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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3275 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Elaine Bolognini
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Riccardo Micci e Severino Fallucchi
- appellato -
E CP_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Viterbo, depositato in data 10 gennaio 2024, , Controparte_1
medico di Medicina Generale convenzionato con il , esponeva: Controparte_3
che, in virtù del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di
Medicina Generale, approvata con deliberazione 17.11.2020 n. 852 (e contenuto nella DGR Lazio n. 852 del
17 novembre 2020), era stato inserito "nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-COV-2
ai fini dell'esecuzione del test antigenico per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-COV-
2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività";
che era stato impegnato per tutto il periodo di emergenza allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus;
che le attività previste dal DGR 852/20 erano attività aggiuntive e non previste dall'Accordo Collettivo
Nazionale vigente;
che l'importo aggiuntivo di €.0,25 assistito/mese (previsto sino alla data della fine del periodo di emergenza fissato al 31.12.2022) era quindi dovuto a prescindere dall'adesione del singolo medico al piano di effettuazione del tampone antigenico rapido da parte dei MMG;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<- riconoscere il diritto del ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di €.0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H
(Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le Organizzazioni
Sindacali dei Medici di Medicina Generale, approvato con deliberazione regionale 17.11.2020 n. 852; per l'effetto - condannare la Regione Lazio e l' , in solido tra loro, al Parte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di €.9.634,50 ovvero nella eventuale diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi - nella speciale misura di cui al D. Lgs
231/2022 applicandosi ai rapporti tra libero professionista e P.A. ex art.2 lege 81/2017 ovvero ex art. 1284,
4° comma, c.c. - dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo>>.
Con 3. Si costituiva la di che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di di legittimazione passiva Pt_1
per essere legittimata, in via esclusiva, la Regione.
Nel merito deduceva:
Parte_ che il protocollo in questione aveva ad oggetto l'effettuazione dei test antigenici da parte dei e dei di libera scelta e l'adozione da parte degli stessi di tutte le misure di isolamento in caso di positività; Pt_3
che il ricorrente non aveva aderito alla campagna di esecuzione dei test antigenici sicché non avrebbe potuto rivendicare alcun compenso aggiuntivo;
che nella specie era altresì mancante la prova specifica del quantum debeatur e che dovevano ritenersi comunque inapplicabili i tassi di interesse rivendicati in ricorso.
La Regione Lazio restava contumace.
4. Con sentenza del 28 ottobre 2024, l'adito Tribunale così statuiva:
< nei confronti di , per Controparte_1 Parte_1
l'effetto riconosce al ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, il diritto di percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di €.0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H (Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le
Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale, approvato con delibera-zione regionale 17.11.2020
n. 852;
per l'effetto condanna , al pagamento in favore del ricorrente della somma Parte_1
omnicomprensiva di € 9.634,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo>>. 5. Riteneva il primo giudice:
Con che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' poiché <
rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla Parte_1
disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata>>;
che il tenore letterale del comma 4, lett. H del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Controparte_4
e OO.SS. pediatri libera scelta, <<è reso ambiguo, per un verso, dalla presenza di una virgola tra
[...]
l'incipit della previsione (“Oltre all'importo di cui al comma 1”) e l'inciso (“per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta”), che induce a collegare la corresponsione della somma di €.0,25
Co all'effettuazione da parte del medico del tampone rapido, come sostenuto dalla e, per altro verso,
dall'utilizzo dell'aggettivo “tutti” posto innanzi al sostantivo “Medici” e dal riconoscimento dell'importo forfettario di €.0,25 paziente/mese, che al contrario depongono per il riconoscimento a tutti i medici di medicina generale dell'emolumento in questione, a prescindere dalla somministrazione del tampone, come affermato dall'opposta>>;
che <
esposta>>;
che <
esecuzione dei test antigenici rapidi (art. 2) e quella di adozione dei provvedimenti di inizio e fine isolamento per i soggetti positivi e di inizio e fine quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi (art.3), quest'ultima definita dal preambolo dell'art. 4 come attività di tracciamento e contenimento.
È ragionevole ritenere che a tale diversità di attività corrisponda una diversità di remunerazione>>;
che <
Co messe a disposizione dalle er la somministrazione dei tamponi, mentre il successivo comma 4 prevede un ulteriore importo - non a caso disciplinato da un diverso comma e calcolato secondo criteri statistici (€ 0,25 paziente/mese) - per compensare le ulteriori attività obbligatorie di tracciamento e contenimento, a prescindere dall'effettuazione dei tamponi>>;
Co che < on risulta aver contestato lo svolgimento da parte dell'opposta delle predette attività di tracciamento e contenimento. Ne deriva la spettanza dell'emolumento>>.
6. Con ricorso del 28 novembre 2024 l' interponeva appello. CP_3
resisteva. Controparte_1
La Regione Lazio restava contumace.
Co 7. Con il primo motivo, l' eitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Assume l' che < Pt_1
Parte_ tra la Regione e le OO.SS. dei
Tale Protocollo d'intesa tra e OO.SS. è un accordo tra le dette parti che non altera il contenuto delle Pt_4
preesistenti convenzioni, ma costituisce soltanto una dichiarazione d'intenti che disciplinava le modalità di
Parte_ svolgimento dell'attività di testing e ne riconosceva il relativo trattamento economico soltanto per quei che liberamente optavano per l'esecuzione dei test;
un protocollo che non prevedeva alcun adempimento in
Con capo all' propedeutico all'erogazione del compenso.
Con La quindi non è parte dell'accordo e non è destinataria di alcun obbligo/onere/adempimento>>.
Co 8. Con il secondo motivo, l' un'errata interpretazione del protocollo d'intesa e ripropone la tesi già
sostenuta in primo grado.
9. il primo motivo è infondato.
Il protocollo d'intesa richiama, tra l'altro, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
ed è un accordo integrativo “dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e 00.SS. della medicina generale e 00. Controparte_5 firmatarie degli ACN per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica del
[...]
virus SARS-CoV-2.
Anche l'Accordo Nazionale del 28 ottobre 2020 richiama il d. lgs. 502/1992 (art. 8) e così pure l'Accordo
Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e 00.SS.
Sono tutte norme che individuano, tra l'altro, i compensi spettanti ai medici di medicina generale e che
Co entrano a far parte del contenuto degli accordi individuali stipulati tra le i medici convenzionati.
Co Intercorrendo il rapporto direttamente tra medico e è evidente che legittimata passiva, rispetto ai compensi dovuti al professionista (come fissati dagli accordi nazionali e dagli accordi integrativi stipulati a
Co livello regionale) è la stessa giacché nessun obbligo diretto la Regione Lazio ha assunto nei confronti dei medici.
Significativamente l'art. 5 del protocollo prevede non già la corresponsione da parte della Regione
dell'importo aggiuntivo di che trattasi in favore dei medici, ma la predisposizione di risorse integrative necessarie per l'attuazione dell'accordo.
10. Il secondo motivo è fondato.
Pare al Collegio che l'interpretazione della norma contrattuale, ancorché non formulata in modo
Co limpidissimo, conduca pianamente a ritenere condivisibile la tesi dell'
L'art. 4 lett. h) distingue la generica attività somministrazione dei tamponi antigenici rapidi (per la quale è
prevista una specifica tariffa (comma 1), dalla “esecuzione del tampone rapido”, che dà titolo a un ulteriore compenso di €.0,25 per assistito (comma 4).
L'aver l'appellato svolto tutte le attività e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus trova il riconoscimento economico nella previsione della tariffa di cui al comma 1. Il compenso di cui al comma 4 richiede un quid pluris di attività e cioè “l'esecuzione” del tampone rapido,
con la modalità “sopra prevista” (alla precedente lett. D, che elenca varie incombenze a carico del medico che effettua il tampone)
E, d'altra parte, non è un caso che l'accordo utilizzi il termine “somministrazione” al comma 1 e il diverso termine di “esecuzione” al comma 4, richiamando, come detto, gli adempimenti elencati dalla lett. D.
La parola tutti che ha valorizzato l'impugnata sentenza è agevolmente interpretabile come tutti i medici che
hanno eseguito il tampone, posto che il termine tutti si riferisce, sul piano sintattico, a coloro che hanno diritto al compenso aggiuntivo “per l'esecuzione dei tamponi”.
Ad analoghe conclusioni è giunta questa Corte con sentenza n. 4240/2024 del 3.12.2024, le cui argomentazioni, qui di seguito riportate, il Collegio condivide e fa proprie:
<
somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a “TUTTI i medici di medicina generale” l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del
Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing.
La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti. Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della Regione, di un'unica voce, denominata “Adesione Test Antigenici”, a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H.
D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata
C dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del
Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio>>.
11. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda avanzata da con ricorso del 10 gennaio 2024. Controparte_1
Stante la non chiarissima formulazione della norma contrattuale, causa della diversa soluzione interpretativa accolta dall'impugnata sentenza (oltre che da altre pronunce di primo grado), le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di e della Regione Lazio avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
[...] Controparte_1 Viterbo in data 28 ottobre 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata da con ricorso del 10 gennaio 2024. Controparte_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3275 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Elaine Bolognini
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Riccardo Micci e Severino Fallucchi
- appellato -
E CP_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Viterbo, depositato in data 10 gennaio 2024, , Controparte_1
medico di Medicina Generale convenzionato con il , esponeva: Controparte_3
che, in virtù del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di
Medicina Generale, approvata con deliberazione 17.11.2020 n. 852 (e contenuto nella DGR Lazio n. 852 del
17 novembre 2020), era stato inserito "nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-COV-2
ai fini dell'esecuzione del test antigenico per la rapida identificazione dei casi di positività al virus SARS-COV-
2 e all'adozione di tutte le misure di isolamento in caso di positività";
che era stato impegnato per tutto il periodo di emergenza allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus;
che le attività previste dal DGR 852/20 erano attività aggiuntive e non previste dall'Accordo Collettivo
Nazionale vigente;
che l'importo aggiuntivo di €.0,25 assistito/mese (previsto sino alla data della fine del periodo di emergenza fissato al 31.12.2022) era quindi dovuto a prescindere dall'adesione del singolo medico al piano di effettuazione del tampone antigenico rapido da parte dei MMG;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<- riconoscere il diritto del ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di €.0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H
(Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le Organizzazioni
Sindacali dei Medici di Medicina Generale, approvato con deliberazione regionale 17.11.2020 n. 852; per l'effetto - condannare la Regione Lazio e l' , in solido tra loro, al Parte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di €.9.634,50 ovvero nella eventuale diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi - nella speciale misura di cui al D. Lgs
231/2022 applicandosi ai rapporti tra libero professionista e P.A. ex art.2 lege 81/2017 ovvero ex art. 1284,
4° comma, c.c. - dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo>>.
Con 3. Si costituiva la di che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di di legittimazione passiva Pt_1
per essere legittimata, in via esclusiva, la Regione.
Nel merito deduceva:
Parte_ che il protocollo in questione aveva ad oggetto l'effettuazione dei test antigenici da parte dei e dei di libera scelta e l'adozione da parte degli stessi di tutte le misure di isolamento in caso di positività; Pt_3
che il ricorrente non aveva aderito alla campagna di esecuzione dei test antigenici sicché non avrebbe potuto rivendicare alcun compenso aggiuntivo;
che nella specie era altresì mancante la prova specifica del quantum debeatur e che dovevano ritenersi comunque inapplicabili i tassi di interesse rivendicati in ricorso.
La Regione Lazio restava contumace.
4. Con sentenza del 28 ottobre 2024, l'adito Tribunale così statuiva:
< nei confronti di , per Controparte_1 Parte_1
l'effetto riconosce al ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, il diritto di percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di €.0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H (Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e le
Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale, approvato con delibera-zione regionale 17.11.2020
n. 852;
per l'effetto condanna , al pagamento in favore del ricorrente della somma Parte_1
omnicomprensiva di € 9.634,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo>>. 5. Riteneva il primo giudice:
Con che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' poiché <
rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla Parte_1
disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata>>;
che il tenore letterale del comma 4, lett. H del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Controparte_4
e OO.SS. pediatri libera scelta, <<è reso ambiguo, per un verso, dalla presenza di una virgola tra
[...]
l'incipit della previsione (“Oltre all'importo di cui al comma 1”) e l'inciso (“per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritta”), che induce a collegare la corresponsione della somma di €.0,25
Co all'effettuazione da parte del medico del tampone rapido, come sostenuto dalla e, per altro verso,
dall'utilizzo dell'aggettivo “tutti” posto innanzi al sostantivo “Medici” e dal riconoscimento dell'importo forfettario di €.0,25 paziente/mese, che al contrario depongono per il riconoscimento a tutti i medici di medicina generale dell'emolumento in questione, a prescindere dalla somministrazione del tampone, come affermato dall'opposta>>;
che <
esposta>>;
che <
esecuzione dei test antigenici rapidi (art. 2) e quella di adozione dei provvedimenti di inizio e fine isolamento per i soggetti positivi e di inizio e fine quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi (art.3), quest'ultima definita dal preambolo dell'art. 4 come attività di tracciamento e contenimento.
È ragionevole ritenere che a tale diversità di attività corrisponda una diversità di remunerazione>>;
che <
Co messe a disposizione dalle er la somministrazione dei tamponi, mentre il successivo comma 4 prevede un ulteriore importo - non a caso disciplinato da un diverso comma e calcolato secondo criteri statistici (€ 0,25 paziente/mese) - per compensare le ulteriori attività obbligatorie di tracciamento e contenimento, a prescindere dall'effettuazione dei tamponi>>;
Co che < on risulta aver contestato lo svolgimento da parte dell'opposta delle predette attività di tracciamento e contenimento. Ne deriva la spettanza dell'emolumento>>.
6. Con ricorso del 28 novembre 2024 l' interponeva appello. CP_3
resisteva. Controparte_1
La Regione Lazio restava contumace.
Co 7. Con il primo motivo, l' eitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Assume l' che < Pt_1
Parte_ tra la Regione e le OO.SS. dei
Tale Protocollo d'intesa tra e OO.SS. è un accordo tra le dette parti che non altera il contenuto delle Pt_4
preesistenti convenzioni, ma costituisce soltanto una dichiarazione d'intenti che disciplinava le modalità di
Parte_ svolgimento dell'attività di testing e ne riconosceva il relativo trattamento economico soltanto per quei che liberamente optavano per l'esecuzione dei test;
un protocollo che non prevedeva alcun adempimento in
Con capo all' propedeutico all'erogazione del compenso.
Con La quindi non è parte dell'accordo e non è destinataria di alcun obbligo/onere/adempimento>>.
Co 8. Con il secondo motivo, l' un'errata interpretazione del protocollo d'intesa e ripropone la tesi già
sostenuta in primo grado.
9. il primo motivo è infondato.
Il protocollo d'intesa richiama, tra l'altro, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
ed è un accordo integrativo “dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e 00.SS. della medicina generale e 00. Controparte_5 firmatarie degli ACN per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica del
[...]
virus SARS-CoV-2.
Anche l'Accordo Nazionale del 28 ottobre 2020 richiama il d. lgs. 502/1992 (art. 8) e così pure l'Accordo
Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020, tra Regione Lazio e 00.SS.
Sono tutte norme che individuano, tra l'altro, i compensi spettanti ai medici di medicina generale e che
Co entrano a far parte del contenuto degli accordi individuali stipulati tra le i medici convenzionati.
Co Intercorrendo il rapporto direttamente tra medico e è evidente che legittimata passiva, rispetto ai compensi dovuti al professionista (come fissati dagli accordi nazionali e dagli accordi integrativi stipulati a
Co livello regionale) è la stessa giacché nessun obbligo diretto la Regione Lazio ha assunto nei confronti dei medici.
Significativamente l'art. 5 del protocollo prevede non già la corresponsione da parte della Regione
dell'importo aggiuntivo di che trattasi in favore dei medici, ma la predisposizione di risorse integrative necessarie per l'attuazione dell'accordo.
10. Il secondo motivo è fondato.
Pare al Collegio che l'interpretazione della norma contrattuale, ancorché non formulata in modo
Co limpidissimo, conduca pianamente a ritenere condivisibile la tesi dell'
L'art. 4 lett. h) distingue la generica attività somministrazione dei tamponi antigenici rapidi (per la quale è
prevista una specifica tariffa (comma 1), dalla “esecuzione del tampone rapido”, che dà titolo a un ulteriore compenso di €.0,25 per assistito (comma 4).
L'aver l'appellato svolto tutte le attività e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus trova il riconoscimento economico nella previsione della tariffa di cui al comma 1. Il compenso di cui al comma 4 richiede un quid pluris di attività e cioè “l'esecuzione” del tampone rapido,
con la modalità “sopra prevista” (alla precedente lett. D, che elenca varie incombenze a carico del medico che effettua il tampone)
E, d'altra parte, non è un caso che l'accordo utilizzi il termine “somministrazione” al comma 1 e il diverso termine di “esecuzione” al comma 4, richiamando, come detto, gli adempimenti elencati dalla lett. D.
La parola tutti che ha valorizzato l'impugnata sentenza è agevolmente interpretabile come tutti i medici che
hanno eseguito il tampone, posto che il termine tutti si riferisce, sul piano sintattico, a coloro che hanno diritto al compenso aggiuntivo “per l'esecuzione dei tamponi”.
Ad analoghe conclusioni è giunta questa Corte con sentenza n. 4240/2024 del 3.12.2024, le cui argomentazioni, qui di seguito riportate, il Collegio condivide e fa proprie:
<
somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a “TUTTI i medici di medicina generale” l'erogazione di una indennità onnicomprensiva, utilizza in modo fuorviante il termine TUTTI, che non può che riferirsi, ancora una volta, ed in via di conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit della lettera D e nella complessità degli incombenti demandati, solo e soltanto a tutti i medici che abbiano scelto di somministrare i test, e non anche a quelli che abbiano scelto di svolgere esclusivamente le attività successive a detta somministrazione, peraltro non rinvenendosi in alcuna parte del
Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing.
La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti. Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della Regione, di un'unica voce, denominata “Adesione Test Antigenici”, a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H.
D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata
C dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento di incombenti svolti in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del
Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio>>.
11. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda avanzata da con ricorso del 10 gennaio 2024. Controparte_1
Stante la non chiarissima formulazione della norma contrattuale, causa della diversa soluzione interpretativa accolta dall'impugnata sentenza (oltre che da altre pronunce di primo grado), le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 novembre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di e della Regione Lazio avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
[...] Controparte_1 Viterbo in data 28 ottobre 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta la domanda avanzata da con ricorso del 10 gennaio 2024. Controparte_1
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis