TRIB
Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/12/2024, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato il presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1508/24 R.G. tra
elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alessandra Perillo che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.08.2024.
Ricorrente
e
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria Oggetto: ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell'obbligato al mantenimento della coniuge separata e della prole.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 23.04.2024 ha chiesto che sia Parte_1 disposto il versamento diretto in suo favore, da parte del datore di lavoro del coniuge separato , della somma Controparte_1 complessiva di 3.000,00 euro mensili - come pattuita dai coniugi nell'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale ex art. 6 D.L. 132/14, conv. in L. 162/14, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Potenza il 07.03.2024 – di cui
2.000,00 euro per la figlia e 1.000,00 euro per essa Per_1 ricorrente.
Ha dedotto che il resistente ha omesso il versamento dei ratei relativi ai mesi di marzo e aprile 2024.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il presente procedimento è disciplinato dal titolo IV bis del codice di procedura civile, cioè dalle “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia” di cui agli artt. 473 bis segg.
In particolare, l'art. 473-bis.37 c.p.c. (“Pagamento diretto del terzo”) stabilisce che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e dell'entità dell'assegno”.
Il rimedio disciplinato dalla disposizione appena riportata sostituisce quello giudiziale previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. in materia di separazione e - in evidente funzione, a un tempo, di deflazione del contenzioso e di maggiore tutela dei soggetti deboli
– estende a qualsiasi provvedimento economico in materia di famiglia la disciplina in precedenza dettata per il solo divorzio dall'art. 8 comma 3 della legge n. 898/1970.
Ne discende che, nel caso di inadempimento al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della prole o del coniuge, il genitore non obbligato non deve rivolgersi al giudice, ma direttamente al terzo dopo la costituzione in mora del genitore onerato, chiedendo il versamento dell'assegno e dandone contestualmente notizia all'inadempiente e, ove poi il terzo non adempia a sua volta, l'interessato ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il recupero del dovuto.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 23.04.2024 così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato il presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1508/24 R.G. tra
elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alessandra Perillo che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 30.08.2024.
Ricorrente
e
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria Oggetto: ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell'obbligato al mantenimento della coniuge separata e della prole.
Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 23.04.2024 ha chiesto che sia Parte_1 disposto il versamento diretto in suo favore, da parte del datore di lavoro del coniuge separato , della somma Controparte_1 complessiva di 3.000,00 euro mensili - come pattuita dai coniugi nell'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale ex art. 6 D.L. 132/14, conv. in L. 162/14, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Potenza il 07.03.2024 – di cui
2.000,00 euro per la figlia e 1.000,00 euro per essa Per_1 ricorrente.
Ha dedotto che il resistente ha omesso il versamento dei ratei relativi ai mesi di marzo e aprile 2024.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 18.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il presente procedimento è disciplinato dal titolo IV bis del codice di procedura civile, cioè dalle “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia” di cui agli artt. 473 bis segg.
In particolare, l'art. 473-bis.37 c.p.c. (“Pagamento diretto del terzo”) stabilisce che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e dell'entità dell'assegno”.
Il rimedio disciplinato dalla disposizione appena riportata sostituisce quello giudiziale previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. in materia di separazione e - in evidente funzione, a un tempo, di deflazione del contenzioso e di maggiore tutela dei soggetti deboli
– estende a qualsiasi provvedimento economico in materia di famiglia la disciplina in precedenza dettata per il solo divorzio dall'art. 8 comma 3 della legge n. 898/1970.
Ne discende che, nel caso di inadempimento al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della prole o del coniuge, il genitore non obbligato non deve rivolgersi al giudice, ma direttamente al terzo dopo la costituzione in mora del genitore onerato, chiedendo il versamento dell'assegno e dandone contestualmente notizia all'inadempiente e, ove poi il terzo non adempia a sua volta, l'interessato ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il recupero del dovuto.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 23.04.2024 così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.