Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/01/2023, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00248/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4458 del 2022, proposto da
AR AN, LE PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'opposizione
all’ordinanza di inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente avanzava istanza di ammissione al gratuito patrocinio con riferimento al ricorso R.G. 1079/2022 avente ad oggetto l’impugnazione di una ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Casalnuovo;
- con decreti n. 44 e 45 del 29.4.2022 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla predetta domanda, dando atto che sulla ammissibilità e fondatezza del ricorso si era già pronunciata la competente Sezione giurisdizionale del T.A.R. con sentenza in forma semplificata n. 2034 del 25.3.2022 resa alla camera di consiglio del 22.3.2022;
- avverso tale decreto in data 1.6.2022 gli istanti proponevano reclamo ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 chiedendo, al contempo, di voler accogliere la nuova istanza ai sensi dell’art. 126 del predetto decreto;
- con ordinanza collegiale n. 5509 del 26.8.2022 la Sez. V di questo T.A.R.: I) riteneva di qualificare il reclamo come riesame del decreto ostativo della Commissione per il gratuito patrocinio e non come “nuova istanza”, non più proponibile in ragione della definizione del giudizio al quale accede; II) dichiarava l’inammissibilità del rimedio per mancata indicazione delle generalità dei componenti il nucleo familiare comprensive, come richiesto dalla disposizione, del codice fiscale (indicazione richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. ‘b’ del D.P.R. n. 115/2002), né la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla determinazione del reddito complessivo valutabile per l’anno di imposta rilevante (indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 79, comma 1, lett ‘c’ del D.P.R. n. 115/2002);
- avverso tale ordinanza, con il ricorso in esame, depositato il 1.10.2022, gli istanti propongono ulteriore opposizione ai sensi del richiamato art. 170 D.P.R. n. 115/2002 lamentando, in sintesi, che: 1) anziché dichiarare il non luogo a provvedere sulla istanza originaria, la Commissione avrebbe dovuto esprimersi nei 10 giorni successivi (art. 96, comma 1, del T.U. Spese di giustizia) ovvero avrebbe dovuto rimettere la decisione al Collegio affinché, quest’ultimo, si pronunciasse in via definitiva; 2) contrariamente a quanto ritenuto con la predetta ordinanza collegiale, non era preclusa alla parte deducente la integrazione dei documenti mancanti;
- al contempo, con separata richiesta, parte ricorrente ha proposto istanza di ammissione al gratuito patrocinio anche per il giudizio in trattazione;
- alla camera di consiglio del 13.12.2022 la causa è stata introitata per la decisione.
Ritenuto che l’opposizione è inammissibile per le ragioni di seguito riportate:
- l’impugnazione del provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio è disciplinato dall’art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 e non dall’art. 170 del medesimo decreto che, invero, ha ad oggetto una diversa fattispecie (opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino);
- ai sensi del citato art. 99:
“1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento” ;
- secondo condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, ordinanza n. 1928/2022), detto rimedio, nell’essere trasposto dagli uffici del giudice ordinario a quelli del giudice amministrativo, deve subire quegli adattamenti che lo rendano compatibile con le peculiarità del sistema processuale amministrativo;
- in relazione alla previsione di cui al comma 1 ( “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso …davanti al presidente del tribunale” ), si è quindi osservato che le competenze del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sono tassative e, soprattutto, giammai si estendono alla definizione nel merito di una vicenda contenziosa; pertanto, il ricorso avverso la decisione di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato innanzi al giudice amministrativo deve essere deciso collegialmente secondo la regola generale di cui all’art. 87 c.p.a. e previa notificazione del ricorso all’amministrazione finanziaria;
- nel caso specifico il rimedio azionato ha ad oggetto la valutazione reiettiva formulata dalla Sezione con ordinanza collegiale n. 5509/2022 che, a sua volta, rigettava l’istanza di reclamo avverso la precedente decisione di non luogo a provvedere della Commissione per il gratuito patrocinio;
- il gravame non risulta notificato all’amministrazione finanziaria ex art. 99, comma 2, che è parte del processo (Cass. Civ., n. 5806/2022); al riguardo, occorre tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui - in caso di deposito dell’opposizione presso l’organo giurisdizionale ma in assenza della predetta notifica - non si configura, in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso, l'inammissibilità del gravame ma può essere disposta la regolarizzazione a carico dell’opponente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. Pen., n. 54228/2018 e giurisprudenza richiamata);
- tuttavia, nel caso specifico tale adempimento processuale si palesa superfluo visto che, come si vedrà, l’opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre il termine di legge;
- difatti, essa è stata depositata in data 1.10.2022 (ovvero, secondo l’attestazione del procuratore, in data 30.9.2022), quindi oltre il termine di 20 giorni previsto dal citato art. 99, primo comma, decorrente dal 26.8.2022 data di invio a mezzo p.e.c. della ordinanza n. 5509/2022 ( rectius , dal 1.9.2022 considerato il periodo di sospensione feriale dei termini);
- in argomento, non è infatti predicabile l’operatività del termine di 30 giorni previsto per il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c. introdotto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 60/2009), generalmente applicabile al rito speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui alla L. n. 150/2011, artt. 14 e 15 (disposizione quest’ultima che richiama espressamente l’art. 170 del T.U. Spese di giustizia);
- vero che, in materia di gravame avverso la mancata ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 99, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 dispone che “Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato …” che, a sua volta, rinvia al rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c.;
- non vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., n. 29385/2022) secondo cui, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato contenuto nell'art. 99, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 (e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e ss. c.p.c.) non può che riguardare quanto non regolato in modo espresso dal procedimento di cui al D.P.R. n. 115/2002, artt. 76 e seguenti, con la conseguenza che il termine di impugnazione del provvedimento di cui all’art. 97 del T.U. Spese di giustizia è quello espressamente previsto dall'art. 99, di giorni 20, e non quello ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 702 e segg. c.p.c.;
- a sostegno di tale conclusione sono stati addotti i tratti di specialità ed incompatibilità del procedimento di cui al D.P.R. n. 115 rispetto al rito civile di cognizione sommaria, tra cui: I) la non ammissibilità di domande riconvenzionali da parte dell’amministrazione finanziaria, visto che nel primo caso vi è un solo legittimato all'impugnazione, ovverosia colui che ha proposto l'istanza rigettata, considerato anche che l'unico rimedio a disposizione dell'amministrazione, e per il solo caso di concessione, è la richiesta di revoca; II) non è configurabile la partecipazione di un terzo, né il rito è suscettibile di conversione, stante la sua impronta intrinsecamente sommaria, volta alla rapida definizione del procedimento di ammissione al beneficio; III) il provvedimento conclusivo non è suscettibile di appello, essendo espressamente prevista dall'art. 99, comma 4, l'impugnazione per Cassazione; IV) le disposizioni processualcivilistiche inerenti al contenuto del ricorso appaiono ultronee, essendo l'impugnazione di cui all'art. 99, ad oggetto vincolato e la sua proposizione sottoposta al termine di decadenza più breve (20 giorni e non 30) dalla comunicazione del decreto di rigetto;
- si è quindi osservato che le uniche disposizioni del c.p.c. astrattamente compatibili sono quelle non specificamente derogate dall’art. 99, tra cui l’art. 702 ter, comma 5, relativo all'informalità dell'istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema predisposto dal D.P.R. n. 115 del 2002 (es. potere di sollecitazione alla parte ex art. 79 comma 3 e di accertamento tramite Guardia di Finanza di cui all’art. 96 comma 2), visto peraltro che l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato;
- rilevata la tardiva proposizione dell’opposizione, va quindi ribadita l’inammissibilità per le ragioni illustrate;
Considerato, inoltre, che:
- va rigettata la nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio ancillare al ricorso in trattazione, per manifesta infondatezza - cui va equiparata la dichiarata inammissibilità - ai sensi dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (“È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”);
- non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio in assenza di costituzione della controparte alla quale, come si è visto, il ricorso non è stato notificato; il contributo unificato va posto a carico della parte ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza di cui all’art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Rigetta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Nulla in ordine alle spese processuali; contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO