Articolo 28 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 27Articolo 29
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29 luglio 1945
Art. 28. (Procedimenti per diserzione) .


Il pubblico ministero o il giudice istruttore, nel procedere all'interrogatorio dell'imputato in un procedimento per diserzione, di cui debba essere ordinata la sospensione a' sensi dell' articolo 243 del codice penale militare di guerra, rivolge all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di diserzione reiterata.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945