Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566 , nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566 , nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.