Versione
29 maggio 1976
29 maggio 1976
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566 , nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566 , nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.