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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5161/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5161/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/11/2024; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/N, presso lo studio dell'avv. Chiara Irene Pantò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lentini, Via Capri n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Treppiccione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/6/2022);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/11/2021, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1
coniuge, al quale si è unita in matrimonio, con il rito civile, il 14/7/2017 a Controparte_1
Carlentini, (Anno 2017, Numero 9, Parte I, Serie, Ufficio 3).
La ricorrente ha esposto che:
-dall'unione è nato il figlio (a Lentini, il 16/01/2021); Per_1
-il matrimonio è entrato in crisi per insanabili incompatibilità caratteriali dovute ai comportamenti aggressivi e di violenza psicologica tenuti dal marito;
-sotto il profilo economico, ha dedotto di essere priva di ogni forma di reddito mentre il marito percepisce una pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento per un totale complessivo di
€1.175,00.
In particolare, la ricorrente ha esposto che prima del matrimonio, nell'anno 2013, il marito ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal terzo piano di un immobile e per tali ragioni gli è stata riconosciuta l'invalidità civile con permanente inabilità lavorativa pari al 100%. Ha inoltre precisato che dopo la nascita del piccolo , il aveva acconsentito all'espatrio del minore presso il paese di Per_1 CP_1 origine della madre, in Moldavia. Tale richiesta era stata avanzata dalla stante l'incapacità del Pt_2
di prendersi cura del minore, ancora in tenerissima età, attesa la preoccupazione della CP_1 ricorrente per l'incolumità del figlio, dati i problemi del marito.
Ciò premesso, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale e temendo che i comportamenti del marito possano essere pregiudizievoli per il figlio , ha chiesto l'affidamento esclusivo dello Per_1
stesso con collocazione presso di sé, disponendo che entrambi i genitori si impegnino al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto personale e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per il minore. In punto economico, ha chiesto di porre a carico del un assegno pari a €300,00 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie e un ulteriore assegno di €150,00 per il proprio mantenimento.
Si è costituito il il quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto l'addebito CP_1
della separazione alla moglie contestando tutte le argomentazioni dalla stessa svolte, in particolare,
l'aver dato il consenso all'espatrio del minore.
Nello specifico, il resistente ha dedotto che dopo la nascita del figlio la ha mutato il proprio Pt_2
carattere ed ha assunto un comportamento prevaricatorio finendo per colpevolizzare e deridere il marito a causa della propria minorazione fisica. Nei mesi di giugno e agosto 2021, per consentire alla Pt_2
di trascorrere un periodo di maggiore serenità, egli ha acconsentito ad ospitare la madre della ricorrente affinché, madre e figlia, potessero trascorrere del tempo insieme. Tale situazione però finiva per creare nella un'avversione verso il marito tale da scatenare tensione e discussioni verbali. Dopo la Pt_1
partenza della suocera per la Moldavia, la situazione familiare sembrava essersi normalizzata e la ricorrente aveva chiesto al di poter trascorrere quattro settimane in Moldavia insieme al CP_1
bambino per farlo conoscere alla propria famiglia di origine così potendo, nel frattempo, accudire il padre, stante le condizioni di salute di quest'ultimo. Tuttavia, nonostante l'accordo raggiunto dalle parti, la e il piccolo una volta partiti non rientravano in Italia. Alla luce di tali eventi, Pt_1 Per_1
il ha quindi evidenziato che la separazione giudiziale richiesta dalla moglie, in realtà, cela il CP_1
tentativo della stessa di sottrarre il minore al padre.
In punto economico, il resistente ha dichiarato di percepire solo la pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento e per tali ragioni si è opposto alle richieste di mantenimento svolte dalla moglie;
ha inoltre precisato che la ricorrente svolge molteplici attività lavorative dalle quali percepisce diversi introiti che la predetta ma non ha mai condiviso per soddisfare i bisogni della famiglia.
Tanto precisato, il ha chiesto la separazione con addebito alla moglie disponendo l'affido CP_1 condiviso del minore con collocazione presso la madre fissando la residenza in Italia e con l'obbligo, in capo alla stessa, di accompagnare il minore presso l'abitazione paterna almeno tre volte la settimana per quattro ore, anche in sua presenza. In subordine, ove il figlio dovesse rimanere collocato in
Moldavia, obbligare la ricorrente a sostenere le spese di viaggio per consentire gli incontri padre e figlio almeno una volta al mese in Italia, per almeno tre giorni consecutivi.
In punto economico, ha chiesto il rigetto del contributo economico a favore dalla ricorrente e CP_1
ha altresì chiesto che il contributo per il mantenimento del minore venisse stabilito nella somma di
€50,00 mensili, cifra ritenuta congrua atteso il tenore di vita in Moldavia, corrispondenti a €260,00 nel nostro Paese.
All'udienza del 22/2/2022, il Presidente – attesa l'impossibilità della ricorrente a presenziare all'udienza e rilevato che il difensore della predetta, ha chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale - ha rinviato all'udienza del 16/5/2022.
All'udienza sopra indicata, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha preso atto della presentazione da parte del di una formale istanza CP_1 all'autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di restituzione del figlio minore, ai sensi della convenzione dell'Aja del 25/10/1980, così declinando la propria competenza a provvedere sul rientro del minore;
ha disposto l'affidamento del minore a entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
la madre, da mantenere anche dopo il rientro del minore in Italia;
ha disposto che il padre fin quando il figlio resti in Moldavia, possa avere con lui rapporti quotidiani a mezzo video telefonata e Per_1
possa incontrarlo alternativamente un fine settimana, una volta presso la sua attuale dimora in
Moldavia e una volta presso la residenza del padre in Italia;
ha onerato in tal caso la madre di accompagnare sostenendo le relative spese di viaggio;
in punto economico ha disposto che il Per_1
padre provveda a contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di €150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è dato corso alla fase del giudizio.
Con ordinanza del 5/10/2023, il Giudice istruttore ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale disponendo, fermo il diritto alle video-chiamate quotidiane, che il padre possa vedere il figlio una volta ogni due mesi per una settimana consecutiva dalla mattina alla sera, una volta in Moldavia –ove il bambino risiede- e una volta presso la residenza del padre in Italia, con il contributo del 50% a carico del padre dei costi di viaggio del bambino e della madre che lo accompagna.
Espletata l'istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza del 12/11/2024 per la precisazione delle conclusioni tenutasi secondo le modalità cartolari e quindi posta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In merito alla sentenza di divorzio pronunciata in Moldavia e alla domanda di separazione.
In premessa va rilevato che con comparsa conclusionale dell'8/3/2025, la ha depositato Pt_1
sentenza di divorzio emessa dal Tribunale moldavo in data 29/11/2024, con la quale è stato altresì statuito il domicilio del minore presso la madre.
Nella medesima comparsa, la ricorrente ha affermato che detta sentenza gode di riconoscimento automatico in Italia e, ciò nonostante, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi del giudizio di separazione.
Orbene, a tacer della tardività della suddetta produzione è comunque da rilevare che l'art. 64 L.n.
218/1995, regolatrice del diritto internazionale privato, prevede l'automatica efficacia in Italia di sentenze e provvedimenti stranieri a condizione che vengano rispettati i previsti requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano e che i provvedimenti stranieri vengano trascritti presso il
Comune italiano competente.
Nel caso di specie, non è possibile sindacare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 64 citato ed in particolare il rispetto del diritto al contraddittorio atteso che il resistente asserisce di non avere avuto notizia del suddetto giudizio (v.Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n.22183); inoltre non v'è prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa nello stato della Moldavia –che non appartiene all'UE-, né della sua trascrizione nei registri dello stato civile del comune di residenza delle parti.
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da anni e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
La domanda di addebito formulata dal resistente è fondata.
In fatto è pacifico che la ricorrente, nel novembre del 2021, ha lasciato il marito per trasferirsi in
Moldavia insieme al minore ricongiungendosi con la propria famiglia di origine.
Ciò posto, giova rammentare in punto di diritto che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi -e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono- che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità. (Cassazione civile sez. I - 08/05/2013, n. 10719; più di recente Cass. Civ. n.
6789/2023).
Nel caso in esame la teste madre del ha riferito che la aveva Testimone_1 CP_1 Pt_2
manifestato la volontà di recarsi in Moldavia con il bambino per andare a trovare il proprio padre precisando che sarebbe tornata il 19/12/2021. Di tali fatti la è a conoscenza poiché la predetta Tes_1
si trovava spesso a casa del figlio avendo appartamenti comunicanti. In particolare, la teste ha riferito che “dopo la partenza del novembre del 2021, nonostante ci sentivamo quasi tutti i giorni, o facevamo delle video chiamate mai la rappresentò l'intenzione di volersi separare”.. “Mia RA mi Pt_1 disse che al rientro avremmo fatto l'albero di Natale, festeggiato il Natale ed il compleanno del bambino il 16 gennaio. Mia RA non è rientrata”…” Dopo aver ricevuto la richiesta di separazione mio figlio chiamò la moglie chiedendo il perché di questa decisione ed ella confermò di volersi separare e dichiarò di non voler più rientrare a Carlentini, tornare in casa col piccolo. Ciò so perché, quando mio figlio fece questa telefonata io ero presente”.
La teste , cugina del ha confermato le superiori dichiarazioni precisando Testimone_2 CP_1 che “ non sapevamo nulla della sua intenzione di separarsi e di non rientrare a casa. Confermo che ciò so per riferito di mia zia e di mio cugino. Non avevano nessun sentore.”….” mi telefonò mia zia piangendo e mi raccontò di aver ricevuto questa notifica di richiesta di separazione della RA dal figlio.”….” Mi recai presso la casa di mio cugino il giorno il 20.11.2021, giorno antecedente la partenza, per salutare ed il piccolo ed in quella occasione mi disse che sarebbe Pt_1 Per_1 Pt_1 rientrata a casa il 19.12.2021 in tempo per festeggiare il Natale, fare l'albero e festeggiare il primo compleanno del bambino il 16 gennaio.”
Orbene, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testi -a conoscenza diretta della circostanza che la era partita per la Moldavia con il dichiarato proposito di fare rientro in Italia nel mese Pt_1
successivo-, deve ritenersi provato che il mancato rientro della stessa e la sua permanenza in Moldavia con il minore integrino la prova dell'abbandono del tetto coniugale quale causa scatenante della rottura del rapporto matrimoniale e della separazione in quanto condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte della ricorrente. La stessa, invero, ha lasciato il marito e il tetto coniugale senza che sia stata provata la preesistente crisi del rapporto coniugale.
La domanda di addebito va pertanto accolta.
Regolamentazione della prole
Sul punto, in mancanza di elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza presidenziale così come successivamente modificata con provvedimento del 5/10/2023 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento al figlio . Per_1
Va quindi confermato l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori e la sua collocazione presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, fermo il diritto alle video- chiamate quotidiane, una volta ogni due mesi per una settimana consecutiva dalla mattina alla sera, una volta in Moldavia –ove il bambino risiede- e una volta presso la residenza del padre in Italia, con il contributo del 50% a carico del padre dei costi di viaggio del bambino e della madre che lo accompagna.
Quanto agli ulteriori profili economici va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo la somma mensile di €150,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Stante l'addebito della separazione alla non v'è luogo per il riconoscimento dell'assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore.
Spese di lite
Stante la soccombenza sulla domanda di addebito le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente;
le stesse vanno determinate in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito civile il 14/7/2017 a Carlentini, (Anno
[...] Controparte_1
2017, Numero 9, Parte I, Serie, Ufficio 3), con addebito alla;
Pt_1
2. conferma l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre con regolamentazione del regime di visite del padre come sopra;
3. dispone che il padre versi alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 a titolo Pt_1
di mantenimento per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
4. rigetta nel resto;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso, in Siracusa il 12/6/2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5161/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/11/2024; promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/N, presso lo studio dell'avv. Chiara Irene Pantò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Lentini, Via Capri n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Treppiccione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/6/2022);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/11/2021, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1
coniuge, al quale si è unita in matrimonio, con il rito civile, il 14/7/2017 a Controparte_1
Carlentini, (Anno 2017, Numero 9, Parte I, Serie, Ufficio 3).
La ricorrente ha esposto che:
-dall'unione è nato il figlio (a Lentini, il 16/01/2021); Per_1
-il matrimonio è entrato in crisi per insanabili incompatibilità caratteriali dovute ai comportamenti aggressivi e di violenza psicologica tenuti dal marito;
-sotto il profilo economico, ha dedotto di essere priva di ogni forma di reddito mentre il marito percepisce una pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento per un totale complessivo di
€1.175,00.
In particolare, la ricorrente ha esposto che prima del matrimonio, nell'anno 2013, il marito ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal terzo piano di un immobile e per tali ragioni gli è stata riconosciuta l'invalidità civile con permanente inabilità lavorativa pari al 100%. Ha inoltre precisato che dopo la nascita del piccolo , il aveva acconsentito all'espatrio del minore presso il paese di Per_1 CP_1 origine della madre, in Moldavia. Tale richiesta era stata avanzata dalla stante l'incapacità del Pt_2
di prendersi cura del minore, ancora in tenerissima età, attesa la preoccupazione della CP_1 ricorrente per l'incolumità del figlio, dati i problemi del marito.
Ciò premesso, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale e temendo che i comportamenti del marito possano essere pregiudizievoli per il figlio , ha chiesto l'affidamento esclusivo dello Per_1
stesso con collocazione presso di sé, disponendo che entrambi i genitori si impegnino al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto personale e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche per il minore. In punto economico, ha chiesto di porre a carico del un assegno pari a €300,00 CP_1
mensili a titolo di mantenimento per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie e un ulteriore assegno di €150,00 per il proprio mantenimento.
Si è costituito il il quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto l'addebito CP_1
della separazione alla moglie contestando tutte le argomentazioni dalla stessa svolte, in particolare,
l'aver dato il consenso all'espatrio del minore.
Nello specifico, il resistente ha dedotto che dopo la nascita del figlio la ha mutato il proprio Pt_2
carattere ed ha assunto un comportamento prevaricatorio finendo per colpevolizzare e deridere il marito a causa della propria minorazione fisica. Nei mesi di giugno e agosto 2021, per consentire alla Pt_2
di trascorrere un periodo di maggiore serenità, egli ha acconsentito ad ospitare la madre della ricorrente affinché, madre e figlia, potessero trascorrere del tempo insieme. Tale situazione però finiva per creare nella un'avversione verso il marito tale da scatenare tensione e discussioni verbali. Dopo la Pt_1
partenza della suocera per la Moldavia, la situazione familiare sembrava essersi normalizzata e la ricorrente aveva chiesto al di poter trascorrere quattro settimane in Moldavia insieme al CP_1
bambino per farlo conoscere alla propria famiglia di origine così potendo, nel frattempo, accudire il padre, stante le condizioni di salute di quest'ultimo. Tuttavia, nonostante l'accordo raggiunto dalle parti, la e il piccolo una volta partiti non rientravano in Italia. Alla luce di tali eventi, Pt_1 Per_1
il ha quindi evidenziato che la separazione giudiziale richiesta dalla moglie, in realtà, cela il CP_1
tentativo della stessa di sottrarre il minore al padre.
In punto economico, il resistente ha dichiarato di percepire solo la pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento e per tali ragioni si è opposto alle richieste di mantenimento svolte dalla moglie;
ha inoltre precisato che la ricorrente svolge molteplici attività lavorative dalle quali percepisce diversi introiti che la predetta ma non ha mai condiviso per soddisfare i bisogni della famiglia.
Tanto precisato, il ha chiesto la separazione con addebito alla moglie disponendo l'affido CP_1 condiviso del minore con collocazione presso la madre fissando la residenza in Italia e con l'obbligo, in capo alla stessa, di accompagnare il minore presso l'abitazione paterna almeno tre volte la settimana per quattro ore, anche in sua presenza. In subordine, ove il figlio dovesse rimanere collocato in
Moldavia, obbligare la ricorrente a sostenere le spese di viaggio per consentire gli incontri padre e figlio almeno una volta al mese in Italia, per almeno tre giorni consecutivi.
In punto economico, ha chiesto il rigetto del contributo economico a favore dalla ricorrente e CP_1
ha altresì chiesto che il contributo per il mantenimento del minore venisse stabilito nella somma di
€50,00 mensili, cifra ritenuta congrua atteso il tenore di vita in Moldavia, corrispondenti a €260,00 nel nostro Paese.
All'udienza del 22/2/2022, il Presidente – attesa l'impossibilità della ricorrente a presenziare all'udienza e rilevato che il difensore della predetta, ha chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale - ha rinviato all'udienza del 16/5/2022.
All'udienza sopra indicata, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha preso atto della presentazione da parte del di una formale istanza CP_1 all'autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di restituzione del figlio minore, ai sensi della convenzione dell'Aja del 25/10/1980, così declinando la propria competenza a provvedere sul rientro del minore;
ha disposto l'affidamento del minore a entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
la madre, da mantenere anche dopo il rientro del minore in Italia;
ha disposto che il padre fin quando il figlio resti in Moldavia, possa avere con lui rapporti quotidiani a mezzo video telefonata e Per_1
possa incontrarlo alternativamente un fine settimana, una volta presso la sua attuale dimora in
Moldavia e una volta presso la residenza del padre in Italia;
ha onerato in tal caso la madre di accompagnare sostenendo le relative spese di viaggio;
in punto economico ha disposto che il Per_1
padre provveda a contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di €150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è dato corso alla fase del giudizio.
Con ordinanza del 5/10/2023, il Giudice istruttore ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale disponendo, fermo il diritto alle video-chiamate quotidiane, che il padre possa vedere il figlio una volta ogni due mesi per una settimana consecutiva dalla mattina alla sera, una volta in Moldavia –ove il bambino risiede- e una volta presso la residenza del padre in Italia, con il contributo del 50% a carico del padre dei costi di viaggio del bambino e della madre che lo accompagna.
Espletata l'istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza del 12/11/2024 per la precisazione delle conclusioni tenutasi secondo le modalità cartolari e quindi posta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In merito alla sentenza di divorzio pronunciata in Moldavia e alla domanda di separazione.
In premessa va rilevato che con comparsa conclusionale dell'8/3/2025, la ha depositato Pt_1
sentenza di divorzio emessa dal Tribunale moldavo in data 29/11/2024, con la quale è stato altresì statuito il domicilio del minore presso la madre.
Nella medesima comparsa, la ricorrente ha affermato che detta sentenza gode di riconoscimento automatico in Italia e, ciò nonostante, ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi del giudizio di separazione.
Orbene, a tacer della tardività della suddetta produzione è comunque da rilevare che l'art. 64 L.n.
218/1995, regolatrice del diritto internazionale privato, prevede l'automatica efficacia in Italia di sentenze e provvedimenti stranieri a condizione che vengano rispettati i previsti requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano e che i provvedimenti stranieri vengano trascritti presso il
Comune italiano competente.
Nel caso di specie, non è possibile sindacare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 64 citato ed in particolare il rispetto del diritto al contraddittorio atteso che il resistente asserisce di non avere avuto notizia del suddetto giudizio (v.Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n.22183); inoltre non v'è prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa nello stato della Moldavia –che non appartiene all'UE-, né della sua trascrizione nei registri dello stato civile del comune di residenza delle parti.
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da anni e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
La domanda di addebito formulata dal resistente è fondata.
In fatto è pacifico che la ricorrente, nel novembre del 2021, ha lasciato il marito per trasferirsi in
Moldavia insieme al minore ricongiungendosi con la propria famiglia di origine.
Ciò posto, giova rammentare in punto di diritto che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi -e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono- che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto;
tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità. (Cassazione civile sez. I - 08/05/2013, n. 10719; più di recente Cass. Civ. n.
6789/2023).
Nel caso in esame la teste madre del ha riferito che la aveva Testimone_1 CP_1 Pt_2
manifestato la volontà di recarsi in Moldavia con il bambino per andare a trovare il proprio padre precisando che sarebbe tornata il 19/12/2021. Di tali fatti la è a conoscenza poiché la predetta Tes_1
si trovava spesso a casa del figlio avendo appartamenti comunicanti. In particolare, la teste ha riferito che “dopo la partenza del novembre del 2021, nonostante ci sentivamo quasi tutti i giorni, o facevamo delle video chiamate mai la rappresentò l'intenzione di volersi separare”.. “Mia RA mi Pt_1 disse che al rientro avremmo fatto l'albero di Natale, festeggiato il Natale ed il compleanno del bambino il 16 gennaio. Mia RA non è rientrata”…” Dopo aver ricevuto la richiesta di separazione mio figlio chiamò la moglie chiedendo il perché di questa decisione ed ella confermò di volersi separare e dichiarò di non voler più rientrare a Carlentini, tornare in casa col piccolo. Ciò so perché, quando mio figlio fece questa telefonata io ero presente”.
La teste , cugina del ha confermato le superiori dichiarazioni precisando Testimone_2 CP_1 che “ non sapevamo nulla della sua intenzione di separarsi e di non rientrare a casa. Confermo che ciò so per riferito di mia zia e di mio cugino. Non avevano nessun sentore.”….” mi telefonò mia zia piangendo e mi raccontò di aver ricevuto questa notifica di richiesta di separazione della RA dal figlio.”….” Mi recai presso la casa di mio cugino il giorno il 20.11.2021, giorno antecedente la partenza, per salutare ed il piccolo ed in quella occasione mi disse che sarebbe Pt_1 Per_1 Pt_1 rientrata a casa il 19.12.2021 in tempo per festeggiare il Natale, fare l'albero e festeggiare il primo compleanno del bambino il 16 gennaio.”
Orbene, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testi -a conoscenza diretta della circostanza che la era partita per la Moldavia con il dichiarato proposito di fare rientro in Italia nel mese Pt_1
successivo-, deve ritenersi provato che il mancato rientro della stessa e la sua permanenza in Moldavia con il minore integrino la prova dell'abbandono del tetto coniugale quale causa scatenante della rottura del rapporto matrimoniale e della separazione in quanto condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte della ricorrente. La stessa, invero, ha lasciato il marito e il tetto coniugale senza che sia stata provata la preesistente crisi del rapporto coniugale.
La domanda di addebito va pertanto accolta.
Regolamentazione della prole
Sul punto, in mancanza di elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza presidenziale così come successivamente modificata con provvedimento del 5/10/2023 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento al figlio . Per_1
Va quindi confermato l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori e la sua collocazione presso l'abitazione materna, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, fermo il diritto alle video- chiamate quotidiane, una volta ogni due mesi per una settimana consecutiva dalla mattina alla sera, una volta in Moldavia –ove il bambino risiede- e una volta presso la residenza del padre in Italia, con il contributo del 50% a carico del padre dei costi di viaggio del bambino e della madre che lo accompagna.
Quanto agli ulteriori profili economici va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo la somma mensile di €150,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Stante l'addebito della separazione alla non v'è luogo per il riconoscimento dell'assegno di Pt_1
mantenimento in suo favore.
Spese di lite
Stante la soccombenza sulla domanda di addebito le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente;
le stesse vanno determinate in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito civile il 14/7/2017 a Carlentini, (Anno
[...] Controparte_1
2017, Numero 9, Parte I, Serie, Ufficio 3), con addebito alla;
Pt_1
2. conferma l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre con regolamentazione del regime di visite del padre come sopra;
3. dispone che il padre versi alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 a titolo Pt_1
di mantenimento per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
4. rigetta nel resto;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso, in Siracusa il 12/6/2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone pagina 8 di 8