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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2^ civile – composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente Dott.ssa ConIGlia INVITTO - ConIGliere
Dott. Giovanni SURDO - ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2023 R.G., introdotta da
( ) e ( ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali eredi di , nonché quali eredi di , Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Chiriatti e Stefano Carlà; APPELLANTI nei confronti di (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 P.IVA_1
Centonze; APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO e CONCLUSIONI: Appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecce il 29/05/2023. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e depositato comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza ex art. 352
c.p.c. del 15/4/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione MOTIVAZIONE
1. La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento, promossa iure successionis e iure proprio da , e in qualità Parte_3 Parte_4 Parte_5 di eredi e di congiunti di , nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
, per i danni provocati dalla condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Vito
[...]
Fazzi di , i quali hanno omesso di diagnosticare tempestivamente il tumore osseo CP_1 da cui la era affetta. Detta condotta colposa, consistita in un ritardo diagnostico Per_1 di sedici mesi, aveva costretto la paziente – deceduta il 15.11.2021 - a subire trattamenti sanitari altamente invasivi tra cui l'amputazione dell'arto inferiore destro, cagionando un peggioramento delle sue condizioni negli ultimi 4 anni di vita.
1.1. In relazione alla responsabilità dei sanitari, accertata già in sede di ATP, la domanda risarcitoria veniva così formalizzata nel ricorso introduttivo (petitum):
<
1. Accertare e dichiarare la responsabile delle omissioni e degli errori CP_3 nella diagnosi e nelle prestazioni sanitarie rese nei confronti della IG.ra ; Persona_1
2. Per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno biologico patito CP_3 dalla IG.ra , il cui diritto è stato trasferito, iure hereditatis, in favore dei Persona_1 IGg.ri , e nella misura di euro Parte_3 Parte_4 Parte_6 361.713,00, ovvero in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
3. Condannare la al risarcimento del danno da c.d. “perdita di chance”, CP_3 nella accezione precisata in narrativa, patito dalla IG.ra , il cui diritto è Persona_1 stato trasferito, iure successionis, in favore dei predetti odierni ricorrenti … nella misura prudenzialmente indicata in 138.105,00 euro…;
4. Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio CP_3 in favore dei ricorrenti nella misura prudenzialmente indicata in euro 252.000,00, ossia in euro 84.000,00 per ciascun congiunto, ovvero in quella altra somma, maggiore o minore, che sarà determinata equitativamente dal Tribunale…;
5. Condannare la al risarcimento e/o rimborso delle spese mediche in CP_3 favore dei ricorrenti, in quanto eredi legittimi della IG.ra , nella misura di Persona_1 euro 2.500,00;
6. Condannare la al pagamento delle spese della CTU e CTP, nonché dei CP_3 compensi professionali relativi al giudizio ex art. 696-bis c.p.c (n. 2248/2020 R.G.), nonché delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.>>
Nelle more del giudizio di primo grado è deceduto , sicché Parte_3 Pt_4
e si sono costituiti anche in qualità di eredi del padre.
[...] Parte_5
2. Con ordinanza del 29.5.2023, nel contraddittorio con l' Controparte_4
, che contestava le pretese attoree tanto nell'an tanto nel quantum
[...] debeatur, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha Cont condannato la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 169.882,50, oltre accessori e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle ulteriori somme di € 607,00 per spese vive ed €
18.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
2.1. Il Tribunale – con riferimento all'an - ha fatto proprie le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP, svolta dai dott.ri e Persona_3 Persona_4
L'errore medico riscontrato in sede di CTU riguarda la mancata diagnosi della patologia oncologica di base al momento delle dimissioni dall'Unità Operativa di Ortopedia avvenute il 14.2.2018 con diagnosi di “frattura patologica del femore destro…” Si evidenzia nella motivazione che “fu solo il radiologo, che refertò la radiografia del 14.11.2018, a rilevare l'assenza di callo osseo sul focolaio di frattura e conIGliare uno studio istobiologico della neoformazione, mentre tanto l'ortopedico quanto l'oncologo, che visitarono la ricorrente nei mesi successivi, continuarono ad ignorare il tumore osseo, …e fu soltanto il reumatologo, in data 29.4.2019, a suggerire una TAC della coscia col sospetto di una formazione sarcomatosa…; tale indagine fu
pag. 2/27 effettuata il 17.5.2019 in occasione di un ricovero della paziente nell'U.O. di Medicina per una forma di anemia, ove si evidenziò “una massa espansiva, che causava un'ampia osteolisi del femore, infiltrante i muscoli perischeletrici”, in seguito a cui, finalmente, fu proposta la biopsia, che fu eseguita, per volontà della ricorrente, presso il Campus Biomedico di Roma.
Alla diagnosi di osteosarcoma mixoide G2, per cui fu attuato un trattamento chemio- radioterapico infruttuoso, seguì, in ragione dell'incremento volumetrico della massa tumorale, un intervento ampiamente demolitivo come l'amputazione interileo- addominale destra, eseguito il 21.4.2020 presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Nell'ottobre 2020, però, la neoplasia è recidivata, interessando altri distretti e rendendo necessario un ulteriore trattamento radio-chemioterapico. “La patologia neoplastica, che causò la frattura del femore destro, fu dunque, il condrosarcoma mixoide G2, un tumore maligno estremamente raro...” (pag.12 relazione CTU).
2.2. Il Tribunale si è quindi occupato della verifica del nesso eziologico tra l'errore omissivo dei medici e l'evento di danno lamentato dagli attori. A tal riguardo, riprendendo il percorso argomentativo dei cc.tt.uu, ha affermato che la diagnosi tempestiva della patologia oncologica di cui era affetta la “non avrebbe condotto, Per_1 con ragionevole probabilità, ad evitare l'exitus a causa della notevole possibilità di recidiva del tumore e della gravità dello stesso.”. Si evidenzia come, pur considerando la malpractice perpetrata dai sanitari, “..la malattia avrebbe avuto comunque la possibilità di recidivare o progredire a distanza nel 50% dei casi, senza la certezza di guarigione…”.
Tuttavia, si rappresenta in ordinanza, “una condotta dei sanitari dell'ospedale di
più accorta e più rispettosa delle leges artis, avrebbe evitato alla paziente CP_1 maggiori sofferenze e le avrebbe dato maggiori chance di un trattamento chirurgico meno demolitivo di quello subìto (disarticolazione dell'arto in luogo dell'amputazione interileo-addominale), senza peraltro assicurarle la guarigione ed una maggiore aspettativa di vita”; tale concreta chance perduta è stata valutata dai dott.ri e Per_3 pari al 50%.”. Questi ultimi hanno evidenziato che la paziente ha patito Per_4 cerrtamente maggiori sofferenze fisiche e spirituali, a causa del ritardo diagnostico della malattia neoplastica.
2.3. Accertata la responsabilità per la colposa condotta professionale dei medici che ebbero in cura , il Tribunale ha trattato i profili risarcitori ritenendo Persona_1 applicabile, nella specie, la categoria del danno terminale. Ha osservato che
[...]
sin dal febbraio 2018 fu dimessa senza le corrette indicazioni diagnostiche e, a Per_1 far data dall'intervento di amputazione demolitiva sino alla data del decesso avvenuto in data 15/11/2021, mutò radicalmente le sue abitudini di vita, costretta a deambulare pag. 3/27 con la carrozzina. La stessa divenne poi cosciente dell'avvicinarsi della morte presumibilmente nel mese di ottobre 2020, allorquando le fu diagnosticata la recidiva in atto: da tale data a quella del decesso intercorre un periodo di circa 13 mesi che eccede i 100 gg presi in esame dalle Tabelle di AN per la liquidazione del danno terminale. Il Tribunale ha quindi ravvisato nel caso di specie l'ipotesi “della perdita di chance”, in considerazione del fatto che la diagnosi tempestiva avrebbe portato la paziente alla sopravvivenza del 50% in 5 anni, ma non avrebbe escluso il decesso della paziente e le conseguenze sulla sua sfera psico-fisica. In ragione di ciò il primo giudice ha ritenuto risarcibile, non il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla donna nei mesi in cui la malattia si aggravò fino alla inevitabile morte, “bensì esclusivamente il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità molto elevata, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita, tenuto conto che la , al momento del decesso, aveva Per_1 settantasei anni ed era perciò ancora al di sotto della soglia di aspettativa di vita media”.
Il Tribunale, applicando i criteri risarcitori del danno terminale, ha assimilato il caso in esame a quello in cui la morte avvenga entro cento giorni dall'evento, liquidando la somma di € 109.852,50 (“pari alla somma tra € 79.852,50 quale liquidazione del danno dal quarto al centesimo giorno aumentato dal 50% come da valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, … ed € 30.000,00 per i primi tre giorni -
a titolo di danno non patrimoniale da perdita di chance…”).
2.4. Con riguardo al danno non patrimoniale subitoiure proprio dal coniuge e dai figli della , il primo giudice lo ha liquidato in via equitativa, tenendo conto delle Per_1
Tabelle adottate dal Tribunale di Roma e di tutti i correttivi in ragione della situazione concreta. In particolare, ha tenuto conto “che la vittima è deceduta all'età di settantasei anni, che il coniuge ed i due figli avevano al tempo del suo decesso, rispettivamente l'età di 79, 44 e 49 anni e che solo il marito conviveva con la vittima principale, mentre i figli fossero del tutto adulti ed emancipati e ormai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine…”; ha considerato che “ l'evento nefasto …è da ricondurre al concetto di perdita di chance, e dunque tenuto conto che l'aspettativa di sopravvivenza della era del 50% per i successivi cinque anni, ma che, ad ogni modo, l'evento Per_1 luttuoso si sarebbe certamente prodotto a causa della grave malattia, si ritiene liquidare, sempre in via equitativa, la somma pari ad € 30.000,00 in favore del coniuge superstite e di €15.000,00 in favore di ciascuno dei due figli.” In definitiva, il Tribunale ha liquidato agli attori la complessiva somma di €
169.882,50 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
pag. 4/27 2.5. Il primo giudice ha rigettato la domanda in relazione al danno patrimoniale, rilevando che “non risulta depositata documentazione attestante le spese mediche che si assume siano state sostenute, che non sono state nemmeno genericamente quantificate, così come per le spese di CTU espletata nel corso dell'ATP.”.
3. Avverso la suddetta pronunzia hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e quali eredi di , nonché quali eredi di Parte_2 Persona_1 [...]
, coniuge superstite della . Parte_3 Per_1
Sulla base dei motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, gli appellanti hanno formulato le seguenti richieste:
1. confermare che “è responsabile delle Controparte_5 omissioni e degli errori nella diagnosi e nelle prestazioni sanitarie rese nei confronti della IG.ra e per l'effetto confermare le somme liquidate nell'Ordinanza; Persona_1
2. in via principale, riformare l'impugnata Ordinanza nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno biologico patito da , accertando che la stessa ha Persona_1 patito un danno biologico nella forma del danno biologico differenziale nella misura di €
97.662,51, pari al 27% di € 361.713,00, ovvero in subordine, secondo la stima fatta dai
Consulenti Tecnici dell'Ufficio (in sede di ATP n.2248/20 RG), nella misura di € 80.047,75, pari al 25% di € 320.191;
3. in via principale, accertare e dichiarare che” ha subito, un danno Persona_1 da Inabilità Temporanea Totale, da quantificarsi secondo le tabelle milanesi e avuto riguardo alla personalizzazione, in € 73.359,00, corrispondente a € 128,70 die per il numero dei giorni di inabilità;
4. in via gradata e alternativa, accertare e dichiarare che ha Persona_1 subito, in luogo del danno biologico differenziale, il danno biologico intermittente o da premorienza nella misura di € 82.752;
5. sempre in via principale, condannare al risarcimento del danno non CP_6 patrimoniale iure proprio in favore dei ricorrenti nella misura di € 252.000,00, ossia in euro 84.000,00 per ciascun congiunto, ovvero, in via subordinata e/o gradata, al risarcimento: in favore del coniuge (già convivente) di € 75.000,00, nonché in favore di ciascun figlio la somma di € 55.775,00 (cadauno), così complessivamente e totalmente
€ 126.550,00;
6. accertare e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al rimborso delle spese mediche sostenute pari a euro 476,00 (doc.n.35 fascicolo di I grado) e per l'effetto condannare , a rimborsare detta somma;
Controparte_5
7. riformare l'Ordinanza in relazione alle spese legali liquidate adeguandole ai parametri tariffari forensi, tenuto conto delle spese liquidate in I grado;
pag. 5/27 8. condannare al pagamento delle spese Controparte_5 di CTU svolta in ambito di ATP, ponendole definitivamente a carico di . CP_7
4. L si è costituita in giudizio con comparsa Controparte_2 depositata il 21/12/2023, con la quale ha contestato l'appello proposto dai e ha Pt_3 spiega appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) rigettare l'appello proposto dagli appellanti principali siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dalla dichiarando la CP_5 erroneità della determinazione del danno da perdita di chances sia in ordine alla considerazione del danno da riduzione della durata della vita, che del riconosciuto danno terminale”.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e dopo il deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art.352 c.p.c. del 15 aprile 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
** ** **
5. Nella disamina dei motivi di impugnazione si terranno distinte le censure concernenti la domanda di risarcimento proposta iure successionis da quelle relative al risarcimento iure proprio. Al primo ambito afferiscono i primi tre motivi dell'appello Cont principale proposto dai e l'appello incidentale spiegato dalla che per Pt_3 connessione vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo di appello i germani eccepiscono “il mancato Pt_3 riconoscimento del danno biologico”.
Il Tribunale, negando il danno biologico patito da perché ritenuto in Persona_1 contraddizione con il danno da perdita di chance, è incorso in una motivazione carente e contraddittoria, omettendo di considerare che i cc.tt.uu. avevano ritenuto sussistente e stimato detta voce di danno. Sul punto gli appellanti, richiamando l'integrazione del 13.1.2022, rilevano come i consulenti d'ufficio abbiano concordato con il ctp dott. Per_5
“sul fatto che la perdita di chance possa tradursi in un danno biologico differenziale del 25% con riferimento alla minore aspettativa di vita ed alla minore qualità della vita…”.
Gli appellanti a tal riguardo ribadiscono di aver già allegato in primo grado “il nesso causale tra l'omessa diagnosi ed il danno biologico rinveniente dalla amputazione interileo-addominale.” argomentando come la perdita di chance debba essere ricondotta alla riduzione e peggioramento della qualità di vita. La difesa dei germani precisa che la “valutazione delle possibilità di trattamento della neoplasia deve essere effettuata considerando la data in cui la diagnosi corretta
pag. 6/27 era concretamente eIGibile ossia nel gennaio del 2018 (data del ricovero e dell'intervento di osteosintesi)”; sottolinea che “16 mesi prima la aveva non il 50 Per_1
% delle possibilità, bensì “la certezza di essere sottoposta ad intervento chirurgico meno demolitivo” circostanza confermata dai cc.tt.uu. Con La condotta colposa dei sanitari dell' convenuta, precludendo alla paziente di poter ricevere una corretta diagnosi con 16 mesi di anticipo ha certamente determinato quel danno differenziale che anche gli ausiliari del giudice hanno individuato e che è suscettibile di valutazione e risarcimento come autonoma voce di danno biologico.
Mutuando le conclusioni svolte dal c.t.p. dott. gli appellanti sostengono che Per_5
“il danno biologico sia valutabile mediamente nella misura del 27% così che applicando le Tabelle di AN il quantum risarcitorio del danno differenziale si può quantificare in
€ 97.662,51, pari al 27% di € 361.713,00”. In subordine, richiamano la valutazione del danno differenziale determinata dai cc.tt.uu. nella misura del 25% “da collocare in un range compreso fra il 50% e l'80%”, da liquidare nell'importo di euro 80.047,75, pari al 25% di € 320.191.
Ed ancora, gli appellanti chiedono che si riconosca il danno da Inabilità Temporanea Totale per i 19 mesi intercorsi tra la data dell'intervento demolitivo e il decesso, da quantificarsi “facendo applicazione dei criteri e dei valori riportati nelle
Tabelle Milanesi e avuto riguardo alla personalizzazione al 30%, in euro 128,70 die che equivale a complessivi € 73.359,00.
6.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti assumono che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in alternativa o in via subordinata rispetto al danno biologico, il cd. danno intermittente o da premorienza, contestando, anche sotto questo aspetto, la liquidazione adottata dal decidente. Assumono che pur “volendosi ritenere che la IG.ra sia deceduta per causa indipendente e comunque estranea Per_1 Cont rispetto alla condotta colposa dei sanitari della il Tribunale avrebbe dovuto comunque considerare, il «danno biologico intermittente»,” consistente nel “danno liquidato nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto” (c.d. «danno da premorienza»). Quindi, in aggiunta al danno morale terminale, la difesa chiede la liquidazione del danno biologico c.d. intermittente nella somma di euro 82.752,00, attraverso l'applicazione della tabella milanese di liquidazione di tale categoria di danno.
6.3. Con il terzo motivo d'appello viene dedotta l'errata applicazione al caso di specie della categoria del danno terminale e il mancato riconoscimento del danno biologico. Gli appellanti contestano il riconoscimento del solo danno morale terminale e chiedono la liquidazione in via equitativa del danno rinveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa. Secondo la difesa va attribuita alla c.d. “perdita di chance”, ravvisata dal primo giudice, una differente accezione,
pag. 7/27 dovendo essere la stessa considerata, ai fini risarcitori, come un autonomo evento di danno costituito dalla minore durata della vita e dalla sua peggior qualità. Laddove si ritenga che la condotta sanitaria omessa abbia determinato la perdita del 50% di possibilità di “ottenere una vita più lunga e un trattamento meno demolitivo”, allora si dovrà affermare che “l'incertezza del risultato ha riguardato solo la possibilità di guarire ma non quella di poter vivere con certezza (o estrema probabilità) quantomeno 5 anni (dal dì della mancata diagnosi ovvero, in alternativa, dalla recidiva della malattia..”.
Gli appellanti rilevano altresì che “il ritardo nella diagnosi ha certamente impedito
… che la IG.ra si potesse (unitamente ai suoi familiari) determinare liberamente Per_1 nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto”. Tale situazione soggettiva è meritevole di tutela, in quanto correlata ad una lesione autonoma rispetto alla perdita di chance, determinando un evento di danno risarcibile. Con lo stesso motivo si contesta al primo giudice il fatto di “..aver “limitato” il danno patito dalla al solo danno terminale di natura morale”, non riconoscendo Per_1 anche il danno biologico terminale. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente la consapevolezza di una morte imminente poiché la ha preso consapevolezza della Per_1 patologia neoplastica nel maggio 2019 (biopsia presso Campus Biomedico) o al più nell'ottobre 2020 (data della recidiva) convivendo di fatto con tale consapevolezza per quasi due anni. Il primo giudice ha erroneamente applicato la liquidazione equitativa del c.d. danno terminale, escludendo il danno biologico residuato dopo i 100 giorni”, conseguente alle gravi menomazioni subite dalla per colpa dei sanitari, Per_1 riportando un'invalidità e inabilità assoluta. Per tale motivo la difesa dei germani Pt_3 chiede che il danno biologico sia riconosciuto sino alla data del decesso come da accertamento medico legale. Oltre al danno biologico differenziale, gli appellanti aggiungono i danni patiti per due anni dalla data dell'intervento demolitivo del
21.04.2020 al decesso (570 gg), ai quali, in base alle tabelle milanesi, corrisponde a una “complessiva ITT di € 73.359.
In via gradata, volendo in extremis ritenere corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui il danno morale terminale va “parametrato” ai soli primi 100 giorni dal dì della lesione, la difesa assume che dopo i 100 giorni si concretizzi il danno biologico
(terminale), motivo per cui chiede il risarcimento a titolo di inabilità totale fino al decesso per 470 giorni, pari a € 60.489,00.
In definitiva, richiamando il primo motivo di gravame, la difesa dei chiede la Pt_3 condanna di “al risarcimento del danno biologico differenziale nella misura di CP_5
€ 97.662,51 ovvero, in subordine, nella minor misura di € 80.047,75, oltre al pag. 8/27 risarcimento della ITT nella misura di € 73.359,00, ovvero in via ulteriormente gradata, al risarcimento della ITT nella misura di € 60.489,00.
Cont
7. L' in primo luogo, ha contestato come contraddittorie le valutazioni del Tribunale in ordine al ravvisato danno terminale. Da una parte, il giudicante ha escluso
“il danno da invalidità temporanea subito dalla nei mesi che segnarono Per_1
l'aggravamento della malattia fino alla morte, e dall'altra ha riconosciuto “il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità molto elevata, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita...” Cont La in secondo luogo, ha obiettato che il primo giudice, pur in presenza della qualificazione della condotta in termini di “mera perdita di chance”, ha errato nella determinazione del danno risarcibile, “attingendo esclusivamente ai riferimenti tabellari elaborati con riferimento al danno biologico pieno accertato in relazione ad un inesistente accertamento della causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento”, causalità materiale che nella stessa motivazione viene esclusa. Si giunge quindi alla quantificazione del danno terminale con i criteri della responsabilità piena, liquidando la somma di 109.852,50, composta da € 79.852,50, per il danno dal quarto al centesimo giorno, con aumento del 50% del valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, e da €
30.000,00 per i primi tre giorni.
7.1. L'appellata ha spiegato inoltre appello incidentale evidenziando come il tema centrale della causa risieda nella qualificazione della fattispecie risarcitoria quale danno da perdita da chances e nel criterio di determinazione, avendo il Tribunale fatto riferimento in fase di liquidazione a voci attinenti al diverso profilo del danno biologico e terminale, incompatibili con la predetta qualificazione. Il primo giudice, pur riconoscendo, nelle condotte oggetto di scrutino, l'assenza di prova di una minore durata della vita o di maggiori sofferenze, ha errato nella individuazione del danno risarcibile: da una parte, ha circoscritto l'area del danno alla perdita di chance, ribadendo che il riconoscimento del danno biologico temporaneo
“sarebbe in contraddizione con la considerazione secondo la quale la paziente ebbe una IGnificativa riduzione della durata della sua vita, ma non la certezza di una guarigione”; dall'altra, ha liquidato il danno, attingendo ai riferimenti tabellari elaborati Cont con riguardo al danno biologico pieno. In altri termini, l ha denunciato l'errore argomentativo del giudice di prime cure, il quale giunge a liquidare il danno con i criteri della responsabilità piena (liquidazione dal quarto al centesimo giorno), pur in presenza di una preventiva qualificazione giuridica della condotta come causa di mera perdita di chance.
pag. 9/27 Ulteriori contraddizioni vengono rilevate nell'ordinanza impugnata, nel punto in cui afferma che una diagnosi tempestiva e una condotta più accorta dei sanitari avrebbero evitato maggiori sofferenze alla paziente, senza assicurare tuttavia alla stessa la guarigione, né una maggiore aspettativa di vita (pag. 8 ordinanza), ma poi perviene ad una “conclusione di piena responsabilità..”, affermando che “il procedimento di Atp… ha consentito di accertare che la ha subito, con alto grado di probabilità, la Per_1 IGnificativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata.”.
L'Azienda sanitaria censura infine l'ordinanza gravata con riferimento alla quantificazione del danno terminale, osservando come quest'ultimo non possa essere riconosciuto in relazione dell'accertamento del danno da perdita di chance. Sul punto evidenzia che “le condotte contestate e riferibili, secondo il Tribunale, a danno da mera perdita di chance non avrebbero in nessun caso avuto rilevanza causale nella fase terminale della malattia oncologica che costituisce una fase ineludibile delle patologie devastanti come quella da cui essa era comunque affetta”.
L'ordinanza impugnata, in definitiva, meriterebbe riforma sia sotto il profilo del riconoscimento del danno (sia pure da mera perdita di chance) per riduzione della vita possibile, che del riconoscimento del danno terminale.
** ** **
8. Ritiene la Corte che le contrapposte censure siano in parte fondate e debbano essere accolte per quanto di ragione.
8.1. Occorre in primo luogo rilevare che non vi sono contestazioni in ordine all'accertamento della condotta colposa dei sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di che CP_1 ebbero in cura . Persona_1
In estrema sintesi, sussiste l'errore medico rappresentato dalla mancata diagnosi della patologia oncologica al momento delle dimissioni dall'Unità Operativa di Ortopedia del predetto nosocomio avvenute il 14.2.2018 con diagnosi di “frattura patologica del femore destro…”. Il Tribunale – con riferimento all'an - ha fatto proprie le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP.
I consulenti d'ufficio dott.ri e rilevato che il primo Persona_3 Persona_4 contatto della ricorrente con l'ospedale “Vito Fazzi” di avvenne il 16.01.2018 per CP_1
“frattura patologica sottotrocanterica del femore destro”, hanno accertato che il percorso diagnostico operato dai sanitari della struttura sanitaria leccese non fu corretto rispetto alle necessità cliniche della ricorrente, in quanto, dopo l'intervento chirurgico di
“riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare lungo” eseguito il 17.1.2018, la pag. 10/27 terapia postoperatoria cui fu sottoposta la paziente non fu adeguata alle sue reali condizioni, tenuto conto delle leges artis dell'ortopedia e dell'oncologia in vigore all'epoca ed alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica. Furono omesse indagini diagnostiche che sarebbero state utili ai fini della diagnosi della neoplasia all'arto operato, poi accertata in data 6.6.2019 presso il Campus Biomedico di Roma.
All'atto delle dimissioni, si conIGliò soltanto un controllo ortopedico dopo 7 giorni ed una rivalutazione oncologica ambulatoriale dopo 30 giorni. Tanto l'uno quanto l'altra non apportarono nulla di nuovo, perché sia l'ortopedico sia l'oncologo si limitarono all'esame obiettivo …” “…come se la patologia neoplastica femorale, ben evidente sulla prima radiografia, così come in tutte le successive del 21.2.2018 e del 22.3.2018, non fosse mai esistita o fosse guarita spontaneamente. Nessuno dei due specialisti e neppure il dr. , che ebbe modo di visitare la paziente fino a settembre 2018, Per_6 ritennero mai necessario approfondire l'indagine diagnostica sul tumore osseo, eseguendo, o almeno suggerendo, un esame bioptico, che certamente avrebbe dato maggiori informazioni in merito alla neoplasia, rispetto alle precedenti TAC e RMN.”
(pag. 12 elaborato peritale). Fu solo il radiologo, che refertò la radiografia del 14.11.2018, a rilevare l'assenza di callo osseo sul focolaio di frattura e conIGliare uno studio istobiologico della neoformazione, mentre tanto l'ortopedico quanto l'oncologo, che visitarono la ricorrente nei mesi successivi, continuarono ad ignorare il tumore osseo, interpretando come
“callo osseo esuberante” quello che invece era una crescita neoplastica ed una diffusione del materiale neoplastico nei tessuti molli della coscia, e fu soltanto il reumatologo, in data 29.4.2019, a suggerire una TAC della coscia col sospetto di una formazione sarcomatosa…; tale indagine fu effettuata il 17.5.2019 in occasione di un ricovero della paziente nell'U.O. di Medicina per una forma di anemia, ove si evidenziò
“una massa espansiva, che causava un'ampia osteolisi del femore, infiltrante i muscoli perischeletrici”, in seguito alla quale, finalmente, fu proposta la biopsia, che fu eseguita, per volontà della ricorrente, presso il Campus Biomedico di Roma.
Alla diagnosi di osteosarcoma mixoide G2, per cui fu attuato un trattamento chemio-radioterapico infruttuoso, seguì, in ragione dell'incremento volumetrico della massa tumorale, un intervento ampiamente demolitivo come l'amputazione interileo- addominale destra, eseguito il 21.4.2020 presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena di Roma.
Nell'ottobre 2020, però, la neoplasia è recidivata, interessando altri distretti e rendendo necessario un ulteriore trattamento radio-chemioterapico. è Persona_7 deceduta il 14 novembre 2021.
“La patologia neoplastica, che causò la frattura del femore destro, fu dunque, il condrosarcoma mixoide G2, un tumore maligno estremamente raro...”. (pag. 12
pag. 11/27 relazione ctu). La patologia neoplastica era già presente all'epoca dell'intervento chirurgico eseguito il 17.1.2018; risulta addebitabile a malpractice dei sanitari (ortopedici ed oncologi), che in quell'occasione ebbero in cura la paziente, l'omesso accertamento diagnostico (biopsia). Cont Individuato l'errore medico e dunque la condotta colposa dei sanitari della convenuta, da ciò discende la responsabilità, in capo all'azienda sanitaria medesima, per i danni cagionati a . Persona_1
8.2. Sul piano eziologico, secondo i consulenti d'ufficio “il ritardo nella diagnosi della neoplasia non pregiudicò le possibilità di guarigione, che in quel tipo di neoplasia è pressoché impossibile, ma ha comportato per la paziente una perdita di chance di una migliore qualità della vita, di una terapia chirurgica meno demolitiva rispetto a quella subìta successivamente, di una maggiore aspettativa di vita. Tale perdita della possibilità di un incerto risultato finale è quantificabile nella misura del 50%” (relazione del 16.10.2021). Per un verso, la diagnosi tempestiva della patologia oncologica di cui era affetta la
“non avrebbe condotto, con ragionevole probabilità, ad evitare l'exitus a causa Per_1 della notevole possibilità di recidiva del tumore e della gravità dello stesso.”. Si evidenzia come, pur considerando la malpractice perpetrata dai sanitari, “..la malattia avrebbe avuto comunque la possibilità di recidivare o progredire a distanza nel 50% dei casi, senza la certezza di guarigione…”.
Per altro verso, come rilevato nell'ordinanza impugnata, “una condotta dei sanitari dell'ospedale di più accorta e più rispettosa delle leges artis, avrebbe CP_1 evitato alla paziente maggiori sofferenze e le avrebbe dato maggiori chance di un trattamento chirurgico meno demolitivo di quello subìto (disarticolazione dell'arto in luogo dell'amputazione interileo-addominale), senza peraltro assicurarle la guarigione ed una maggiore aspettativa di vita”; tale concreta chance perduta è stata valutata dai dott.ri e pari al 50%.”. Per_3 Per_4
8.3. Tuttavia, in ordine alle conseguenze sul piano risarcitorio, la soluzione adottata dal Tribunale non può ritenersi condivisibile. In sostanza, il primo giudice, da una parte ha ricondotto il pregiudizio subito dalla paziente all'ipotesi del danno da perdita di chances (cui fanno cenno i consulenti di ufficio) e, dall'altra, è pervenuto alla relativa liquidazione applicando i criteri adottati dalla giurisprudenza per il c.d. danno biologico terminale.
In realtà, la responsabilità dei sanitari per tardiva diagnosi (ricondotta dal Tribunale al danno da mera perdita di chance) non ha avuto alcuna rilevanza causale in ordine alla fase terminale della malattia oncologica, dal momento che risulta pacifico come il decesso della paziente (intervenuto in data 15.11.2021) costituisca una conseguenza ineludibile delle gravi patologie da cui essa era comunque affetta.
pag. 12/27 Cont Peraltro, come fondatamente obiettato dalla difesa dell' pur qualificando la condotta in termini di “mera perdita di chance”, il primo giudice, nella quantificazione del danno risarcibile, inteso come danno terminale, ha applicato i criteri tabellari riferiti al danno biologico pieno, elaborati in relazione all'accertamento della causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento, causalità materiale che nella stessa motivazione del giudice viene esclusa attraverso i richiami alle conclusioni rassegnate dai consulenti. Inoltre, lo stesso Tribunale, richiamando la relazione che accompagna le Tabelle milanesi, riconosce che “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso”, tanto che convenzionalmente si ammette un numero massimo di giorni (allo stato individuato in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile solo il danno biologico ordinario, ovvero il danno alla salute consistente nella menomazione cagionata dalla condotta illecita.
Invece, risulta accertato che ha convissuto per molti mesi con la grave Persona_1 menomazione determinata dall'amputazione demolitiva dell'arto, subita in quella portata – come oltre si dirà –in conseguenza dell'omessa diagnosi tempestiva dei sanitari.
9. Esclusa pertanto l'adeguatezza delle risposte fornite dal Tribunale in ordine alla domanda risarcitoria iure successionis in termini di danno terminale, ai fini di una corretta determinazione del danno risarcibile occorre innanzitutto avere presenti le richieste avanzate nell'atto introduttivo.
9.1. Come sopra esposto (v. 1.1.) i ricorrenti, odierni appellanti, quali eredi di hanno richiesto: a) il risarcimento del danno biologico e b) il Persona_1 risarcimento del danno da c.d. “perdita di chance”, entrambi patiti dalla vittima, nella misura, rispettivamente, di euro 361.713 e di euro 138.105, oltre accessori. A sostegno di tali voci di danno, i ricorrenti hanno svolto in primo grado le seguenti deduzioni (causa petendi):
a) il danno biologico patito da , trova la propria origine nella Persona_1
“lesione sottotrocanterica del femore destro”, posto che la paziente avrebbe potuto beneficiare, qualora la diagnosi fosse stata tempestiva, di una chirurgia meno demolitiva, ossia l'asportazione radicale della neoplasia con risparmio dell'arto, ovvero, nella ipotesi peggiore, una amputazione a livello più basso della coscia, tale comunque da consentire l'applicazione di protesi di arto che, invece, è stata preclusa dall'intervento radicale di amputazione interileo-addominale, resasi necessaria in conseguenza dello stato oramai avanzato raggiunto dalla neoplasia al momento della diagnosi tardiva.
pag. 13/27 L'omessa diagnosi da parte dei sanitari della - i quali hanno CP_5 colpevolmente omesso la prescrizione degli esami (bioptici) che avrebbero consentito una diagnosi corretta con 16 mesi di anticipo - ha determinato “un danno differenziale, suscettibile di valutazione e di risarcimento come voce di danno biologico, tra la menomazione che sarebbe derivata da un intervento chirurgico precoce rispetto a quello, radicale, che di fatto si è reso necessario ed è stato effettuato. E' evidente come la condizione di vita della paziente sarebbe stata di gran lunga diversa, sotto molteplici aspetti, sia fisici che psicologici, ove non ci fosse stata la necessità di ricorrere ad un'amputazione totale dell'arto, a livello della attaccatura con il bacino…”.
In ordine al quantum, la liquidazione del danno biologico differenziale si inserisce tra quella del danno biologico rinveniente dalla disarticolazione di coscia e amputazione interileo-addominale, valutabile nella misura dell'80%, e quella derivante dall'asportazione della neoplasia, con o senza risparmio della coscia, valutabile tra il 45% ed il 60%. In altri termini, tale danno è valutabile in una misura compresa tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 35% e, quindi, mediamente, nella misura del 27%, collocata in un range tra il 53% e l'80%.
Applicando le Tabelle di AN, secondo i ricorrenti il risarcimento del danno biologico subito da , di anni 73 all'epoca dei fatti, sarebbe pari ad € Persona_1
361.713,00 (così determinato: 80% - 45% = 611.143,00 – 249.430,00 =
361.713,00).
b) il danno da c.d. “perdita di chance”, patito da , viene Persona_1 descritto nell'atto introduttivo come “riveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa”. Si assume che: -la condotta sanitaria colpevolmente omessa (rectius, la mancata diagnosi) ha, con certezza, sottratto alla paziente la possibilità di ottenere un trattamento precoce della neoplasia …; - la mancanza di un trattamento precoce – avuto riguardo alle caratteristiche della neoplasia – ha ridotto della metà (ma, secondo i dati scientifici, anche del 70%), le possibilità di sopravvivenza a 5 anni e, comunque, di una qualità di vita migliore, atteso che la paziente ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza in una condizione di totale invalidità, oltre che di grandissima sofferenza fisica e psichica… . Viene dedotto che “l'incertezza del danno riguarda solo la speranza di guarire, ma non quella di aver avuto una peggiore qualità della vita, che è invece un danno certo (…) In altri termini, se la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) ma una IGnificativa riduzione della durata della vita ed una peggiore qualità della stessa, il sanitario dovrà rispondere dell'evento dannoso - costituito dalla minor durata della vita e
pag. 14/27 dalla sua peggior qualità - senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, poiché, in tal caso, l'evento ha ad oggetto la certezza (o rilevante probabilità) di avere vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.”. Il ritardo nella diagnosi ha determinato “la perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo non configurabile alla stregua di un (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7260) ”. Si precisa che “nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi errata e quella esatta, la IG.ra ha visto perdurare il suo stato di sofferenza fisica e psichica (e Per_1 quello dei suoi prossimi congiunti), senza che ad esso potesse essere apportato un qualche pur minimo beneficio (dai trattamenti chemioterapici, ovvero da un intervento meno invalidante), perché vi era stata quella diagnosi erronea”.
In ordine alla quantificazione di tale danno, la difesa invoca un criterio equitativo, che tenga conto “… della personalizzazione della sofferenza infitta alla vittima”. In concreto, prendendo come parametro di riferimento il valore della ITT (Inabilità
Temporanea Totale), come calcolato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di AN 2021, e cioè pari ad euro 99,00 giornalieri, e avuto riguardo al periodo decorrente dalla diagnosi omessa e/o errata (16.01.2018) sino al decesso intervenuto il 15.11.2021 (e quindi complessivi 1.395 giorni), i ricorrenti chiedono la somma di euro 138.105,00.
10. La richiesta delle due voci di danno sopra esposte – le cui causali sono state ribadite a sostegno dei primi tre motivi di gravame - risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 10.1. Per determinare le conseguenze della colpa omissiva ascrivibile ai sanitari, occorre valutare le possibilità di trattamento della neoplasia alla data in cui la diagnosi corretta era concretamente eIGibile ossia nel gennaio-febbraio 2018 (ovvero tra la data dell'intervento di osteosintesi eseguito il 17.1.2018 e le dimissioni in data
14.2.2018). Se si considera che la diagnosi corretta della patologia tumorale è intervenuta dopo circa 16 mesi (la proposta di praticare una biopsia della neoformazione fu avanzata dai sanitari del Fazzi durante il ricovero per anemia dal 24 al 21 maggio 2019 e la diagnosi di tumore fu espressa presso il Campus biomedico di
Roma il 29.5.2019), vi è l'alta probabilità, se non addirittura la certezza, che, in caso di pag. 15/27 diagnosi tempestiva, l'intervento chirurgico di amputazione dell'arto sarebbe stato meno demolitivo. Questa indicazione proviene dai consulenti di ufficio – a conferma delle osservazioni del ctp dott. – e non risulta contestata. Per_5
In sostanza, la diagnosi tempestiva avrebbe determinato un intervento di amputazione meno demolitivo, e quindi una minore lesione dell'integrità fisica e minori sofferenze, per cui correttamente nella specie si configura la categoria del danno biologico differenziale, strutturalmente differente dalla categoria di danno applicata nell'ordinanza impugnata.
Il danno biologico differenziale è una particolare categoria appartenente al genus del danno non patrimoniale, che si verifica quando, a seguito di un fatto illecito, il soggetto danneggiato subisce un aggravamento di una menomazione o patologia preesistente. Questo IGnifica che, nel calcolo del risarcimento, non si tiene conto dell'invalidità preesistente, ma solo della quota di danno direttamente causata dall'illecito. I caratteri che regolano l'archetipo di danno differenziale sono la personalizzazione del danno (specifiche condizioni della vittima e della sua condizione pregressa) e il principio della causalità, ossia l'evento lesivo deve aver determinato un peggioramento della menomazione preesistente. La determinazione del danno biologico differenziale si basa:- su una valutazione medico-legale che confronta la percentuale di invalidità prima e dopo l'evento dannoso;
- su una valutazione comparativa del giudice che valuta la misura del deteriorarsi della qualità di vita del soggetto leso;
- per la quantificazione del danno si fa riferimento alle Tabelle di AN (Cass. Civ., Sez. III, n. 7513/2018; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 12566/2022).
Nel caso in esame si può affermare con ragionevole certezza che la paziente ha subito, a causa della condotta omissiva dei sanitari, un intervento amputativo maggiormente demolitivo rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare nel caso di diagnosi tempestiva. L'operazione subita a seguito della ritardata diagnosi ha certamente comportato un intervento chirurgico più gravoso che ha causato maggiori sofferenze ed una condizione peggiorativa della vita della nei termini lamentati Per_1 dagli appellanti. Gli ausiliari del giudice nel giudizio di Atp hanno riconosciuto tale voce di danno e l'hanno quantificata nei termini descritti nel motivo di gravame. In particolare, la misura del danno differenziale va determinata nella misura del 27% in un range tra l'80% (dato dalla invalidità permanente a seguito dell'amputazione effettivamente eseguita) e il 53% corrispondente alla media tra un'invalidità del 45% e del 60%, relative, rispettivamente, ad un intervento chirurgico di asportazione della massa tumorale con conservazione dell'arto o un'amputazione dell'arto di portata inferiore a quella eseguita. Il collegio ritiene di applicare questa percentuale, che risulta congruamente e dettagliatamente argomentata nelle osservazioni del ctp dott. , Per_5
pag. 16/27 con le quali i consulenti di ufficio dichiarano di concordare, anche se questi ultimi – forse per errore materiale – riportano un differenziale del 25% con l'aggiunta della locuzione “da collocare in un range compreso fra il 50% e l'80%” (però la differenza tra questi due valori è pari a 30 e non a 25). La liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. n.
4680/2025, Rv. 673867–01, la quale ha evidenziato che “stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale”).
Quindi, applicando come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di AN del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale), il danno differenziale astrattamente liquidabile nel caso che ci occupa va determinato come segue:
- dal danno per invalidità permanente dell'80%, pari ad euro 708.884, va detratto il danno corrispondente al 53%, pari ad euro 387.511
(danno, questo, che del tutto ragionevolmente si sarebbe comunque verificato anche in caso di diagnosi tempestiva del tumore);
- la differenza tra i due valori, pari ad euro 321.373 va incrementata del 20% a titolo di personalizzazione del danno (misura prossima a quella massima del 25% prevista dalle tabelle citate), poiché l'amputazione dell'arto all'altezza del bacino subita dalla paziente, pur considerando la precarietà delle sue condizioni generali correlate al tumore, costituisce una menomazione fisica molto grave, che incide in maniera certamente rilevante su specifici aspetti psicologici e dinamico-relazionali della persona, in quanto impedisce qualsiasi forma di deambulazione autonoma e comporta la necessità di assistenza costante nell'espletamento delle funzioni vitali;
si ricava così un importo complessivo di euro 385.647.
pag. 17/27 10.2. Nel caso in esame, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che
[...]
è deceduta, prima della definizione del giudizio, per causa non ricollegabile alla Per_1
(maggiore) lesione conseguente alla condotta omissiva. Risulta infatti pacifico che la causa del decesso di è da individuarsi nella devastante patologia Persona_1 oncologica di cui la stessa era affetta.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis – definito come danno da premorienza - va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Il ordine alla liquidazione del danno da premorienza, la S.C. ha precisato che
“l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. n. 41933/2021, Rv. 663500–01). Con argomentazioni puntuali dalle quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la
S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (non risulta pertanto fondata la richiesta degli appellanti di applicare tali tabelle). Nella pronuncia n.15112/2024 (Rv. 671181-01) la Corte di Cassazione ha così precisato il criterio di calcolo applicabile per il danno da premorienza: «il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva».
pag. 18/27 In conformità ai criteri dettati dal giudice di legittimità, nel caso di specie il calcolo va effettuato sulla base dei seguenti elementi:
- la lesione direttamente connessa alla condotta omissiva è consistita nel peggioramento delle condizioni di vita, valutabile in termini di danno biologico differenziale nella misura del 27 %;
- detta lesione si è verificata in relazione all'intervento di amputazione eseguito il 21.4.2020, quando la persona danneggiata aveva un'età di 75 anni;
- l'aspettativa di vita media in base all'Istat (v. “Indicatori Demografici anno 2020 sul sito internet dell'Istat) era nel 2020 in Italia di
84,4 anni per la popolazione femminile;
- come sopra indicato, il danno biologico differenziale risulta quantificabile in euro 385.647;
- rispetto a tale cifra (dividendo), assumendo come divisore gli anni residui rispetto all'anzidetta aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, nella specie pari a 9,4 (= 84,4 - 75), per ogni anno di sopravvivenza spetta un importo di euro 41.026,34 (= 385.647 : 9,4);
- tale importo va moltiplicato per gli anni di vita effettiva, dalla data della lesione (21.4.20) al decesso (15.11.21), pari ad 1 anno e 208 giorni: 41.026,34 + (41.026,34 x 208 : 365) = 41.026,34 + 23.379,39 =
64.405,73;
- risulta pertanto dovuto, a titolo di danno biologico definito da premorienza, direttamente imputabile alla condotta colposa dei sanitari,
l'importo di euro 64.405,73.
11. La seconda voce di danno richiesta iure successionis quale danno da “perdita di chance”, viene declinata dagli appellanti nei seguenti due aspetti:
a) come danno riveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa;
b) come danno, verificatosi nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi errata e quella esatta, da lesione del diritto della paziente “di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto” (Cass. 23 marzo 2018, n. 7260)”.
11.1. Ritiene la Corte che per il primo aspetto la domanda sia infondata. In ordine alla minore durata della vita, manca la prova del nesso di causalità. Con riguardo al rapporto di causalità tra la condotta colposa dei sanitari (omessa diagnosi) e il dedotto evento dannoso, cioè la mancata sopravvivenza della paziente per 5 anni dopo l'insorgere della patologia oncologica, occorre considerare che il relativo pag. 19/27 accertamento va effettuato sulla base del principio civilistico del "più probabile che non", ovvero verificando se la diagnosi colposamente omessa dai medici del “Vito Fazzi” avrebbe determinato una maggiore durata della vita.
In altri termini, occorre verificare se la diligente condotta colposamente omessa dai sanitari nel febbraio 2018 avrebbe, con ragionevole probabilità - superiore alla probabilità dell'evento contrario - determinato la sopravvivenza della per almeno Per_1
5 anni dopo l'insorgenza della neoplasia, che in ogni caso l'avrebbe portata alla morte. Orbene, sulla base delle indicazioni dei consulenti di ufficio, tale verifica conduce ad un esito negativo, ovvero l'insussistenza del nesso di causalità, in quanto nella specie la probabilità che tale evento si verificasse, nel caso di diagnosi tempestiva
(comportamento doveroso del sanitario) è del 50%, quindi non superiore alla probabilità dell'evento contrario. Si legge infatti nella relazione peritale che “il condrosarcoma mixoide consente una sopravvivenza media a 5 anni del 60%; la presenza però di diffusioni metastatiche riduce notevolmente l'aspettativa di vita. Anche dopo un'escissione radicale della neoplasia, peraltro, la possibilità che la stessa si possa ripresentare come recidiva locale
o come localizzazione a distanza è pari al 50% e, pertanto, un'escissione completa con margini di resezione negativi non potrà mai garantire la guarigione”. I cc.tt.uu. concludono al riguardo che “il ritardo nella diagnosi della neoplasia non pregiudicò le possibilità di guarigione, che in quel tipo di neoplasia è pressoché impossibile, ma ha comportato per la paziente una perdita di chance di una migliore qualità della vita, di una terapia chirurgica meno demolitiva rispetto a quella subìta successivamente, di una maggiore aspettativa di vita. Tale perdita della possibilità di un incerto risultato finale è quantificabile nella misura del 50%” (relazione in atti, pagg. 13-14). In altri termini, in qualsiasi ipotesi, sia in caso di diagnosi tempestiva del tumore e sia in caso di ritardo di detta diagnosi, la probabilità di una sopravvivenza a 5 anni è sempre del 50%. Peraltro, va rilevato che, anche in presenza di un ritardo diagnostico IGnificativo
(come quello che effettivamente si è verificato), la sopravvivenza della paziente è stata di circa quattro anni (da gennaio 2018 al novembre 2021), termine che non si allontana eccessivamente dalle probabilità di sopravvivenza indicate dai consulenti.
In conclusione, tale voce di danno–evento va esclusa dal novero dei fatti risarcibili, in quanto non soddisfa il principio civilistico di causalità del "più probabile che non".
11.2. Per altro verso, va disattesa anche la richiesta di danno a titolo di peggioramento della qualità della vita. Tale evento si è verificato, quanto meno con alta probabilità, in relazione alle conseguenze dell'intervento di amputazione totale della gamba. Tuttavia, questo pregiudizio trova già un ristoro attraverso il risarcimento del danno biologico, nei termini sopra illustrati (che comprendono, si ribadisce, sia il danno pag. 20/27 biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore o danno morale e quindi tutto ciò che i ricorrenti indicano come peggioramento della qualità della vita). Accordare un ulteriore risarcimento allo stesso titolo, sia pure sotto la veste di danno da inabilità temporanea totale, costituirebbe una inammissibile duplicazione.
11.3. Risulta invece fondata la domanda sub b) concernente il danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, verificatosi nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi errata e quella esatta. Tale ultima voce di danno, come la giurisprudenza pone in rilievo, è autonomamente risarcibile e liquidabile in via equitativa dal giudice. La Suprema Corte ha affermato sul punto che “In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione.” (Cass. n. 10424 del 15/04/2019, Rv. 653581 – 01 e Cass. 23 marzo 2018, n. 7260).
L'omissione (o anche il ritardo, come nel caso che ci occupa) della diagnosi di un processo morboso terminale nega al paziente, “anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito” (Cass. n. 27682/2021). In questo caso, viene in evidenza la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa“ (Cass. ult.cit.).
In tale prospettiva, dunque, il diritto di autodeterminazione del paziente riceve positivo riconoscimento e piena protezione. Dall'accertamento della colpevole omessa diagnosi di patologia ad esito infausto deriva il diritto al risarcimento del danno in via equitativa. In ordine alla quantificazione del danno, le pronunce della Corte di Cassazione che hanno trattato il tema hanno ritenuto l'applicabilità delle Tabelle di AN (v. Cass. 7260/2028 e Cass. 27682/2021). Inoltre, nella valutazione in via equitativa del danno pag. 21/27 non patrimoniale determinato da ritardo diagnostico della malattia con esito infausto occorre tenere conto di vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto. Nel caso di specie, nella concreta liquidazione del danno dovuto ai familiari superstiti, va tenuto conto dell'età della paziente (73 anni al momento della omessa diagnosi), della notevole entità del ritardo intercorso tra l'omessa diagnosi e la diagnosi di tumore, che nel caso di specie è stato di circa 16 mesi, le condizioni generali della paziente nel periodo compreso tra il l'omesso accertamento e la diagnosi corretta, caratterizzate da tentativi di curare sul piano ortopedico e reumatologico la patologia della gamba (v. documentazione medica). Poiché si tratta di una lesione di natura temporanea, appare giustificato il ricorso ai criteri di risarcimento della inabilità temporanea totale, in ragione della gravità e devastante portata della patologia oncologica di cui è stata ritardata la diagnosi. Il periodo di riferimento è quello che intercorre tra la data della condotta colposa, coincidente col ricovero per l'intervento di osteosintesi (17.1.2018) – durante il quale sarebbe stato doveroso disporre un approfondimento mediante esame bioptico (gli stessi sanitari avevano constatato che si trattava di “frattura patologica”) – e la data della proposta di biopsia espressa il 21.5.2019 (durante il ricovero per anemia). Si tratta di un periodo di 489 giorni, per cui, applicando il valore di euro 115 per ogni giorno di ITT, indicato nelle vigenti tabelle milanesi, risulta dovuto un importo complessivo di euro 56.235. Tale quantificazione appare di per sé congrua, con esclusione di eventuali aumenti a titolo di personalizzazione. Infatti, nella specie, vengono in evidenza sia il fatto che dalla diagnosi effettiva al decesso è trascorso un apprezzabile lasso temporale (due anni e sei mesi), nel corso del quale la paziente ha potuto esercitare l'anzidetto diritto di autodeterminazione, il quale quindi è stato limitato, ma non definitivamente compromesso, sia il fatto che gli appellanti non hanno provato e neppure allegato, in questo specifico ambito, pregiudizi direttamente correlati al ritardo diagnostico.
** ** **
12. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti contestano la valutazione del danno iure proprio per perdita (o lesione) del rapporto parentale e l'errata applicazione delle tabelle romane, dal momento che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle allegazioni sul punto da parte dei ricorrenti. In primo luogo, il giudice avrebbe omesso di considerare che il rapporto parentale
è stato leso e ha subito una progressiva e graduale compromissione sin dal momento in cui, a causa della mancata diagnosi, la IG.ra ha dovuto subire il gravoso iter Per_1 clinico-diagnostico, in quanto i prossimi congiunti hanno dovuto attendere alle eIGenze della donna e farsi carico di una sofferenza particolarmente lunga e intensa. Pertanto, “al danno morale patito dai figli per il nefasto evento in sé considerato, si è dunque aggiunto quello consistente nel totale sconvolgimento delle loro abitudini e
pag. 22/27 delle normali aspettative, nonché nello stress fisico e psichico di dover conciliare la loro vita con la necessità di provvedere quotidianamente alle eIGenze della madre” con un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita.
In seconda istanza gli appellanti, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, censurano “la motivazione nella parte in cui si ritiene di fare applicazione delle tabelle romane (in luogo di quelle milanesi)”, ribadendo altresì che non è richiesto che i rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto siano caratterizzati dalla convivenza non assurgendo quest'ultima a connotato minimo di relativa esistenza. Viene quindi richiesto il risarcimento del danno con liquidazione in via equitativa, della somma pari al 50% del valore monetario minimo corrispondente al danno non patrimoniale da perdita parentale di cui alle tabelle milanesi, pari ad euro 84.000,00 per ciascun congiunto, e quindi, per complessivi € 252.000,00 (la quota spettante al genitore , deceduto nel corso del giudizio di primo grado, va assegnata Parte_3 iure successionis ai due figli). In via subordinata, volendo applicare le tabelle romane alla lesione del danno parentale, con la riduzione del 50% prevista dai consulenti e l'ulteriore riduzione di un altro 50% in ragione della minore durata della vita della congiunta, il calcolo elaborato dalla difesa ammonterebbe ad euro 75.000 per il coniuge e ad euro 55.775 per ciascuno dei figli.
12.1. Il motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato, sia pure con quanto segue in punto di motivazione della liquidazione accordata dal Tribunale.
E' utile premettere che nell'atto introduttivo la domanda del danno iure proprio risulta prospettata come derivante dalle sofferenze patite dai familiari “a causa della morte prematura della propria congiunta e, prima ancora, a causa della condizione di totale invalidità nella quale la stessa ha vissuto gli ultimi anni di vita”. I ricorrenti allegavano, in primo luogo, che la tardiva diagnosi ha comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della , con necessità di Per_1 continua assistenza, sia domiciliare che presso le strutture in cui è stata ricoverata. L'invalidità totale derivata dall'intervento di amputazione dell'arto sino all'altezza del bacino, ha determinato un gravissimo turbamento e un apprezzabile mutamento peggiorativo delle condizioni di vita non solo della diretta interessata, ma anche, inevitabilmente, del marito e dei due figli. Spetta pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, in relazione, non solo al dolore per la menomazione del congiunto, ma anche per la necessità di un impegno di assistenza, con conseguente mutamento peggiorativo delle abitudini di vita a carico degli stretti congiunti.
pag. 23/27 In secondo luogo, oltre al pregiudizio correlato all'invalidità totale della propria moglie e madre, i ricorrenti prospettavano il danno rinveniente dalla morte prematura della stessa, stante il venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)
In sostanza, la voce di danno in questione, è stata proposta sotto due spetti: 1) lesione o deterioramento del rapporto parentale, a seguito dell'amputazione subita dalla congiunta;
2) perdita del rapporto parentale a seguito della morte della stessa. Per questo secondo aspetto, la domanda è infondata per i motivi sopra esposti (v.
§ 11.1.) nella disamina della domanda iure successionis per minore durata della vita, Anche per la domanda iure proprio manca la prova del nesso di causalità tra l'errore medico e la (mancata) sopravvivenza della paziente per 5 anni dal momento dell'insorgere della patologia. La domanda è fondata limitatamente al primo aspetto, in quanto, su un piano presuntivo, può ritenersi accertato il deterioramento o lesione del rapporto parentale derivante dal notevole peggioramento delle condizioni di vita del familiare a seguito dell'amputazione dell'arto. Tale peggioramento ha comportato la necessità di continua assistenza, sia domiciliare che presso le strutture in cui la paziente è stata ricoverata;
la grave inabilità derivata dall'intervento di amputazione dell'arto sino all'altezza del bacino ha determinato con alto grado di probabilità un grave turbamento e un peggioramento delle condizioni di vita anche dei familiari della vittima primaria (marito convivente e figli), onerati dell'assistenza pressoché costante correlata alla gravissima menomazione.
In ordine alla liquidazione di tale danno il collegio ritiene congruo il ristoro accordato dal Tribunale (30.000 euro al coniuge e 15.000 euro a ciascuno dei figli), tenuto conto che il deterioramento del rapporto parentale deriva solo in parte dalla colpa ascritta ai sanitari per tardiva diagnosi;
la causa principale del danno va rinvenuto nella patologia oncologica, estranea all'operato dei sanitari, la quale, in ogni caso, avrebbe comportato un forte impatto sui familiari e determinato cambiamenti IGnificativi, non soltanto sul malato, ma in tutta l'organizzazione del nucleo familiare (coniuge e figli conviventi) e dei prossimi congiunti anche non conviventi. Nel caso in esame, questi effetti pregiudizievoli sono stati certamente amplificati dall'intervento di amputazione subito dalla persona ammalata. Tuttavia, come sopra esposto, anche per questo aspetto il tumore, in ogni caso, anche a prescindere dalla condotta omissiva, avrebbe avuto una notevole incidenza sulla integrità fisica e determinato necessità di cura e assistenza dell'inferma nell'espletamento degli atti quotidiani.
Per altro verso, le allegazioni svolte sul punto dai ricorrenti (ad esempio il trasferimento di presso il domicilio della madre con rinuncia a svolgere la Parte_5 professione di architetto) non sono suffragate sul piano probatorio;
ne discende che la pag. 24/27 lesione del rapporto trova dimostrazione sul piano presuntivo, senza ulteriori elementi di riscontro, per cui le somme liquidate vanno confermate in quanto congrue, sul piano equitativo, ai presumibili effetti pregiudizievoli sofferti dai familiari della vittima primaria.
13. Con il quinto motivo di appello i germani contestano l'errata Pt_3 motivazione dell'ordinanza in punto di liquidazione delle spese mediche e di CTU, per i seguenti aspetti: a) il primo giudice non si sarebbe avveduto che sub doc. n.35 del fascicolo di primo grado sono stati allegati i documenti attestanti le spese mediche per complessivi € 476,00; b) con riferimento alle spese di CTU, ossia le spese del procedimento di ATP, ammontanti in € 1.800, gli appellanti osservano che l'esito del giudizio doveva portare il Tribunale a porre in via definitiva le predette spese a carico della parte soccombente.
13.1. La censura sub a) è infondata, in quanto, nonostante la voce relativa alle
“spese mediche” sia indicata nell'indice dell'atto introduttivo al n.35, la relativa documentazione non risulta allegata al fascicolo telematico di primo grado. La censura sub b) risulta fondata, in quanto anche le spese della CTU espletata nel procedimento preventivo seguono la soccombenza, ove l'esito dell'accertamento venga acquisito al giudizio di merito. La giurisprudenza ha affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)” (in questo senso v. Cass. n. 26478/2024).
14. Con il sesto motivo gli appellanti contestano la liquidazione delle spese di lite, sotto il profilo della insufficiente motivazione e l'errata applicazione del DM 55/2018.
La difesa dei germani lamenta che il Tribunale non ha liquidato le Pt_3 competenze secondo lo scaglione di riferimento corretto e secondo l'importanza dell'opera prestata oltre che della complessità della questione trattata. In base allo scaglione compreso tra 260 mila e 520 mila euro, avuto riguardo al petitum, le competenze legali dovrebbero ammontare ad € 22.457,00 (oltre accessori), in luogo dell'importo di € 18.000,00.
pag. 25/27 Il motivo resta assorbito, poiché alla riforma della sentenza di primo grado segue, come appresso si dirà, il regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio.
In definitiva, va condannata al pagamento in favore degli appellanti della CP_5 somma complessiva di euro 180.640,73 (64.405,73. + 56.235 + 60.000) a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori.
15. Quanto alle spese processuali, avuto riguardo all'esito globale del giudizio
(accoglimento, sia pure parziale, dei principali motivi dell'appello proposto dai , ma Pt_3 Cont anche dell'appello incidentale della , alla natura della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, la Corte ritiene di regolarle, ponendole a carico della parte soccombente per entrambi i gradi. Tenuto conto che, sia in primo che in secondo grado, la richiesta di risarcimento avanzata dai ricorrenti è stata accolta solo in parte, si applica il principio, secondo cui il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata". Hanno infatti stabilito le Sezioni Unite che “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del "decisum")” (Cass. SU n. 19014/2007, Rv. 598765 – 01). Applicando quindi il criterio del decisum, le spese processuali vanno liquidate in base ai valori medi dello scaglione da 52.001 a 260.000 euro, secondo gli importi liquidati in dispositivo.
dovrà farsi carico delle spese della CTU espletata in sede di ATP. CP_5
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso l'ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Lecce in data 29.5.2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale proposto da e e sia l'appello incidentale spiegato da;
Parte_5 Parte_4 CP_5
2) per l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna a pagare a e la somma CP_5 Parte_5 Parte_4 complessiva di euro 180.640,73 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado, CP_5 liquidate in favore degli appellanti in complessivi euro 30.000,00 (di cui euro 16.000 per compensi ed euro 607,00 per esborsi per il giudizio di primo grado, compreso il procedimento di ATP, ed euro 14.000 per compensi ed euro 1.821,00 per esborsi per il giudizio di appello) oltre le spese forfettarie di studio pag. 26/27 nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) pone definitivamente a carico della parte appellata le spese dalla
CTU espletata in sede di ATP. Lecce, 10 giugno 2025
Il conIGliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2^ civile – composta dai magistrati:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente Dott.ssa ConIGlia INVITTO - ConIGliere
Dott. Giovanni SURDO - ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2023 R.G., introdotta da
( ) e ( ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali eredi di , nonché quali eredi di , Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Chiriatti e Stefano Carlà; APPELLANTI nei confronti di (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 P.IVA_1
Centonze; APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO e CONCLUSIONI: Appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lecce il 29/05/2023. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e depositato comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza ex art. 352
c.p.c. del 15/4/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione MOTIVAZIONE
1. La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento, promossa iure successionis e iure proprio da , e in qualità Parte_3 Parte_4 Parte_5 di eredi e di congiunti di , nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
, per i danni provocati dalla condotta colposa dei sanitari dell'Ospedale Vito
[...]
Fazzi di , i quali hanno omesso di diagnosticare tempestivamente il tumore osseo CP_1 da cui la era affetta. Detta condotta colposa, consistita in un ritardo diagnostico Per_1 di sedici mesi, aveva costretto la paziente – deceduta il 15.11.2021 - a subire trattamenti sanitari altamente invasivi tra cui l'amputazione dell'arto inferiore destro, cagionando un peggioramento delle sue condizioni negli ultimi 4 anni di vita.
1.1. In relazione alla responsabilità dei sanitari, accertata già in sede di ATP, la domanda risarcitoria veniva così formalizzata nel ricorso introduttivo (petitum):
<
1. Accertare e dichiarare la responsabile delle omissioni e degli errori CP_3 nella diagnosi e nelle prestazioni sanitarie rese nei confronti della IG.ra ; Persona_1
2. Per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno biologico patito CP_3 dalla IG.ra , il cui diritto è stato trasferito, iure hereditatis, in favore dei Persona_1 IGg.ri , e nella misura di euro Parte_3 Parte_4 Parte_6 361.713,00, ovvero in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
3. Condannare la al risarcimento del danno da c.d. “perdita di chance”, CP_3 nella accezione precisata in narrativa, patito dalla IG.ra , il cui diritto è Persona_1 stato trasferito, iure successionis, in favore dei predetti odierni ricorrenti … nella misura prudenzialmente indicata in 138.105,00 euro…;
4. Condannare la al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio CP_3 in favore dei ricorrenti nella misura prudenzialmente indicata in euro 252.000,00, ossia in euro 84.000,00 per ciascun congiunto, ovvero in quella altra somma, maggiore o minore, che sarà determinata equitativamente dal Tribunale…;
5. Condannare la al risarcimento e/o rimborso delle spese mediche in CP_3 favore dei ricorrenti, in quanto eredi legittimi della IG.ra , nella misura di Persona_1 euro 2.500,00;
6. Condannare la al pagamento delle spese della CTU e CTP, nonché dei CP_3 compensi professionali relativi al giudizio ex art. 696-bis c.p.c (n. 2248/2020 R.G.), nonché delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.>>
Nelle more del giudizio di primo grado è deceduto , sicché Parte_3 Pt_4
e si sono costituiti anche in qualità di eredi del padre.
[...] Parte_5
2. Con ordinanza del 29.5.2023, nel contraddittorio con l' Controparte_4
, che contestava le pretese attoree tanto nell'an tanto nel quantum
[...] debeatur, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha Cont condannato la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 169.882,50, oltre accessori e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle ulteriori somme di € 607,00 per spese vive ed €
18.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
2.1. Il Tribunale – con riferimento all'an - ha fatto proprie le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP, svolta dai dott.ri e Persona_3 Persona_4
L'errore medico riscontrato in sede di CTU riguarda la mancata diagnosi della patologia oncologica di base al momento delle dimissioni dall'Unità Operativa di Ortopedia avvenute il 14.2.2018 con diagnosi di “frattura patologica del femore destro…” Si evidenzia nella motivazione che “fu solo il radiologo, che refertò la radiografia del 14.11.2018, a rilevare l'assenza di callo osseo sul focolaio di frattura e conIGliare uno studio istobiologico della neoformazione, mentre tanto l'ortopedico quanto l'oncologo, che visitarono la ricorrente nei mesi successivi, continuarono ad ignorare il tumore osseo, …e fu soltanto il reumatologo, in data 29.4.2019, a suggerire una TAC della coscia col sospetto di una formazione sarcomatosa…; tale indagine fu
pag. 2/27 effettuata il 17.5.2019 in occasione di un ricovero della paziente nell'U.O. di Medicina per una forma di anemia, ove si evidenziò “una massa espansiva, che causava un'ampia osteolisi del femore, infiltrante i muscoli perischeletrici”, in seguito a cui, finalmente, fu proposta la biopsia, che fu eseguita, per volontà della ricorrente, presso il Campus Biomedico di Roma.
Alla diagnosi di osteosarcoma mixoide G2, per cui fu attuato un trattamento chemio- radioterapico infruttuoso, seguì, in ragione dell'incremento volumetrico della massa tumorale, un intervento ampiamente demolitivo come l'amputazione interileo- addominale destra, eseguito il 21.4.2020 presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Nell'ottobre 2020, però, la neoplasia è recidivata, interessando altri distretti e rendendo necessario un ulteriore trattamento radio-chemioterapico. “La patologia neoplastica, che causò la frattura del femore destro, fu dunque, il condrosarcoma mixoide G2, un tumore maligno estremamente raro...” (pag.12 relazione CTU).
2.2. Il Tribunale si è quindi occupato della verifica del nesso eziologico tra l'errore omissivo dei medici e l'evento di danno lamentato dagli attori. A tal riguardo, riprendendo il percorso argomentativo dei cc.tt.uu, ha affermato che la diagnosi tempestiva della patologia oncologica di cui era affetta la “non avrebbe condotto, Per_1 con ragionevole probabilità, ad evitare l'exitus a causa della notevole possibilità di recidiva del tumore e della gravità dello stesso.”. Si evidenzia come, pur considerando la malpractice perpetrata dai sanitari, “..la malattia avrebbe avuto comunque la possibilità di recidivare o progredire a distanza nel 50% dei casi, senza la certezza di guarigione…”.
Tuttavia, si rappresenta in ordinanza, “una condotta dei sanitari dell'ospedale di
più accorta e più rispettosa delle leges artis, avrebbe evitato alla paziente CP_1 maggiori sofferenze e le avrebbe dato maggiori chance di un trattamento chirurgico meno demolitivo di quello subìto (disarticolazione dell'arto in luogo dell'amputazione interileo-addominale), senza peraltro assicurarle la guarigione ed una maggiore aspettativa di vita”; tale concreta chance perduta è stata valutata dai dott.ri e Per_3 pari al 50%.”. Questi ultimi hanno evidenziato che la paziente ha patito Per_4 cerrtamente maggiori sofferenze fisiche e spirituali, a causa del ritardo diagnostico della malattia neoplastica.
2.3. Accertata la responsabilità per la colposa condotta professionale dei medici che ebbero in cura , il Tribunale ha trattato i profili risarcitori ritenendo Persona_1 applicabile, nella specie, la categoria del danno terminale. Ha osservato che
[...]
sin dal febbraio 2018 fu dimessa senza le corrette indicazioni diagnostiche e, a Per_1 far data dall'intervento di amputazione demolitiva sino alla data del decesso avvenuto in data 15/11/2021, mutò radicalmente le sue abitudini di vita, costretta a deambulare pag. 3/27 con la carrozzina. La stessa divenne poi cosciente dell'avvicinarsi della morte presumibilmente nel mese di ottobre 2020, allorquando le fu diagnosticata la recidiva in atto: da tale data a quella del decesso intercorre un periodo di circa 13 mesi che eccede i 100 gg presi in esame dalle Tabelle di AN per la liquidazione del danno terminale. Il Tribunale ha quindi ravvisato nel caso di specie l'ipotesi “della perdita di chance”, in considerazione del fatto che la diagnosi tempestiva avrebbe portato la paziente alla sopravvivenza del 50% in 5 anni, ma non avrebbe escluso il decesso della paziente e le conseguenze sulla sua sfera psico-fisica. In ragione di ciò il primo giudice ha ritenuto risarcibile, non il danno biologico da invalidità temporanea subito dalla donna nei mesi in cui la malattia si aggravò fino alla inevitabile morte, “bensì esclusivamente il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità molto elevata, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita, tenuto conto che la , al momento del decesso, aveva Per_1 settantasei anni ed era perciò ancora al di sotto della soglia di aspettativa di vita media”.
Il Tribunale, applicando i criteri risarcitori del danno terminale, ha assimilato il caso in esame a quello in cui la morte avvenga entro cento giorni dall'evento, liquidando la somma di € 109.852,50 (“pari alla somma tra € 79.852,50 quale liquidazione del danno dal quarto al centesimo giorno aumentato dal 50% come da valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, … ed € 30.000,00 per i primi tre giorni -
a titolo di danno non patrimoniale da perdita di chance…”).
2.4. Con riguardo al danno non patrimoniale subitoiure proprio dal coniuge e dai figli della , il primo giudice lo ha liquidato in via equitativa, tenendo conto delle Per_1
Tabelle adottate dal Tribunale di Roma e di tutti i correttivi in ragione della situazione concreta. In particolare, ha tenuto conto “che la vittima è deceduta all'età di settantasei anni, che il coniuge ed i due figli avevano al tempo del suo decesso, rispettivamente l'età di 79, 44 e 49 anni e che solo il marito conviveva con la vittima principale, mentre i figli fossero del tutto adulti ed emancipati e ormai fuoriusciti dal nucleo familiare di origine…”; ha considerato che “ l'evento nefasto …è da ricondurre al concetto di perdita di chance, e dunque tenuto conto che l'aspettativa di sopravvivenza della era del 50% per i successivi cinque anni, ma che, ad ogni modo, l'evento Per_1 luttuoso si sarebbe certamente prodotto a causa della grave malattia, si ritiene liquidare, sempre in via equitativa, la somma pari ad € 30.000,00 in favore del coniuge superstite e di €15.000,00 in favore di ciascuno dei due figli.” In definitiva, il Tribunale ha liquidato agli attori la complessiva somma di €
169.882,50 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
pag. 4/27 2.5. Il primo giudice ha rigettato la domanda in relazione al danno patrimoniale, rilevando che “non risulta depositata documentazione attestante le spese mediche che si assume siano state sostenute, che non sono state nemmeno genericamente quantificate, così come per le spese di CTU espletata nel corso dell'ATP.”.
3. Avverso la suddetta pronunzia hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e quali eredi di , nonché quali eredi di Parte_2 Persona_1 [...]
, coniuge superstite della . Parte_3 Per_1
Sulla base dei motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, gli appellanti hanno formulato le seguenti richieste:
1. confermare che “è responsabile delle Controparte_5 omissioni e degli errori nella diagnosi e nelle prestazioni sanitarie rese nei confronti della IG.ra e per l'effetto confermare le somme liquidate nell'Ordinanza; Persona_1
2. in via principale, riformare l'impugnata Ordinanza nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno biologico patito da , accertando che la stessa ha Persona_1 patito un danno biologico nella forma del danno biologico differenziale nella misura di €
97.662,51, pari al 27% di € 361.713,00, ovvero in subordine, secondo la stima fatta dai
Consulenti Tecnici dell'Ufficio (in sede di ATP n.2248/20 RG), nella misura di € 80.047,75, pari al 25% di € 320.191;
3. in via principale, accertare e dichiarare che” ha subito, un danno Persona_1 da Inabilità Temporanea Totale, da quantificarsi secondo le tabelle milanesi e avuto riguardo alla personalizzazione, in € 73.359,00, corrispondente a € 128,70 die per il numero dei giorni di inabilità;
4. in via gradata e alternativa, accertare e dichiarare che ha Persona_1 subito, in luogo del danno biologico differenziale, il danno biologico intermittente o da premorienza nella misura di € 82.752;
5. sempre in via principale, condannare al risarcimento del danno non CP_6 patrimoniale iure proprio in favore dei ricorrenti nella misura di € 252.000,00, ossia in euro 84.000,00 per ciascun congiunto, ovvero, in via subordinata e/o gradata, al risarcimento: in favore del coniuge (già convivente) di € 75.000,00, nonché in favore di ciascun figlio la somma di € 55.775,00 (cadauno), così complessivamente e totalmente
€ 126.550,00;
6. accertare e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al rimborso delle spese mediche sostenute pari a euro 476,00 (doc.n.35 fascicolo di I grado) e per l'effetto condannare , a rimborsare detta somma;
Controparte_5
7. riformare l'Ordinanza in relazione alle spese legali liquidate adeguandole ai parametri tariffari forensi, tenuto conto delle spese liquidate in I grado;
pag. 5/27 8. condannare al pagamento delle spese Controparte_5 di CTU svolta in ambito di ATP, ponendole definitivamente a carico di . CP_7
4. L si è costituita in giudizio con comparsa Controparte_2 depositata il 21/12/2023, con la quale ha contestato l'appello proposto dai e ha Pt_3 spiega appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) rigettare l'appello proposto dagli appellanti principali siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dalla dichiarando la CP_5 erroneità della determinazione del danno da perdita di chances sia in ordine alla considerazione del danno da riduzione della durata della vita, che del riconosciuto danno terminale”.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e dopo il deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art.352 c.p.c. del 15 aprile 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
** ** **
5. Nella disamina dei motivi di impugnazione si terranno distinte le censure concernenti la domanda di risarcimento proposta iure successionis da quelle relative al risarcimento iure proprio. Al primo ambito afferiscono i primi tre motivi dell'appello Cont principale proposto dai e l'appello incidentale spiegato dalla che per Pt_3 connessione vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo di appello i germani eccepiscono “il mancato Pt_3 riconoscimento del danno biologico”.
Il Tribunale, negando il danno biologico patito da perché ritenuto in Persona_1 contraddizione con il danno da perdita di chance, è incorso in una motivazione carente e contraddittoria, omettendo di considerare che i cc.tt.uu. avevano ritenuto sussistente e stimato detta voce di danno. Sul punto gli appellanti, richiamando l'integrazione del 13.1.2022, rilevano come i consulenti d'ufficio abbiano concordato con il ctp dott. Per_5
“sul fatto che la perdita di chance possa tradursi in un danno biologico differenziale del 25% con riferimento alla minore aspettativa di vita ed alla minore qualità della vita…”.
Gli appellanti a tal riguardo ribadiscono di aver già allegato in primo grado “il nesso causale tra l'omessa diagnosi ed il danno biologico rinveniente dalla amputazione interileo-addominale.” argomentando come la perdita di chance debba essere ricondotta alla riduzione e peggioramento della qualità di vita. La difesa dei germani precisa che la “valutazione delle possibilità di trattamento della neoplasia deve essere effettuata considerando la data in cui la diagnosi corretta
pag. 6/27 era concretamente eIGibile ossia nel gennaio del 2018 (data del ricovero e dell'intervento di osteosintesi)”; sottolinea che “16 mesi prima la aveva non il 50 Per_1
% delle possibilità, bensì “la certezza di essere sottoposta ad intervento chirurgico meno demolitivo” circostanza confermata dai cc.tt.uu. Con La condotta colposa dei sanitari dell' convenuta, precludendo alla paziente di poter ricevere una corretta diagnosi con 16 mesi di anticipo ha certamente determinato quel danno differenziale che anche gli ausiliari del giudice hanno individuato e che è suscettibile di valutazione e risarcimento come autonoma voce di danno biologico.
Mutuando le conclusioni svolte dal c.t.p. dott. gli appellanti sostengono che Per_5
“il danno biologico sia valutabile mediamente nella misura del 27% così che applicando le Tabelle di AN il quantum risarcitorio del danno differenziale si può quantificare in
€ 97.662,51, pari al 27% di € 361.713,00”. In subordine, richiamano la valutazione del danno differenziale determinata dai cc.tt.uu. nella misura del 25% “da collocare in un range compreso fra il 50% e l'80%”, da liquidare nell'importo di euro 80.047,75, pari al 25% di € 320.191.
Ed ancora, gli appellanti chiedono che si riconosca il danno da Inabilità Temporanea Totale per i 19 mesi intercorsi tra la data dell'intervento demolitivo e il decesso, da quantificarsi “facendo applicazione dei criteri e dei valori riportati nelle
Tabelle Milanesi e avuto riguardo alla personalizzazione al 30%, in euro 128,70 die che equivale a complessivi € 73.359,00.
6.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti assumono che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, in alternativa o in via subordinata rispetto al danno biologico, il cd. danno intermittente o da premorienza, contestando, anche sotto questo aspetto, la liquidazione adottata dal decidente. Assumono che pur “volendosi ritenere che la IG.ra sia deceduta per causa indipendente e comunque estranea Per_1 Cont rispetto alla condotta colposa dei sanitari della il Tribunale avrebbe dovuto comunque considerare, il «danno biologico intermittente»,” consistente nel “danno liquidato nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto” (c.d. «danno da premorienza»). Quindi, in aggiunta al danno morale terminale, la difesa chiede la liquidazione del danno biologico c.d. intermittente nella somma di euro 82.752,00, attraverso l'applicazione della tabella milanese di liquidazione di tale categoria di danno.
6.3. Con il terzo motivo d'appello viene dedotta l'errata applicazione al caso di specie della categoria del danno terminale e il mancato riconoscimento del danno biologico. Gli appellanti contestano il riconoscimento del solo danno morale terminale e chiedono la liquidazione in via equitativa del danno rinveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa. Secondo la difesa va attribuita alla c.d. “perdita di chance”, ravvisata dal primo giudice, una differente accezione,
pag. 7/27 dovendo essere la stessa considerata, ai fini risarcitori, come un autonomo evento di danno costituito dalla minore durata della vita e dalla sua peggior qualità. Laddove si ritenga che la condotta sanitaria omessa abbia determinato la perdita del 50% di possibilità di “ottenere una vita più lunga e un trattamento meno demolitivo”, allora si dovrà affermare che “l'incertezza del risultato ha riguardato solo la possibilità di guarire ma non quella di poter vivere con certezza (o estrema probabilità) quantomeno 5 anni (dal dì della mancata diagnosi ovvero, in alternativa, dalla recidiva della malattia..”.
Gli appellanti rilevano altresì che “il ritardo nella diagnosi ha certamente impedito
… che la IG.ra si potesse (unitamente ai suoi familiari) determinare liberamente Per_1 nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto”. Tale situazione soggettiva è meritevole di tutela, in quanto correlata ad una lesione autonoma rispetto alla perdita di chance, determinando un evento di danno risarcibile. Con lo stesso motivo si contesta al primo giudice il fatto di “..aver “limitato” il danno patito dalla al solo danno terminale di natura morale”, non riconoscendo Per_1 anche il danno biologico terminale. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente la consapevolezza di una morte imminente poiché la ha preso consapevolezza della Per_1 patologia neoplastica nel maggio 2019 (biopsia presso Campus Biomedico) o al più nell'ottobre 2020 (data della recidiva) convivendo di fatto con tale consapevolezza per quasi due anni. Il primo giudice ha erroneamente applicato la liquidazione equitativa del c.d. danno terminale, escludendo il danno biologico residuato dopo i 100 giorni”, conseguente alle gravi menomazioni subite dalla per colpa dei sanitari, Per_1 riportando un'invalidità e inabilità assoluta. Per tale motivo la difesa dei germani Pt_3 chiede che il danno biologico sia riconosciuto sino alla data del decesso come da accertamento medico legale. Oltre al danno biologico differenziale, gli appellanti aggiungono i danni patiti per due anni dalla data dell'intervento demolitivo del
21.04.2020 al decesso (570 gg), ai quali, in base alle tabelle milanesi, corrisponde a una “complessiva ITT di € 73.359.
In via gradata, volendo in extremis ritenere corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui il danno morale terminale va “parametrato” ai soli primi 100 giorni dal dì della lesione, la difesa assume che dopo i 100 giorni si concretizzi il danno biologico
(terminale), motivo per cui chiede il risarcimento a titolo di inabilità totale fino al decesso per 470 giorni, pari a € 60.489,00.
In definitiva, richiamando il primo motivo di gravame, la difesa dei chiede la Pt_3 condanna di “al risarcimento del danno biologico differenziale nella misura di CP_5
€ 97.662,51 ovvero, in subordine, nella minor misura di € 80.047,75, oltre al pag. 8/27 risarcimento della ITT nella misura di € 73.359,00, ovvero in via ulteriormente gradata, al risarcimento della ITT nella misura di € 60.489,00.
Cont
7. L' in primo luogo, ha contestato come contraddittorie le valutazioni del Tribunale in ordine al ravvisato danno terminale. Da una parte, il giudicante ha escluso
“il danno da invalidità temporanea subito dalla nei mesi che segnarono Per_1
l'aggravamento della malattia fino alla morte, e dall'altra ha riconosciuto “il danno non patrimoniale dovuto alla consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in un momento che si sarebbe potuto procrastinare, con probabilità molto elevata, di almeno cinque anni, attraverso la condotta alternativa lecita dei medici, ovvero il pregiudizio morale corrispondente alla inesorabile percezione della riduzione della propria vita...” Cont La in secondo luogo, ha obiettato che il primo giudice, pur in presenza della qualificazione della condotta in termini di “mera perdita di chance”, ha errato nella determinazione del danno risarcibile, “attingendo esclusivamente ai riferimenti tabellari elaborati con riferimento al danno biologico pieno accertato in relazione ad un inesistente accertamento della causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento”, causalità materiale che nella stessa motivazione viene esclusa. Si giunge quindi alla quantificazione del danno terminale con i criteri della responsabilità piena, liquidando la somma di 109.852,50, composta da € 79.852,50, per il danno dal quarto al centesimo giorno, con aumento del 50% del valore massimo indicato dalle tabelle milanesi, e da €
30.000,00 per i primi tre giorni.
7.1. L'appellata ha spiegato inoltre appello incidentale evidenziando come il tema centrale della causa risieda nella qualificazione della fattispecie risarcitoria quale danno da perdita da chances e nel criterio di determinazione, avendo il Tribunale fatto riferimento in fase di liquidazione a voci attinenti al diverso profilo del danno biologico e terminale, incompatibili con la predetta qualificazione. Il primo giudice, pur riconoscendo, nelle condotte oggetto di scrutino, l'assenza di prova di una minore durata della vita o di maggiori sofferenze, ha errato nella individuazione del danno risarcibile: da una parte, ha circoscritto l'area del danno alla perdita di chance, ribadendo che il riconoscimento del danno biologico temporaneo
“sarebbe in contraddizione con la considerazione secondo la quale la paziente ebbe una IGnificativa riduzione della durata della sua vita, ma non la certezza di una guarigione”; dall'altra, ha liquidato il danno, attingendo ai riferimenti tabellari elaborati Cont con riguardo al danno biologico pieno. In altri termini, l ha denunciato l'errore argomentativo del giudice di prime cure, il quale giunge a liquidare il danno con i criteri della responsabilità piena (liquidazione dal quarto al centesimo giorno), pur in presenza di una preventiva qualificazione giuridica della condotta come causa di mera perdita di chance.
pag. 9/27 Ulteriori contraddizioni vengono rilevate nell'ordinanza impugnata, nel punto in cui afferma che una diagnosi tempestiva e una condotta più accorta dei sanitari avrebbero evitato maggiori sofferenze alla paziente, senza assicurare tuttavia alla stessa la guarigione, né una maggiore aspettativa di vita (pag. 8 ordinanza), ma poi perviene ad una “conclusione di piena responsabilità..”, affermando che “il procedimento di Atp… ha consentito di accertare che la ha subito, con alto grado di probabilità, la Per_1 IGnificativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata.”.
L'Azienda sanitaria censura infine l'ordinanza gravata con riferimento alla quantificazione del danno terminale, osservando come quest'ultimo non possa essere riconosciuto in relazione dell'accertamento del danno da perdita di chance. Sul punto evidenzia che “le condotte contestate e riferibili, secondo il Tribunale, a danno da mera perdita di chance non avrebbero in nessun caso avuto rilevanza causale nella fase terminale della malattia oncologica che costituisce una fase ineludibile delle patologie devastanti come quella da cui essa era comunque affetta”.
L'ordinanza impugnata, in definitiva, meriterebbe riforma sia sotto il profilo del riconoscimento del danno (sia pure da mera perdita di chance) per riduzione della vita possibile, che del riconoscimento del danno terminale.
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8. Ritiene la Corte che le contrapposte censure siano in parte fondate e debbano essere accolte per quanto di ragione.
8.1. Occorre in primo luogo rilevare che non vi sono contestazioni in ordine all'accertamento della condotta colposa dei sanitari dell'ospedale Vito Fazzi di che CP_1 ebbero in cura . Persona_1
In estrema sintesi, sussiste l'errore medico rappresentato dalla mancata diagnosi della patologia oncologica al momento delle dimissioni dall'Unità Operativa di Ortopedia del predetto nosocomio avvenute il 14.2.2018 con diagnosi di “frattura patologica del femore destro…”. Il Tribunale – con riferimento all'an - ha fatto proprie le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP.
I consulenti d'ufficio dott.ri e rilevato che il primo Persona_3 Persona_4 contatto della ricorrente con l'ospedale “Vito Fazzi” di avvenne il 16.01.2018 per CP_1
“frattura patologica sottotrocanterica del femore destro”, hanno accertato che il percorso diagnostico operato dai sanitari della struttura sanitaria leccese non fu corretto rispetto alle necessità cliniche della ricorrente, in quanto, dopo l'intervento chirurgico di
“riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare lungo” eseguito il 17.1.2018, la pag. 10/27 terapia postoperatoria cui fu sottoposta la paziente non fu adeguata alle sue reali condizioni, tenuto conto delle leges artis dell'ortopedia e dell'oncologia in vigore all'epoca ed alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica. Furono omesse indagini diagnostiche che sarebbero state utili ai fini della diagnosi della neoplasia all'arto operato, poi accertata in data 6.6.2019 presso il Campus Biomedico di Roma.
All'atto delle dimissioni, si conIGliò soltanto un controllo ortopedico dopo 7 giorni ed una rivalutazione oncologica ambulatoriale dopo 30 giorni. Tanto l'uno quanto l'altra non apportarono nulla di nuovo, perché sia l'ortopedico sia l'oncologo si limitarono all'esame obiettivo …” “…come se la patologia neoplastica femorale, ben evidente sulla prima radiografia, così come in tutte le successive del 21.2.2018 e del 22.3.2018, non fosse mai esistita o fosse guarita spontaneamente. Nessuno dei due specialisti e neppure il dr. , che ebbe modo di visitare la paziente fino a settembre 2018, Per_6 ritennero mai necessario approfondire l'indagine diagnostica sul tumore osseo, eseguendo, o almeno suggerendo, un esame bioptico, che certamente avrebbe dato maggiori informazioni in merito alla neoplasia, rispetto alle precedenti TAC e RMN.”
(pag. 12 elaborato peritale). Fu solo il radiologo, che refertò la radiografia del 14.11.2018, a rilevare l'assenza di callo osseo sul focolaio di frattura e conIGliare uno studio istobiologico della neoformazione, mentre tanto l'ortopedico quanto l'oncologo, che visitarono la ricorrente nei mesi successivi, continuarono ad ignorare il tumore osseo, interpretando come
“callo osseo esuberante” quello che invece era una crescita neoplastica ed una diffusione del materiale neoplastico nei tessuti molli della coscia, e fu soltanto il reumatologo, in data 29.4.2019, a suggerire una TAC della coscia col sospetto di una formazione sarcomatosa…; tale indagine fu effettuata il 17.5.2019 in occasione di un ricovero della paziente nell'U.O. di Medicina per una forma di anemia, ove si evidenziò
“una massa espansiva, che causava un'ampia osteolisi del femore, infiltrante i muscoli perischeletrici”, in seguito alla quale, finalmente, fu proposta la biopsia, che fu eseguita, per volontà della ricorrente, presso il Campus Biomedico di Roma.
Alla diagnosi di osteosarcoma mixoide G2, per cui fu attuato un trattamento chemio-radioterapico infruttuoso, seguì, in ragione dell'incremento volumetrico della massa tumorale, un intervento ampiamente demolitivo come l'amputazione interileo- addominale destra, eseguito il 21.4.2020 presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena di Roma.
Nell'ottobre 2020, però, la neoplasia è recidivata, interessando altri distretti e rendendo necessario un ulteriore trattamento radio-chemioterapico. è Persona_7 deceduta il 14 novembre 2021.
“La patologia neoplastica, che causò la frattura del femore destro, fu dunque, il condrosarcoma mixoide G2, un tumore maligno estremamente raro...”. (pag. 12
pag. 11/27 relazione ctu). La patologia neoplastica era già presente all'epoca dell'intervento chirurgico eseguito il 17.1.2018; risulta addebitabile a malpractice dei sanitari (ortopedici ed oncologi), che in quell'occasione ebbero in cura la paziente, l'omesso accertamento diagnostico (biopsia). Cont Individuato l'errore medico e dunque la condotta colposa dei sanitari della convenuta, da ciò discende la responsabilità, in capo all'azienda sanitaria medesima, per i danni cagionati a . Persona_1
8.2. Sul piano eziologico, secondo i consulenti d'ufficio “il ritardo nella diagnosi della neoplasia non pregiudicò le possibilità di guarigione, che in quel tipo di neoplasia è pressoché impossibile, ma ha comportato per la paziente una perdita di chance di una migliore qualità della vita, di una terapia chirurgica meno demolitiva rispetto a quella subìta successivamente, di una maggiore aspettativa di vita. Tale perdita della possibilità di un incerto risultato finale è quantificabile nella misura del 50%” (relazione del 16.10.2021). Per un verso, la diagnosi tempestiva della patologia oncologica di cui era affetta la
“non avrebbe condotto, con ragionevole probabilità, ad evitare l'exitus a causa Per_1 della notevole possibilità di recidiva del tumore e della gravità dello stesso.”. Si evidenzia come, pur considerando la malpractice perpetrata dai sanitari, “..la malattia avrebbe avuto comunque la possibilità di recidivare o progredire a distanza nel 50% dei casi, senza la certezza di guarigione…”.
Per altro verso, come rilevato nell'ordinanza impugnata, “una condotta dei sanitari dell'ospedale di più accorta e più rispettosa delle leges artis, avrebbe CP_1 evitato alla paziente maggiori sofferenze e le avrebbe dato maggiori chance di un trattamento chirurgico meno demolitivo di quello subìto (disarticolazione dell'arto in luogo dell'amputazione interileo-addominale), senza peraltro assicurarle la guarigione ed una maggiore aspettativa di vita”; tale concreta chance perduta è stata valutata dai dott.ri e pari al 50%.”. Per_3 Per_4
8.3. Tuttavia, in ordine alle conseguenze sul piano risarcitorio, la soluzione adottata dal Tribunale non può ritenersi condivisibile. In sostanza, il primo giudice, da una parte ha ricondotto il pregiudizio subito dalla paziente all'ipotesi del danno da perdita di chances (cui fanno cenno i consulenti di ufficio) e, dall'altra, è pervenuto alla relativa liquidazione applicando i criteri adottati dalla giurisprudenza per il c.d. danno biologico terminale.
In realtà, la responsabilità dei sanitari per tardiva diagnosi (ricondotta dal Tribunale al danno da mera perdita di chance) non ha avuto alcuna rilevanza causale in ordine alla fase terminale della malattia oncologica, dal momento che risulta pacifico come il decesso della paziente (intervenuto in data 15.11.2021) costituisca una conseguenza ineludibile delle gravi patologie da cui essa era comunque affetta.
pag. 12/27 Cont Peraltro, come fondatamente obiettato dalla difesa dell' pur qualificando la condotta in termini di “mera perdita di chance”, il primo giudice, nella quantificazione del danno risarcibile, inteso come danno terminale, ha applicato i criteri tabellari riferiti al danno biologico pieno, elaborati in relazione all'accertamento della causalità materiale tra la condotta omissiva e l'evento, causalità materiale che nella stessa motivazione del giudice viene esclusa attraverso i richiami alle conclusioni rassegnate dai consulenti. Inoltre, lo stesso Tribunale, richiamando la relazione che accompagna le Tabelle milanesi, riconosce che “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso”, tanto che convenzionalmente si ammette un numero massimo di giorni (allo stato individuato in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile solo il danno biologico ordinario, ovvero il danno alla salute consistente nella menomazione cagionata dalla condotta illecita.
Invece, risulta accertato che ha convissuto per molti mesi con la grave Persona_1 menomazione determinata dall'amputazione demolitiva dell'arto, subita in quella portata – come oltre si dirà –in conseguenza dell'omessa diagnosi tempestiva dei sanitari.
9. Esclusa pertanto l'adeguatezza delle risposte fornite dal Tribunale in ordine alla domanda risarcitoria iure successionis in termini di danno terminale, ai fini di una corretta determinazione del danno risarcibile occorre innanzitutto avere presenti le richieste avanzate nell'atto introduttivo.
9.1. Come sopra esposto (v. 1.1.) i ricorrenti, odierni appellanti, quali eredi di hanno richiesto: a) il risarcimento del danno biologico e b) il Persona_1 risarcimento del danno da c.d. “perdita di chance”, entrambi patiti dalla vittima, nella misura, rispettivamente, di euro 361.713 e di euro 138.105, oltre accessori. A sostegno di tali voci di danno, i ricorrenti hanno svolto in primo grado le seguenti deduzioni (causa petendi):
a) il danno biologico patito da , trova la propria origine nella Persona_1
“lesione sottotrocanterica del femore destro”, posto che la paziente avrebbe potuto beneficiare, qualora la diagnosi fosse stata tempestiva, di una chirurgia meno demolitiva, ossia l'asportazione radicale della neoplasia con risparmio dell'arto, ovvero, nella ipotesi peggiore, una amputazione a livello più basso della coscia, tale comunque da consentire l'applicazione di protesi di arto che, invece, è stata preclusa dall'intervento radicale di amputazione interileo-addominale, resasi necessaria in conseguenza dello stato oramai avanzato raggiunto dalla neoplasia al momento della diagnosi tardiva.
pag. 13/27 L'omessa diagnosi da parte dei sanitari della - i quali hanno CP_5 colpevolmente omesso la prescrizione degli esami (bioptici) che avrebbero consentito una diagnosi corretta con 16 mesi di anticipo - ha determinato “un danno differenziale, suscettibile di valutazione e di risarcimento come voce di danno biologico, tra la menomazione che sarebbe derivata da un intervento chirurgico precoce rispetto a quello, radicale, che di fatto si è reso necessario ed è stato effettuato. E' evidente come la condizione di vita della paziente sarebbe stata di gran lunga diversa, sotto molteplici aspetti, sia fisici che psicologici, ove non ci fosse stata la necessità di ricorrere ad un'amputazione totale dell'arto, a livello della attaccatura con il bacino…”.
In ordine al quantum, la liquidazione del danno biologico differenziale si inserisce tra quella del danno biologico rinveniente dalla disarticolazione di coscia e amputazione interileo-addominale, valutabile nella misura dell'80%, e quella derivante dall'asportazione della neoplasia, con o senza risparmio della coscia, valutabile tra il 45% ed il 60%. In altri termini, tale danno è valutabile in una misura compresa tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 35% e, quindi, mediamente, nella misura del 27%, collocata in un range tra il 53% e l'80%.
Applicando le Tabelle di AN, secondo i ricorrenti il risarcimento del danno biologico subito da , di anni 73 all'epoca dei fatti, sarebbe pari ad € Persona_1
361.713,00 (così determinato: 80% - 45% = 611.143,00 – 249.430,00 =
361.713,00).
b) il danno da c.d. “perdita di chance”, patito da , viene Persona_1 descritto nell'atto introduttivo come “riveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa”. Si assume che: -la condotta sanitaria colpevolmente omessa (rectius, la mancata diagnosi) ha, con certezza, sottratto alla paziente la possibilità di ottenere un trattamento precoce della neoplasia …; - la mancanza di un trattamento precoce – avuto riguardo alle caratteristiche della neoplasia – ha ridotto della metà (ma, secondo i dati scientifici, anche del 70%), le possibilità di sopravvivenza a 5 anni e, comunque, di una qualità di vita migliore, atteso che la paziente ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza in una condizione di totale invalidità, oltre che di grandissima sofferenza fisica e psichica… . Viene dedotto che “l'incertezza del danno riguarda solo la speranza di guarire, ma non quella di aver avuto una peggiore qualità della vita, che è invece un danno certo (…) In altri termini, se la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) ma una IGnificativa riduzione della durata della vita ed una peggiore qualità della stessa, il sanitario dovrà rispondere dell'evento dannoso - costituito dalla minor durata della vita e
pag. 14/27 dalla sua peggior qualità - senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, poiché, in tal caso, l'evento ha ad oggetto la certezza (o rilevante probabilità) di avere vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.”. Il ritardo nella diagnosi ha determinato “la perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo non configurabile alla stregua di un
In ordine alla quantificazione di tale danno, la difesa invoca un criterio equitativo, che tenga conto “… della personalizzazione della sofferenza infitta alla vittima”. In concreto, prendendo come parametro di riferimento il valore della ITT (Inabilità
Temporanea Totale), come calcolato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di AN 2021, e cioè pari ad euro 99,00 giornalieri, e avuto riguardo al periodo decorrente dalla diagnosi omessa e/o errata (16.01.2018) sino al decesso intervenuto il 15.11.2021 (e quindi complessivi 1.395 giorni), i ricorrenti chiedono la somma di euro 138.105,00.
10. La richiesta delle due voci di danno sopra esposte – le cui causali sono state ribadite a sostegno dei primi tre motivi di gravame - risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 10.1. Per determinare le conseguenze della colpa omissiva ascrivibile ai sanitari, occorre valutare le possibilità di trattamento della neoplasia alla data in cui la diagnosi corretta era concretamente eIGibile ossia nel gennaio-febbraio 2018 (ovvero tra la data dell'intervento di osteosintesi eseguito il 17.1.2018 e le dimissioni in data
14.2.2018). Se si considera che la diagnosi corretta della patologia tumorale è intervenuta dopo circa 16 mesi (la proposta di praticare una biopsia della neoformazione fu avanzata dai sanitari del Fazzi durante il ricovero per anemia dal 24 al 21 maggio 2019 e la diagnosi di tumore fu espressa presso il Campus biomedico di
Roma il 29.5.2019), vi è l'alta probabilità, se non addirittura la certezza, che, in caso di pag. 15/27 diagnosi tempestiva, l'intervento chirurgico di amputazione dell'arto sarebbe stato meno demolitivo. Questa indicazione proviene dai consulenti di ufficio – a conferma delle osservazioni del ctp dott. – e non risulta contestata. Per_5
In sostanza, la diagnosi tempestiva avrebbe determinato un intervento di amputazione meno demolitivo, e quindi una minore lesione dell'integrità fisica e minori sofferenze, per cui correttamente nella specie si configura la categoria del danno biologico differenziale, strutturalmente differente dalla categoria di danno applicata nell'ordinanza impugnata.
Il danno biologico differenziale è una particolare categoria appartenente al genus del danno non patrimoniale, che si verifica quando, a seguito di un fatto illecito, il soggetto danneggiato subisce un aggravamento di una menomazione o patologia preesistente. Questo IGnifica che, nel calcolo del risarcimento, non si tiene conto dell'invalidità preesistente, ma solo della quota di danno direttamente causata dall'illecito. I caratteri che regolano l'archetipo di danno differenziale sono la personalizzazione del danno (specifiche condizioni della vittima e della sua condizione pregressa) e il principio della causalità, ossia l'evento lesivo deve aver determinato un peggioramento della menomazione preesistente. La determinazione del danno biologico differenziale si basa:- su una valutazione medico-legale che confronta la percentuale di invalidità prima e dopo l'evento dannoso;
- su una valutazione comparativa del giudice che valuta la misura del deteriorarsi della qualità di vita del soggetto leso;
- per la quantificazione del danno si fa riferimento alle Tabelle di AN (Cass. Civ., Sez. III, n. 7513/2018; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 12566/2022).
Nel caso in esame si può affermare con ragionevole certezza che la paziente ha subito, a causa della condotta omissiva dei sanitari, un intervento amputativo maggiormente demolitivo rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare nel caso di diagnosi tempestiva. L'operazione subita a seguito della ritardata diagnosi ha certamente comportato un intervento chirurgico più gravoso che ha causato maggiori sofferenze ed una condizione peggiorativa della vita della nei termini lamentati Per_1 dagli appellanti. Gli ausiliari del giudice nel giudizio di Atp hanno riconosciuto tale voce di danno e l'hanno quantificata nei termini descritti nel motivo di gravame. In particolare, la misura del danno differenziale va determinata nella misura del 27% in un range tra l'80% (dato dalla invalidità permanente a seguito dell'amputazione effettivamente eseguita) e il 53% corrispondente alla media tra un'invalidità del 45% e del 60%, relative, rispettivamente, ad un intervento chirurgico di asportazione della massa tumorale con conservazione dell'arto o un'amputazione dell'arto di portata inferiore a quella eseguita. Il collegio ritiene di applicare questa percentuale, che risulta congruamente e dettagliatamente argomentata nelle osservazioni del ctp dott. , Per_5
pag. 16/27 con le quali i consulenti di ufficio dichiarano di concordare, anche se questi ultimi – forse per errore materiale – riportano un differenziale del 25% con l'aggiunta della locuzione “da collocare in un range compreso fra il 50% e l'80%” (però la differenza tra questi due valori è pari a 30 e non a 25). La liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (Cass. n.
4680/2025, Rv. 673867–01, la quale ha evidenziato che “stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale”).
Quindi, applicando come criterio equitativo le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile di AN del 2024, vigenti al momento della presente decisione (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485), le quali comprendono sia il danno biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore (danno morale), il danno differenziale astrattamente liquidabile nel caso che ci occupa va determinato come segue:
- dal danno per invalidità permanente dell'80%, pari ad euro 708.884, va detratto il danno corrispondente al 53%, pari ad euro 387.511
(danno, questo, che del tutto ragionevolmente si sarebbe comunque verificato anche in caso di diagnosi tempestiva del tumore);
- la differenza tra i due valori, pari ad euro 321.373 va incrementata del 20% a titolo di personalizzazione del danno (misura prossima a quella massima del 25% prevista dalle tabelle citate), poiché l'amputazione dell'arto all'altezza del bacino subita dalla paziente, pur considerando la precarietà delle sue condizioni generali correlate al tumore, costituisce una menomazione fisica molto grave, che incide in maniera certamente rilevante su specifici aspetti psicologici e dinamico-relazionali della persona, in quanto impedisce qualsiasi forma di deambulazione autonoma e comporta la necessità di assistenza costante nell'espletamento delle funzioni vitali;
si ricava così un importo complessivo di euro 385.647.
pag. 17/27 10.2. Nel caso in esame, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che
[...]
è deceduta, prima della definizione del giudizio, per causa non ricollegabile alla Per_1
(maggiore) lesione conseguente alla condotta omissiva. Risulta infatti pacifico che la causa del decesso di è da individuarsi nella devastante patologia Persona_1 oncologica di cui la stessa era affetta.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis – definito come danno da premorienza - va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Il ordine alla liquidazione del danno da premorienza, la S.C. ha precisato che
“l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti” (Cass. n. 41933/2021, Rv. 663500–01). Con argomentazioni puntuali dalle quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, la
S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (non risulta pertanto fondata la richiesta degli appellanti di applicare tali tabelle). Nella pronuncia n.15112/2024 (Rv. 671181-01) la Corte di Cassazione ha così precisato il criterio di calcolo applicabile per il danno da premorienza: «il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva».
pag. 18/27 In conformità ai criteri dettati dal giudice di legittimità, nel caso di specie il calcolo va effettuato sulla base dei seguenti elementi:
- la lesione direttamente connessa alla condotta omissiva è consistita nel peggioramento delle condizioni di vita, valutabile in termini di danno biologico differenziale nella misura del 27 %;
- detta lesione si è verificata in relazione all'intervento di amputazione eseguito il 21.4.2020, quando la persona danneggiata aveva un'età di 75 anni;
- l'aspettativa di vita media in base all'Istat (v. “Indicatori Demografici anno 2020 sul sito internet dell'Istat) era nel 2020 in Italia di
84,4 anni per la popolazione femminile;
- come sopra indicato, il danno biologico differenziale risulta quantificabile in euro 385.647;
- rispetto a tale cifra (dividendo), assumendo come divisore gli anni residui rispetto all'anzidetta aspettativa di vita calcolata dall'ISTAT, nella specie pari a 9,4 (= 84,4 - 75), per ogni anno di sopravvivenza spetta un importo di euro 41.026,34 (= 385.647 : 9,4);
- tale importo va moltiplicato per gli anni di vita effettiva, dalla data della lesione (21.4.20) al decesso (15.11.21), pari ad 1 anno e 208 giorni: 41.026,34 + (41.026,34 x 208 : 365) = 41.026,34 + 23.379,39 =
64.405,73;
- risulta pertanto dovuto, a titolo di danno biologico definito da premorienza, direttamente imputabile alla condotta colposa dei sanitari,
l'importo di euro 64.405,73.
11. La seconda voce di danno richiesta iure successionis quale danno da “perdita di chance”, viene declinata dagli appellanti nei seguenti due aspetti:
a) come danno riveniente dalla minore durata della vita e dal peggioramento della qualità della stessa;
b) come danno, verificatosi nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi errata e quella esatta, da lesione del diritto della paziente “di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto” (Cass. 23 marzo 2018, n. 7260)”.
11.1. Ritiene la Corte che per il primo aspetto la domanda sia infondata. In ordine alla minore durata della vita, manca la prova del nesso di causalità. Con riguardo al rapporto di causalità tra la condotta colposa dei sanitari (omessa diagnosi) e il dedotto evento dannoso, cioè la mancata sopravvivenza della paziente per 5 anni dopo l'insorgere della patologia oncologica, occorre considerare che il relativo pag. 19/27 accertamento va effettuato sulla base del principio civilistico del "più probabile che non", ovvero verificando se la diagnosi colposamente omessa dai medici del “Vito Fazzi” avrebbe determinato una maggiore durata della vita.
In altri termini, occorre verificare se la diligente condotta colposamente omessa dai sanitari nel febbraio 2018 avrebbe, con ragionevole probabilità - superiore alla probabilità dell'evento contrario - determinato la sopravvivenza della per almeno Per_1
5 anni dopo l'insorgenza della neoplasia, che in ogni caso l'avrebbe portata alla morte. Orbene, sulla base delle indicazioni dei consulenti di ufficio, tale verifica conduce ad un esito negativo, ovvero l'insussistenza del nesso di causalità, in quanto nella specie la probabilità che tale evento si verificasse, nel caso di diagnosi tempestiva
(comportamento doveroso del sanitario) è del 50%, quindi non superiore alla probabilità dell'evento contrario. Si legge infatti nella relazione peritale che “il condrosarcoma mixoide consente una sopravvivenza media a 5 anni del 60%; la presenza però di diffusioni metastatiche riduce notevolmente l'aspettativa di vita. Anche dopo un'escissione radicale della neoplasia, peraltro, la possibilità che la stessa si possa ripresentare come recidiva locale
o come localizzazione a distanza è pari al 50% e, pertanto, un'escissione completa con margini di resezione negativi non potrà mai garantire la guarigione”. I cc.tt.uu. concludono al riguardo che “il ritardo nella diagnosi della neoplasia non pregiudicò le possibilità di guarigione, che in quel tipo di neoplasia è pressoché impossibile, ma ha comportato per la paziente una perdita di chance di una migliore qualità della vita, di una terapia chirurgica meno demolitiva rispetto a quella subìta successivamente, di una maggiore aspettativa di vita. Tale perdita della possibilità di un incerto risultato finale è quantificabile nella misura del 50%” (relazione in atti, pagg. 13-14). In altri termini, in qualsiasi ipotesi, sia in caso di diagnosi tempestiva del tumore e sia in caso di ritardo di detta diagnosi, la probabilità di una sopravvivenza a 5 anni è sempre del 50%. Peraltro, va rilevato che, anche in presenza di un ritardo diagnostico IGnificativo
(come quello che effettivamente si è verificato), la sopravvivenza della paziente è stata di circa quattro anni (da gennaio 2018 al novembre 2021), termine che non si allontana eccessivamente dalle probabilità di sopravvivenza indicate dai consulenti.
In conclusione, tale voce di danno–evento va esclusa dal novero dei fatti risarcibili, in quanto non soddisfa il principio civilistico di causalità del "più probabile che non".
11.2. Per altro verso, va disattesa anche la richiesta di danno a titolo di peggioramento della qualità della vita. Tale evento si è verificato, quanto meno con alta probabilità, in relazione alle conseguenze dell'intervento di amputazione totale della gamba. Tuttavia, questo pregiudizio trova già un ristoro attraverso il risarcimento del danno biologico, nei termini sopra illustrati (che comprendono, si ribadisce, sia il danno pag. 20/27 biologico/dinamico-relazionale e sia la sofferenza soggettiva interiore o danno morale e quindi tutto ciò che i ricorrenti indicano come peggioramento della qualità della vita). Accordare un ulteriore risarcimento allo stesso titolo, sia pure sotto la veste di danno da inabilità temporanea totale, costituirebbe una inammissibile duplicazione.
11.3. Risulta invece fondata la domanda sub b) concernente il danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, verificatosi nel lasso di tempo intercorso tra la diagnosi errata e quella esatta. Tale ultima voce di danno, come la giurisprudenza pone in rilievo, è autonomamente risarcibile e liquidabile in via equitativa dal giudice. La Suprema Corte ha affermato sul punto che “In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione.” (Cass. n. 10424 del 15/04/2019, Rv. 653581 – 01 e Cass. 23 marzo 2018, n. 7260).
L'omissione (o anche il ritardo, come nel caso che ci occupa) della diagnosi di un processo morboso terminale nega al paziente, “anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito” (Cass. n. 27682/2021). In questo caso, viene in evidenza la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa“ (Cass. ult.cit.).
In tale prospettiva, dunque, il diritto di autodeterminazione del paziente riceve positivo riconoscimento e piena protezione. Dall'accertamento della colpevole omessa diagnosi di patologia ad esito infausto deriva il diritto al risarcimento del danno in via equitativa. In ordine alla quantificazione del danno, le pronunce della Corte di Cassazione che hanno trattato il tema hanno ritenuto l'applicabilità delle Tabelle di AN (v. Cass. 7260/2028 e Cass. 27682/2021). Inoltre, nella valutazione in via equitativa del danno pag. 21/27 non patrimoniale determinato da ritardo diagnostico della malattia con esito infausto occorre tenere conto di vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto. Nel caso di specie, nella concreta liquidazione del danno dovuto ai familiari superstiti, va tenuto conto dell'età della paziente (73 anni al momento della omessa diagnosi), della notevole entità del ritardo intercorso tra l'omessa diagnosi e la diagnosi di tumore, che nel caso di specie è stato di circa 16 mesi, le condizioni generali della paziente nel periodo compreso tra il l'omesso accertamento e la diagnosi corretta, caratterizzate da tentativi di curare sul piano ortopedico e reumatologico la patologia della gamba (v. documentazione medica). Poiché si tratta di una lesione di natura temporanea, appare giustificato il ricorso ai criteri di risarcimento della inabilità temporanea totale, in ragione della gravità e devastante portata della patologia oncologica di cui è stata ritardata la diagnosi. Il periodo di riferimento è quello che intercorre tra la data della condotta colposa, coincidente col ricovero per l'intervento di osteosintesi (17.1.2018) – durante il quale sarebbe stato doveroso disporre un approfondimento mediante esame bioptico (gli stessi sanitari avevano constatato che si trattava di “frattura patologica”) – e la data della proposta di biopsia espressa il 21.5.2019 (durante il ricovero per anemia). Si tratta di un periodo di 489 giorni, per cui, applicando il valore di euro 115 per ogni giorno di ITT, indicato nelle vigenti tabelle milanesi, risulta dovuto un importo complessivo di euro 56.235. Tale quantificazione appare di per sé congrua, con esclusione di eventuali aumenti a titolo di personalizzazione. Infatti, nella specie, vengono in evidenza sia il fatto che dalla diagnosi effettiva al decesso è trascorso un apprezzabile lasso temporale (due anni e sei mesi), nel corso del quale la paziente ha potuto esercitare l'anzidetto diritto di autodeterminazione, il quale quindi è stato limitato, ma non definitivamente compromesso, sia il fatto che gli appellanti non hanno provato e neppure allegato, in questo specifico ambito, pregiudizi direttamente correlati al ritardo diagnostico.
** ** **
12. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti contestano la valutazione del danno iure proprio per perdita (o lesione) del rapporto parentale e l'errata applicazione delle tabelle romane, dal momento che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle allegazioni sul punto da parte dei ricorrenti. In primo luogo, il giudice avrebbe omesso di considerare che il rapporto parentale
è stato leso e ha subito una progressiva e graduale compromissione sin dal momento in cui, a causa della mancata diagnosi, la IG.ra ha dovuto subire il gravoso iter Per_1 clinico-diagnostico, in quanto i prossimi congiunti hanno dovuto attendere alle eIGenze della donna e farsi carico di una sofferenza particolarmente lunga e intensa. Pertanto, “al danno morale patito dai figli per il nefasto evento in sé considerato, si è dunque aggiunto quello consistente nel totale sconvolgimento delle loro abitudini e
pag. 22/27 delle normali aspettative, nonché nello stress fisico e psichico di dover conciliare la loro vita con la necessità di provvedere quotidianamente alle eIGenze della madre” con un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita.
In seconda istanza gli appellanti, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, censurano “la motivazione nella parte in cui si ritiene di fare applicazione delle tabelle romane (in luogo di quelle milanesi)”, ribadendo altresì che non è richiesto che i rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto siano caratterizzati dalla convivenza non assurgendo quest'ultima a connotato minimo di relativa esistenza. Viene quindi richiesto il risarcimento del danno con liquidazione in via equitativa, della somma pari al 50% del valore monetario minimo corrispondente al danno non patrimoniale da perdita parentale di cui alle tabelle milanesi, pari ad euro 84.000,00 per ciascun congiunto, e quindi, per complessivi € 252.000,00 (la quota spettante al genitore , deceduto nel corso del giudizio di primo grado, va assegnata Parte_3 iure successionis ai due figli). In via subordinata, volendo applicare le tabelle romane alla lesione del danno parentale, con la riduzione del 50% prevista dai consulenti e l'ulteriore riduzione di un altro 50% in ragione della minore durata della vita della congiunta, il calcolo elaborato dalla difesa ammonterebbe ad euro 75.000 per il coniuge e ad euro 55.775 per ciascuno dei figli.
12.1. Il motivo di appello è infondato e va pertanto rigettato, sia pure con quanto segue in punto di motivazione della liquidazione accordata dal Tribunale.
E' utile premettere che nell'atto introduttivo la domanda del danno iure proprio risulta prospettata come derivante dalle sofferenze patite dai familiari “a causa della morte prematura della propria congiunta e, prima ancora, a causa della condizione di totale invalidità nella quale la stessa ha vissuto gli ultimi anni di vita”. I ricorrenti allegavano, in primo luogo, che la tardiva diagnosi ha comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della , con necessità di Per_1 continua assistenza, sia domiciliare che presso le strutture in cui è stata ricoverata. L'invalidità totale derivata dall'intervento di amputazione dell'arto sino all'altezza del bacino, ha determinato un gravissimo turbamento e un apprezzabile mutamento peggiorativo delle condizioni di vita non solo della diretta interessata, ma anche, inevitabilmente, del marito e dei due figli. Spetta pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, in relazione, non solo al dolore per la menomazione del congiunto, ma anche per la necessità di un impegno di assistenza, con conseguente mutamento peggiorativo delle abitudini di vita a carico degli stretti congiunti.
pag. 23/27 In secondo luogo, oltre al pregiudizio correlato all'invalidità totale della propria moglie e madre, i ricorrenti prospettavano il danno rinveniente dalla morte prematura della stessa, stante il venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)
In sostanza, la voce di danno in questione, è stata proposta sotto due spetti: 1) lesione o deterioramento del rapporto parentale, a seguito dell'amputazione subita dalla congiunta;
2) perdita del rapporto parentale a seguito della morte della stessa. Per questo secondo aspetto, la domanda è infondata per i motivi sopra esposti (v.
§ 11.1.) nella disamina della domanda iure successionis per minore durata della vita, Anche per la domanda iure proprio manca la prova del nesso di causalità tra l'errore medico e la (mancata) sopravvivenza della paziente per 5 anni dal momento dell'insorgere della patologia. La domanda è fondata limitatamente al primo aspetto, in quanto, su un piano presuntivo, può ritenersi accertato il deterioramento o lesione del rapporto parentale derivante dal notevole peggioramento delle condizioni di vita del familiare a seguito dell'amputazione dell'arto. Tale peggioramento ha comportato la necessità di continua assistenza, sia domiciliare che presso le strutture in cui la paziente è stata ricoverata;
la grave inabilità derivata dall'intervento di amputazione dell'arto sino all'altezza del bacino ha determinato con alto grado di probabilità un grave turbamento e un peggioramento delle condizioni di vita anche dei familiari della vittima primaria (marito convivente e figli), onerati dell'assistenza pressoché costante correlata alla gravissima menomazione.
In ordine alla liquidazione di tale danno il collegio ritiene congruo il ristoro accordato dal Tribunale (30.000 euro al coniuge e 15.000 euro a ciascuno dei figli), tenuto conto che il deterioramento del rapporto parentale deriva solo in parte dalla colpa ascritta ai sanitari per tardiva diagnosi;
la causa principale del danno va rinvenuto nella patologia oncologica, estranea all'operato dei sanitari, la quale, in ogni caso, avrebbe comportato un forte impatto sui familiari e determinato cambiamenti IGnificativi, non soltanto sul malato, ma in tutta l'organizzazione del nucleo familiare (coniuge e figli conviventi) e dei prossimi congiunti anche non conviventi. Nel caso in esame, questi effetti pregiudizievoli sono stati certamente amplificati dall'intervento di amputazione subito dalla persona ammalata. Tuttavia, come sopra esposto, anche per questo aspetto il tumore, in ogni caso, anche a prescindere dalla condotta omissiva, avrebbe avuto una notevole incidenza sulla integrità fisica e determinato necessità di cura e assistenza dell'inferma nell'espletamento degli atti quotidiani.
Per altro verso, le allegazioni svolte sul punto dai ricorrenti (ad esempio il trasferimento di presso il domicilio della madre con rinuncia a svolgere la Parte_5 professione di architetto) non sono suffragate sul piano probatorio;
ne discende che la pag. 24/27 lesione del rapporto trova dimostrazione sul piano presuntivo, senza ulteriori elementi di riscontro, per cui le somme liquidate vanno confermate in quanto congrue, sul piano equitativo, ai presumibili effetti pregiudizievoli sofferti dai familiari della vittima primaria.
13. Con il quinto motivo di appello i germani contestano l'errata Pt_3 motivazione dell'ordinanza in punto di liquidazione delle spese mediche e di CTU, per i seguenti aspetti: a) il primo giudice non si sarebbe avveduto che sub doc. n.35 del fascicolo di primo grado sono stati allegati i documenti attestanti le spese mediche per complessivi € 476,00; b) con riferimento alle spese di CTU, ossia le spese del procedimento di ATP, ammontanti in € 1.800, gli appellanti osservano che l'esito del giudizio doveva portare il Tribunale a porre in via definitiva le predette spese a carico della parte soccombente.
13.1. La censura sub a) è infondata, in quanto, nonostante la voce relativa alle
“spese mediche” sia indicata nell'indice dell'atto introduttivo al n.35, la relativa documentazione non risulta allegata al fascicolo telematico di primo grado. La censura sub b) risulta fondata, in quanto anche le spese della CTU espletata nel procedimento preventivo seguono la soccombenza, ove l'esito dell'accertamento venga acquisito al giudizio di merito. La giurisprudenza ha affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)” (in questo senso v. Cass. n. 26478/2024).
14. Con il sesto motivo gli appellanti contestano la liquidazione delle spese di lite, sotto il profilo della insufficiente motivazione e l'errata applicazione del DM 55/2018.
La difesa dei germani lamenta che il Tribunale non ha liquidato le Pt_3 competenze secondo lo scaglione di riferimento corretto e secondo l'importanza dell'opera prestata oltre che della complessità della questione trattata. In base allo scaglione compreso tra 260 mila e 520 mila euro, avuto riguardo al petitum, le competenze legali dovrebbero ammontare ad € 22.457,00 (oltre accessori), in luogo dell'importo di € 18.000,00.
pag. 25/27 Il motivo resta assorbito, poiché alla riforma della sentenza di primo grado segue, come appresso si dirà, il regolamento delle spese processuali dell'intero giudizio.
In definitiva, va condannata al pagamento in favore degli appellanti della CP_5 somma complessiva di euro 180.640,73 (64.405,73. + 56.235 + 60.000) a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori.
15. Quanto alle spese processuali, avuto riguardo all'esito globale del giudizio
(accoglimento, sia pure parziale, dei principali motivi dell'appello proposto dai , ma Pt_3 Cont anche dell'appello incidentale della , alla natura della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, la Corte ritiene di regolarle, ponendole a carico della parte soccombente per entrambi i gradi. Tenuto conto che, sia in primo che in secondo grado, la richiesta di risarcimento avanzata dai ricorrenti è stata accolta solo in parte, si applica il principio, secondo cui il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata". Hanno infatti stabilito le Sezioni Unite che “in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del "decisum")” (Cass. SU n. 19014/2007, Rv. 598765 – 01). Applicando quindi il criterio del decisum, le spese processuali vanno liquidate in base ai valori medi dello scaglione da 52.001 a 260.000 euro, secondo gli importi liquidati in dispositivo.
dovrà farsi carico delle spese della CTU espletata in sede di ATP. CP_5
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso l'ordinanza ex art.702 ter cpc emessa dal Tribunale di Lecce in data 29.5.2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale proposto da e e sia l'appello incidentale spiegato da;
Parte_5 Parte_4 CP_5
2) per l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna a pagare a e la somma CP_5 Parte_5 Parte_4 complessiva di euro 180.640,73 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado, CP_5 liquidate in favore degli appellanti in complessivi euro 30.000,00 (di cui euro 16.000 per compensi ed euro 607,00 per esborsi per il giudizio di primo grado, compreso il procedimento di ATP, ed euro 14.000 per compensi ed euro 1.821,00 per esborsi per il giudizio di appello) oltre le spese forfettarie di studio pag. 26/27 nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) pone definitivamente a carico della parte appellata le spese dalla
CTU espletata in sede di ATP. Lecce, 10 giugno 2025
Il conIGliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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