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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa NI FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1754/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via
Pasquale Trivero n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Devietti Goggia, che la rappresenta per delega in atti ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 316 del 07.02.2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
e
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, Via Bove n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Lidio Giovanni Bonfante, che la rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lanzo
Torinese (TO), il giorno 17.07.1988, indicato nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti
nell'anno 1988, Parte II, Serie A, n. 17, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lanzo Torinese (TO), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Confermare che i ricorrenti continuino a vivere separati con reciproco rispetto.
- Mantenere ferme - con eccezione per quanto concerne la caducazione dell'affidamento
condiviso sulla GL ormai divenuta maggiorenne in data 01.12.2024 - le Persona_1
condizioni già statuite nella Sentenza n. 1163/2022 resa dal Tribunale di Ivrea in sede di
separazione, così come di seguito riportate:
- Stante il raggiungimento della maggiore età della GL alcuna disposizione Persona_1
deve assumersi in merito all'affidamento di questa e le disposizioni a tal uopo approvate in sede
di separazione debbono vedersi revocate e/o ritenersi inefficaci.
La GL maggiorenne, - secondo il proprio desiderio - continuerà a risiedere e ad Persona_1
avere collocazione abitativa prevalente presso la casa materna, in Lanzo Torinese (TO), Via San
Giovanni Bosco n. 20;
ER
- Il signor potrà vedere e tenere con sé la GL liberamente, secondo il Parte_1
gradimento di questa ultima;
- Il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della Parte_1
ER GL finché la stessa non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, la somma di euro 175,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo di intesa vigente fra Tribunale e C.O.A. di Ivrea;
- Compensare le spese di causa con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale,
ex art. 13 L.F.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.7.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Lanzo Torinese, in data 17.7.1988
(ATTO N. 17, PARTE II - SERIE A- ANNO 1988) in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nati: in data 17.01.1995 e in data 18.10.1996 NI R_
ER (entrambi anche economicamente autosufficienti) ed in data 01.12.2006 ;
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 1163/2022, pubblicata il 21.11.2022 e passata in giudicato il 31.1.2023 (come da certificato del 7.2.2023);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 27.3.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 28.8.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea in data 11.9.2020 – ed in data 21.11.2022 è stata pubblicata sentenza di separazione n. 1163/2022, passata in giudicato il 31.1.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
ER La GL , nata il giorno 1.12.2006, è divenuta maggiorenne, con la conseguenza che nulla va disposto in relazione al regime di affido, collocazione prevalente e calendario di incontri;
i genitori hanno concordato che - come da suoi desideri - la GL
ER
continuerà a risiedere con la madre.
ER Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per il mantenimento della GL (anche lei oramai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Devietti Parte_3
Goggia, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lanzo Torinese (TO), il giorno 17.07.1988, trascritto in data 19.7.1988 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 1988, Parte II, Serie A, n. 17,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- i ricorrenti continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
- la GL, maggiorenne secondo il proprio desiderio continuerà a Persona_1
risiedere e ad avere collocazione abitativa prevalente presso la casa materna;
- dispone che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, per il Parte_1
ER mantenimento della GL , finché la stessa non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, la somma di euro 175,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di intesa vigente fra Tribunale e C.O.A. di Ivrea;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa NI FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1754/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), Via
Pasquale Trivero n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Devietti Goggia, che la rappresenta per delega in atti ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 316 del 07.02.2024 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
e
(Cod. Fisc. , nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliata in Torino, Via Bove n. 8, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Lidio Giovanni Bonfante, che la rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lanzo
Torinese (TO), il giorno 17.07.1988, indicato nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti
nell'anno 1988, Parte II, Serie A, n. 17, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lanzo Torinese (TO), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
- Confermare che i ricorrenti continuino a vivere separati con reciproco rispetto.
- Mantenere ferme - con eccezione per quanto concerne la caducazione dell'affidamento
condiviso sulla GL ormai divenuta maggiorenne in data 01.12.2024 - le Persona_1
condizioni già statuite nella Sentenza n. 1163/2022 resa dal Tribunale di Ivrea in sede di
separazione, così come di seguito riportate:
- Stante il raggiungimento della maggiore età della GL alcuna disposizione Persona_1
deve assumersi in merito all'affidamento di questa e le disposizioni a tal uopo approvate in sede
di separazione debbono vedersi revocate e/o ritenersi inefficaci.
La GL maggiorenne, - secondo il proprio desiderio - continuerà a risiedere e ad Persona_1
avere collocazione abitativa prevalente presso la casa materna, in Lanzo Torinese (TO), Via San
Giovanni Bosco n. 20;
ER
- Il signor potrà vedere e tenere con sé la GL liberamente, secondo il Parte_1
gradimento di questa ultima;
- Il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della Parte_1
ER GL finché la stessa non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, la somma di euro 175,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo di intesa vigente fra Tribunale e C.O.A. di Ivrea;
- Compensare le spese di causa con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale,
ex art. 13 L.F.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.7.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Lanzo Torinese, in data 17.7.1988
(ATTO N. 17, PARTE II - SERIE A- ANNO 1988) in regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nati: in data 17.01.1995 e in data 18.10.1996 NI R_
ER (entrambi anche economicamente autosufficienti) ed in data 01.12.2006 ;
- i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 1163/2022, pubblicata il 21.11.2022 e passata in giudicato il 31.1.2023 (come da certificato del 7.2.2023);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione, e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 27.3.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 28.8.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea in data 11.9.2020 – ed in data 21.11.2022 è stata pubblicata sentenza di separazione n. 1163/2022, passata in giudicato il 31.1.2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
ER La GL , nata il giorno 1.12.2006, è divenuta maggiorenne, con la conseguenza che nulla va disposto in relazione al regime di affido, collocazione prevalente e calendario di incontri;
i genitori hanno concordato che - come da suoi desideri - la GL
ER
continuerà a risiedere con la madre.
ER Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per il mantenimento della GL (anche lei oramai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Devietti Parte_3
Goggia, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lanzo Torinese (TO), il giorno 17.07.1988, trascritto in data 19.7.1988 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 1988, Parte II, Serie A, n. 17,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
- i ricorrenti continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
- la GL, maggiorenne secondo il proprio desiderio continuerà a Persona_1
risiedere e ad avere collocazione abitativa prevalente presso la casa materna;
- dispone che il signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, per il Parte_1
ER mantenimento della GL , finché la stessa non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, la somma di euro 175,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di intesa vigente fra Tribunale e C.O.A. di Ivrea;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)