Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/1981, n. 4292
CASS
Sentenza 2 luglio 1981

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Poiche la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art 137 cod proc civ, alla parte ovvero al difensore munito di mandato, e inammissibile il ricorso per Cassazione la cui notificazione sia avvenuta ad istanza del difensore in appello della parte ricorrente, non investito di mandato per il giudizio di Cassazione. ( V 1/79, mass n 396004; ( V 1613/75, mass n 375208; ( Conf 931/81, mass n 411453).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/1981, n. 4292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4292
    Data del deposito : 2 luglio 1981

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