Decreto presidenziale 3 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/03/2026, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11128/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11128 del 2024, proposto da
PA DE A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Eleonora Minervini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia n. 79;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
dell’ordinanza n. 05/2024, Rep. N. 70 del 5 agosto 2024, notificata alla ricorrente in data 5 agosto 2024, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione delle opere realizzate su area distinta catastalmente al foglio n. 22, mapp.le 1102, nei confronti della sig.ra AR LL, n.q. di proprietaria del terreno, e della Soc. PA DE A.S.D.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. GI DO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con l’atto introduttivo del presente giudizio, PA DE A.S.D. ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata ordinata la demolizione delle seguenti opere: « 1) “Realizzazione in assenza di permesso a costruire di n° 2 organismi edilizi con struttura in profilati di acciaio, chiusure verticali in legno e copertura in pannelli sandwich e lamiera gregata. A. Un manufatto è di forma rettangolare ( foto n.1-2) con le seguenti dimensioni: m.18,00 x m. 3,80 e H. alla gronda m.2,45 circa; Il manufatto è posizionato nelle vicinanze dei campi da padel identificato con la lettera “A” nell’elaborato planimetrico catastale (all.A) ed è costituito da struttura portante in profilati a sezione quadrata, pareti laterali realizzate con tavole di legno; la copertura è ad una falda leggermente inclinata ed è realizzata parte in pannelli tipo “sandwich” e parte in pannelli di lamiera gregata. L’immobile è dotato da n. 5 porte d’ingresso ed è semplicemente poggiato a terra su profilati a sezione quadrata poggiati su una piattaforma in calcestruzzo; il solaio di calpestio è rialzato di circa m.0,20 dalla superficie esterna (piattaforma). Al momento del sopralluogo non è stato possibile accedere al locale in questione per verificare la destinazione d’uso in quanto la sig.ra LO non aveva le chiavi; si rimanda alla Polizia Locale l’accertamento della destinazione d’uso e degli eventuali scarichi abusivi delle acque reflue. Manufatto realizzato, presumibilmente, nel 2012/2013 (data desunta da immagine satellitare “Google Earth”); B. Un manufatto è di forma rettangolare (foto n.3-4) con le seguenti dimensioni: m. 4,60 x m. 2,40 e H. alla gronda m.2,45 circa. Il manufatto è posizionato nelle vicinanze dei campi da padel identificato con la lettera “B” nell’elaborato planimetrico catastale (all.A) ed è costituito da struttura portante in profilati a sezione quadrata, pareti laterali realizzate con tavole di legno; la copertura è ad una falda leggermente inclinata ed è realizzata con pannelli in lamiera grecata. L’immobile è dotato da n.1 porta d’ingresso ed è semplicemente poggiato a terra su profilati a sezione quadrata poggiati su una piattaforma in calcestruzzo; il solaio di calpestio è rialzato di circa m.0,20 dalla superficie esterna. L’immobile è destinato a segreteria. 2. Realizzazione in assenza di permesso a costruire di una copertura/chiusura di quattro campi da padel con struttura portante in acciaio reticolare fissata su blocchi di calcestruzzo poggiati a terra e copertura con telo in PVC (foto n.5-6-7-8). Il manufatto è di forma rettangolare ed ha le seguenti dimensioni: m.48,50 x m. 24,50 e H. al colmo m. 11,00 circa. La copertura/chiusura, identificata con la lettera “C” nell’elaborato planimetrico catastale (all. A), è posizionata sopra i campi da padel ed è costituita da una struttura reticolare prefabbricata in acciaio a dodici archi con sovrastante telone di copertura in PVC, “vele” fisse a chiusura dei lati corti e tende scorrevoli (apribili) sui lati lunghi. La struttura in acciaio cosi descritta è ancorata a blocchi in calcestruzzo armato poggiati a terra su una piattaforma di calcestruzzo. Il manufatto è stato realizzato dalla Soc. “PA DE a.s.d.”. 3. Realizzazione di una piattaforma di calcestruzzo in difformità dalla SCIA n.248/2023 prot.n.38491 del 31.10.2023 (foto n.9-10). Il manufatto è di forma rettangolare ed ha le seguenti dimensioni: m.55,00 x m. 25,00 e H. cm. 15,00 circa. La piattaforma di calcestruzzo è il proseguimento di quella eseguita per realizzare i campi da padel ed è utilizzata come base di appoggio di attrezzature varie, arredi esterni, manufatti prefabbricati, gazebi ecc.; è utilizzata, tra l’altro, come camminamento per raggiungere i vari manufatti presenti nell’area in questione (campi da padel, servizi, segreteria ecc.) »;
Rilevato che l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 27 gennaio 2025;
Considerato che con memoria ex art. 73 c.p.a. del 15 gennaio 2026, parte ricorrente ha riferito, tra l’altro, quanto segue (cfr. p. 2 della suddetta memoria): “ in data 21.11.2025, il Comune di Genzano di Roma redigeva il Verbale di Ottemperanza (prot. n. 44219), attestando formalmente l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi per i punti 1 e 2 dell’ordinanza e, significativamente, riconoscendo la legittimità della piattaforma di cui al punto 3 ” (così il “ Rapporto di servizio relativo al sopralluogo effettuato in data 7.11.2025 per la verifica di ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 05/2024 ai sensi del comma 3 art. 31 D.P.R. 380/01 e comma 1 art. 15 L.R. 15/2008 ”, a p. 22 del documento prodotto dal Comune di Genzano nel presente giudizio in data 29 dicembre 2025: “ la realizzazione di una piattaforma di calcestruzzo in difformità della SCIA n. 248/2023 prot. n. 38491 del 31.10.2023 di cui al punto 3 non è stata demolita in quanto a seguito di verifiche e approfondimenti di ufficio, scaturite dalla nota prot. n. 36852 dell’8.10.2025 di cui in premessa, è stato appurato che la stessa era il sottofondo dei campi di tennis/calcetto precedentemente realizzati negli anni 70/80 e legittimati con permesso di costruire in sanatoria n. 125/2003 del 23.05.2003 ai sensi della L. 47/1985 ”);
Considerato che parte ricorrente, pur parlando di “ sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio ”, ha concluso chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con una pronuncia in rito di sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che l’intervenuta spontanea demolizione degli abusi di cui ai numeri 1 e 2 della gravata ordinanza consente di escludere che parte ricorrente abbia realizzato l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, ottenendo il bene della vita agognato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224);
Rilevato, quanto all’opera indicata con il numero 3 dell’ordinanza di demolizione, che il riconoscimento contenuto nel passaggio del verbale di ottemperanza sopra riportato, pur avendo fatto venire meno l’interesse della parte ricorrente a coltivare l’impugnazione (come dalla stessa riconosciuto), non risulta essere stato seguito dal ritiro in autotutela dell’ordinanza di demolizione impugnata;
Ritenuto, per le ragioni che precedono, che non ricorrano i presupposti per una pronuncia ex art. 34, comma 5, c.p.a., ossia l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato;
Ritenuto, in ogni caso, per quanto sopra, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite, attesa la natura in rito della presente decisione e di tutte le circostanze del caso,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI DO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO FI | NE NG |
IL SEGRETARIO