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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1922/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EL NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1922/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 23.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in Pescia, vicolo dei Tigli n. 13, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Pucci e Andrea Bini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pescia, via Sismondi n. 2, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2025 i signori e CP_1 Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio in data 18.09.1999 in Pescia Parte_2
Per_ (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 22.04.2001) e (il Per_2
15.02.2007), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1020/2010), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Pistoia n. 5162/2010, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Controparte_2
e n data 18.09.1999 in Pescia (PT), trascritto nei registri degli atti di Parte_4 matrimonio del Comune di Pescia al n. 67, P.II serie A , anno 1999;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pescia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EL NZ EF LL
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF LL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EL NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1922/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 23.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in Pescia, vicolo dei Tigli n. 13, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Pucci e Andrea Bini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Pescia, via Sismondi n. 2, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2025 i signori e CP_1 Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio in data 18.09.1999 in Pescia Parte_2
Per_ (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 22.04.2001) e (il Per_2
15.02.2007), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1020/2010), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Pistoia n. 5162/2010, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Controparte_2
e n data 18.09.1999 in Pescia (PT), trascritto nei registri degli atti di Parte_4 matrimonio del Comune di Pescia al n. 67, P.II serie A , anno 1999;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Pescia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EL NZ EF LL
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