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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/05/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 268 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Perugia, via M. Parte_1
Angeloni n.80, presso lo studio degli Avv.ti Melissa Cogliandro e Francesco Cerotto che, anche congiuntamente agli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi
e Fabio Ganci, la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, viale CP_2
Trastevere n.76;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 parte ricorrente, in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, ha convenuto in giudizio il chiedendo la condanna della parte Controparte_1 datoriale al pagamento in suo favore della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Periodi supplenze: dal 9.10.2019 all'11.06.2020 e dal 2.12.2019 al 10.06.2020, dal 7.01.2020 al 21.06.2020, dal 19.10.2020 al 14.11.2020, dal 22.09.2021 al 30.10.2021, dal 3.11.2021 al 7.12.2021, dal 9.12.2021 al 22.12.2021 e dal 10.01.2022 al
10.06.2022.10.2020 al 30.06.2021) invocando l'applicazione dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 CCNI del 3.8.1999 oltre al principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70.
Il nonostante regolare citazione in giudizio non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta il Tribunale ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del il CP_1 quale, nonostante regolare citazione in giudizio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, territorialmente competente, non si è costituito in giudizio. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del
27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che:
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; Parte_2
8.9.2011, causa C-177/10); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, per buona parte dell'anno presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4
e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Parte ricorrente ha calcolato in ricorso l'ammontare dell'emolumento rivendicato in € 2.657,52 (cfr. conteggio all.to al ricorso) che, nella non contestazione del convenuto non costituitosi in giudizio, può CP_1 considerarsi corretto in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente ed al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore determinabile della controversia, dell'importo della voce retributiva indicata in ricorso e dei contratti collettivi prodotti, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività processuale (n.1 udienza) in uno alla serialità della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del
15.3.2001;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle somme CP_1 dovute a tale titolo, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto – corrispondenti ad € 2.657,52 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 600,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Terni, il 17 maggio 2024
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 268 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Perugia, via M. Parte_1
Angeloni n.80, presso lo studio degli Avv.ti Melissa Cogliandro e Francesco Cerotto che, anche congiuntamente agli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi
e Fabio Ganci, la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, viale CP_2
Trastevere n.76;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 parte ricorrente, in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, ha convenuto in giudizio il chiedendo la condanna della parte Controparte_1 datoriale al pagamento in suo favore della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Periodi supplenze: dal 9.10.2019 all'11.06.2020 e dal 2.12.2019 al 10.06.2020, dal 7.01.2020 al 21.06.2020, dal 19.10.2020 al 14.11.2020, dal 22.09.2021 al 30.10.2021, dal 3.11.2021 al 7.12.2021, dal 9.12.2021 al 22.12.2021 e dal 10.01.2022 al
10.06.2022.10.2020 al 30.06.2021) invocando l'applicazione dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 CCNI del 3.8.1999 oltre al principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70.
Il nonostante regolare citazione in giudizio non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta il Tribunale ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del il CP_1 quale, nonostante regolare citazione in giudizio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, territorialmente competente, non si è costituito in giudizio. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del
27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che:
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; Parte_2
8.9.2011, causa C-177/10); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, per buona parte dell'anno presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4
e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Parte ricorrente ha calcolato in ricorso l'ammontare dell'emolumento rivendicato in € 2.657,52 (cfr. conteggio all.to al ricorso) che, nella non contestazione del convenuto non costituitosi in giudizio, può CP_1 considerarsi corretto in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente ed al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore determinabile della controversia, dell'importo della voce retributiva indicata in ricorso e dei contratti collettivi prodotti, nonché dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività processuale (n.1 udienza) in uno alla serialità della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del
15.3.2001;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle somme CP_1 dovute a tale titolo, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto – corrispondenti ad € 2.657,52 oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 600,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Terni, il 17 maggio 2024
Il giudice
Manuela Olivieri