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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3823/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3823/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RAVAGNAN ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), CP_7 C.F._8
(C.F. ), Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
(C.F. ), CP_10 C.F._11
(C.F. ), CP_11 C.F._12
(C.F. ), CP_12 C.F._13
(C.F. ), CP_13 C.F._14
(C.F. ), CP_14 C.F._15
(C.F. ), CP_15 C.F._16
pagina 1 di 5 (C.F. ) Controparte_16 C.F._17
contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni: per l'attrice:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione a favore della attrice signora , in modo che la stessa ne divenga unica ed esclusiva proprietaria, dell'unità Parte_1
immobiliare posta in Comune di Chioggia Rione Duomo 906, censita al C.F. del Comune di Chioggia al fg 23 mapp. 5842 sub 2 Z.C. 1 cat. C/1 cl 7 consistenza mq 20 Rendita Euro 272,69, avente ora accesso da Rione Duomo, calle Doro 675, ordinando alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Venezia, competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di avvocato, oltre ad oneri previdenziali e fiscali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra esponeva, in fatto, quanto segue: Parte_1 con rogito del Notaio registrato a Chioggia l'8.6.1956 al n. 1194 vol 8 mod. 1, ivi trascritto il Per_1
9.5.1956 ai nn. 1356 R.G/1109 R.P., il sig. , fratello dell'attrice, avrebbe acquistato Persona_2
dalla madre, , l'immobile, posto al piano terra, ubicato in Chioggia, Rione Duomo n. Persona_3
906, identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 23, mapp. 5842, sub 2, ZC 1, cat
C/1, cl 7, mq 20. Dopo la morte, avvenuta in data 27.2.1986, del fratello, l'attrice avrebbe posseduto il locale in questione, per oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica ed esclusiva, utilizzandolo come deposito. Deduceva, altresì, di avere acquistato, dopo la scomparsa della madre, in data
19.12.1983, le quote cadute in successione, in proprietà degli eredi, dell'immobile in cui aveva risieduto la famiglia della madre.
Il locale deposito sarebbe stato utilizzato dall'attrice per riporvi ogni sorta di cose ed avrebbe avuto due accessi: uno esterno, dalla Fondamenta, e uno interno, dall'abitazione dell'attrice.
Il possesso esclusivo di tale locale, da parte della sig.ra non sarebbe mai stato fatto oggetto Pt_1
di contestazione da parte degli eredi legittimi, ossia i sei fratelli e numerosi nipoti del sig.
[...]
Per_2
pagina 2 di 5 Il possesso sarebbe stato estrinsecato anche con atti di manutenzione del bene, come l'acquisto di paratie contro l'acqua alta e la sostituzione di porte esterne. L'attrice avrebbe posseduto l'immobile nella convinzione di esserne proprietaria, ma, da una verifica recente, avrebbe evinto che l'intestazione del bene fosse ancora in capo al defunto fratello. Dichiarava, quindi, di agire nei confronti degli eredi legittimi di questo, nipoti e pronipoti ex fratre ed ex sorore, e dimetteva le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione a favore della signora , in modo che la stessa ne divenga unica ed esclusiva proprietaria, dell'unità Parte_1
immobiliare posta in Comune di Chioggia, Rione Duomo 906, censita al C.F. del Comune di Chioggia al fg 23 mapp. 5842 sub 2 Z.C. 1 cat. C/1 cl 7 consistenza mq 20 Rendita Euro 272,69, avente ora accesso da Rione Duomo, calle Doro 675, ordinando alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Venezia, competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale”.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'esito della prima udienza, il G.I., rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la loro contumacia, assegnava i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., e rinviava alla successiva udienza del 21.4.2022. Di seguito, ammetteva le richieste di prove testimoniali formulate dall'attrice, fissando per la loro assunzione l'udienza dell'11.10.2022. Successivamente all'escussione dei testimoni, la causa, già riassegnata allo scrivente GI., veniva rinviata per p.c. alla scorsa udienza, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito di note scritte, in cui l'attrice concludeva come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 24.06.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Trascorsi detti termini, si osserva che la domanda promossa dalla sig.ra merita Parte_1
accoglimento. Nel merito, parte attrice ha invocato la fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di proprietà sul bene prevista e disciplinata dall'art. 1158 c.c., la cd. usucapione ventennale.
Come insegna la Corte di legittimità, colui che invochi un acquisto a titolo di usucapione deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II,
15.02.2022, n. 4931). L'usucapione, quale fattispecie acquisitiva del diritto reale a titolo originario, richiede la prova, da parte di chi lo invochi, di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico (nec vi nec clam) e non interrotto. La prolungata signoria su un bene deve sostanziarsi in un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, un possesso uti dominus inconciliabile e preclusivo del godimento altrui, durante tutto il tempo previsto dalla norma per il perfezionamento della fattispecie
(ex plurimis C.C. n. 11000/2001). Il possesso “uti dominus” o quello corrispondente al titolare di uno pagina 3 di 5 "ius in re aliena" deve essere conforme alla qualità e alla destinazione della cosa e deve rivelare, anche esternamente, tale piena e indiscussa signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (C.C. n. 20270/2010; C.C. n. 18392/2006; C.C. n. 4436/1996, C.C. n. 10652/1994). A tal riguardo si specifica che non rilevano atti di mera gestione consentiti dal proprietario o atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Il carattere pubblico del possesso è un requisito fondamentale dell'istituito dell'usucapione, poiché solo la conoscenza dello spossessamento da parte del proprietario può consentire una sua eventuale opposizione: gli atti devono essere tali che, secondo le circostanze, il proprietario sarebbe potuto venirne a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza (C.C. n. 1276/1975).
Tale possesso deve essere, inoltre, connotato dal cd. animus rem sibi habendi il quale può anche essere desunto presuntivamente attraverso l'apprezzamento della concreta attività svolta uti dominus sulla cosa da parte di cui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà sul bene (C.C sez. II,
02/10/2018, sent. n.23849), presupponendosi solo che tale rapporto materiale con la cosa non sia dovuto, appunto, alla mera condiscendenza del proprietario, ma sia dipeso dalla sua autonoma e non violenta apprensione (sul punto, si veda, C.C. sez. II, 24/11/2003, sent. n.17876; sez. II, 11/02/2009, sent. n.3404). Tale elemento soggettivo, nella fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., “non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (C.C. sez. VI, sent. n. 7757/2011).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha provato i fatti costitutivi posti a fondamento della fattispecie astratta. In particolare, dall'istruttoria è emerso che, dopo la morte del fratello, nel 1986, la sig.ra ha posseduto il locale cantina oggetto di causa in modo pubblico, pacifico e non Parte_1
interrotto, esercitando sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Tutti e tre i testimoni sentiti all'udienza del 26.5.2023, invero, hanno riferito che, dal 1986 ad oggi,
l'attrice ha utilizzato in via esclusiva il locale al piano terra, ubicato nel Comune di Chioggia, Rione
Duomo 906.
Essi hanno riferito che l'attrice ed i suoi familiari, in detto periodo, hanno sempre utilizzato il locale come magazzino, per ricoverarvi biciclette, casse dell'acqua e ogni sorta di beni, senza che alcuno contestasse tale possesso del locale, di cui la stessa è in possesso delle chiavi per accedervi.
Hanno anche confermato la circostanza che il bene in questione, in origine dotato di due ingressi, uno, ubicato all'interno dello stabile ed uno esterno, esposto sulla riva del Canal Vena, è stato fatto oggetto pagina 4 di 5 di opere straordinarie di manutenzione: in particolare, in seguito ai lavori di rifacimento dello stabile, commissionati dalla sig.ra e mai da alcuno contestati, il secondo accesso al locale in Parte_1
questione, quello aggettante sulla riva del Canal Vena, veniva chiuso, residuando unicamente l'accesso dall'ingresso dello stabile di esclusiva proprietà dell'attrice, sito in Calle Doro 675.
In particolare, il teste ha riferito che la chiusura di tale accesso risale a tre anni fa. Il Testimone_1
teste ha dichiarato che in occasione dell'opera in questione, un cartello posto in loco Testimone_2
indicava quale committente dei lavori la sig.ra Tali testimonianze devono ritenersi Parte_1
concordanti rispetto anche ai documenti prodotti dall'attrice, relativi ai lavori di restauro della facciata dell'edificio e di chiusura del secondo ingresso al locale-magazzino (doc. n. 5).
Va osservato, in proposito, che tali attività di manutenzione straordinaria poste in essere dall'attrice, sostanziandosi in opere visibili, vadano a corroborare la situazione di possesso corpore et animo, valevole ai fini dell'acquisto ad usucapionem invocato, costituendone senza dubbio dei rilevanti elementi indiziari (si veda sul punto C.C. N. 6910/2001).
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) Accerta l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., in capo all'attrice Parte_1
della porprietà, piena ed esclusiva, dell'intero bene immobile, posto al piano terra, ubicato in Chioggia
Rione Duomo n. 906, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 23, mapp. 5842, sub 2, ZC 1, cat C/1, cl 7, mq 20;
2) ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3823/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RAVAGNAN ROBERTA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), CP_7 C.F._8
(C.F. ), Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
(C.F. ), CP_10 C.F._11
(C.F. ), CP_11 C.F._12
(C.F. ), CP_12 C.F._13
(C.F. ), CP_13 C.F._14
(C.F. ), CP_14 C.F._15
(C.F. ), CP_15 C.F._16
pagina 1 di 5 (C.F. ) Controparte_16 C.F._17
contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni: per l'attrice:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione a favore della attrice signora , in modo che la stessa ne divenga unica ed esclusiva proprietaria, dell'unità Parte_1
immobiliare posta in Comune di Chioggia Rione Duomo 906, censita al C.F. del Comune di Chioggia al fg 23 mapp. 5842 sub 2 Z.C. 1 cat. C/1 cl 7 consistenza mq 20 Rendita Euro 272,69, avente ora accesso da Rione Duomo, calle Doro 675, ordinando alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Venezia, competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di avvocato, oltre ad oneri previdenziali e fiscali”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra esponeva, in fatto, quanto segue: Parte_1 con rogito del Notaio registrato a Chioggia l'8.6.1956 al n. 1194 vol 8 mod. 1, ivi trascritto il Per_1
9.5.1956 ai nn. 1356 R.G/1109 R.P., il sig. , fratello dell'attrice, avrebbe acquistato Persona_2
dalla madre, , l'immobile, posto al piano terra, ubicato in Chioggia, Rione Duomo n. Persona_3
906, identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 23, mapp. 5842, sub 2, ZC 1, cat
C/1, cl 7, mq 20. Dopo la morte, avvenuta in data 27.2.1986, del fratello, l'attrice avrebbe posseduto il locale in questione, per oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica ed esclusiva, utilizzandolo come deposito. Deduceva, altresì, di avere acquistato, dopo la scomparsa della madre, in data
19.12.1983, le quote cadute in successione, in proprietà degli eredi, dell'immobile in cui aveva risieduto la famiglia della madre.
Il locale deposito sarebbe stato utilizzato dall'attrice per riporvi ogni sorta di cose ed avrebbe avuto due accessi: uno esterno, dalla Fondamenta, e uno interno, dall'abitazione dell'attrice.
Il possesso esclusivo di tale locale, da parte della sig.ra non sarebbe mai stato fatto oggetto Pt_1
di contestazione da parte degli eredi legittimi, ossia i sei fratelli e numerosi nipoti del sig.
[...]
Per_2
pagina 2 di 5 Il possesso sarebbe stato estrinsecato anche con atti di manutenzione del bene, come l'acquisto di paratie contro l'acqua alta e la sostituzione di porte esterne. L'attrice avrebbe posseduto l'immobile nella convinzione di esserne proprietaria, ma, da una verifica recente, avrebbe evinto che l'intestazione del bene fosse ancora in capo al defunto fratello. Dichiarava, quindi, di agire nei confronti degli eredi legittimi di questo, nipoti e pronipoti ex fratre ed ex sorore, e dimetteva le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione a favore della signora , in modo che la stessa ne divenga unica ed esclusiva proprietaria, dell'unità Parte_1
immobiliare posta in Comune di Chioggia, Rione Duomo 906, censita al C.F. del Comune di Chioggia al fg 23 mapp. 5842 sub 2 Z.C. 1 cat. C/1 cl 7 consistenza mq 20 Rendita Euro 272,69, avente ora accesso da Rione Duomo, calle Doro 675, ordinando alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Venezia, competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale”.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'esito della prima udienza, il G.I., rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la loro contumacia, assegnava i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., e rinviava alla successiva udienza del 21.4.2022. Di seguito, ammetteva le richieste di prove testimoniali formulate dall'attrice, fissando per la loro assunzione l'udienza dell'11.10.2022. Successivamente all'escussione dei testimoni, la causa, già riassegnata allo scrivente GI., veniva rinviata per p.c. alla scorsa udienza, sostituita ex art. 127ter cpc con il deposito di note scritte, in cui l'attrice concludeva come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 24.06.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Trascorsi detti termini, si osserva che la domanda promossa dalla sig.ra merita Parte_1
accoglimento. Nel merito, parte attrice ha invocato la fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di proprietà sul bene prevista e disciplinata dall'art. 1158 c.c., la cd. usucapione ventennale.
Come insegna la Corte di legittimità, colui che invochi un acquisto a titolo di usucapione deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II,
15.02.2022, n. 4931). L'usucapione, quale fattispecie acquisitiva del diritto reale a titolo originario, richiede la prova, da parte di chi lo invochi, di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico (nec vi nec clam) e non interrotto. La prolungata signoria su un bene deve sostanziarsi in un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, un possesso uti dominus inconciliabile e preclusivo del godimento altrui, durante tutto il tempo previsto dalla norma per il perfezionamento della fattispecie
(ex plurimis C.C. n. 11000/2001). Il possesso “uti dominus” o quello corrispondente al titolare di uno pagina 3 di 5 "ius in re aliena" deve essere conforme alla qualità e alla destinazione della cosa e deve rivelare, anche esternamente, tale piena e indiscussa signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (C.C. n. 20270/2010; C.C. n. 18392/2006; C.C. n. 4436/1996, C.C. n. 10652/1994). A tal riguardo si specifica che non rilevano atti di mera gestione consentiti dal proprietario o atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Il carattere pubblico del possesso è un requisito fondamentale dell'istituito dell'usucapione, poiché solo la conoscenza dello spossessamento da parte del proprietario può consentire una sua eventuale opposizione: gli atti devono essere tali che, secondo le circostanze, il proprietario sarebbe potuto venirne a conoscenza, usando l'ordinaria diligenza (C.C. n. 1276/1975).
Tale possesso deve essere, inoltre, connotato dal cd. animus rem sibi habendi il quale può anche essere desunto presuntivamente attraverso l'apprezzamento della concreta attività svolta uti dominus sulla cosa da parte di cui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà sul bene (C.C sez. II,
02/10/2018, sent. n.23849), presupponendosi solo che tale rapporto materiale con la cosa non sia dovuto, appunto, alla mera condiscendenza del proprietario, ma sia dipeso dalla sua autonoma e non violenta apprensione (sul punto, si veda, C.C. sez. II, 24/11/2003, sent. n.17876; sez. II, 11/02/2009, sent. n.3404). Tale elemento soggettivo, nella fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., “non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che
l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (C.C. sez. VI, sent. n. 7757/2011).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha provato i fatti costitutivi posti a fondamento della fattispecie astratta. In particolare, dall'istruttoria è emerso che, dopo la morte del fratello, nel 1986, la sig.ra ha posseduto il locale cantina oggetto di causa in modo pubblico, pacifico e non Parte_1
interrotto, esercitando sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Tutti e tre i testimoni sentiti all'udienza del 26.5.2023, invero, hanno riferito che, dal 1986 ad oggi,
l'attrice ha utilizzato in via esclusiva il locale al piano terra, ubicato nel Comune di Chioggia, Rione
Duomo 906.
Essi hanno riferito che l'attrice ed i suoi familiari, in detto periodo, hanno sempre utilizzato il locale come magazzino, per ricoverarvi biciclette, casse dell'acqua e ogni sorta di beni, senza che alcuno contestasse tale possesso del locale, di cui la stessa è in possesso delle chiavi per accedervi.
Hanno anche confermato la circostanza che il bene in questione, in origine dotato di due ingressi, uno, ubicato all'interno dello stabile ed uno esterno, esposto sulla riva del Canal Vena, è stato fatto oggetto pagina 4 di 5 di opere straordinarie di manutenzione: in particolare, in seguito ai lavori di rifacimento dello stabile, commissionati dalla sig.ra e mai da alcuno contestati, il secondo accesso al locale in Parte_1
questione, quello aggettante sulla riva del Canal Vena, veniva chiuso, residuando unicamente l'accesso dall'ingresso dello stabile di esclusiva proprietà dell'attrice, sito in Calle Doro 675.
In particolare, il teste ha riferito che la chiusura di tale accesso risale a tre anni fa. Il Testimone_1
teste ha dichiarato che in occasione dell'opera in questione, un cartello posto in loco Testimone_2
indicava quale committente dei lavori la sig.ra Tali testimonianze devono ritenersi Parte_1
concordanti rispetto anche ai documenti prodotti dall'attrice, relativi ai lavori di restauro della facciata dell'edificio e di chiusura del secondo ingresso al locale-magazzino (doc. n. 5).
Va osservato, in proposito, che tali attività di manutenzione straordinaria poste in essere dall'attrice, sostanziandosi in opere visibili, vadano a corroborare la situazione di possesso corpore et animo, valevole ai fini dell'acquisto ad usucapionem invocato, costituendone senza dubbio dei rilevanti elementi indiziari (si veda sul punto C.C. N. 6910/2001).
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) Accerta l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., in capo all'attrice Parte_1
della porprietà, piena ed esclusiva, dell'intero bene immobile, posto al piano terra, ubicato in Chioggia
Rione Duomo n. 906, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 23, mapp. 5842, sub 2, ZC 1, cat C/1, cl 7, mq 20;
2) ordina al Conservatore dei RRII la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 5 di 5