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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 216/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CIRILLO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. DALMAZIO SILVESTRO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2015, la sig.ra , ha Parte_2 impugnato il provvedimento prot. n. 6880 dell'11/06/2014, notificato il 23/06/2014, con cui il ha ordinato il rimborso della somma di € Controparte_1
7.076,96, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per indebiti stipendiali percepiti nel periodo
22/12/2001 – 23/12/2003, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2946 c.c., sostenendo che l'azione di recupero sarebbe stata esercitata oltre il termine di dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando l'eccezione di prescrizione CP_1
e sostenendo che la ricorrente ha riconosciuto l'indebito e quindi ha tacitamente rinunciato alla prescrizione con una richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente in data 10 aprile 2003, con la quale, la ricorrente, si impegnava a restituire l'importo
1 dovuto mediante versamenti mensili di € 200,00 che però poi ha sospeso nel dicembre
2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
L'art. 2946 c.c. prevede che il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha notificato il provvedimento di richiesta di rimborso in data 23 giugno 2014, relativo a somme percepite indebitamente nel periodo 22 dicembre 2001 – 23 dicembre 2003.
Il Ministero ritiene che la manifestazione della volontà di procedere alla restituzione dell'indebito emerga, oltre che dalle comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione, anche dall'effettuazione dei primi versamenti rateali, integrando così — ad avviso dell'Amministrazione — una “tacita” rinuncia alla prescrizione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2937, comma 1, c.c., la rinuncia alla prescrizione è ammissibile solo successivamente al suo compimento, sicché ogni condotta anteriore al maturare del termine prescrizionale non può configurarsi quale valida rinuncia.
In via argomentativa, deve escludersi che vi sia stata una rinuncia, neppure tacita, alla prescrizione da parte della parte ricorrente. La prescrizione risulta interrotta dal versamento effettuato dalla medesima in data 23 dicembre 2003, intervenuto anteriormente allo spirare del relativo termine, ai sensi dell'art. 2944 c.c., che riconosce efficacia interruttiva al riconoscimento del diritto da parte del debitore.
2. Sull'efficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione
L'art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la richiesta di rateizzazione del debito costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la richiesta di pagamento rateale, presupponendo la conoscenza e l'ammissione del debito, costituisca atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. (ord. N. 27504 del 23 ottobre 2024)
Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato una richiesta di rateizzazione in data 10 aprile 2003, impegnandosi a restituire l'importo dovuto mediante versamenti mensili.
2 Tale comportamento integra un riconoscimento del debito, ma non, come si è detto, una rinuncia tacita alla prescrizione. I pagamenti sono avvenuti fino al 23.12.2003
3. Decorrenza del nuovo termine di prescrizione
A seguito dell'interruzione della prescrizione, il termine decennale ricomincia a decorrere ex novo dal giorno dell'atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2945 c.c. Pertanto, la prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere dal 23.12.2003, data dell'ultimo versamento della rata rientrante nel piano di ammortamento, effettuato dalla ricorrente alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Vibo Valentia. Considerando che il provvedimento impugnato è stato notificato il 23 giugno 2014, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito risulta esercitato oltre il termine prescrizionale.
Sul punto, il versamento della rata effettuato in data 23 dicembre 2003, pur integrando un atto interruttivo del termine di prescrizione, non è stato seguito da alcuna ulteriore iniziativa da parte dell'Amministrazione fino alla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta solo in data 11 giugno 2014, con la conseguenza che, essendo decorso un lasso temporale superiore al termine prescrizionale, il diritto fatto valere risulta ormai estinto per intervenuta prescrizione.
4. Alla luce delle argomentazioni indicate la domanda deve essere accolta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso proposto da contro il Parte_2 [...]
; Controparte_1
2. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che CP_1 liquida in € 2.204,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato Giuseppe Cirillo ai sensi dell'art. 93 cpc.
Così deciso, 23/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 216/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CIRILLO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. DALMAZIO SILVESTRO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2015, la sig.ra , ha Parte_2 impugnato il provvedimento prot. n. 6880 dell'11/06/2014, notificato il 23/06/2014, con cui il ha ordinato il rimborso della somma di € Controparte_1
7.076,96, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per indebiti stipendiali percepiti nel periodo
22/12/2001 – 23/12/2003, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2946 c.c., sostenendo che l'azione di recupero sarebbe stata esercitata oltre il termine di dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Il resistente si è costituito in giudizio, contestando l'eccezione di prescrizione CP_1
e sostenendo che la ricorrente ha riconosciuto l'indebito e quindi ha tacitamente rinunciato alla prescrizione con una richiesta di rateizzazione presentata dalla ricorrente in data 10 aprile 2003, con la quale, la ricorrente, si impegnava a restituire l'importo
1 dovuto mediante versamenti mensili di € 200,00 che però poi ha sospeso nel dicembre
2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
L'art. 2946 c.c. prevede che il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha notificato il provvedimento di richiesta di rimborso in data 23 giugno 2014, relativo a somme percepite indebitamente nel periodo 22 dicembre 2001 – 23 dicembre 2003.
Il Ministero ritiene che la manifestazione della volontà di procedere alla restituzione dell'indebito emerga, oltre che dalle comunicazioni trasmesse dall'Amministrazione, anche dall'effettuazione dei primi versamenti rateali, integrando così — ad avviso dell'Amministrazione — una “tacita” rinuncia alla prescrizione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2937, comma 1, c.c., la rinuncia alla prescrizione è ammissibile solo successivamente al suo compimento, sicché ogni condotta anteriore al maturare del termine prescrizionale non può configurarsi quale valida rinuncia.
In via argomentativa, deve escludersi che vi sia stata una rinuncia, neppure tacita, alla prescrizione da parte della parte ricorrente. La prescrizione risulta interrotta dal versamento effettuato dalla medesima in data 23 dicembre 2003, intervenuto anteriormente allo spirare del relativo termine, ai sensi dell'art. 2944 c.c., che riconosce efficacia interruttiva al riconoscimento del diritto da parte del debitore.
2. Sull'efficacia interruttiva della richiesta di rateizzazione
L'art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la richiesta di rateizzazione del debito costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la richiesta di pagamento rateale, presupponendo la conoscenza e l'ammissione del debito, costituisca atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. (ord. N. 27504 del 23 ottobre 2024)
Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato una richiesta di rateizzazione in data 10 aprile 2003, impegnandosi a restituire l'importo dovuto mediante versamenti mensili.
2 Tale comportamento integra un riconoscimento del debito, ma non, come si è detto, una rinuncia tacita alla prescrizione. I pagamenti sono avvenuti fino al 23.12.2003
3. Decorrenza del nuovo termine di prescrizione
A seguito dell'interruzione della prescrizione, il termine decennale ricomincia a decorrere ex novo dal giorno dell'atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2945 c.c. Pertanto, la prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere dal 23.12.2003, data dell'ultimo versamento della rata rientrante nel piano di ammortamento, effettuato dalla ricorrente alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Vibo Valentia. Considerando che il provvedimento impugnato è stato notificato il 23 giugno 2014, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione dell'indebito risulta esercitato oltre il termine prescrizionale.
Sul punto, il versamento della rata effettuato in data 23 dicembre 2003, pur integrando un atto interruttivo del termine di prescrizione, non è stato seguito da alcuna ulteriore iniziativa da parte dell'Amministrazione fino alla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta solo in data 11 giugno 2014, con la conseguenza che, essendo decorso un lasso temporale superiore al termine prescrizionale, il diritto fatto valere risulta ormai estinto per intervenuta prescrizione.
4. Alla luce delle argomentazioni indicate la domanda deve essere accolta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accoglie il ricorso proposto da contro il Parte_2 [...]
; Controparte_1
2. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che CP_1 liquida in € 2.204,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato Giuseppe Cirillo ai sensi dell'art. 93 cpc.
Così deciso, 23/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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