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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1038 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , in persona dei suoi liquidatori Controparte_1 P.IVA_1
e l.r.p.t. e con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Controparte_2 CP_3
Maria Fina e Mariaines Marangelli e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv.to Gian Michele Uggè e Controparte_5 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE:
I – In via preliminare:
1. rigettare e istanza di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo Trib. Lodi 5-8.4.2024 n. 364 in quanto infondata
2. accertare e dichiarare la carenza di potere rappresentativo di Controparte_5
e relativa difesa e comunque la carenza di legittimazione attiva e titolarità
[...] sostanziale del credito azionato dalla rappresentata Controparte_6
[.
- Nel merito:
3. dichiarare nullo, invalido o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo Trib.
Lodi 5-8.4.2024 n. 364 mandando comunque assolta da Controparte_1 qualsiasi richiesta di e per essa di E Controparte_4 Controparte_5 comunque riducendo opportunamente ogni somma denegatamente spettante alla società convenuta in opposizione per tutti i motivi dedotti dalla opponente
Pag. 1
4. rigettare ogni ulteriore domanda proposta dall'opposta nei confronti di Controparte_1
[...]
III – In via istruttoria:
5. ammettere i mezzi di prova che si riserva di formulare, Controparte_1 produrre e indicare nel corso del giudizio, anche con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
6. rigettare tutte le istanze istruttorie eventualmente proposte dall'opposta
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successivi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
PARTE CONVENUTA:
A) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
B) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletata Controparte_4 istruttoria.
C) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
D) Con favore di spese e competenze di lite.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di (di seguito ), ha Controparte_4 CP_4 ingiunto a (di seguito ) il pagamento Controparte_1 CP_1 dell'importo di 105.926,31 euro, oltre interessi e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 364 del
2024, emesso il 05.04.2024).
1.1. Nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente-creditore aveva allegato:
- che Banca Popolare di Lodi S.p.A. sarebbe stata creditrice di della somma CP_1 di 105.926,31 euro a titolo di saldo debitorio alla data del 16.07.2019 del conto corrente n. 157067, già n. 186304;
- che nel 2011 Banco Popolare Soc. Coop. avrebbe incorporato Banca Popolare di Lodi
S.p.A.;
- che nel 2016 Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Controparte_7 si sarebbero fuse mediante costituzione di Banco BPM S.p.A.;
- che, con contratto perfezionatosi il 03.06.2021, Banco BPM S.p.A. avrebbe ceduto pro- soluto ad un blocco di crediti che comprenderebbe anche quello CP_4 originariamente vantato da Banca popolare di Lodi S.p.A. nei confronti di;
CP_1
- che, con procura speciale del 07.06.2021, avrebbe conferito a CP_4 [...]
ora (di seguito , l'incarico Controparte_8 Controparte_5 CP_5
Pag. 2 di svolgere l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti e di gestire le procedure di recupero degli stessi;
- che, nonostante i solleciti e la costituzione in mora di , la stessa non avrebbe CP_1 provveduto al pagamento.
1.2. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex CP_1 art. 645 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, deducendo:
- che non sarebbe provato il potere di rappresentanza di da parte di in CP_4 CP_5 quanto:
- che non sarebbe provata la titolarità di rispetto al credito azionato in quanto la CP_4 stessa non avrebbe dimostrato che nel blocco di crediti ceduto sia ricompreso anche quello oggetto di questo giudizio, né avrebbe dato prova delle cessioni intercorse;
- che Banco Popolare di Lodi S.p.A. avrebbe addebitato importi ingiustificati;
- che, comunque, rimarrebbe ferma l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. di qualsiasi tipo di interesse applicato dalla banca a partire dal 15.05.2018.
1.3. Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto opposto – creditore in senso sostanziale – il quale ha dedotto:
- che sarebbe titolare del potere rappresentativo in quanto Credito Fondiario CP_5
S.p.A., incaricato da a svolgere il ruolo di Master Servicer, avrebbe delegato il CP_4 ruolo di a come si legge nell'avviso di Parte_1 Controparte_8 cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale del 10.06.2021, Parte II, n. 68;
- che ha cambiato denominazione sociale in Controparte_8 Controparte_5
[...]
- che, con procura del 03.08.2021, avrebbe conferito l'incarico di Master Servicer CP_4
a Master Gardant S.p.A., la quale sarebbe dunque subentrata a Credito Fondiario
S.p.A.;
- che la prova della titolarità di rispetto alla situazione dedotta in giudizio sarebbe CP_4 data dalla produzione degli estratti conto di e dell'avviso di avvenuta CP_1 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- che nel merito l'opposizione sarebbe infondata, avendo prodotto gli estratti conto integrali del conto corrente n. 157067, già n. 186304, dalla data del 30.11.2007 sino al passaggio a sofferenza del rapporto.
A fronte di tali allegazioni, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione avversaria.
2. Dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti sono comparse, per mezzo dei rispettivi difensori, all'udienza del 13.12.2024. In tale occasione il Giudice – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e in assenza di contestazioni apparentemente fondate – ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, rilevato che la causa rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità, il Giudice ha assegnato termine
Pag. 3 per l'introduzione della mediazione;
ha fissato l'udienza di prosecuzione della causa ed eventuale discussione della stessa ex art. 281-sexies c.p.c.
Il giorno 11.02.2025 parte opposta ha depositato il verbale di mediazione, la quale ha avuto esito negativo.
All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa, previo rigetto dell'istanza ex art. 153
c.p.c. di parte convenuta opposta.
3. In ossequio al principio della ragione più liquida, che trova fondamento negli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 363/19, 11458/18).
L'opposizione merita accoglimento, non essendo stata fornita la prova della titolarità del rapporto, sul lato attivo, in favore dell'odierna opposta
Occorre precisare che, più che riguardare la legittimazione attiva, il motivo di opposizione attiene al profilo della titolarità del credito e, quindi, al merito: in proposito, basta un richiamo all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2951/2016) per cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Così intesa, la domanda è fondata e va accolta.
Sul punto, occorre premettere che – in fattispecie quale quella in esame – la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito in Gazzetta Ufficiale – pur esonerando la cessionaria dalla notifica della cessione al titolare del debito ceduto (art. 58, co. 2, d.lgs. 385/93) – se non esplicita con esattezza il contenuto del contratto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in quanto si tratta di un adempimento inidoneo a dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. In caso di cessione in blocco, è infatti sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 15884/19; 10200/21).
A fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito, la società cessionaria di crediti in blocco – che, in quanto opposta, è attrice in senso sostanziale – deve quindi produrre in giudizio i documenti necessari a poter valutare e dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione: la mancanza della certezza
Pag. 4 documentale che un credito sia stato ceduto ha come conseguenza l'impossibilità di ritenere dimostrata la titolarità del credito stesso (sul punto, Cass. 4116/16; 10518/16;
24798/20; 5857/22; 4277/23; 17944/23; 9073/25 da ultimo;
nel merito, cfr. Trib. Firenze,
1865/21; Trib. Pavia, 620/22; Trib. Velletri, 198/23; quanto a questo ufficio, cfr. Trib. Lodi,
751/24; 73/24; 582/23). Tale dimostrazione grava sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Operate tali premesse, la convenuta non ha dimostrato la titolarità della propria posizione creditoria, essendosi limitata – a seguito della precisa contestazione dell'opponente, contenuta sia nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 5 in particolare), sia nella prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. – a produrre in giudizio l'estratto della pubblicazione in
G.U. 10.6.2021 – foglio inserzioni n. 68, p. 48 ss. (doc. 9), come rettificata con G.U.
26.6.2021 – foglio inserzioni n. 75, p. 20-21.
Da tali pubblicazioni non è affatto possibile desumere, con certezza e in modo univoco, che il credito controverso rientrasse nell'ambito della cessione.
Peraltro, nonostante le ripetute censure dell'opponente, parte opposta nulla ha documentato: non risulta la produzione né del contratto di cessione di credito, né dell'elenco (usualmente allegato allo stesso) dei crediti ceduti, né di alcuna comunicazione di avvenuta cessione effettuata al debitore.
Il doc. 16, che avrebbe dovuto riprodurre “dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente” e che dovrebbe trovarsi allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., non è presente nel fascicolo telematico. L'istanza di rimessione in termini per procedere al deposito è stata rigettata tanto dal precedente giudice titolare all'udienza del
13.12.2024, sia dello scrivente all'udienza del 16.4.2025 e, al momento di precisare le conclusioni, non è stata reiterata.
In ogni caso, è evidente che il mero malfunzionamento del sistema telematico, al momento del deposito della memoria con i relativi documenti, non giustificherebbe il provvedimento ex art. 153 c.p.c., in quanto non è stato allegato alcun “fattore estraneo alla volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà” (v. Cass. 19384/23). Inoltre, si osservi che l'istanza – formulata in modo generico soltanto a seguito dell'ulteriore contestazione nel corso dell'udienza del 13.12.2024, poi riproposta il successivo
11.4.2025, in vista della successiva udienza, ma non inserita nel foglio telematico di precisazione delle conclusioni, cui il difensore si è riportato – è fondata sul verificarsi di un mero “errore del sistema in quanto non c'è corrispondenza tra il deposito come sopra attestato e il fascicolo telematico della causa, dove effettivamente il predetto doc. 16 non risulta tra gli atti allegati alla memoria” (così pag. 2, istanza 11.4.2025).
Sicché, la richiesta è stata correttamente disattesa, sia in occasione della prima udienza, sia successivamente;
peraltro, si osservi che la stessa era pure intempestiva (Cass.
69/2025), in quanto non è stata prontamente promossa non appena la parte (che pure,
Pag. 5 diligentemente, avrebbe dovuto verificare il corretto deposito di memoria e allegati) ha avuto cognizione di quel che era accaduto.
In assenza, dunque, di qualsivoglia supporto probatorio da cui desumere non solo l'avvenuta cessione dei crediti così come oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche che il credito qui in contestazione rientrasse nel perimetro della cessione, il decreto ingiuntivo dev'essere integralmente revocato, in ragione dell'assoluta fondatezza del motivo d'opposizione scrutinato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, esclusa la fase istruttoria e contenuti gli importi in misura di poco superiore ai limiti per le ulteriori fasi, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1038 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Controparte_1
e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n. 364/2024, emesso dal
Tribunale di Lodi il 5.4.2024 e pubblicato l'8.4.2024;
2) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice opponente, che liquida in complessivi 4.500,00 euro, oltre spese generali al
15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, oltre 406,50 euro per esborsi.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 17/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
Pag. 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1038 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , in persona dei suoi liquidatori Controparte_1 P.IVA_1
e l.r.p.t. e con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Controparte_2 CP_3
Maria Fina e Mariaines Marangelli e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv.to Gian Michele Uggè e Controparte_5 domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE:
I – In via preliminare:
1. rigettare e istanza di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo Trib. Lodi 5-8.4.2024 n. 364 in quanto infondata
2. accertare e dichiarare la carenza di potere rappresentativo di Controparte_5
e relativa difesa e comunque la carenza di legittimazione attiva e titolarità
[...] sostanziale del credito azionato dalla rappresentata Controparte_6
[.
- Nel merito:
3. dichiarare nullo, invalido o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo Trib.
Lodi 5-8.4.2024 n. 364 mandando comunque assolta da Controparte_1 qualsiasi richiesta di e per essa di E Controparte_4 Controparte_5 comunque riducendo opportunamente ogni somma denegatamente spettante alla società convenuta in opposizione per tutti i motivi dedotti dalla opponente
Pag. 1
4. rigettare ogni ulteriore domanda proposta dall'opposta nei confronti di Controparte_1
[...]
III – In via istruttoria:
5. ammettere i mezzi di prova che si riserva di formulare, Controparte_1 produrre e indicare nel corso del giudizio, anche con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
6. rigettare tutte le istanze istruttorie eventualmente proposte dall'opposta
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successivi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
PARTE CONVENUTA:
A) IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
B) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute ad a seguito della espletata Controparte_4 istruttoria.
C) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
D) Con favore di spese e competenze di lite.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che venissero formulate dalla controparte.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di (di seguito ), ha Controparte_4 CP_4 ingiunto a (di seguito ) il pagamento Controparte_1 CP_1 dell'importo di 105.926,31 euro, oltre interessi e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 364 del
2024, emesso il 05.04.2024).
1.1. Nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente-creditore aveva allegato:
- che Banca Popolare di Lodi S.p.A. sarebbe stata creditrice di della somma CP_1 di 105.926,31 euro a titolo di saldo debitorio alla data del 16.07.2019 del conto corrente n. 157067, già n. 186304;
- che nel 2011 Banco Popolare Soc. Coop. avrebbe incorporato Banca Popolare di Lodi
S.p.A.;
- che nel 2016 Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Controparte_7 si sarebbero fuse mediante costituzione di Banco BPM S.p.A.;
- che, con contratto perfezionatosi il 03.06.2021, Banco BPM S.p.A. avrebbe ceduto pro- soluto ad un blocco di crediti che comprenderebbe anche quello CP_4 originariamente vantato da Banca popolare di Lodi S.p.A. nei confronti di;
CP_1
- che, con procura speciale del 07.06.2021, avrebbe conferito a CP_4 [...]
ora (di seguito , l'incarico Controparte_8 Controparte_5 CP_5
Pag. 2 di svolgere l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti e di gestire le procedure di recupero degli stessi;
- che, nonostante i solleciti e la costituzione in mora di , la stessa non avrebbe CP_1 provveduto al pagamento.
1.2. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex CP_1 art. 645 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, deducendo:
- che non sarebbe provato il potere di rappresentanza di da parte di in CP_4 CP_5 quanto:
- che non sarebbe provata la titolarità di rispetto al credito azionato in quanto la CP_4 stessa non avrebbe dimostrato che nel blocco di crediti ceduto sia ricompreso anche quello oggetto di questo giudizio, né avrebbe dato prova delle cessioni intercorse;
- che Banco Popolare di Lodi S.p.A. avrebbe addebitato importi ingiustificati;
- che, comunque, rimarrebbe ferma l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. di qualsiasi tipo di interesse applicato dalla banca a partire dal 15.05.2018.
1.3. Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto opposto – creditore in senso sostanziale – il quale ha dedotto:
- che sarebbe titolare del potere rappresentativo in quanto Credito Fondiario CP_5
S.p.A., incaricato da a svolgere il ruolo di Master Servicer, avrebbe delegato il CP_4 ruolo di a come si legge nell'avviso di Parte_1 Controparte_8 cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale del 10.06.2021, Parte II, n. 68;
- che ha cambiato denominazione sociale in Controparte_8 Controparte_5
[...]
- che, con procura del 03.08.2021, avrebbe conferito l'incarico di Master Servicer CP_4
a Master Gardant S.p.A., la quale sarebbe dunque subentrata a Credito Fondiario
S.p.A.;
- che la prova della titolarità di rispetto alla situazione dedotta in giudizio sarebbe CP_4 data dalla produzione degli estratti conto di e dell'avviso di avvenuta CP_1 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
- che nel merito l'opposizione sarebbe infondata, avendo prodotto gli estratti conto integrali del conto corrente n. 157067, già n. 186304, dalla data del 30.11.2007 sino al passaggio a sofferenza del rapporto.
A fronte di tali allegazioni, l'opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione avversaria.
2. Dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti sono comparse, per mezzo dei rispettivi difensori, all'udienza del 13.12.2024. In tale occasione il Giudice – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e in assenza di contestazioni apparentemente fondate – ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, rilevato che la causa rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità, il Giudice ha assegnato termine
Pag. 3 per l'introduzione della mediazione;
ha fissato l'udienza di prosecuzione della causa ed eventuale discussione della stessa ex art. 281-sexies c.p.c.
Il giorno 11.02.2025 parte opposta ha depositato il verbale di mediazione, la quale ha avuto esito negativo.
All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa, previo rigetto dell'istanza ex art. 153
c.p.c. di parte convenuta opposta.
3. In ossequio al principio della ragione più liquida, che trova fondamento negli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 363/19, 11458/18).
L'opposizione merita accoglimento, non essendo stata fornita la prova della titolarità del rapporto, sul lato attivo, in favore dell'odierna opposta
Occorre precisare che, più che riguardare la legittimazione attiva, il motivo di opposizione attiene al profilo della titolarità del credito e, quindi, al merito: in proposito, basta un richiamo all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2951/2016) per cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Così intesa, la domanda è fondata e va accolta.
Sul punto, occorre premettere che – in fattispecie quale quella in esame – la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito in Gazzetta Ufficiale – pur esonerando la cessionaria dalla notifica della cessione al titolare del debito ceduto (art. 58, co. 2, d.lgs. 385/93) – se non esplicita con esattezza il contenuto del contratto, non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, in quanto si tratta di un adempimento inidoneo a dimostrare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. In caso di cessione in blocco, è infatti sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 15884/19; 10200/21).
A fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito, la società cessionaria di crediti in blocco – che, in quanto opposta, è attrice in senso sostanziale – deve quindi produrre in giudizio i documenti necessari a poter valutare e dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione: la mancanza della certezza
Pag. 4 documentale che un credito sia stato ceduto ha come conseguenza l'impossibilità di ritenere dimostrata la titolarità del credito stesso (sul punto, Cass. 4116/16; 10518/16;
24798/20; 5857/22; 4277/23; 17944/23; 9073/25 da ultimo;
nel merito, cfr. Trib. Firenze,
1865/21; Trib. Pavia, 620/22; Trib. Velletri, 198/23; quanto a questo ufficio, cfr. Trib. Lodi,
751/24; 73/24; 582/23). Tale dimostrazione grava sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Operate tali premesse, la convenuta non ha dimostrato la titolarità della propria posizione creditoria, essendosi limitata – a seguito della precisa contestazione dell'opponente, contenuta sia nell'atto di citazione in opposizione (v. pag. 5 in particolare), sia nella prima delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. – a produrre in giudizio l'estratto della pubblicazione in
G.U. 10.6.2021 – foglio inserzioni n. 68, p. 48 ss. (doc. 9), come rettificata con G.U.
26.6.2021 – foglio inserzioni n. 75, p. 20-21.
Da tali pubblicazioni non è affatto possibile desumere, con certezza e in modo univoco, che il credito controverso rientrasse nell'ambito della cessione.
Peraltro, nonostante le ripetute censure dell'opponente, parte opposta nulla ha documentato: non risulta la produzione né del contratto di cessione di credito, né dell'elenco (usualmente allegato allo stesso) dei crediti ceduti, né di alcuna comunicazione di avvenuta cessione effettuata al debitore.
Il doc. 16, che avrebbe dovuto riprodurre “dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente” e che dovrebbe trovarsi allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., non è presente nel fascicolo telematico. L'istanza di rimessione in termini per procedere al deposito è stata rigettata tanto dal precedente giudice titolare all'udienza del
13.12.2024, sia dello scrivente all'udienza del 16.4.2025 e, al momento di precisare le conclusioni, non è stata reiterata.
In ogni caso, è evidente che il mero malfunzionamento del sistema telematico, al momento del deposito della memoria con i relativi documenti, non giustificherebbe il provvedimento ex art. 153 c.p.c., in quanto non è stato allegato alcun “fattore estraneo alla volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà” (v. Cass. 19384/23). Inoltre, si osservi che l'istanza – formulata in modo generico soltanto a seguito dell'ulteriore contestazione nel corso dell'udienza del 13.12.2024, poi riproposta il successivo
11.4.2025, in vista della successiva udienza, ma non inserita nel foglio telematico di precisazione delle conclusioni, cui il difensore si è riportato – è fondata sul verificarsi di un mero “errore del sistema in quanto non c'è corrispondenza tra il deposito come sopra attestato e il fascicolo telematico della causa, dove effettivamente il predetto doc. 16 non risulta tra gli atti allegati alla memoria” (così pag. 2, istanza 11.4.2025).
Sicché, la richiesta è stata correttamente disattesa, sia in occasione della prima udienza, sia successivamente;
peraltro, si osservi che la stessa era pure intempestiva (Cass.
69/2025), in quanto non è stata prontamente promossa non appena la parte (che pure,
Pag. 5 diligentemente, avrebbe dovuto verificare il corretto deposito di memoria e allegati) ha avuto cognizione di quel che era accaduto.
In assenza, dunque, di qualsivoglia supporto probatorio da cui desumere non solo l'avvenuta cessione dei crediti così come oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche che il credito qui in contestazione rientrasse nel perimetro della cessione, il decreto ingiuntivo dev'essere integralmente revocato, in ragione dell'assoluta fondatezza del motivo d'opposizione scrutinato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, esclusa la fase istruttoria e contenuti gli importi in misura di poco superiore ai limiti per le ulteriori fasi, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1038 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Controparte_1
e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n. 364/2024, emesso dal
Tribunale di Lodi il 5.4.2024 e pubblicato l'8.4.2024;
2) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice opponente, che liquida in complessivi 4.500,00 euro, oltre spese generali al
15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge, oltre 406,50 euro per esborsi.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 17/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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