Articolo 9 della Legge 17 maggio 1952, n. 608
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 luglio 1952
Art. 9.
Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale e' stato assunto direttamente o verra' successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli Enti predetti in conformita' della norma di cui all' art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Per il riconoscimento di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge. E' inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilita' delle polizze o delle somme vincolate agli Enti.
Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.
Entrata in vigore il 2 luglio 1952