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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
2216 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 2216 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio celebrato in RIMINI in data 25/10/2001 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SAGLIOCCA LUIGIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 25/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
1 - che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in RIMINI in data 25/10/2001 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RIMINI – anno 2001 n. 168 parte I serie;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 21/10/2024, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico è previsto in favore dell'uno o dell'altra;
3. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in Rimini (RN), in data Controparte_1 Parte_1
25/10/2001; 5. Affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio,
2 alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
6. Disporre che la minore continui a vivere insieme alla madre Persona_1 ad oggi presso l'abitazione familiare, con ogni arredo e pertinenza;
7. Sulla regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordemente, al fine di non sconvolgere la vita della figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultima e gli impegni lavorativi di entrambi, hanno deciso di mantenere le abitudini della famiglia, oggi caratterizzati da un'ampia collaborazione tra i due coniugi. Conseguentemente il padre potrà rapportarsi liberamente con ed i coniugi hanno deciso di non imporsi Per_1 reciprocamente orari di visita e/o di frequentazione. Al solo fine di evitare contrasti futuri, i genitori concordano che il padre potrà trascorrere con almeno due Per_1 giorni a settimana, con almeno un giorno di pernotto, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo, rispettando con la massima puntualità gli impegni scolastici/sportivi/ludici della minore. Il Sig. potrà, inoltre, tenere con sé la figlia 15 giorni, anche non CP_1 consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli impegni scolastici/sportivi/ludici della minore. La piccola potrà trascorrere con il padre le festività natalizie (Vigilia di Per_1
Natale, Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni. Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passerà con il padre Vigilia di Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, la Befana e il Lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale, Capodanno, il giorno di Pasqua e il giorno di Ferragosto;
8. Disporre che la minore trascorra il giorno del proprio Persona_1 compleanno (28/06) con la madre e il giorno prima (27/06) con il padre;
9. Stabilire che la minore trascorri la Festa del Papà con il padre Persona_1
e la Festa della Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
10. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con la figlia qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
11. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di , in maniera graduale e compatibile con il Per_1 gradimento ed il benessere psicofisico della figlia minore;
3 12. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative della figlia minore con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
13. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento dell'importo settimanale di € 100,00 (cinquecento/00) omnia, oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro la domenica di ogni settimana a partire dalla settimana di deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: [...]EM001971391 acceso presso HYPE. Il suddetto importo è comprensivo anche del 50% delle spese straordinarie c.d.
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì2. Sono incluse 2 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/ specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
2) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali. 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d. gite scolastiche senza pernotto;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
4 anche le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori che dovranno essere concordate secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì. Sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
14. dare atto che l'assegno unico erogato a favore della figlia minore verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
15. quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata esclusivamente dalla madre ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla madre;
16. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
17. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RIMINI per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno; b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 2216 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio celebrato in RIMINI in data 25/10/2001 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SAGLIOCCA LUIGIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 25/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
1 - che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in RIMINI in data 25/10/2001 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RIMINI – anno 2001 n. 168 parte I serie;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 21/10/2024, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico è previsto in favore dell'uno o dell'altra;
3. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
4. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in Rimini (RN), in data Controparte_1 Parte_1
25/10/2001; 5. Affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio,
2 alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
6. Disporre che la minore continui a vivere insieme alla madre Persona_1 ad oggi presso l'abitazione familiare, con ogni arredo e pertinenza;
7. Sulla regolamentazione del diritto di visita, i genitori concordemente, al fine di non sconvolgere la vita della figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi di quest'ultima e gli impegni lavorativi di entrambi, hanno deciso di mantenere le abitudini della famiglia, oggi caratterizzati da un'ampia collaborazione tra i due coniugi. Conseguentemente il padre potrà rapportarsi liberamente con ed i coniugi hanno deciso di non imporsi Per_1 reciprocamente orari di visita e/o di frequentazione. Al solo fine di evitare contrasti futuri, i genitori concordano che il padre potrà trascorrere con almeno due Per_1 giorni a settimana, con almeno un giorno di pernotto, previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino a riaccompagnarla a scuola il giorno dopo, rispettando con la massima puntualità gli impegni scolastici/sportivi/ludici della minore. Il Sig. potrà, inoltre, tenere con sé la figlia 15 giorni, anche non CP_1 consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli impegni scolastici/sportivi/ludici della minore. La piccola potrà trascorrere con il padre le festività natalizie (Vigilia di Per_1
Natale, Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni. Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passerà con il padre Vigilia di Natale, Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, la Befana e il Lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale, Capodanno, il giorno di Pasqua e il giorno di Ferragosto;
8. Disporre che la minore trascorra il giorno del proprio Persona_1 compleanno (28/06) con la madre e il giorno prima (27/06) con il padre;
9. Stabilire che la minore trascorri la Festa del Papà con il padre Persona_1
e la Festa della Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
10. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con la figlia qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
11. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di , in maniera graduale e compatibile con il Per_1 gradimento ed il benessere psicofisico della figlia minore;
3 12. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative della figlia minore con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
13. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento dell'importo settimanale di € 100,00 (cinquecento/00) omnia, oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro la domenica di ogni settimana a partire dalla settimana di deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: [...]EM001971391 acceso presso HYPE. Il suddetto importo è comprensivo anche del 50% delle spese straordinarie c.d.
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì2. Sono incluse 2 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/ specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
2) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali. 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno d. gite scolastiche senza pernotto;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
4 anche le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori che dovranno essere concordate secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì. Sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
14. dare atto che l'assegno unico erogato a favore della figlia minore verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
15. quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata esclusivamente dalla madre ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dalla madre;
16. dare atto che le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
17. prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RIMINI per quanto di competenza. Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno; b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)