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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona DE Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1020 DE Ruolo Generale Affari Contenziosi DEl'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza DE 4.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Redipuglia n. 3, presso lo studio DEl'avv. Rosario Perri, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO (C.F./P.I. , in persona DE legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Correggio n. 43, presso lo studio DEl'avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 214/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29.3.2018, depositato in Cancelleria il 3.4.2018 e notificato in data 2.5.2018. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive DEl'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
d.i. DE Tribunale di Lamezia Terme n. 214/2018, emesso nei suoi confronti ed in favore DEla
[...]
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 25.163,83, oltre interessi e spese CP_1 DE monitorio, per l'inadempimento di un contratto di conto corrente e di un contratto di finanziamento stipulati con la NC NA DE LA e successivamente ceduti ex latere creditoris all'odierna opposta. A fondamento DEla spiegata opposizione l'attore eccepiva la mancata prova DE credito ingiunto e la prescrizione DE credito. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento DEle spese e degli onorari di giudizio con distrazione in favore DE procuratore antistatario”.
1 1.1. Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di opposizione ex Controparte_1 adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale DE decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio DEle spese di processo. 1.2. Con ordinanza DE 10.4.2019 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà DE decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta. 1.3. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali DEle parti in ragione DEla sua natura strettamente documentale.
1.4. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico DE ruolo ed alla sua riassegnazione, veniva trattenuta in decisione all'udienza DE 4.6.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale DEla trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione DE termine di giorni sessanta per il deposito DEle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta con la conferma integrale DE decreto ingiuntivo opposto. 2.1. Nel presente giudizio si discute DEla debenza DEl'importo oggetto DEl'ingiunzione di pagamento, ottenuta dalla in forza di un contratto di conto corrente e di un Controparte_1 contratto di finanziamento stipulato da con la NC NA DE LA. Parte_1
2.2. Orbene, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione DEla posizione processuale DEle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza DEla pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È noto inoltre che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento DE danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) DE suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione DEla circostanza DEl'inadempimento DEla controparte, mentre il debitore convenuto è gravato DEl'onere DEla prova DE fatto estintivo DEl'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto DEl'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento DEl'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione DEl'inesattezza DEl'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19). Con precipuo riferimento alle controversie bancarie spetta all'attore che chieda la restituzione di somme provare gli elementi costitutivi DEla domanda, e quindi non solo la consegna DEla somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo DEla pretesa restituzione (cfr. Cass. 180/2018). Dunque, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo moDEla il procedimento per ingiunzione secondo i crismi DE giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza DE suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza DEle condizioni e DEla prova documentale
2 necessarie per l'emanazione DEl'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza DEla pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi DEla pregnanza DEle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento DEl'esistenza DE credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 DE 2003; Cass. n. 419 DE 2006 e Cass. n. 16034 DE 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda DE creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi DE diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento DEla proposizione DE ricorso o DEla emissione DE decreto, sussistono tuttavia in quello successivo DEla decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 DE 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione DE decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi DE diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 DE 1997; n. 3671 DE 1999; n. 5055 DE 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi DE credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Muovendo, poi, il fuoco DEl'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema DEl'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento DEl'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di prestito personale, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza DE quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale DE suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione DEla circostanza DEl'inadempimento DEla controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale DEla pretesa creditizia) la prova DE fatto estintivo DEl'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007). 3. Delineati sin qui i confini giuridici DEla fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione DE credito posto a fondamento DEla pretesa monitoria. Infatti, nel caso in esame, tutti gli elementi costitutivi DEla domanda risultano adeguatamente offerti dall'ingiungente che ha depositato, con le produzioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a d.i., tutti i contratti posti alla base DEla domanda e l'esposizione complessiva maturata dall'ingiunto così superando le incompletezze documentali DEla fase monitoria (vedi allegati fascicolo parte opposta). 3.1. In particolare, va sottolineato che i rapporti intercorsi tra il e la NC NA DE Pt_1
LA, poi azionati dalla a seguito di intervenuta cessione dei crediti, sono: 1) un CP_1 rapporto di conto corrente bancario acceso nel mese di maggio DE 2004 (poi integrato a luglio 2004 con il rapporto “conto per te” attivato sul medesimo conto corrente); 2) un rapporto di finanziamento e di prestito personale per la somma complessiva di euro 18.000,00 acceso nel mese di luglio DE 2004. 3.2. Come anticipato poc'anzi, secondo il Tribunale, con riguardo ai predetti rapporti bancari e di finanziamento la parte opposta ha adempiuto all'onere DEla prova su di essa gravante producendo agli atti di causa il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2300/140 sottoscritto dal in data 26.5.2004 (completo DEle condizioni economiche, DEle “norme che regolano i Pt_1 conti correnti di corrispondenza” e DE documento di sintesi), il contratto “conto per te” acceso in
3 data 1.7.2004 (n. 23/475364), con indicazione DEle condizioni contrattuali e DEle condizioni economiche, sottoscritto dall'opponente, il contratto di finanziamento n. 123087 di euro 18.000,00 sottoscritto dall'attore in data 5.7.2004 ed erogato in pari data (con la richiesta di concessione DE prestito personale, il piano di ammortamento, il certificato di applicazione, l'addendum DE moDElo 1792/1 e la disposizione interna di pagamento DEl'importo di euro 17.541,00 sul conto DEl'opponente), nonché gli estratti DE conto corrente n. 2300/140 dal 30.6.2004 al 30.6.2005 (v. doc.ti 2-5 fascicolo di parte opposta).
3.3. Pertanto, possono ritenersi provati i titoli negoziali DE richiesto pagamento, in quanto parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e concernente specificatamente i titoli DEla pretesa. Quanto agli estratti conto, DE resto, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini DEla prova DE credito vantato da un istituto bancario, deve distinguersi l'estratto di saldaconto, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario DEla banca creditrice accompagnata dalla certificazione DEla sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità DE credito, dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il primo dei due riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente promosso dall'istituto, mentre il secondo assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente con l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1109/2012; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 14234/2003; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2751/2002). Il Tribunale, quindi, ritiene che la società opposta abbia sufficientemente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c..
4. Diversamente, all'esito DE giudizio, non può dirsi che la parte opponente abbia provato l'esistenza di fatti (anche parzialmente) modificativi o estintivi DEla pretesa DEla società creditrice, secondo quanto previsto dall'art. 2697, comma 2, c.c.. Deve considerarsi provato, infatti, il mancato pagamento DE debito da parte DEl'opponente, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione che hanno avuto modo di precisare, come sopra illustrato, che “il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento DE contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento DE danno, deve fornire la prova DEla fonte negoziale o legale dei suo diritto (ed eventualmente DE termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento DEla controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione DE fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). 4.1. Tutti i motivi posti alla base DEl'opposizione, inoltre, devono essere disattesi. 4.2. L'opposizione, anzitutto, è infondata sotto il profilo DEl'eccepita prescrizione. Posto che la pretesa creditizia trova origine da rapporti bancari e di finanziamento il termine di prescrizione è quello decennale. Spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto DEla prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dalla parte attrice, la quale s'è solo limitata ad eccepire la prescrizione DE credito (senza neanche specificarne la natura) e non ha neanche indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, con la conseguenza che tale eccezione non può che stimarsi DE tutto generica, non rilevante nemmeno dal punto di vista processuale e deficitaria dei presupposti per la valutazione DEla sua fondatezza.
4 Invero, secondo principio che qui si condivide, nella sentenza n. 1694 DE 16 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli (dettata proprio in un caso di contratto di finanziamento) ha specificato che
“spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall'opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto DEl'eccezione”. Se ne deduce, quindi, che l'opponente deve indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte DE creditore: questi, secondo il Tribunale di Napoli, sono gli elementi essenziali affinché l'eccezione di prescrizione possa essere presa in considerazione;
diversamente, la stessa risulta irrilevante anche dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione DEla sua fondatezza (v. per il merito anche Trib. Bari, Sez. IV, 17 maggio 2025, n. 1901). Principi, peraltro, già cristallizzati nella giurisprudenza di legittimità che ha sancito che “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte. Ne consegue che la parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio DE diritto, determina l'inizio DEla decorrenza DE termine ai sensi DEl'art. 2935 c.c. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. n. 16326/2009). Quindi, l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e, come tale, deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio DE decorso DE termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004; v. anche Cass. Civ. sez. III, 18 luglio 2016, n. 14662). Ne consegue l'inammissibilità, per genericità, DEl'eccezione di prescrizione DE credito azionato in monitorio sollevata dall'opponente. Il riferimento svolto dall'opponente alla sentenza n. 15895/2019 DE 13.6.2019 DEle Sezioni Unite DEla Cassazione, infatti, non è pertinente dal momento che, in quel caso, la corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha statuito con riferimento all'eccezione di prescrizione DEl'actio indebiti e non, invece, con riguardo a quella relativa ad una richiesta di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. (come nella fattispecie in disamina). Tanto che poco mesi dopo la prefata decisione, con l'ordinanza DE 10 marzo 2020, n. 6760 gli ermellini hanno sancito che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio DE diritto, determina l'inizio DEla decorrenza DE termine, ai sensi DEl'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (conformi Cass. 14135/2019; Cass., n. 15991/2018. Peraltro, anche a volere prescindere da tutte le precedenti considerazioni, l'eccezione di prescrizione (decennale) avanzata dall'opponente sarebbe comunque infondata nel merito. Infatti, il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso DEla somma erogata mediante il pagamento di n. 60 rate mensili con ultima rata prevista 5.7.2009 (scadenza prima rata 5.8.2004 – cfr. doc. 4 fascicolo di parte opposta). Il termine decennale di prescrizione, decorrendo da tale data, si sarebbe compiuto il 5.7.2019. Ebbene, tale termine, al momento DEla notificazione DE decreto ingiuntivo e DE relativo ricorso monitorio ancora non era spirato.
5 Invero in relazione ai debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, si applica il termine di prescrizione decennale previsto all'art. 2946 c.c.. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “è pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione DE capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza DEl'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento DEl'ultima rata DE mutuo” (cfr. Trib. Benevento, sent. n. 1558/2022; Trib. Napoli, sent. n. 7823/2020; Cass. 10/09/2010, n. 19291). Di conseguenza, considerato che nel caso di specie la scadenza DEl'ultima rata era pattuita per il 5.7.2009 e che la parte opposta ha notificato il 2.5.2018 al debitore il decreto ingiuntivo opposto in questa sede con il relativo ricorso (atto idoneo a interrompere la prescrizione), deve ritenersi che il termine decennale non era ancora spirato. Infatti, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 5.7.2019 ma prima è intervenuto idoneo atto interruttivo DEla prescrizione. Quanto invece al rapporto di conto corrente si rileva: 1) che il relativo contratto era stato stipulato in data 26.5.2004; 2) che alla data DE 30.6.2005 il saldo finale DE conto corrente era passivo per euro 3.911,06; 3) che il 11.4.2011 la aveva inviato al debitore raccomandata a.r. presso Parte_2 la residenza al tempo conosciuta, con cui lo aveva informato DEl'intervenuta cessione DE credito e chiedendo il pagamento DEl'importo di euro 5.093,81, così interrompendo la decorrenza DE termine di prescrizione (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta); 4) che la raccomandata non era ricevuta dal debitore tornando al mittente e si perfezionava per intervenuta giacenza;
5) che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza DE destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento DE rilascio DE relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (cfr. Cass. 10.12.2013 n. 1188; Cass. SS.UU. 24.04.2003 n. 6527); 6) che, quindi, il termine decennale di prescrizione, senza interruzioni, sarebbe decorso a far data dal giorno 11.5.2011, giorno in cui si compiva l'intervenuta giacenza DEla raccomandata inviata al signor per irreperibilità DElo stesso;
7) che, quindi, alla data DEla notifica DE Pt_1 decreto ingiuntivo e DE ricorso per ingiunzione di pagamento (2.5.2018) la prescrizione decennale non era ancora compiuta, tenuto conto DEl'ulteriore atto interruttivo costituito dalla notifica DE 28.11.2016 DEla lettera di cessione DE credito presso la residenza DE debitore opponente, perfezionatasi per compiuta giacenza (v. lettera cessione DE credito DE 18.11.2016 fascicolo monitorio). L'eccezione di prescrizione DE credito sollevata dall'opponente, dunque, oltre a essere inammissibile è pure destituita di pregio giuridico ed argomentativo. 4.3. Sono infondate, oltre che irrimediabilmente tardive perché fatte valere per la prima volta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., tutte le altre contestazioni DEl'opponente e relative all'illegittimità DEla cms, all'usurarietà degli interessi e alla omessa preventiva determinazione DEl'ISC-indicatore sintetico di costo. 4.4. Infatti, dall'esame DE contratto sottoscritto dal si evince chiaramente che la cms è stata Pt_1 contrattualmente pattuita nel suo ammontare pari al 0,250% (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta). Pertanto, la cms è stata applicata sulla base di una clausola pattizia contenuta nel contratto e non si rinviene alcuna sua illegittimità.
6 4.5. Inoltre, si evidenzia che nel contratto sottoscritto dalle parti è stato specificamente indicato, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l' , laddove l'eventuale violazione Pt_3 Par DEl'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l' applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c. 6 Tub, fattispecie che non ricorre nel caso in analisi), ma al più può determinare una responsabilità contrattuale DEl'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 DEl'11/01/2019; Tribunale di Torino sent. DE 14/11/2018; cfr. Tribunale Sulmona, sez. I, 16/11/2020, (ud. 15/11/2020, dep.16/11/2020), n. 219; Tribunale Torino, sez. I, 05/03/2021, n. 1168; Tribunale Milano, Sentenza 28 luglio 2017 n. 8427; Tribunale Salerno, 31 gennaio 2017; Tribunale Monza, 17 agosto 2017, n. 2403; Tribunale Torino, Sez. I civile, 13 giugno 2018 n. 3001; Tribunale di Torino, Sez. I civile, 09 maggio 2018 n. 2210; Tribunale Torino 13 dicembre 2017 n. 6069; Tribunale Torino 05 dicembre 2017 n. 5894; Tribunale Bergamo 08 settembre 2017 n. 2302; Tribunale Milano 28 gennaio 2017 n. 8427; Tribunale Busto Arsizio 20 luglio 2017 n. 1150; Tribunale Roma, sez. IX, 20/02/2020, n. 3721). In altre parole, è totalmente infondata l'eccezione relativa al c.d. (indicatore sintetico di Pt_3 costo), il quale non costituisce un elemento genetico ed essenziale DE contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo DEl'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini DEla validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023). 4.6. Vi è poi che l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, come tale irricevibile (ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura DE TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n. 19597/2020), deduzioni invece DE tutto assenti nella fattispecie odierna). Invero la censura relativa all'applicazione di interessi usurari è totalmente generica dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti DEla legge n. 108 DE 1996 senza che venissero indicati né i periodi nei quali si sarebbero verificati gli addebiti, producendo i connessi decreti ministeriali di riferimento, né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati. Nel caso di specie l'opponente si è limitato ad eccepire apoditticamente, l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata nel corso DE rapporto di finanziamento per cui è causa. Al riguardo deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza anche di merito secondo cui è “onere DEla parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura DE superamento DE tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione DEla natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte DEl'opponente, la
7 necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto DE finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni Unite, come anticipato, hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi DEl'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura DE T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere DEla controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi DEl'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020). Conseguentemente l'assoluta genericità DEla doglianza formulata in tema di usura e l'assenza DEl'allegazione specifica DE suo verificarsi, non possono che determinare il rigetto DEla relativa eccezione di parte opponente.
4.7. La evidenza DEle superiori argomentazioni e le lacune assertive e probatorie DEl'opposizione hanno reso inevitabile il rigetto DEla richiesta di CTU contabile sollecitata dalla parte opponente perché all'evidenza di natura esplorativa.
5. Infine si rileva che la parziale illeggibilità di una parte DE contratto di prestito personale n. 123097 concluso dal con la NC NA DE LA (segnatamente DEla prima pagina) Pt_1 non costituisce alcuna violazione dei diritti DEl'attore né determina la illegittimità DE finanziamento dal momento che una copia DE predetto contratto è stata consegnata necessariamente anche all'opponente (che pertanto ha avuto la possibilità di conoscerne appieno il contenuto) e che non può esservi alcun dubbio sulla riferibilità DE finanziamento in questione al che lo ha Pt_1 sottoscritto.
6. Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
7. Per il principio DEla soccombenza, le spese DE presente giudizio vanno poste a carico DEla parte opponente. Dette spese, tenuto conto DEla natura e DE disputatum (scaglione), DEla qualità e quantità DEle questioni trattate e DEl'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore DEla causa pari a euro 26.000,00; compensi liquidati nei valori minimi determinati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio DEla controversia, valore minimo: euro 460,00; fase introduttiva DE giudizio, valore minimo: euro 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 840,00; fase decisionale, valore minimo: euro 851,00; compenso tabellare totale (valori minimi): euro 2.540,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione DEle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione DEle spese processuali successiva al D.M. n. 55 DE 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo DEle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio DE potere discrezionale DE giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo
8 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni DElo scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione DEle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione DEle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio DE suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona DE dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 214/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29.3.2018, depositato in Cancelleria il 3.4.2018 e notificato in data 2.5.2018, che dichiara esecutivo ai sensi DEl'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente a rifondere alla le spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura DE 15% DE compenso totale per la prestazione;
3) dispone che, ai sensi DEl'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione DEla presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione DEle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 4 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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