Sentenza 2 luglio 1981
Massime • 1
Poiche la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art 137 cod proc civ, alla parte ovvero al difensore munito di mandato, e inammissibile il ricorso per Cassazione la cui notificazione sia avvenuta ad istanza del difensore in appello della parte ricorrente, non investito di mandato per il giudizio di Cassazione. ( V 1/79, mass n 396004; ( V 1613/75, mass n 375208; ( Conf 931/81, mass n 411453).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/1981, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1981 |
Testo completo
Poiche la legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art 137 cod proc civ, alla parte ovvero al difensore munito di mandato, e inammissibile il ricorso per Cassazione la cui notificazione sia avvenuta ad istanza del difensore in appello della parte ricorrente, non investito di mandato per il giudizio di Cassazione. ( V 1/79, mass n 396004; ( V 1613/75, mass n 375208; ( Conf 931/81, mass n 411453).*