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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 32/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. AZZANO CANTARUTTI LUCA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a CONTARINA (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
05/09/1976,
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 il ricorrente ha introdotto il presente Parte_1
procedimento contenzioso nei confronti di Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21.8.1993. Per_ Dalla loro unione sono nati , in data 12.9.1993, ed in data 26.6.2000. Per_1
Il ricorrente ha allegato che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 774/2020 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo in capo al Viale l'obbligo di corrispondere
1 Per_ alla l'assegno di mantenimento per il figlio , in quanto maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, nella misura di 300,00 euro al mese. Per_ Il Viale ha evidenziato che già al momento della pronuncia della sentenza, in realtà, il figlio era economicamente indipendente, atteso che era stato assunto con contratto a tempo indeterminato da Controparte_3
Per_ Il ricorrente ha, poi, precisato che , dimessosi volontariamente in data 18.5.2023, è stato assunto a tempo determinato da presso la sede operativa di Monselice e Controparte_4
successivamente, dal 16.10.2023, da con sede in Piombino Dese, Controparte_5
datrice di lavoro dello stesso . Pt_1
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio, ragione per cui ne
è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4.4.2025, il Collegio ha invitato il difensore del ricorrente alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
In particolare, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. non sia più tenuto a corrispondere alla sig.r alcun importo a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento per il figlio , per inesistenza dei presupposti di legge Per_3 essendo il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente sin dall'11 maggio 2018;
2) con favore di spese e compensi professionali di lite”.
2. Nel merito
A questo punto, occorre verificare se si sia o meno realizzato il presupposto di fatto che consente di ritenere venuto meno l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo al . Pt_1
Va precisato che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n° 18076).
Peraltro, in motivazione la Cassazione ha evidenziato che “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso
2 formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147
c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4)”.
Più di recente, in una prospettiva applicativa dei principi sopra esaminati, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
- “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024);
- “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
"figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
3 Per_ Nella specie, il ricorrente ha fornito prova in ordine alla circostanza per cui il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
In particolare, il Viale ha depositato:
Per_
- modulo di recesso dal rapporto di lavoro, da cui si evince che si è dimesso in data 18.5.2023
a fronte di un rapporto cominciato l'11.5.2018 con a seguito di assunzione con Controparte_3
contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 2);
- comunicazione obbligatoria UNILAV, relativa all'assunzione di da parte di Per_3 [...]
dal 15.5.2023, con contratto di lavoro a tempo determinato e retribuzione annua lorda CP_4
di 23.978,00 euro (cfr. doc. n. 3);
- lettera di assunzione di da parte di con contratto a Per_3 CP_5 Controparte_5
tempo indeterminato, con decorrenza dal 16.10.2023 e retribuzione lorda mensile pari a circa
1.770,00 euro (cfr. doc. n. 4).
Ciò posto, questo Tribunale reputa necessario tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, che ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro (Cfr. Tribunale Monza sez. IV, 25/02/2022, n.466 in www.deiure.it).
E ancora, è opportuno evidenziare che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Per_ Dunque, va considerato che è prossimo al compimento dei venticinque anni, lavora senza soluzione di continuità dal 2018 nel medesimo settore e ha, con ogni evidenza, terminato gli studi.
4 Per_ Di conseguenza, il Tribunale reputa che, allo stato, lo sviluppo del percorso lavorativo di è consono e coerente alla condizione dello stesso.
Pertanto, complessivamente considerati gli elementi sopra esaminati, si reputa che abbia Per_3 raggiunto l'indipendenza economica e, per l'effetto, va revocato l'assegno di mantenimento del figlio posto in capo al ricorrente.
3. Sulla decorrenza dell'accertamento e sulla inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione.
A questo punto, giova esaminare congiuntamente due questioni strettamente connesse e derivanti dalla formulazione della domanda da parte del ricorrente.
Per_ Infatti, la ha chiesto accertarsi che l'indipendenza economica del figlio si sia CP_6
realizzata sin dal maggio del 2018.
Il Tribunale ritiene che trattasi di accertamento non realizzabile nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, il cui perimetro non può che essere limitato, in termini temporali e retroattivamente, alla data della domanda.
Infatti, tanto è stato in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, anche di recente, proprio in relazione a procedimenti relativi alla revisione od alla revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato
(e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023).
E ancora, Cass., sez. I, n. 3659/2020 ha affermato che «in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art.
2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa», precisandosi che, benché l'ex marito debitore si fosse attivato tardi per la modifica giudiziale delle condizioni di divorzio, il suo obbligo doveva
5 ritenersi già cessato allorquando le figlie, contraendo matrimonio, raggiunsero l'indipendenza economica, in quanto «l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio».
Tale motivazione, peraltro, è stata resa in esame di un caso in cui il genitore tenuto al pagamento dell'assegno ha agito in giudizio per vedere condannato l'ex coniuge alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, attesa la autosufficienza economica raggiunta dalle stesse in un periodo di gran lunga precedente a quello in cui lo stesso aveva azionato il separato procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
D'altronde, siffatta soluzione interpretativa è coerente con la tradizionale e consolidata impostazione per cui, anche nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, per il quale si applica un rito speciale, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dalle parti, che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili (Cfr. per tutte Cass. 6660/2001, Cass. 266/2000).
In questa prospettiva, si osserva che lo stesso ricorrente ha dato atto di avere già instaurato un giudizio volto ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla resistente a titolo di assegno di mantenimento del figlio ex art. 2033 c.c. (cfr. doc. n. 7).
4. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano d'ufficio come Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 774 del 2020 del Tribunale di Rovigo, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
REVOCA l'assegno di mantenimento del figlio posto in capo a con Per_3 Parte_1
decorrenza dalla domanda (9.1.2025);
CONDANNA al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in euro 100,58 per spese vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 4.4.2025
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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