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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 8211 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020,
avente ad oggetto: lesione personale
vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Villaricca (NA), alla Via P. De Filippo n.
35, presso lo studio dell'Avv. Serao Salvatore (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
e
(P. IVA ), in OP P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via del Parco Margherita n. 23, presso lo studio dell'Avv. Tundo Antonio (C.F. ), che C.F._3
la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 1 di 21 costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(NA) il 15/02/1933, in persona dei suoi eredi;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07-10/09/2020 Parte_1
esponeva che: in data 08/06/2017, alle ore 15:00 circa, il
[...]
si trovava alla guida del motociclo Ducati Monster tg. Pt_1
CC61773 e percorreva Corso Italia in Villaricca, con direzione
Qualiano; in tale occasione, il motociclo veniva urtato nella parte anteriore e laterale destra dall'autovettura Fiat 00 tg. CH274EC,il cui conducente effettuava, senza segnalazione, un'improvvisa manovra di inversione ad “U”, occupando la sede stradale e urtando con la propria parte laterale/anteriore il motociclo, facendolo cadere unitamente al conducente;
sul luogo interveniva la Polizia Municipale di Villaricca, che redigeva il rapporto di incidente in atti;
l'istante veniva trasportato dal servizio 118 all'Ospedale “San Giuliano”, come da referto n.
150058/17019584; le lesioni riportate sono quantificabili nel 35% di danno biologico, oltre 90 giorni di ITT, 80 di ITP al 75% e 40 di ITP al
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 2 di 21 50%, per cui l'istante ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi € 278.013,00; le lesioni riportate hanno una severa incidenza sulla capacità lavorativa specifica, danno quantificabile in € 100.000,00; in seguito al sinistro i ricavi dell'attività lavorativa praticata dall'attore si sono considerevolmente ridotti, sicché questi avrà diritto alla somma di € 107.825,60, calcolata facendo uso dei criteri suggeriti dalla Corte di Cassazione;
l'istante ha altresì diritto al ristoro delle spese mediche affrontate, pari ad € 1.455,22.
Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice di: dichiarare la responsabilità di nella verificazione del sinistro per cui è causa e Controparte_2
condannarlo, in solido con la al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni patiti dall'attore, che si quantificano in € 518.280,82, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
condannare la alla refusione di spese e competenze Controparte_4
di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 14/12/2020 si costituiva nel giudizio la
[...]
deducendo che: l'evento è stato causato OP
dall'imprudenza del il quale percorreva Corso Italia in Pt_1
Villaricca ad alta velocità, non avvedendosi della presenza della , CP_5
che era ferma per immettersi nel flusso veicolare con l'indicazione di
CP_ direzione sinistro acceso;
il proprietario della ha proposto azione giudiziaria dinanzi al Giudice di Pace di Marano nei confronti della proprietaria del motociclo e della Società assicuratrice, procedimento
CP_ poi definito bonariamente con il ristoro del danno subìto dalla la responsabilità del sig. non si evince neppure dal rapporto della CP_2
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 3 di 21 Polizia;
le lesioni lamentate non sono state menzionate nel referto del
Pronto Soccorso né nei controlli ospedalieri immediatamente successivi,
per cui il quantum risarcitorio è spropositato e non provato;
va poi rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice di: rigettare le domande attoree in quanto infondate;
in subordine, dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore e ridurre corrispondentemente l'entità del risarcimento;
rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare controparte al pagamento di spese e compensi di lite.
All'udienza del 12/12/2022, rilevato l'intervenuto decesso del convenuto , il Giudice dichiarava l'interruzione del Persona_1
processo, che veniva poi riassunto nei confronti degli eredi del Pt_1
convenuto.
Istruita la causa, escussi i testi ed espletata una Consulenza Tecnica
d'Ufficio sulla persona dell'attore, all'esito dell'udienza del 13/03/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale del 15.04.2025, parte attrice, aderendo in parte ai rilievi del consulente d'ufficio, ha così modificato le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale di Napoli Nord, in persona dell'Ill.mo
Dott. Luca Stanziola, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig.
nella verificazione del sinistro per cui è causa, e, per lo Controparte_2
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 4 di 21 effetto, B) condannare la in persona del L.R. Controparte_6
p.t., in solido con i consorti in lite, a corrispondere in favore dell'Istante sig. la somma di Euro 249.094,58 ovvero quella Parte_1
somma maggiore o minore che l'On.le Giudice vorrà determinare a titolo di risarcimento dovuto dei danni fisici, morali ed esistenziali e comunque di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione ed in conseguenza del sinistro de quo da esso sig.
[...]
nessuno escluso o eccettuato, oltre interessi e rivalutazione dal Parte_1
fatto al saldo effettivo;
C) condannare la in Controparte_6
persona del L.R. p.t., in solido con i consorti in lite, al pagamento delle spese (anche di CTU) e competenze di giudizio oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario, da distrarsi direttamente a vantaggio del sottoscritto Avv. Salvatore Serao che si dichiara anticipatario”.
La convenuta ha invece concluso affinché “l'adito Tribunale di Napoli
Nord: a) rigetti le domande perché infondate;
b) in subordine dichiari la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore e in conseguenza riduca l'entità del risarcimento biologico e non patrimoniale riconoscibile;
c) rigetti comunque le domande di risarcimento del danno patrimoniale;
d)
con vittoria di spese e compensi ivi incluse le spese generali”.
***
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , in Controparte_2
persona dei suoi eredi collettivamente ed impersonalmente citati ex art. 303 co. 2° c.p.c., che, benché ritualmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 5 di 21 per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. Invero, il fatto storico così come dedotto in citazione ha trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite agli atti in seguito all'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
In primo luogo, l'effettivo verificarsi dell'evento risulta corroborato dal rapporto di incidente stradale prot. n. 177/G.A., redatto dagli agenti del
Comando di Polizia Locale di Villaricca intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro. Nel documento in questione si attesta che in data 08/06/2017, alle ore 15:30 circa, si verificava un sinistro in
Villaricca, al Corso Italia n. 153, nella corsia con direzione Via Palermo,
avvenuto, in base ai sommari accertamenti svolti dagli agenti verbalizzanti, secondo la seguente dinamica: “il veicolo “A” (Fiat 00 tg. CH274EC) si trovava in sosta presso il corso Italia civ. 153
parallelamente al margine della carreggiata, verso il proprio senso di
marcia, ossia con la parte anteriore rivolta verso Via Palermo. Lo
stesso riprendeva la marcia per effettuare una manovra di inversione
per dirigersi presso la direzione opposta ossia Corso Europa. Lo stesso
mentre effettuava la suddetta manovra veniva in collisione con la sua
parte anteriore angolare sinistra con la parte anteriore del veicolo “B”
(Ducati tg. CC61773) che proveniva da Corso Europa in direzione Via
Palermo”.
Ad ulteriore riprova di quanto appena esposto, si evidenzia che in seguito all'impatto tra i veicoli, il veniva trasportato a mezzo Pt_1
118 presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, i cui sanitari redigevano il referto n. 150058/1719584, nel quale è annotato che il
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 6 di 21 paziente “riferisce incidente moto-auto a Villaricca”.
La dinamica del sinistro rappresentata nell'atto introduttivo è stata poi oggetto di ulteriore conferma anche in sede di escussione testimoniale,
avendo il teste - della cui attendibilità non è sorto motivo Tes_1
di dubitare – ha riferito: “ero presente all'incidente avvenuto nella prima decade del mese di giugno 2017, verso le 15/15:30; ero in
Villaricca, al Corso Italia;
ero nella mia auto (…) dietro , che Parte_1
era davanti a me in moto, una Ducati monster nera (…); stavamo andando al bar Santo PA (…); andavamo a circa 25 kmh, anche perché eravamo subito dopo l'incrocio della circumvallazione;
in auto con me c'era ; (…) ho visto all'altezza di D'Alterio Persona_2
Logistica e Trasporti (…) partire dal lato destro un'auto in sosta, una
00 di colore chiaro, grigio argento, che partiva dalla sosta senza azionare l'indicatore di direzione e tentava una manovra di inversione ad U;
l'auto non ha rallentato, ha continuato ad andare dritto e
che sopraggiungeva, pur cercando di frenare e di evitare Parte_1
l'auto, non ci riusciva e la 00 colpiva il lato anteriore destro della moto con il suo lato anteriore sinistro;
la moto cadeva e veniva Parte_1
sbalzato sul cofano della macchina e poi cadeva a terra;
quando sono sceso dall'auto lo abbiamo trovato riverso sul fianco destro e lo abbiamo aiutato a mettersi dritto;
lamentava dolore al piede, Parte_1
al ginocchio e all'anca destri;
la 00 si fermava, a bordo c'era un anziano, che scendeva dall'auto; (…) l'autoambulanza è arrivata dopo
15 minuti circa;
(…) prima dell'impatto camminava tenendo Parte_1
strettamente la destra;
mi trovavo a circa 20 metri di distanza da
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 7 di 21 al momento del sinistro;
tra me e non c'era nessun Parte_1 Parte_1
veicolo” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12/10/2023).
A sua volta, anche il secondo teste di parte attrice, , da Persona_2
ritenersi attendibile in mancanza di elementi di segno contrario,
rilasciava una deposizione del tutto sovrapponibile a quella sopra riportata, ribadendo le medesime circostanze di tempo e luogo, i punti d'urto tra i veicoli, la condotta dei conducenti e le lesioni lamentate dal
Egli in particolare precisava: “ero in Villaricca, ero in Pt_1
macchina con un amico, , il teste precedente;
(…) Tes_1 Parte_1
era a circa 15 metri davanti a noi, quando sul lato destro della carreggiata, una Fiat 00, di colore grigio, che era parcheggiata, si è improvvisamente immessa sulla carreggiata facendo un'improvvisa inversione senza azionare gli indicatori di direzione;
ha Parte_1
cercato di scansare l'auto, ma è stato tutto fulmineo, quindi l'auto ha urtato con la propria parte anteriore sinistra (faro e parafango) la parte destra della moto”.
2.2. Per ciò che concerne la responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, in base all'esame delle risultanze probatorie in atti, e segnatamente delle richiamate dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi che il sinistro sia stato cagionato in via esclusiva dalla negligente ed imprudente condotta di guida tenuta da il quale Controparte_2
invadeva improvvisamente e senza azionare l'apposito indicatore di direzione la corsia di marcia regolarmente percorsa dall'attore, il quale, per contro, viaggiava a velocità ridotta e tenendo la destra della carreggiata.
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 8 di 21 Il conducente della Fiat, dunque, ha evidentemente violato il disposto di cui all'art. 154 del Codice della Strada, a mente del quale “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter
effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti
della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Sul punto, non paiono condivisibili le eccezioni sollevate dalla difesa della secondo la quale dal verbale redatto OP
dagli Agenti intervenuti si evincerebbe che il sinistro è avvenuto quando la Fiat aveva già impegnato la corsia, circostanza che imponeva al di arrestare la propria marcia per consentire la manovra al Pt_1
conducente della vettura.
Premesso che le Autorità sono intervenute sul posto solo successivamente all'evento e che non hanno assistito ai fatti, va comunque rilevato come nel rapporto non sia mai stato verbalizzato che
CP_ la avesse già impegnato la corsia di marcia al momento dell'impatto, circostanza che sembra inverosimile anche in
CP_ considerazione dei punti d'urto, collocati nella parte anteriore della e non nella fiancata di quest'ultima.
Analogamente deve concludersi a proposito dell'eccezione relativa alle risultanze della scatola nera installata sul veicolo dello , dovendo CP_2
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 9 di 21 sul punto ribadirsi che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis,
non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass. civ., sez. III, 16/05/2024, n. 13725). Va
poi evidenziato come i dati di registrazione del dispositivo risultino del tutto generici e inattendibili, non riportando neppure la localizzazione del veicolo nel giorno in cui il sinistro si è verificato (cfr. doc. 5 della produzione di parte convenuta).
A nulla rileva poi che il separato giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Marano di Napoli, instaurato dal convenuto nei confronti della proprietaria del motoveicolo e della Società assicuratrice, sia stato
CP_ definito bonariamente con il ristoro del danno subìto dalla trattandosi di mero accordo stragiudiziale siglato da soggetti diversi dalle parti del presente giudizio, privo dunque di qualsivoglia rilevanza sotto il profilo probatorio.
In definitiva, alla luce di quanto finora esposto, la responsabilità dell'evento deve essere addebitata esclusivamente al conducente e proprietario del veicolo Fiat 00 . Parte_2
3. Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attore alla propria persona, lo stesso ha richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali (in termini di perdita della capacità lavorativa).
3.1. Circa il danno non patrimoniale risarcibile, deve ritenersi, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 10 di 21 alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce, in definitiva, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne
consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr. SS.UU. 26972/08).
Va quindi decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate
Sezioni Unite – secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni
patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 11 di 21 della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove
categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso
liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in
questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione
danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
- tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno,
non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che,
dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta
contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III, 23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata,
sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività
intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 12 di 21 esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n.
7024/2020). In definitiva, quindi, su di un piano generale, “il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del
danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due
“categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art.
1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”, nell'ottica della natura unitaria (nel senso che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici,
e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (cfr. Cass. n. 26805/17; Cass. n. 4379/16).
Quanto alla modalità di calcolo, va fatta applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate al 2024, le quali – in ossequio ai principi elaborati dalle
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 13 di 21 sezioni Unite della Suprema Corte n. 26792 dell'11.11.2008 – propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico e c.d. danno morale): ne consegue che non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, il cd. “danno non patrimoniale”, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo (cfr., sul punto, Cass. civ.,
n. 12603/2017).
Le Tabelle di Milano sono state infatti reputate un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità
(dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione stradale (così Cass.
civ., n. 18284/2021).
3.2. Tanto chiarito, si rende necessario individuare e quantificare le i danni non patrimoniali lamentati dall'attore, operazione cui si procederà
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU Dott. Per_3
certamente condivisibili in considerazione della correttezza
[...]
dei criteri logici e tecnici seguiti. Il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 14 di 21 dell'incarico, sicché dall'indagine svolta possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate.
L'Ausiliario ha infatti evidenziato come “dalla ricostruzione della fattispecie in esame emergono elementi medico-legali univoci per una
sicura sussistenza del nesso di causalità materiale tra la dinamica riferitaci in sede di C.T.U. e la lesività riportata” (cfr. p. 13 della CTU), compatibilità d'altronde riscontrata anche dal Perito fiduciario dell'Assicuratrice, come da relazione del 07/05/2019 di cui alla produzione di parte convenuta.
Chiarito che il “ebbe a riportare una frattura dell'ala iliaca e Pt_1
del cotile acetabolare. Vasta area discromica in regione mediale di
cosci e gamba destra con area post-cicatriziale di 6 x 4 cm. al terzo
distale di coscia destra. A carico del piede destro si osservano gli esiti di una vasta f.l.c. in regione plantare”, le predette lesioni sono state condivisibilmente quantificate nella misura del 18% di danno biologico,
oltre ITT per giorni 40 e ITP al 50% per giorni 60.
Il danno biologico così come appena quantificato va opportunamente aumentato nella misura del 20%, a titolo di personalizzazione, in considerazione dell'impatto concreto delle menomazioni patite dall'attore sull'esercizio dell'attività lavorativa da questi praticata.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica
richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 15 di 21 di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il
danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale,
consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr.
Cass. civ., n. 16628/2023). Questo tipo di pregiudizio, configurabile soltanto entro la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato in maniera onnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudicante,
che per la liquidazione abbia scelto il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, altresì ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. civ., n.
17411/2019).
Orbene, nel caso di specie parte attrice – allegando di svolgere attività
di commerciante all'ingrosso di articoli in ferro e altri metalli , di attrezzature e utensili per il giardinaggio, complementi di arredo, mobili e casalinghi – ha dimostrato che le limitazioni funzionali patite in conseguenza del sinistro de quo hanno inciso in maniera rilevante sulle mansioni concretamente svolte, rendendole più gravose, documentando una compromissione dell'equilibrio psicofisico connesso all'attività lavorativa che giustifica un proporzionale incremento del quantum
risarcitorio.
Sul punto, pare opportuno richiamare le dichiarazioni testimoniali rese da , il quale ha riferito che “ ha un'attività di Tes_1 Parte_1
commercio di prodotti vari (…); non ha dipendenti;
da quando c'è stato
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 16 di 21 il sinistro si lamenta di non riuscire più a lavorare Parte_1
normalmente, ha difficoltà a prendere cose in alto, a sollevare quelle pesanti, con conseguente ritardo nelle consegne”; a sua volta, anche il teste ha confermato che “ ha un'attività di vendita casalinghi Parte_1
e oggettistica, lavora da solo;
dopo l'incidente cammina quasi Parte_1
zoppo e ha difficoltà nello svolgere il suo lavoro perché non riesce a piegarsi, a sollevare pacchi e a salire e scendere dall'auto” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12/10/2023).
Quanto sopra, comprova adeguatamente il maggior sforzo nello svolgimento dell'attività professionale e, dunque, un peggioramento della cenestesi lavorativa, quantificabile, si è detto, nella misura del 20%
del danno biologico.
Ciò posto, in applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico di cui in precedenza per il caso di danni macro-permanenti derivanti da sinistri stradali, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 34), dei postumi macro-permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità (facendo applicazione delle Tabelle di Milano ed.
2024, punto d.b. €. 3.570,28 senza incremento per sofferenza soggettiva)
l'importo di € 64.393,20 (pari ad € 53.661,00 incrementati del 20% a titolo di personalizzazione) per invalidità permanente e di € 8.050,00 a titolo di invalidità temporanea, oltre spese mediche documentate per €
1.152,67, nella misura, cioè, ritenuta congrua dal CTU.
Ne deriva che la somma complessivamente dovuta dai convenuti in solido è pari a complessivi € 72.443,20, oltre interessi come tra poco
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 17 di 21 saranno indicati, nonché € 1.152,67 per il ristoro delle spese mediche sostenute.
Il danno come in questa sede liquidato non merita personalizzazione, in difetto di prova della ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamico-relazionali del tutto anomale e peculiari (cfr. Cass. n.
7513/2018), nella specie del tutto indimostrate, ragion per cui andrà
risarcito unicamente in relazione al danno alla salute, senza alcun ulteriore aumento.
3.3. Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 18 di 21 gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (08/06/2017) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro,
08/06/2017- con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Marzo 2025= 121,4) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati,
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 19 di 21 saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i.,
secondo i parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate, secondo lo scaglione sino ad € 260.000,00, tenendo conto del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento e comunque dell'assenza di questioni in fatto o in diritto utili ai fini della risoluzione della lite, non prospettate dalle parti in causa.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
10/05/2024 (Cass. n. 25047/2018; Cass. n. 28094/2009; Cass. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 OP [...]
, nella persona dei suoi eredi, così provvede: CP_2
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna in solido
, nella OP Controparte_2
persona dei suoi eredi, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 72.443,20 a titolo di danno non Parte_1
Proc. n. 8211/2020 R.G – Sentenza Pagina 20 di 21 patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva, nonché della somma di € 1.152,67 per spese mediche documentate e ritenute congrue;
3) Condanna in solido e OP
, nella persona dei suoi eredi, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite che qui si liquidano in € 1.241,00 per esborsi ed €
7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 10/05/2024, a carico esclusivo dei convenuti in solido, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 05/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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