Ordinanza cautelare 2 febbraio 2018
Decreto presidenziale 1 luglio 2021
Sentenza 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, decreto presidenziale 01/07/2021, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00235/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01351/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2017, proposto da
AS RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via De Rada n. 58/B;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
Commissione di Valutazione per la Verifica dell'Ammissibilità e Valutazione della Domanda di Cui Alla Misura 14 non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Agricola Cervicati Bio S.r.l., Società Agricola TO S.n.c. di TO ED & C., Azienda Agricola Remorgida Donatella non costituiti in giudizio;
Fattoria Biò Società Semplice Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Guerino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Pugliese 30;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti, ovvero adozione di qualsivoglia altra idonea misura cautelare, con previa ammissione con riserva in graduatoria nella giusta posizione e accantonamento preventivo della somma corrispondente all'aiuto erogabile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di discussione da remoto della società ricorrente depositata in data 18/6/21 con riferimento alla discussione del ricorso in epigrafe prevista per l’udienza pubblica del 7/7/21;
Considerato che la predetta istanza non può trovare accoglimento perché tardivamente presentata oltre il termine di legge stabilito dall’articolo 4 del D.L. n.28/20, successivamente convertito in legge con modifiche, che ammette la presentazione dell’istanza in questione entro il termine previsto per il deposito delle memorie di replica;
P.Q.M.
Rigetta la suindicata istanza di discussione da remoto.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro il giorno 1 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO