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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 242/2020 e 243/2020 R.G.L. promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. MARTORANA ALINA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Catania n. 5, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via
Laurana n. 59 con l'av.to che lo rappresenta e difende giusta procura Controparte_2
generale alle liti in atti.
- resistente -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Annulla l'avviso di addebito n. 59620190005948619000 e contestualmente condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro 7.618,13. CP_1
1 ❖ Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 59620190005948518000
❖ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/1/2020 e iscritto al n° RGL 242/2020 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620190005948619000 notificato il 14/12/19 e con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 23.823,46 per presunti maggiori oneri contributivi, sanzioni evasione e interessi di mora relativi all'anno di imposta 2014 in forza di atto di avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TY301Z201833/18 notificato in data 03/07/18.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta creditoria in quanto l' CP_1
aveva notificato il suddetto atto nonostante l'avviso di accertamento , su CodiceFiscale_1
cui l'avviso di addebito de quo si fondava, fosse stato tempestivamente impugnato innanzi la
Commissione Tributaria di Palermo, con giudizio iscritto al NRG 3220/18.
Con altro ricorso depositato in pari data e iscritto al n. RGL 243/2020 il Pt_1
opponeva anche l'avviso di addebito n. 59620190005948518000 notificatogli il 14.12.2019 e con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 23.951,09 per presunti maggiori oneri contributivi, sanzioni evasione e interessi di mora relativi all'anno 2015 e ciò in forza dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TY301Z201836/18.
Anche in tale giudizio parte ricorrente eccepiva l'illegittimità di siffatto atto avendo tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento n. TY301Z201836/18 innanzi alla competente Commissione Tributaria di Palermo con giudizio iscritto al N. RG 3323/18.
Ritualmente instaurati i contraddittori, si costituiva in entrambi i giudizi l'ente previdenziale contestando la fondatezza dei ricorsi di cui chiedeva il rigetto ribadendo la legittimità del comportamento adottato dall' che, a fronte di una maggior CP_3 contribuzione accertata dall'Agenzia delle Entrate, correttamente aveva emesso l'avviso di addebito opposto;
chiedeva, comunque, la sospensione degli stessi in attesa della definizione di quelli pendente innanzi alla Commissione tributaria di cui apprendeva l'esistenza solamente con la notifica dei ricorsi giacché “ [..] la determinazione della contribuzione previdenziale calcolata in base al reddito accertato, risente del tipo di tutela attivata dal contribuente, in ordine all'accertamento fiscale. In particolare, in caso di impugnativa giudiziaria dell'accertamento fiscale, la contribuzione verrà diversamente determinata solo
2 se il giudizio tributario si concluda con una sentenza di merito che annulla o ridetermina
l'accertamento, mentre non subirà alcuna modifica nel caso in cui il giudizio tributario si concluda con l'estinzione per sopravvenuta “Definizione delle liti fiscali pendenti” ex articolo 39, comma 12, D.L. n. 98/2011”.
Con Ordinanza del 9/7/2021, previa riunione dei procedimenti, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti tributari pendenti tra parte ricorrente ed Agenzia delle Entrate.
Con ricorso del 13.3.2024 parte ricorrente riassumeva il giudizio essendo intervenuta la sentenza n.10467/2023 depositata in data 19/12/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria dichiarava estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY301Z201833/18 (fonte dell'avviso di addebito n.
59620190005948619000 di € 23.823,46) per intervenuta conciliazione tra le parti con rideterminazione della base imponibile IRPEF in € 42.264,00 (a fronte dell'importo di euro
24.321,00 dichiarato).
Veniva fissata l'udienza per la prosecuzione giudizio al 23.10.2024.
Nelle more interveniva anche la sentenza n. 3939/2024 depositata in data 21/5/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria dichiarava estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY301Z201836/18
(fonte dell'avviso di addebito n. 59620190005948518000 di € 23.951,09) stante l'intervenuto atto conciliativo che rideterminava la base imponibile IRPEF in € 156.273,00 (a fronte dell'importo di euro 94.388,00 dichiarato).
Con memoria del 22.10.2024 l' , in sede di riassunzione, precisava che, con CP_1 riferimento all'avviso di addebito n. 59620190005948619000, l'Agenzia delle Entrate, a seguito della conciliazione intervenuta con il ricorrente, comunicava che la quota rilevante a fini contributivi era pari ad € 36.088,34 e, pertanto, l'Istituto aveva provveduto alla rideterminazione del credito contributivo in euro 7.618,13 (in luogo di euro 23.823,46) con conseguenziale sgravio parziale dell'ava oggetto del ricorso n. 242/2020 RGL e richiesta di condanna del ricorrente al pagamento del residuo.
Invece, con riferimento all'ava 59620190005948518000 (per l'anno d'imposta 2015), non aveva ricevuto ancora alcuna rideterminazione dell'onere contributivo del a Pt_1
seguito dell' intervenuta conciliazione.
3 Con note del 9.4.2025 l'ente previdenziale rappresentava che “a seguito di chiarimenti Cont da parte dell , relativi all'Accertamento Unificato per il Reddito d'imposta 2015, si è accertato che, a seguito di Conciliazione, questo è stato quantificato per un importo pari ad
€ 156.273,00, valore superiore al massimale previsto, per cui nulla è variato rispetto a quanto richiesto in Avviso di Addebito 596201900059485 18 000, che risulta quindi interamente dovuto”.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 9 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Invero, emerge per tabulas che, in conseguenza delle conciliazioni intervenute tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate;
• con riferimento all'AVA n. 59620190005948619000 sulla scorta della base imponibile rideterminata di euro 42.264,00 (a fronte dell'importo dichiarato di euro 24.321,00)
l'ente previdenziale provvedeva ad annullare parzialmente il suddetto atto residuando ancora dovuta la somma di euro 7.618,13 in luogo di quella originariamente richiesta di euro 23.951,09 (e nessuna contestazione sul quantum è stata sollevata da parte ricorrente) ;
• con riferimento all'AVA n. 59620190005948518000, sulla scorta della base imponibile rideterminata di euro 156.273,00 (a fronte dell'importo di euro 94.388,00 dichiarato) quest'ultimo non subiva variazioni.
Ne consegue, pertanto, che l'avviso di addebito n. 59620190005948619000 dovrà essere annullato con condanna del ricorrente al pagamento della somma a titolo di contribuzione
IVS eccedente il minimale (che per l'anno 2014 è pari a euro 15.516,00 - cfr. circolare CP_1
n. 19/2014) stante l'espressa richiesta formulata in tal senso dall'ente previdenziale.
Invece, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59620190005948518000, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 26/2015: CP_1
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo
IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.548,00;
4 - il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad €
76.872,00 (mentre, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari ad € 100.324,00).
E' di palmare evidenza, dunque, che la rideterminazione della base imponibile operata in sede conciliativa tra l'Agenzia delle Entrate e il , superando in ogni caso il Pt_1
massimale di reddito annuo, non ha avuto alcuna incidenza nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di contribuzione IVS, con consequenziale integrale conferma dell'avviso di addebito opposto.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto solo parzialmente.
Si ritiene ricorrano giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 9 aprile 2025
IL GIUDICE O.
Claudia Gentile
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