TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 13394/2023 promosso da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Alberto Ferretti e Francesca Parte_1
Milani ricorrente contro con sede legale in Marina Vecchia 2/42, Massa CP_1 resistente-contumace
****
Conclusioni della parte ricorrente: “Per la ricorrente l'Avv Alberto Parte_1
Ferretti rassegna le seguenti conclusioni: - IN TESI: Accertare il grave inadempimento della rispetto al contratto di appalto di cui al doc.1, dichiararne la risoluzione CP_1 per colpa di controparte e per l'effetto condannare la stessa alla CP_1 restituzione della somma di € 5.700,00, oltre al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa sia per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, sia per il disagio subito nel protrarre il mancato utilizzo, per almeno sei mesi, degli ambienti gravati dalle infiltrazioni. Oltre interessi ex art.1284 c.c., anche ex art.1284 IV comma
c.c. - IN IPOTESI: Accertare il mancato avveramento della condizione del contratto doc.1 (approvazione finanziamento), dichiarare la risoluzione dello stesso per tale mancato avveramento e condannare alla restituzione della somma di € CP_1
5.700,00,, otre interessi ex art.1284 c.c., anche ex art.1284 IV comma c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari. L'Avv Alberto Ferretti deposita in allegato la nota spese e compensi.”
1 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la per ivi sentirla CP_1 condannare – previa declaratoria di risoluzione contrattuale – alla restituzione della somma di € 5.700, oltre al risarcimento del danno ed accessori di legge.
A fondamento delle domande in parola la ricorrente deduceva di aver stipulato in data 15.03.2023, con la società convenuta, un contratto di appalto per la riparazione del tetto della propria abitazione.
Il prezzo dell'appalto veniva determinato in complessivi € 19.000,00, ivi inclusa, da corrispondere con le seguenti modalità : € 5.700,00, quale acconto da versare tramite bonifico ed i rimanenti € 13.300,00, da corrispondere, previo finanziamento da accendere presso una finanziaria di fiducia della ditta appaltatrice, in 12 rate mensili di € 1.108,33.
L'inizio dei lavori veniva concordato entro un periodo massimo di due mesi.
La società resistente emetteva, in data 21.03.2023, la fattura n. 136/2023, di €
5.700,00 saldata, in pari data, dalla committente.
Dopo vari solleciti della ricorrente (tra cui uno del 3 luglio ed uno del 26 luglio 2023, intervallati da vari solleciti via telefonica e via whatsapp) la società resistente, scusandosi per il ritardo, rispondeva che il successivo 31 luglio avrebbe provveduto a fornire una risposta precisa.
A fronte dell'ennesimo sollecito della parte istante la si assumeva CP_1
l'impegno di dare inizio ai lavori entro la prima quindicina di settembre.
Nel frattempo la ricorrente veniva contattata da una impiegata della finanziaria indicata dalla (id est la Angologiro di Treviso) la quale, dopo l'acquisizione CP_1 dei dati reddituali della ricorrente, negava la concessione del finanziamento.
Con pec del 15.09.2023 la committente, tramite il proprio legale, comunicava alla la volontà di mantenere il rapporto contrattuale de quo mediante CP_1 pagamento dilazionato in 12 rate, di € 1.108,333 mensili, intimando, in alternativa, la risoluzione del contratto con la restituzione di quanto versato.
Rimasta senza esito la suddetta diffida, la parte istante attivava, quindi, in data
05.10.2023, la procedura di negoziazione assistita a cui non seguiva alcuna adesione della controparte.
Quest'ultima, invero, con pec del 22.10.2023 nel dare riscontro alla suddetta diffida richiedeva, per l'esecuzione dei lavori, la disponibilità di titoli a copertura dell'importo da corrispondere.
2 La causa, che vedeva la contumacia della ditta resistente, veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, assunta alla udienza del 23.09.2024, e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda di risoluzione contrattuale risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che la pec del 15.09.23, ricevuta in pari data dalla
(di seguito, breviter, anche solo ), si configura, a tutti gli effetti, CP_1 CP_1 come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Come noto, il suddetto disposto normativo prevede la risoluzione di diritto del contratto ove, entro il termine assegnato, la controparte negoziale non adempia alla propria obbligazione contrattuale.
Nella missiva in parola la ricorrente, preso atto del considerevole ritardo maturato dalla nella esecuzioni dei lavori (con inizio previsto entro due mesi dalla CP_1 stipula del contratto, avvenuta in data 15.03.23) intimava alla resistente, entro un congruo termine (da ritenere tale in considerazione della natura del contratto di cui è causa), l'adempimento della propria obbligazione, proponendo, contestualmente (a fronte della mancata concessione del finanziamento da parte della società
Angologiro, come confermato in sede testimoniale) un pagamento dilazionato del quantum concordato per l'appalto de quo, mediante la corresponsione diretta di rate mensili di € 1.180,33 (coincidenti con l'importo, rateale, contrattualmente convenuto).
Tale contesto (caratterizzato dalla risoluzione di diritto del rapporto negoziale) non esime, peraltro, il giudicante dalla imprescindibile valutazione circa la gravità dell'inadempimento in parola.
Come precisato dai giudici di legittimità, infatti, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c. e sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 c.c. la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (in questi termini, ex multis, Cass.
9314/07; conforme Cass. 5407/06).
3 Orbene, dovendosi fare concreta applicazione dei principi dianzi enunciati, si osserva che un complessivo apprezzamento della vicenda in esame – condotto sul piano non soltanto oggettivo, ma anche soggettivo- porta a qualificare in termini di gravità l'inadempimento di cui si è resa responsabile la (da ritenersi CP_1 ingiustificato in ragione dei principi di correttezza e buona fede che devono informare la condotta delle parti anche nella esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c), non avendo assolto alla obbligazione primaria del contratto, ex art. 1655 c.c., quale il compimento dell'opera, ovvero la ristrutturazione del tetto;
il tutto a fronte dell'adempimento dimostrato dalla committente sia attraverso il pagamento dell'acconto che mediante l'offerta di pagamento dilazionato del residuo importo con importi rateali mensili corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti.
La giurisprudenza ha precisato che, in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 22521/11).
In tale quadro assume particolare rilevanza, ai fini valutativi di cui sopra,
l'ingiustificato procrastinarsi del termine per l'esecuzione del contratto, ove il ritardo, come nel caso in specie, abbia ecceduto il limite della ordinaria tolleranza, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato
(Cass. n. 10682/23; nello stesso senso Cass. n. 4641/21).
Nessun rilievo, per una eventuale mitigazione della gravità in discorso, può,
d'altronde, essere attribuito alla lettera della del 22.10.23 con cui CP_1 richiedeva, per l'esecuzione ai lavori, la garanzia dei titoli per il residuo importo da corrispondere, essendo intervenuta ben oltre la scadenza del termine di cui in diffida
(e, quindi, da ritenere non più in linea con un eventuale interesse alla manutenzione contrattuale da parte della committente) e contenente, oltretutto, la condizione di cui sopra non prevista in sede negoziale e particolarmente onerosa per la committente.
In definitiva, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e merita accoglimento, così legittimando la restituzione dell'acconto versato dalla ricorrente, ad oggi trattenuto, sine titulo, dalla ditta appaltatrice.
Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria volta al ristoro dei danni, da valutarsi un via equitativa, derivanti dal “disagio subito nel protrarre il mancato utilizzo, per almeno sei mesi degli ambienti gravati dalle infiltrazioni”, stante la mancata
4 allegazione di elementi probatori da cui poter desumere l'esistenza dei pregiudizi lamentati.
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno risulta, infatti, precluso in quanto l'esercizio di tale potere discrezionale presuppone, comunque, che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (così Cass. n. 127/16); circostanze, queste, non rinvenibili nel caso che ci occupa.
Stessa sorte per l'ulteriore voce risarcitoria riferita alla mancata adesione alla negoziazione assistita non rinvenendosi né la specificazione dei presumibili pregiudizi sofferti a causa di tale condotta omissiva né, tantomeno, l'allegazione di riscontri probatori atti a comprovarne l'esistenza; oltretutto, come noto, la giurisprudenza di legittimità perviene ad un ristoro di eventuali danni, con riferimento al procedimento stragiudiziale in discorso, solo se correlati ad esborsi ritenuti utili, secondo una valutazione ex ante, e muniti della relativa prova circa la effettiva corresponsione delle somme richieste a tale titolo (cfr. ex multis, Cass. n. 15732/22); elementi anch'essi non ravvisabili nella fattispecie in esame.
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate (in considerazione della bassa complessità del procedimento che ha visto, peraltro, la contumacia della resistente) secondo i parametri minimi;
va esclusa dal computo la fase decisoria tenuto conto della mancanza di una specifica attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e per tale effetto condanna la alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di € 5.700,00 CP_1 oltre interessi ex art. 1284, 1^ e 4^ comma, c.c., dalle rispettive decorrenze di legge;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 1689,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre rimborso spese vive, iva e cap se dovute.
Firenze, 10.03.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
5