indagini che confermavano la presenza di contaminanti nel terreno (doc. n. 28 appellanti).
I.D. Fatta tale necessaria premessa, si deve dare conto degli accertamenti di natura tecnica acquisiti all'esito dell'articolata CTU svolta in appello dal Prof. Persona_10
Si premette che i risultati raggiunti - cui è pervenuto il CTU - appaiono completi, chiari e condivisibili e, pur rinviandosi, per esigenze di economicità espositiva, alle relazioni GI depositate,
si ritiene opportuno evidenziare i punti principali.
Si premette, ancora, che il contributo peritale consente di evidenziare – tra l'altro – l'utilizzo frequente, negli atti, di un linguaggio tecnicamente non corretto, che – ritiene questa Corte – ha influenzato, in più punti, la decisione di primo grado – decisione che, per tutto quanto verrà
evidenziato, non si ritiene meritevole di conferma.
a. Orbene:
(i) così come evidenziato con chiarezza dal CTU, il “piano gestione rifiuti” (“P.G.R.”) attiene alla “fase preliminare”, nel senso che ha ad oggetto la gestione e l'eliminazione dal sito dei rifiuti presenti sullo strato superficiale del terreno e la cui presenza nell'area di interesse – si è osservato – era “conclamata”, essendo, da anni, esistente una
“discarica non autorizzata” (almeno dal 1988, allorquando venne presentato un primo piano di bonifica, mai attuato).
Come GI detto, l'approvazione del P.G.R. è avvenuta con la citata conferenza di servizi del 2012, di cui le parti davano atto alla citata “Premessa E” del contatto preliminare.
(ii) Diversamente, il “piano di caratterizzazione ambientale” (“P.D.C.” ex art. 242 d.lgs.
152/2006) presuppone la conoscenza del sito, mediante campionamenti e sondaggi dal punto di vista della contaminazione ambientale (suolo, sottosuolo, falde acquifere).
L'unico piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Valmadrera – in sede di conferenza di servizi 22.07.2019 cit. – è stato quello presentato dagli Acquirenti nell'anno 2019.
pagina 23 di 42 Di conseguenza, si evidenzia sin da ora come non sia corretto quanto motivato dal Tribunale,
laddove ha affermato che gli Acquirenti – volendo realizzare un progetto immobiliare diverso da quello originario – presentavano un “nuovo piano di caratterizzazione”.
L'assunto è non corretto sotto due profili:
- in precedenza, nessun piano era stato mai approvato, su iniziativa dei Venditori.
E ciò, nonostante che - con la delibera di approvazione del (diverso) “piano rifiuti”, in conferenza di servizi 3.10.2012, si prevedeva che, all'esito dello smaltimento - si sarebbe dovuto procedere
“con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle falde acquifere”;
- il progetto immobiliare presentato dagli acquirenti - così come ben evidenziato dal CTU - non differisce sostanzialmente da quello presentato da OB AF RL, presentando solo “leggere modifiche”.
Queste ultime, così come esplicitato da parte appellante (pg. 12 appello) e reso evidente dalle rappresentazioni grafiche che precedono, erano relative non GI alla realizzazione del progetto in
sito, ma ad elementi urbanistici esterni (irrilevanti ai fini della presente controversia) e, in particolare, alla richiesta del Comune di Valmadrera di un collegamento alla stazione ferroviaria,
anche mediante ponte pedonale e parcheggi interrati dedicati ai trasfertisti.
(iii) L'ultima fase prevista dalla normativa ambientale – come ha evidenziato il CTU – è quella relativa alla “bonifica” dell'area, ma risulta ex actis che il procedimento amministrativo, ancora in essere, non abbia raggiunto tale fase.
pagina 24 di 42 Quanto alla tipologia di rifiuti presenti nel sito, il CTU ha ritenuto di fare riferimento alle indagini effettuate, nel 2019, dagli Acquirenti, in quanto validate da e recepite dalla conferenza di Pt_3 servizi del 22.7.2019, con l'approvazione del citato piano di caratterizzazione.
Pur rimandando alla relazione per il dettaglio tecnico, appare utile osservare che i comparti ambientali presenti sul sito siano essenzialmente sei: 1) terreno naturale;
2) rifiuti della vecchia discarica costituiti essenzialmente da scorie di fonderia;
3) rifiuti di demolizione degli edifici
FOMP che formano undici cumuli fuori terra;
4) riporti costituiti da terreno naturale misto a scorie di fonderia;
5) falda acquifera;
6) acque superficiali.
In relazione ai “rifiuti” sub 2), è stata accertata la presenza di amianto in circa il 10% dei campioni e, per il resto, sono rifiuti non pericolosi.
Quanto ai “rifiuti di demolizione” sub 3), sono stati riscontrati “rifiuti pericolosi per presenza di amianto in circa il 25% dei campioni” e, per il resto, sono non pericolosi.
b. Il CTU ha inoltre evidenziato che – quanto al “PGR” presentato dai Venditori all'Ente
Pubblico nel 2012 e alla relazione tecnica ad esso allegata (come recepiti in sede di conferenza di servizi dell'ottobre 2012 cit. e – poi – nel contratto preliminare de
27.11.2015):
“Le indagini sono state eseguite per la quasi totalità senza contraddittorio con , ad Pt_3
eccezione delle indagini sulla falda acquifera del 2006 - 2007. Questo ha comportato, probabilmente, la mancata identificazione di alcuni aspetti poi emersi dalle indagini successive
(2020 e 2021).
In particolare […] NON è stato ricercato il parametro , anche se presente nelle tabelle Per_11
di riferimento (Colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, d.lgs. 152/2006),
mancando in tal modo di identificare l'unico parametro che rende, come sopra descritto, pericolosa parte dei rifiuti indagati”.
Quindi, è emerso che le indagini così realizzate non fossero, quanto meno, complete e non avessero ricercato il parametro che, invece, andava verificato (trattandosi di sito di ex fonderia, da anni in disuso e in considerazione del fatto che tali indagini erano destinate, oltre che alla controparte pagina 25 di 42 contrattuale, anche alla Pubblica Amministrazione, in vista della realizzazione del progetto immobiliare).
c. Ancora, il CTU – con osservazione che si condivide – ha evidenziato come non soltanto le indagini così realizzate (dai Venditori) fossero carenti, ma anche come il computo metrico allegato al “piano gestione rifiuti” fosse del tutto inadeguato.
Così si legge alle pgg. 11 e 12 della prima relazione:
“Appare quindi del tutto incongruo come l'allegato 2 del PGR 2012 (“Computo Metrico
Estimativo”) – doc.1) non tenga conto di alcuna possibile incertezza sulla natura dei rifiuti stessi,
tutti trattati a priori come rifiuti non pericolosi con test di cessione a norma e per i quali è previsto un costo per trasporto e smaltimento di solamente 5 € / tonnellata […] Similmente all'allegato 6 del PGR 2012 (“Quadro Tecnico Economico” – doc. 1) alla voce “Imprevisti e arrotondamenti” è riportato un valore zero”.
d. Quindi, il PGR – in base agli esiti degli accertamenti peritali – erroneamente non indicava:
- la reale situazione dei “rifiuti” presenti in sito;
- il costo necessario per il loro smaltimento.
e. Quanto a tale ultimo aspetto, il CTU – con estrema chiarezza e capacità di sintesi, tenuto conto dell'indubbia complessità della disciplina (primaria e secondaria) che regola la materia del trattamento dei rifiuti – ha illustrato le principali modifiche normative (pgg. 16
– 22 prima relazione), onde verificare se – dopo la conclusione di detti accordi contrattuali – la normativa fosse mutata e in che termini e, in particolare, se ciò (come succintamente affermato dal Tribunale) possa avere inciso nella presente controversia.
Sul punto, appare significativo evidenziare che la principale modifica normativa in tema di trattamento di “terre e rocce da scavo” e di “riporti”, anche se in parte contaminati, è quella avvenuta nell'anno 2017 (cfr. d.p.r. 120/2017), in base alla quale gli stessi, oltre che a continuare ad essere distinti, come in passato, in “rifiuti” e “non rifiuti”, possono anche essere qualificati come “sottoprodotto” ed essere riutilizzati in sito, con conseguente minor aggravio di costi per il trasporto e lo smaltimento.
pagina 26 di 42 Peraltro, tale modifica normativa non può essere ritenuta (come, invece, ha affermato il primo
Giudice) motivo di esclusione o di limitazione di responsabilità dei Venditori, in quanto:
“data la larga sottostima dei costi presente nel PGR a causa dell'assegnazione aprioristica del codice CER 17.05.04 a tutto l'ammasso di materiale da rimuovere, qualunque procedura di caratterizzazione più accurata inevitabilmente andrà a rialzare tali costi … su un costo di soli 5 euro / tonnellata di materiale da scavare, rimuovere e conferire altrove”, concludendo il CTU, sul punto, che “il significativo aumento di costi” non è “legato alla variazione della normativa, ma piuttosto ad una incauta applicazione della normativa in vigore all'epoca da parte del PGR”
(pgg. 22 e 23 prima relazione).1
I.E. Gli accertamenti tecnici di cui si è data contezza fondano la responsabilità dei Venditori, in quanto la citata “Relazione Ambientale”, allegata al contratto preliminare e comprensiva del
“computo metrico”, è risultata non veritiera, incompleta e non accurata. 1 Così, ancora, a pg. 4 delle risposte alle osservazioni dei CTP:
“… questo computo metrico … si compone di una semplice tabella i cui costi non sono altrove giustificati e in cui spicca per irragionevolezza della stima unitaria del costo come “Trasporto e smaltimento di terreni contaminati in discarica / impianto di trattamento e recupero per rifiuti non pericolosi” e pari a euro 5 euro / ton.”.
Ancora:
“A prescindere da ogni altra considerazione e precisazione, questo singolo dato rappresenta la causa quasi esclusiva di una grave sottostima dei costi di smaltimento dei rifiuti al tempo del PGR 2012, e quindi del contratto di compravendita del 2015 che al PGR fa esplicito riferimento. Ogni altra considerazione a riguardo è largamente marginale”.
Ulteriormente, cfr. pg. 7, ove si afferma che:
“il prezzo di 5 euro / ton. cui fa riferimento il PGR del 2012 … è senza dubbio alcuno irragionevole (se non un grossolano errore) anche considerando l'irragionevole assunzione che tutti i rifiuti fossero (e non sono certo) non pericolosi. Considerando che ogni viaggio su gomma può trasportare, al massimo, 40 tonnellate nette
(rispetto alla massa totale del mezzo – un autoarticolato di dimensioni massime consentite), questo corrisponderebbe ad un prezzo pari a euro 200 /viaggio A/R rispetto al luogo di conferimento (incognito) comprensivo anche dei costi della discarica stessa presumibilmente, da soli, ben superiori a 5 euro / ton. … a conoscenza del CTU, GI nei primi anni 2000, un rifiuto pericoloso poteva essere smaltito in discarica a costi dell'ordine di 500 euro/ ton.”. pagina 27 di 42 Innanzi tutto, occorre precisare che la locuzione “Relazione ambientale” è – essa stessa – del tutto impropria, in quanto – così come definita dal citato art. 2 del contratto preliminare – integrava, dal punto di vista sostanziale, il (solo) “piano di gestione dei rifiuti”.
Quindi, onde non alimentare confusione, appare corretto fare riferimento a “piano di gestione dei rifiuti” (PGR).
Fatta tale premessa, il “PGR” – così come predisposto dai Venditori – è risultato erroneo e non corretto, in quanto – come accertato dal CTU – ha omesso di verificare la presenza di rifiuti pericolosi in sito e la stima dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento è risultata, in generale,
grandemente sottostimata.
Gli Acquirenti hanno dunque diritto a vedersi indennizzati dei maggiori costi che hanno GI
sostenuto o che dovranno sostenere per la compiuta rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Quindi, si ritengono operanti le garanzie previste dagli artt. 9) e 10) dei contratti conclusi fra le parti – come GI trascritte in precedenza – in quanto:
- ai sensi dell'art. 9), le passività successivamente emerse e di cui si è data contezza, a sostanziale parità di progetto immobiliare da realizzare e, dunque, di quote di scavo, erano conoscibili dai
Venditori con l'utilizzo della diligenza del caso;
- ai sensi dell'art. 10), i dati (tecnici ed economici) indicati nel P.G.R. non erano “veritieri, corretti
e accurati” (così art. 10 cit.).
I.F. Sul punto, si ritiene infondata la questione di nullità delle garanzie, riproposta in appello da
ex art. 346 c.p.c., per non essere le stesse Parte_9
“determinate o determinabili”, da un punto di vista di economico e temporale (art. 1346 c.c.) e, quanto alla posizione del garante per la dedotta violazione dell'art. 1938 c.c., non CP_2 essendo indicato l'importo massimo garantito.
Ritiene questa Corte che le garanzie così prestate fossero in realtà determinabili in considerazione del contenuto degli stessi accordi contrattuali fra le parti.
Attiene, invece, ad altro e diverso profilo (oltre che a diversi rapporti contrattuali), la circostanza che i Venditori, così come dai medesimi ribadito in appello, avessero assunto dette garanzie nella pagina 28 di 42 “convinzione” che le indagini tecniche commissionate a terzi ( e CP_4 Controparte_5
fossero corrette e accurate.
Invero, il primo profilo qui in esame è relativo al tema della “validità” delle clausole citate e, dunque, impone una disamina del testo contrattuale;
il secondo, invece, è relativo ai diversi rapporti intercorsi fra i Venditori e le terze chiamate e ai prospettati inadempimenti contrattuali di queste ultime, se ed in quanto sussistenti, profili che si analizzeranno successivamente.
Quindi – in ordine al primo tema controverso – questa Corte rileva come le garanzie convenzionali assunte dalle parti fossero determinate o, comunque, determinabili e, in particolare:
- quanto all'oggetto, che la garanzia prestata dai Venditori ex artt. 9 e 10 era limitata al Piano di Gestione dei Rifiuti, elaborato nell'anno 2012 e che solo limitatamente esso era stata assunta dai medesimi – così da circoscrivere il suo ambito di operatività ed escludendo la successiva fase di “bonifica” propriamente detta (in quanto, non ancora valutabile, tutt'oggi);
Il fatto che i risultati ivi indicati si siano rivelati erronei e grandemente sottostimati dal punto di vista economico non incide sulla validità della garanzia stessa, ma – al contrario – è il presupposto della sua operatività (artt. 9 e 10 cit.);
- inoltre (così come correttamente evidenziato dal primo Giudice, salvo poi pervenire a conclusioni che non si condividono) detta garanzia è operante nella misura in cui il PGR ha indicato dati (tecnici ed economici) errati, che invece erano conoscibili con la diligenza qualificata che doveva contraddistinguere l'operato dei Venditori, al momento di concludere tali contratti;
- quanto detto – secondo la Corte – segna il “perimetro oggettivo” e “temporale” di tale garanzia convenzionale, che, dunque, si riferisce a circostanze – non future – ma GI esistenti e verificabili (rectius, che dovevano essere verificate) quando venivano sottoscritti gli accordi contrattuali.
Né – per la stessa ragione – quanto al garante si ritiene sussistere la violazione CP_2 dell'art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future, in quanto:
pagina 29 di 42 - nella specie, viene in rilievo un obbligo di garanzia “specifico” e non assimilabile a una fideiussione omnibus;
- inoltre, lo stesso si riferisce a una situazione GI esistente nel momento in cui l'obbligo viene
assunto e, dunque, GI determinata o, comunque, determinabile.
I.G. Tenuto conto di quanto sopra, gli appellati , e sono CP_3 CP_1 CP_2
tenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di parte appellante, dei costi GI sostenuti e di quelli da sostenere per dare esecuzione al piano di gestione rifiuti, tenuto conto degli effettivi volumi e della reale tipologia di rifiuti presenti in sito, oltre che dei costi necessari, così come calcolati dal CTU.
In particolare, si è accertato che i costi GI sostenuti (doc. n. 21) sono pari a euro 194.249,71.
I costi da sostenere sono stati calcolati – sulla base dei dati a disposizione e con “un approccio cautelativo” (cfr. pg. 32 prima relazione) – tra euro 18.921.760 ed euro 21.174.671,00.
Gli stessi – (rinviandosi, per il dettaglio analitico, alla relazione) – sono comprensivi:
- dei costi di scavo e di trasporto dei rifiuti,
considerando l'esistenza di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi (in base alle concentrazioni di amianto) e dei volumi indicati dal CTU (risultati pari a 77.000 mc e superiori del 42% rispetto alla stima di 54.200 mc evidenziata nel computo metrico estimativo del PGR 2012);
- degli oneri di sicurezza;
- dei costi operativi e analitici per la classificazione rifiuti in corso d'opera;
- dei costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, distinguendosi, anche in tale caso, tra le varie tipologie di rifiuti;
- dei lavori accessori;
- della predisposizione del monitoraggio e degli oneri professionali (cfr. pg. 24 prima relazione).
I costi tengono conto dello smaltimento (quest'ultimo previsto dal PGR allegato al contratto fra le parti e dalla stessa Amministrazione in Conferenza di Servizi del 2012) mediante trasporto altrove pagina 30 di 42 dei rifiuti (non essendo stato ipotizzato, né convenzionalmente, né dalla PA, il riuso in loco o un loro utilizzo come sottoprodotto – così, pg. 23 prima relazione – fermo restando che quest'ultima soluzione risulta essere quella non “economicamente migliore”, ma la “più semplice” 2).
Inoltre, ai fini di detto computo, il CTU ha tenuto conto dei soli dati certi e non anche delle variabili (solo) “possibili” e di cui non si ha ancora certezza.
Quindi, il ricalcolo finale è prudenziale e cautelativo.
Infine, il CTU ha tenuto conto, ai detti fini, dei (soli) risultati validati dall'Autorità di controllo
DI, negli anni 2020 e 2021. Pt_3
B) La posizione di e di CP_4 CP_5
Si deve ora esaminare la posizione delle terze chiamate nel giudizio di primo grado, essendo stata proposta domanda di manleva da parte degli allora convenuti, così come ribadita in appello.
(i) Appare logicamente preliminare esaminare l'appello incidentale proposto da e in relazione alla ritenuta genericità della CP_1 CP_3 CP_2
chiamata in causa di e di nel giudizio di primo grado (cfr. CP_4 CP_5
“per la carente allegazione dei profili di responsabilità e di colpa”, pg. 28 sentenza), accertamento sulla base del quale - e del principio di causalità - il Tribunale ha posto a carico dei chiamanti le spese di lite sostenute dai chiamati.
Osserva questa Corte come le allegazioni poste a fondamento della chiamata in causa fossero sufficientemente chiare e specifiche, nel senso che la difesa dei chiamanti, in primo grado e in appello, è sempre stata quella di attribuire al P.G.R. – redatto dalle terze chiamate – un ruolo determinante nella conclusione di tali contratti e a dette condizioni. In particolare, i chiamanti hanno, a più riprese, allegato che la preliminare attività di indagine e di stesura del PGR, poi, approvato in Conferenza di Servizi del 2012, abbia avuto un peso rilevante ai fini della cessione delle quote societarie alle condizioni concordate.
Per tali ragioni, la chiamata in causa di e di risultava adeguatamente CP_4 CP_5 supportata da tali allegazioni e giustificata, nell'ottica dei chiamanti, ai fini di un'eventuale manleva.
Diverso è il tema della fondatezza della chiamata in causa – tema che, peraltro, non attiene a quello dinanzi esaminato.
(ii) Ciò detto, deve ora valutarsi, sempre per ragioni di ordine logico, l'appello incidentale condizionato – proposto da nel caso di accoglimento dell'appello CP_4
principale – in relazione al capo della sentenza di primo grado che ha respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione, sollevate, alternativamente, ex
artt. 1667 o 2226 c.c.
Si rileva, invece, come non abbia proposto appello incidentale, neppure Controparte_5 condizionato, essendosi limitata a riproporre detta questione (s'intende ex art. 346 c.p.c., pur se in difetto di espressa indicazione) quale strumento processuale che non risulta3 adeguato a devolvere al Giudice di appello la cognizione di una questione espressamente respinta dal Tribunale di primo grado.
Fatta tale premessa, si rileva che il Tribunale ha così motivato, a pg. 27 della sentenza impugnata: “ … l'azione proposta dai convenuti verso le terze chiamate non è contrattuale atteso che il rapporto contrattuale era intercorso per entrambe le società con OB AF PA (ora
CP_ Contro a) come si ricava dalle fatture emesse da ed verso Imm AF per il CP_4
pagamento del compenso (docc 37 e 38 conv.), dalla relazione del Piano di gestione rifiuti
Contro
Contro predisposto da (doc. 4 dove il cliente viene identificato in OB AF PA e dall'offerta economica avanzata da a OB AF PA (doc. 2 terza ). A CP_4 CP_4 fondamento dell'azione verso le società terze [non] deve ritenersi dedotta una responsabilità contrattuale, bensì fondata su di una dedotta responsabilità extracontrattuale, dove la condotta
dannosa andrebbe identificata nella negligenza con cui sono state svolte le prestazioni contrattuali. Il termine di prescrizione della responsabilità extracontrattuale è di cinque anni che
devono farsi decorrere ex art 2935 c.c. dal giorno in cui i convenuti ricevono la denuncia di attivazione delle garanzie da parte degli attori, il 12.12.2018”.
L'appellante incidentale contesta la qualificazione giuridica della responsabilità, così come evidenziata dal primo Giudice, ritenendo che, al contrario, la stessa sia astrattamente riconducibile all'alveo della responsabilità “contrattuale”, in quanto gli allora convenuti proponevano tale domanda sulla base del “contratto”, a suo tempo, intercorso fra “OB AF PA” e le terze chiamate.
Oltre a ciò, la medesima appellante incidentale prospetta l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, della decadenza e della prescrizione dell'azione, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che, in ogni caso, il “contratto” sarebbe riferibile a una prestazione d'opera intellettuale e, dunque, non troverebbero applicazione i termini i cui all'art. 2226 c.c.
Questa Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha valutato che i rapporti contrattuali – così come documentati – siano intercorsi (solo) fra “OB AF
Spa” e le e Controparte_17 CP_5
Di conseguenza, stante la terzietà dei convenuti in primo grado (i chiamanti), la responsabilità dai medesimi riferita alle terze chiamate appartiene al genus della responsabilità extra – contrattuale,
svincolata da un termine di decadenza e rispetto alla quale il termine di prescrizione (quinquennale)
– decorrente dalla denuncia degli allora attori del 12.12.2018 – non era ancora maturato al momento di notifica della citazione dei terzi nel giudizio di primo grado.
pagina 33 di 42 (iii) Ciò premesso, l'appello incidentale non appare fondato, per le seguenti ragioni.
In punto di fatto, risulta che abbia, dapprima, nell'anno 2011, su incarico – come CP_4 detto – di OB AF Spa – eseguito “circa venti campionamenti PArsi effettuati con escavatore in duplice campionamento (venti campioni di terreno ad una profondità massima di 2 metri dal piano campagna: n. 1 campionatura a 0,5 m. e n. 1 campionatura a 2 m., n. 10 posizioni;
assistenza al campionamento, prelievi campioni, imballaggio in idonei contenitori di vetro;
relazione tecnica e rapporti di prova;
sopralluoghi presso Enti preposti in materia” (come ribadito a pg. 23 conclusionale appello).
Successivamente, la stessa – su richiesta di – nell'anno 2012, CP_4 Controparte_5 collaborava alla realizzazione del “piano di gestione rifiuti” (P.G.R. cit.).
Osserva l'appellante incidentale che la Conferenza di Servizi presso il Comune Città di Valmadrera
– in data 3.10.2012 – esprimeva parere favorevole finale, prevedendo, peraltro, che “[…] al termine dei lavori di rimozione rifiuti si procederà al collaudo e con l'eventuale caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda”.
così come , evidenziano che, da tale momento, i rapporti fra le CP_4 Controparte_5
parti si interrompevano.
Inoltre, che detta prescrizione finale – cioè la previsione del “collaudo” e della “caratterizzazione dei terreni” – non sia stata realizzata dai Venditori e che ciò sia rilevante ai fini della valutazione del ruolo che le terze chiamate hanno avuto nella vicenda.
In particolare, le stesse rilevano che i Venditori:
a. dal 2012 al 2015, allorquando perfezionavano il citato contratto preliminare di cessione di quote, non provvedevano alla “rimozione dei rifiuti”, né al “collaudo”, né, tanto meno, alla
“caratterizzazione del sito”;
b. in completa autonomia, allegavano ai contratti il “piano di gestione dei rifiuti”
(denominandolo impropriamente “relazione ambientale”), pure se in assenza di “collaudo”
– (s'intende: di una verifica in sito, concreta e non solo teorica) – e si determinavano a garantire che le uniche passività ambientali fossero quelle risultanti da detta relazione e dal computo metrico allegato;
pagina 34 di 42 c. inoltre, assumevano dette garanzie convenzionali (cfr. artt. 9 e 10 contratti cit.), pur se consapevoli di non avere dato seguito alle prescrizioni della P.A. (collaudo e caratterizzazione del sito) nei tre anni intercorsi dal 2012 al 2015.
Ciò premesso, la Corte ritiene sussistere la responsabilità di e di CP_4 Controparte_23
nei limiti che si andranno ad evidenziare.
Innanzi tutto, si osserva che i fatti – così come allegati da e da CP_4 Controparte_5
sub a), b), e c) – non risultino tali da recidere il nesso di causalità fra le negligenze alle medesime ascrivibili e le responsabilità accertate all'esito del giudizio e oggetto di controversia.
Sul punto, si evidenzia che il “PGR” elaborato da e da è risultato – CP_4 CP_5 all'esito dell'articolata CTU svolta in appello – ex se gravemente deficitario, per tutte le ragioni GI evidenziate e alle quali, per brevità, si rimanda.
Il non avere accertato – come GI detto – la presenza di rifiuti “pericolosi” nel sito (quale evenienza tutt'altro che “improbabile”, trattandosi di sito di ex fonderia, interessata da qualche decennio da procedimenti in materia ambientale) e l'avere, in ogni caso, sottostimato, grandemente, i costi di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti (valutati in soli 5 euro / ton.) – risulta una negligenza obiettivamente ascrivibile all'attività svolta dalle terze chiamate e di cui deve tenersi conto nella graduazione delle responsabilità riferibili alle parti del presente giudizio (ivi compresi gli
Acquirenti) – così come verrà evidenziato nel prosieguo.
C) Le (cor)responsabilità delle parti nella causazione del danno
Deve ora affrontarsi il tema della graduazione delle responsabilità delle parti coinvolte, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., quale questione rilevabile di ufficio sulla base dei fatti accertati e all'esito dell'articolata istruttoria svolta.
(I) Questa Corte – tenuto conto dell'ampio compendio probatorio acquisto e di cui ha GI dato contezza – ritiene che la responsabilità dei Venditori sia preponderante, nella misura che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si individua nel 60%.
pagina 35 di 42 Invero, questi ultimi – nei contratti conclusi con gli odierni appellanti – hanno: a) richiamato il
“PGR” dell'anno 2012, approvato dalla Conferenza di Servizi del Comune di Valmadrera, seppure consapevoli che tale piano non fosse stato mai “collaudato” (cioè verificato) e che, per tre anni dalla sua approvazione (dal 2012 al 2015), fosse rimasto ineseguito;
b) su tale base, hanno dichiarato esistenti le “sole” “passività ambientali” indicate nella citata relazione, così come richiamata, in più punti, negli accordi contrattuali;
c) quindi, hanno rappresentato una realtà
ambientale profondamente divergente rispetto a quella esistente, per tutte le ragioni GI indicate, oltre che sottostimata in relazione ai costi (necessari) che gli Acquirenti avrebbero dovuto affrontare per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.
Quindi, in virtù delle garanzie rilasciate ex artt. 9 e 10 dei contratti conclusi fra le parti – garanzie che si ritengono valide ed efficaci – i medesimi sono responsabili, nella misura indicata, delle condotte in precedenza evidenziate.
(II) Sussiste, altresì, la responsabilità concorrente degli Acquirenti, nella misura che si ritiene di contenere al 40%.
Si ritiene, infatti, non completamente esente da censura la condotta di questi ultimi allorquando, nell'anno 2015, si determinavano ad acquistare le azioni di OB AF PA, al dichiarato fine di avviare il progetto immobiliare sull'area EX FOMP, ove era nota la presenza, da decenni, di un'ex fonderia e di una discarica abusiva.
Invero – per quanto si debba tenere in debito conto che l'approvazione, da parte della Conferenza
di Servizi del Comune di Valmadrera, in data 3.10.2012, del citato “Piano Gestione Rifiuti”, abbia indubbiamente creato un affidamento qualificato sulla sua correttezza e completezza dello stesso
PGR (le quali si sono rivelate non essere tali solo all'esito di complessa CTU espletata in appello)
– tuttavia, si ritiene che i medesimi, in quanto imprenditori che si accingevano a concludere un importante operazione economica e in vista di un ambizioso progetto immobiliare, avrebbero dovuto – tenuto conto di quanto risultava dai Pubblici Uffici – pretendere dai Venditori le necessarie integrazioni del caso ed effettuare accertamenti (anche) “in proprio”.
Invero, il fatto che quanto prescritto da detta Conferenza di Servizi nel 2012 fosse rimasto non eseguito per tre anni da parte di questi ultimi (id est: il collaudo e la caratterizzazione del sito) e la pagina 36 di 42 ragionevole certezza che ciò sarebbe stato a carico dei medesimi Acquirenti fonda la loro corresponsabilità nella misura GI indicata.
Appare, quindi, equo – in base alle circostanze del caso concreto – determinare la stessa in misura non paritaria, militando nel senso della riduzione di responsabilità degli Acquirenti l'approvazione del P.G.R. nell'anno 2012 e, quanto al concorso colposo dei medesimi, nella misura indicata, le ragioni in precedenza evidenziate.
(III) e sono tenute – ciascuna nella misura del 5% - a CP_4 Controparte_5
manlevare , e di quanto sono tenuti a CP_3 CP_1 CP_2
corrispondere in favore degli appellanti.
Le ragioni della corresponsabilità delle medesime (seppure minoritaria e da circoscrivere nei termini indicati) sono state esposte al paragrafo B) e ad esse si rimanda, per brevità.
Le circostanze che non vi siano stati mai rapporti diretti con i Venditori e che, dal 2012 – allorché
dette Società (terze chiamate) completavano la redazione del PGR (pure se con le indicate criticità)
– non siano più state contattate ovvero non siano state coinvolte nelle successive vicende negoziali, non consente di ravvisare una maggiore quota di responsabilità a carico delle stesse.
(IV) , quale Compagnia di Assicurazione per la responsabilità Controparte_6
civile, è tenuta, a sua volta, a manlevare di quanto debba corrispondere in CP_4
favore di , . CP_3 CP_1 Parte_9
Si premette che l'operatività della polizza assicurativa è stata affermata dal primo Giudice, a pg. 28 sentenza, con statuizione che non è stata impugnata – (essendosi così affermato: “La difesa di ha eccepito l'esclusione della garanzia della responsabilità invocata in giudizio CP_6 dall'assicurata; invero, l'eccezione è infondata perché oggetto della polizza è la responsabilità civile della società per l'attività del geologo dr. Marsetti che è il geologo che ha firmato la relazione commissionata da Imm. AF PA”).
In appello, si è limitata a evidenziare che “Nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_18 che possa essere accertata una qualche responsabilità dell'assicurata, l'odierna comparente dovrà prestare la garanzia assicurativa nei limiti dei massimali di polizza ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita”.
pagina 37 di 42 Quindi, l'accertamento – svolto dal Giudice di primo grado – di operatività della polizza assicurativa non è più controvertibile.
Ciò premesso, dalla disamina della polizza n. 900160078, stipulata il 2.3.2007 con
[...]
(doc. n. 3 , risulta che: Controparte_24 CP_4
- il massimale di polizza era pari a 1 Milione (per sinistro e per periodo assicurativo);
- lo “scoperto”, come da condizioni generali allegate, era stabilito “in 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 500,00 e con il massimo di euro 25.000,00”.
La polizza n. 900160078 è stata, poi, rinumerata nella n. 1/45070/122/132366649 (
[...]
, ) – con effetto dal 16.2.2016, per quanto Controparte_6 Controparte_24
documentato sub doc. n. 4) di CP_4
Le parti espressamente davano atto che la polizza precedente era la n. 900160078 e che tra quest'ultima e la n. 1/45070/122/132366649 vi era continuità.
Il massimale risulta essere stato elevato sino ad euro 1.500.000,00.
Non risultano allegate, né presenti – nella documentazione prodotta in giudizio – diverse condizioni generali in relazione alla “Franchigia”, che, pertanto, è rimasta quella GI indicata.
D) Conclusivamente, tenuto conto degli accertamenti e delle valutazioni in precedenza esposte:
(i) e , nelle loro rispettive qualità, sono CP_1 Controparte_3 CP_2
tenuti in solido fra loro al pagamento di complessivi euro 12.116.549,826
così calcolati:
- il 60% di euro 194.249,71 = euro 116.549,826 (costi GI sostenuti)
- il 60% di euro 20.000.000,00 (quale valore mediano fra quelli indicati dal CTU) = euro
12.000.000,00 (costi da sostenere).
(ii) e sono tenute – ciascuna – a manlevare CP_4 CP_5 CP_1
e nella misura pari al 5% dei valori indicati e così Controparte_3 CP_2
calcolati:
- il 5% di euro 116.549,826 = euro 5.827,50
- il 5% di euro 12.000.000,00 = euro 600.000,00
pagina 38 di 42 Pari a complessivi euro 605.827,50.
(iii) è tenuta, a sua volta, a manlevare di quanto Controparte_6 CP_4
quest'ultima deve corrispondere in favore dei chiamanti, nel rispetto delle condizioni assicurative in precedenza indicate.
(iv) Per il resto, i costi residui, sostenuti e da sostenere, sono a carico di parte appellante, in ragione della (cor)responsabilità della medesima per i fatti accertati.
Si precisa che gli importi sopra indicati sono “debiti di valore”.
Pertanto, tali somme di denaro vanno previamente devalutate – dal 14.3.2024, quale data di deposito della relazione peritale – alla data di conclusione del contratto definitivo del 23 dicembre
2015 - (momento in cui si è cristallizzato l'inadempimento contrattuale) e, sugli importi così
ottenuti, anno per anno rivalutati in base agli indici Istat – F.O.I., vanno calcolati gli interessi legali
(art. 1284, 1° comma, c.c.) sino alla data odierna.
Oltre ai soli interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.), senza ulteriore rivalutazione, dalla data odierna sino al soddisfo.
E) Le spese di lite.
(i) Tenuto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado anticipate da e compensate nella misura del 40%, Parte_2 Pt_1
vengono poste, per la restante parte, a carico di e CP_1 Controparte_3
, in solido fra loro. CP_2
sono tenute, a manleva, nei limiti della quota di responsabilità di CP_4 Controparte_5
ciascuna (= 5%).
Tra ed e le Parte_10 CP_4 Controparte_5
spese processuali di entrambi i gradi, compensate nella misura dei 3/5, vengono poste a carico di queste ultime, in solido fra loro.
è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_6 CP_4
[...]
pagina 39 di 42 La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022,
applicati i parametri medi – (salvo che nel rapporto fra ed ove, Parte_11 CP_4
stante le circoscritte questioni trattate, si applicano i valori minimi) – tenuto conto del decisum e dell'attività difensiva concretamente svolta (che comprende, per entrambi i gradi, lo svolgimento della fase di trattazione / istruttoria).
(ii) Le spese della CTU – che si liquidano con separata ordinanza in pari data – vengono poste a carico di e nella misura del CP_1 Controparte_3 CP_2
50%, di – nella misura del 40% e di e di Parte_2 Pt_1 CP_4 [...]
nella misura del 5% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei CP_5
confronti del CTU.
è tenuta a manlevare anche in relazione alle spese di CTU, così come CP_6 CP_4
liquidate.
(iii) e sono tenute, in solido fra loro, alla restituzione CP_1 CP_3 CP_2
delle somme corrisposte dagli appellanti a titolo di spese legali del giudizio di primo grado (= euro 53.162,20), oltre interessi legali dal 26.09.2022 al soddisfo (cfr. bonifico prodotto in data 13.12.2024).
e sono tenute, ciascuna per quanto di spettanza, CP_4 Controparte_5 Controparte_18
alla restituzione delle somme corrisposte da con bonifici del 1.09.2022, a titolo di CP_2
spese legali del giudizio di primo grado (pari, rispettivamente, ad euro 53.162,20 per le prime
Società e ad euro 27.723,80 per la Compagnia di Assicurazione) – come da bonifici prodotti con la costituzione in appello – oltre interessi legali (art. 1284, 1° comma, c.c.) dai pagamenti all'effettiva restituzione.
(iv) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale di CP_4
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 40 di 42 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e da e, in riforma Parte_2 Pt_1
della sentenza n. 6097/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in data 12 luglio 2022, condanna e CP_1 Controparte_3
, in solido fra loro, al pagamento di complessivi euro 12.116.549,826, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione, dal dovuto alla data odierna e oltre i soli interessi legali, sino al soddisfo;
2. condanna e in solido fra loro, alla CP_1 Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese processuali anticipate da e da per entrambi i Parte_2 Pt_1
gradi di giudizio che, compensate nella misura del 40%, liquida per la restante parte in complessivi euro 123.302,40 (euro 65.036,40 per il primo grado ed euro 58.266,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. condanna e , in solido fra loro, alla restituzione, in CP_1 CP_3 CP_2
favore degli appellanti, di euro 53.162,20, oltre interessi legali dal 26.09.2022 al soddisfo;
4. pone, in via definitiva, le spese della CTU, liquidate con decreto in pari data, a carico di e nella misura del 40%, di Parte_2 Pt_1 CP_1 Controparte_25
nella misura del 50% e di e di nella misura del
[...] CP_4 Controparte_5
5% ciascuna, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU;
5. dichiara tenute e a manlevare CP_4 Controparte_5 CP_1 CP_3
e di quanto sono tenuti a corrispondere in virtù del capo n.1), nei
[...] CP_2
limiti di euro 605.827,50, da parte di ciascuna, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria come GI indicati;
6. dichiara tenute e a manlevare CP_4 Controparte_5 CP_1 CP_3
e di quanto questi sono tenuti a corrispondere in forza del capo n. 2),
[...] CP_2
nei limiti di complessivi euro 10.275,20 da parte di ciascuna (di cui euro 5.419,270 per il primo grado ed euro 4.855,50 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge pagina 41 di 42 7. condanna e alla rifusione, in favore di CP_4 Controparte_5 CP_1
e , delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Controparte_3 CP_2
che, compensate nella misura dei 3/5, liquida per la restante parte in complessivi euro
33.208,80 (di cui euro 17.515,80 per il primo grado ed euro 15.693,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
8. condanna e alla restituzione, in favore di CP_4 Controparte_5 CP_2
di euro 53.162,20, da parte di ciascuna, oltre interessi legali dal 1° settembre 2022 al soddisfo;
9. dichiara tenuta a manlevare di quanto deve Controparte_6 CP_4
corrispondere in forza dei capi nn. 5, 6 e 7, nei limiti del massimale e della franchigia assicurativa;
10. condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_6 CP_4
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 27.676,00 (di cui euro 14.598,00 per il primo grado ed euro 13.078,00 per l'appello), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
11. condanna alla restituzione, in favore di , di euro 27.723,28, Controparte_18 CP_2
oltre interessi legali dal 1° settembre 2022 al soddisfo;
12. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale CP_4
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quanto
[...] versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, tra l'altro, cfr. pg. 3 delle risposte alle osservazioni ai CTP, ove il CTU ribadisce come eventuali soluzioni alternative non siano state valutate, né dalle parti, con l'allegato piano gestione rifiuti, né dalla
Conferenza di Servizi in data 3.10.2012, essendosi ordinata la “rimozione totale dei rifiuti della vecchia discarica”; pagina 31 di 42 33 cfr. Cass. Civ., III, ordinanza n. 25876 del 27 settembre 2024:
“In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”. pagina 32 di 42